PROBLEMA DELLA LEGALITA’:
- Regime si instaura nel rispetto della legalità (seguendo lo Statuto Albertino)
- Si arriva da uno Stato liberale a un REGIME TOTALITARIO
- Attraverso le leggi (consentite) persegue anche finalità persecutorie (privazione di diritti e libertà)
- Lasciano l’elemento del voto perché il Fascismo si basa sul consenso
- E non concederlo sarebbe solo un segno di debolezza dello Stato
- LEGGI FASCISTISSIME → che dovrebbero esprimere la “volontà popolare”
- Fanno solo gli interessi del governo dandogli tutti i poteri esecutivi
- Governo può fare le leggi e il Parlamento è svuotato di ogni autorità (perde il suo ruolo)
CRISI PARLAMENTARISMO:
- RIFORMA DELLA RAPPRESENTANZA → LEGGE ACERBO (Legge del Listone) modifica della legge elettorale
- La lista che ottiene il 25% dei voti → avrebbe ottenuto i ⅔ dei seggi → premio di maggioranza
- Mussolini indice nuove elezioni → supera il 25% e si prende il Parlamento → “vittoria del listone”
- TRASFORMAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO:
- Nuove Leggi per → prerogative del capo del governo e del potere normativo del governo
- Costituzionalizzazione del Gran Consiglio del Fascismo:
- Vengono spostati tutti i poteri → sovrapposizione tra Partito e Stato
- Partito Unico perché (NO libertà di stampa) e domicilio coatto o confino (per gli oppositori politici)
CRISI INDIVIDUALISMO:
- Fascismo organizza la società (la massa) per evitare conflitti e per rafforzare lo Stato
- E NON per dare autonomia ai corpi
- SINDACALISMO E CORPORATIVISMO → LEGGE ROCCO → sindacato unico e Carta del Lavoro
- ASSOCIAZIONI DOPOLAVORO e UNIVERSITARI
- Recupera il Corporativismo dal Medioevo, MA con un elemento di contraddizione:
- NON vuole dare potere alle associazioni in quanto espressione della società plurale
- MA vuole rendere lo Stato più potente possibile
- POLITICA SOCIALE (PROPAGANDA) incarna 2 funzioni:
- COSTRUTTIVA → si costruisce l’identità fascista dell’uomo nuovo
- COMPENSATIVA → si compensano tutte le privazioni di libertà con i servizi offerti dallo Stato
- LEGGI FASCISTISSIME → NO Individualismo:
- ABOLIZIONE SINDACATI → e la loro capacità di emanare i contratti collettivi di lavoro
- Trasformandoli in elementi di costruzione dell’ordine, rendendoli risorse per lo Stato
- SCIOPERO ILLEGITTIMO
- MAGISTRATURA DEL LAVORO → per risolvere eventuali conflitti nati dai contratti collettivi
FASCISMO E PROPRIETÀ - DICHIARAZIONE 7 DELLA CARTA DEL LAVORO - 1927:
- Stato considera il campo della produzione privata → lo strumento più efficace e più utile per la Nazione
- MA l’organizzatore dell’impresa è responsabile di fronte allo Stato (essendo una funzione di interesse nazionale)
- FUNZIONALIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ PRIVATA IN FAVORE DELLO STATO:
- Fascismo NON nega la proprietà privata → MA deve essere funzionale al bene dello Stato
- Proprietari hanno diritti ma anche obblighi (verso lo Stato)
- ART 42 COST OGGI → funzionalizzazione della proprietà privata ma senza la visione nazionalistica
- MA è esclusivamente sociale → Società viene prima dello Stato
COSTITUZIONE REPUBBLICANA - 1948 → DOPPIA DISCONTINUITA’:
- CON IL REGIME FASCISTA → concezione antidemocratica
- CON LO STATO LIBERALE → concezione individualistica
- PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE:
- Potere pubblico deve fare quanto necessario per eliminare le disuguaglianze di fatto
- Che impediscono ai cittadini di esercitare i diritti attribuiti a tutti dalla legge
- Nascono un nuovo gruppo di diritti → DIRITTI SOCIALI
DIRITTO PENALE NEL BASSO MEDIOEVO:
- PRE 1200 → GIUSTIZIA PENALE NEGOZIATA → modello di giustizia in cui vittima e offensore negoziano tra loro
- In quanto la Società Medievale fa fatica a riconoscere l’autorità del giudice come potere pubblico
- Ci si prova a mettere d’accordo tra loro senza violenza e senza ricorrere a un giudice → PACE PRIVATA
- Veniva stabilita una somma di denaro da risarcire alla vittima (o alla famiglia)
- Se NON veniva pagato il prezzo → ORDALIA (decisione di Dio)
- ES: camminare sui carboni, rimanere crocifissi,...
- Se resisti a questo fenomeno naturale → sei innocente (secondo Dio)
- POST 1200 - GIUSTIZIA PENALE EGEMONICA → modello di giustizia in cui la vittima chiede giustizia al giudice
- Iniziano a formarsi dei centri di potere (città Stato, comuni) con forme di Governo forti e suddivisi per territori
- Nasce l’idea che chi commette un reato → deve avere una pena detentiva e NON solo un risarcimento
- In quanto ogni reato ha 2 vittime → VITTIMA e STATO
- Perché lo Stato impone divieti e se non vengono rispettati → subisce un danno al prestigio
PRINCIPIO MEDIEVALE → NE DELICTA REMANEANT IMPUNITA (I REATI NON DEVONO RESTARE IMPUNITI)
- Se NON rispetti le leggi dello Stato devi essere punito → perché ogni reato è un'offesa allo Stato
- E’ la dimostrazione della forza del potere politico dello Stato
- Principio che porta per lo più al PROCESSO INQUISITORIO → per avere più garanzia di ricevere una verità
assoluta
TIPOLOGIE DI PROCESSO MEDIEVALE → 2 MODELLI:
- PROCESSO ACCUSATORIO - PIU’ GARANZIE ALL’IMPUTATO:
- Imputato può difendersi più facilmente → può convocare un testimone e interrogare l’altro testimone
- GIUDICE IMPARZIALE → vittima, imputato e giudice tutti sullo stesso piano
- FORMA ORALE → interrogazioni testimoni, confronto orale tra vittima e imputato
- PUBBLICITA’ → processo aperto al pubblico (senza segreti)
- PROCESSO INQUISITORIO - NO GARANZIE ALL’IMPUTATO:
- GIUDICE NON IMPARZIALE → MA a sostegno dell’accusa (per NON lasciare impuniti i reati)
- RACCOLTA PROVE SEGRETA → accusato non è a conoscenza di nulla (così è più difficile difendersi)
- FORMA SCRITTA e NON orale (molti nel Medioevo non sapevano leggere)
- Utilizzo della TORTURA (dolore fisico) per far confessare l’imputato → per farlo autocondannare
- Durante la tortura ci sono → imputato, giudice, verbalizzamte e medico
- Medico deve assicurarsi che imputato non muoia (deve solo soffrire)
- Tortura finisce dopo la confessione → MA dopo 24 ore va confermata
- NO assoluzione per insufficienza di prove (oggi si)
- Diventa il processo tipico dell’età medievale
RAPPRESENTAZIONE DELLA GIUSTIZIA MEDIANTE L’ARTE:
- A causa dell’analfabetismo → si usavano le immagini per trasmettere i messaggi alle persone
- Anche la giustizia viene raffigurata con immagini/simboli nelle opere d’arte:
- BILANCIA → simboleggia l'equilibrio e la ponderazione delle prove (criteri di giustizia derivano dagli ordini di Dio)
- Bilancia raffigurata con due pesi che si equilibrano → simboleggia l'uguaglianza davanti alla legge
- SPADA → simboleggia il diritto d’imperio del potere politico (potere di fare le leggi)
- GINOCCHIO proteso in avanti → rappresenta la richiesta di pietà e perdono degli imputati (giustizia magnanima)
- BENDA → simboleggia l’incapacità di vedere (negativo) e la giustizia imparziale che non fa differenze (positivo)
SPLENDORE DEI SUPPLIZI (TEATRALITA’ DELLE PENE):
- SUPPLIZI → erano pensati come uno spettacolo pubblico come strumento di controllo sociale
- Mezzo per dimostrare la forza della legge e della giustizia mediante la loro crudeltà estrema
700’- ILLUMINISMO GIURIDICO PENALE IN ITALIA:
- Giustizia penale percepita ingiusta e disumana (risveglio delle coscienze) → da modificare urgentemente
- Si crede che le persone abbiano dei diritti che lo Stato NON può prevaricare (NO potere assoluto)
IDEOLOGIE PENALISTICHE DELL’ILLUMINISMO:
1) UTILITA’ → bisogna ottenere il massimo vantaggio per il maggior numero possibile di persone
- Lo Stato si deve chiedere quale sia la pena più utile
2) UMANITA’ → diritto penale deve rispettare la dignità della persona ed essere più umano
- Non si può trasformare il condannato in un bersaglio del popolo o infliggere violenza disumana al suo corpo
3) PROPORZIONALITA’ → pene devono essere razionalmente proporzionate alla gravità del reato
- Bisogna trovare una nuova SCALA DELLE PENE (NON disumane)
CESARE BECCARIA:
- Giurista e filosofo italiano del ‘700 → principale promotore dell’idea di una riforma della giustizia penale
- Vive a Milano e frequenta un circolo di intellettuali illuministi (il Caffè)
- Figlio di un giudice ma più legato ai temi filosofici → dai quali partono le idee del diritto penale
DEI DELITTI E DELLE PENE - BECCARIA:
- Breve testo in cui espone sinteticamente e chiaramente le criticità e le sue idee sul diritto penale
- Testo giuridico più famoso al mondo (tradotto in tutte le lingue) → contenuto semplice e chiaro per tutti
- Pubblicato anonimamente perché consapevole dei contenuti rivoluzionari (MA dopo il successo esce allo scoperto)
- Individua i difetti in modo puntuale e propone valide soluzioni → indica che lo Stato deve punire MA con dei LIMITI
- Tutto il dolore inflitto attraverso una pena che supera il necessario diventa un SURPLUS (espressione di tirannia)
PRINCIPI LEGGI PENALI:
1) Diritto penale deve essere l’EXTREMA RATIO → soluzione in caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre sanzioni
2) Deve provenire SOLO dal LEGISLATORE (NO GIUDICI e GIURISTI)
3) Deve essere di SEMPLICE COMPRENSIONE
4) Deve essere GENERALE → deve indirizzarsi indistintamente verso coloro che sbagliano
5) Deve esserci CERTEZZA DELLA PENA → cittadini devono sapere PRIMA i comportamenti vietati e le conseguenze
6) NO ATROCITA’ INUTILE
7) GIUDICE deve fare SOLO un SILLOGISMO → cioè applicare la norma in modo logico (senza interpretare nulla)
- Quindi è necessario che le norme siano anche raccolte all’interno di un CODICE (processo di codificazione)
PRINCIPI PROCESSO PENALE → IDEE RIVOLUZIONARIE:
1) ABOLIZIONE TORTURA → disumana e INUTILE → perchè sotto tortura l’uomo è disposto a dire qualsiasi cosa
- Tortura serviva per costringere l’imputato a confessare → per estrarre la verità con la violenza
2) NO PREQUALIFICAZIONE DEI TESTIMONI IN BASE ALLO STATUS → regola ingiusta e insensata
- All’epoca le
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Appunti di Storia del Diritto Moderno e Contemporaneo (S. Solimano)
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