Estratto del documento

PROBLEMA DELLA LEGALITA’:

-​ Regime si instaura nel rispetto della legalità (seguendo lo Statuto Albertino)

-​ Si arriva da uno Stato liberale a un REGIME TOTALITARIO

-​ Attraverso le leggi (consentite) persegue anche finalità persecutorie (privazione di diritti e libertà)

-​ Lasciano l’elemento del voto perché il Fascismo si basa sul consenso

-​ E non concederlo sarebbe solo un segno di debolezza dello Stato

-​ LEGGI FASCISTISSIME → che dovrebbero esprimere la “volontà popolare”

-​ Fanno solo gli interessi del governo dandogli tutti i poteri esecutivi

-​ Governo può fare le leggi e il Parlamento è svuotato di ogni autorità (perde il suo ruolo)

CRISI PARLAMENTARISMO:

-​ RIFORMA DELLA RAPPRESENTANZA → LEGGE ACERBO (Legge del Listone) modifica della legge elettorale

-​ La lista che ottiene il 25% dei voti → avrebbe ottenuto i ⅔ dei seggi → premio di maggioranza

-​ Mussolini indice nuove elezioni → supera il 25% e si prende il Parlamento → “vittoria del listone”

-​ TRASFORMAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO:

-​ Nuove Leggi per → prerogative del capo del governo e del potere normativo del governo

-​ Costituzionalizzazione del Gran Consiglio del Fascismo:

-​ Vengono spostati tutti i poteri → sovrapposizione tra Partito e Stato

-​ Partito Unico perché (NO libertà di stampa) e domicilio coatto o confino (per gli oppositori politici)

CRISI INDIVIDUALISMO:

-​ Fascismo organizza la società (la massa) per evitare conflitti e per rafforzare lo Stato

-​ E NON per dare autonomia ai corpi

-​ SINDACALISMO E CORPORATIVISMO → LEGGE ROCCO → sindacato unico e Carta del Lavoro

-​ ASSOCIAZIONI DOPOLAVORO e UNIVERSITARI

-​ Recupera il Corporativismo dal Medioevo, MA con un elemento di contraddizione:

-​ NON vuole dare potere alle associazioni in quanto espressione della società plurale

-​ MA vuole rendere lo Stato più potente possibile

-​ POLITICA SOCIALE (PROPAGANDA) incarna 2 funzioni:

-​ COSTRUTTIVA → si costruisce l’identità fascista dell’uomo nuovo

-​ COMPENSATIVA → si compensano tutte le privazioni di libertà con i servizi offerti dallo Stato

-​ LEGGI FASCISTISSIME → NO Individualismo:

-​ ABOLIZIONE SINDACATI → e la loro capacità di emanare i contratti collettivi di lavoro

-​ Trasformandoli in elementi di costruzione dell’ordine, rendendoli risorse per lo Stato

-​ SCIOPERO ILLEGITTIMO

-​ MAGISTRATURA DEL LAVORO → per risolvere eventuali conflitti nati dai contratti collettivi

FASCISMO E PROPRIETÀ - DICHIARAZIONE 7 DELLA CARTA DEL LAVORO - 1927:

-​ Stato considera il campo della produzione privata → lo strumento più efficace e più utile per la Nazione

-​ MA l’organizzatore dell’impresa è responsabile di fronte allo Stato (essendo una funzione di interesse nazionale)

-​ FUNZIONALIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ PRIVATA IN FAVORE DELLO STATO:

-​ Fascismo NON nega la proprietà privata → MA deve essere funzionale al bene dello Stato

-​ Proprietari hanno diritti ma anche obblighi (verso lo Stato)

-​ ART 42 COST OGGI → funzionalizzazione della proprietà privata ma senza la visione nazionalistica

-​ MA è esclusivamente sociale → Società viene prima dello Stato

COSTITUZIONE REPUBBLICANA - 1948 → DOPPIA DISCONTINUITA’:

-​ CON IL REGIME FASCISTA → concezione antidemocratica

-​ CON LO STATO LIBERALE → concezione individualistica

-​ PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE:

-​ Potere pubblico deve fare quanto necessario per eliminare le disuguaglianze di fatto

-​ Che impediscono ai cittadini di esercitare i diritti attribuiti a tutti dalla legge

-​ Nascono un nuovo gruppo di diritti → DIRITTI SOCIALI

DIRITTO PENALE NEL BASSO MEDIOEVO:

-​ PRE 1200 → GIUSTIZIA PENALE NEGOZIATA → modello di giustizia in cui vittima e offensore negoziano tra loro

-​ In quanto la Società Medievale fa fatica a riconoscere l’autorità del giudice come potere pubblico

-​ Ci si prova a mettere d’accordo tra loro senza violenza e senza ricorrere a un giudice → PACE PRIVATA

-​ Veniva stabilita una somma di denaro da risarcire alla vittima (o alla famiglia)

-​ Se NON veniva pagato il prezzo → ORDALIA (decisione di Dio)

-​ ES: camminare sui carboni, rimanere crocifissi,...

-​ Se resisti a questo fenomeno naturale → sei innocente (secondo Dio)

-​ POST 1200 - GIUSTIZIA PENALE EGEMONICA → modello di giustizia in cui la vittima chiede giustizia al giudice

-​ Iniziano a formarsi dei centri di potere (città Stato, comuni) con forme di Governo forti e suddivisi per territori

-​ Nasce l’idea che chi commette un reato → deve avere una pena detentiva e NON solo un risarcimento

-​ In quanto ogni reato ha 2 vittime → VITTIMA e STATO

-​ Perché lo Stato impone divieti e se non vengono rispettati → subisce un danno al prestigio

PRINCIPIO MEDIEVALE → NE DELICTA REMANEANT IMPUNITA (I REATI NON DEVONO RESTARE IMPUNITI)

-​ Se NON rispetti le leggi dello Stato devi essere punito → perché ogni reato è un'offesa allo Stato

-​ E’ la dimostrazione della forza del potere politico dello Stato

-​ Principio che porta per lo più al PROCESSO INQUISITORIO → per avere più garanzia di ricevere una verità

assoluta

TIPOLOGIE DI PROCESSO MEDIEVALE → 2 MODELLI:

-​ PROCESSO ACCUSATORIO - PIU’ GARANZIE ALL’IMPUTATO:

-​ Imputato può difendersi più facilmente → può convocare un testimone e interrogare l’altro testimone

-​ GIUDICE IMPARZIALE → vittima, imputato e giudice tutti sullo stesso piano

-​ FORMA ORALE → interrogazioni testimoni, confronto orale tra vittima e imputato

-​ PUBBLICITA’ → processo aperto al pubblico (senza segreti)

-​ PROCESSO INQUISITORIO - NO GARANZIE ALL’IMPUTATO:

-​ GIUDICE NON IMPARZIALE → MA a sostegno dell’accusa (per NON lasciare impuniti i reati)

-​ RACCOLTA PROVE SEGRETA → accusato non è a conoscenza di nulla (così è più difficile difendersi)

-​ FORMA SCRITTA e NON orale (molti nel Medioevo non sapevano leggere)

-​ Utilizzo della TORTURA (dolore fisico) per far confessare l’imputato → per farlo autocondannare

-​ Durante la tortura ci sono → imputato, giudice, verbalizzamte e medico

-​ Medico deve assicurarsi che imputato non muoia (deve solo soffrire)

-​ Tortura finisce dopo la confessione → MA dopo 24 ore va confermata

-​ NO assoluzione per insufficienza di prove (oggi si)

-​ Diventa il processo tipico dell’età medievale

RAPPRESENTAZIONE DELLA GIUSTIZIA MEDIANTE L’ARTE:

-​ A causa dell’analfabetismo → si usavano le immagini per trasmettere i messaggi alle persone

-​ Anche la giustizia viene raffigurata con immagini/simboli nelle opere d’arte:

-​ BILANCIA → simboleggia l'equilibrio e la ponderazione delle prove (criteri di giustizia derivano dagli ordini di Dio)

-​ Bilancia raffigurata con due pesi che si equilibrano → simboleggia l'uguaglianza davanti alla legge

-​ SPADA → simboleggia il diritto d’imperio del potere politico (potere di fare le leggi)

-​ GINOCCHIO proteso in avanti → rappresenta la richiesta di pietà e perdono degli imputati (giustizia magnanima)

-​ BENDA → simboleggia l’incapacità di vedere (negativo) e la giustizia imparziale che non fa differenze (positivo)

SPLENDORE DEI SUPPLIZI (TEATRALITA’ DELLE PENE):

-​ SUPPLIZI → erano pensati come uno spettacolo pubblico come strumento di controllo sociale

-​ Mezzo per dimostrare la forza della legge e della giustizia mediante la loro crudeltà estrema

700’- ILLUMINISMO GIURIDICO PENALE IN ITALIA:

-​ Giustizia penale percepita ingiusta e disumana (risveglio delle coscienze) → da modificare urgentemente

-​ Si crede che le persone abbiano dei diritti che lo Stato NON può prevaricare (NO potere assoluto)

IDEOLOGIE PENALISTICHE DELL’ILLUMINISMO:

1)​ UTILITA’ → bisogna ottenere il massimo vantaggio per il maggior numero possibile di persone

-​ Lo Stato si deve chiedere quale sia la pena più utile

2)​ UMANITA’ → diritto penale deve rispettare la dignità della persona ed essere più umano

-​ Non si può trasformare il condannato in un bersaglio del popolo o infliggere violenza disumana al suo corpo

3)​ PROPORZIONALITA’ → pene devono essere razionalmente proporzionate alla gravità del reato

-​ Bisogna trovare una nuova SCALA DELLE PENE (NON disumane)

CESARE BECCARIA:

-​ Giurista e filosofo italiano del ‘700 → principale promotore dell’idea di una riforma della giustizia penale

-​ Vive a Milano e frequenta un circolo di intellettuali illuministi (il Caffè)

-​ Figlio di un giudice ma più legato ai temi filosofici → dai quali partono le idee del diritto penale

DEI DELITTI E DELLE PENE - BECCARIA:

-​ Breve testo in cui espone sinteticamente e chiaramente le criticità e le sue idee sul diritto penale

-​ Testo giuridico più famoso al mondo (tradotto in tutte le lingue) → contenuto semplice e chiaro per tutti

-​ Pubblicato anonimamente perché consapevole dei contenuti rivoluzionari (MA dopo il successo esce allo scoperto)

-​ Individua i difetti in modo puntuale e propone valide soluzioni → indica che lo Stato deve punire MA con dei LIMITI

-​ Tutto il dolore inflitto attraverso una pena che supera il necessario diventa un SURPLUS (espressione di tirannia)

PRINCIPI LEGGI PENALI:

1)​ Diritto penale deve essere l’EXTREMA RATIO → soluzione in caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre sanzioni

2)​ Deve provenire SOLO dal LEGISLATORE (NO GIUDICI e GIURISTI)

3)​ Deve essere di SEMPLICE COMPRENSIONE

4)​ Deve essere GENERALE → deve indirizzarsi indistintamente verso coloro che sbagliano

5)​ Deve esserci CERTEZZA DELLA PENA → cittadini devono sapere PRIMA i comportamenti vietati e le conseguenze

6)​ NO ATROCITA’ INUTILE

7)​ GIUDICE deve fare SOLO un SILLOGISMO → cioè applicare la norma in modo logico (senza interpretare nulla)

-​ Quindi è necessario che le norme siano anche raccolte all’interno di un CODICE (processo di codificazione)

PRINCIPI PROCESSO PENALE → IDEE RIVOLUZIONARIE:

1)​ ABOLIZIONE TORTURA → disumana e INUTILE → perchè sotto tortura l’uomo è disposto a dire qualsiasi cosa

-​ Tortura serviva per costringere l’imputato a confessare → per estrarre la verità con la violenza

2)​ NO PREQUALIFICAZIONE DEI TESTIMONI IN BASE ALLO STATUS → regola ingiusta e insensata

-​ All’epoca le

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucauni05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto moderno e contemporaneo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Pifferi Michele.
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