Appunti a cura di Emma Casarini
Corso di Storia del diritto moderno e contemporaneo
Codificazione del diritto civile europeo
Prof. Solimano, a.a. 2015/2016
Indice
Indice
Introduzione..............................................................................................................................................2
Passaggio dal diritto comune alla codificazione.......................................................................................4
Giusnaturalismo........................................................................................................................................6
Illuminismo...............................................................................................................................................7
Montesquieu, Voltaire, Beccaria....................................................................................................................................................11
Rousseau e gli illuministi italiani.............................................................................................................15
I progetti di riforma post-rivoluzione: ….................................................................................................7
Il diritto di proprietà................................................................................................................................10
Il diritto di famiglia................................................................................................................................11
Il matrimonio e il divorzio.......................................................................................................................11
Verso il code civil: Progetti Cambaceres e pubblicizzazione del diritto privato....................................12
Diritto e società da Termidoro al Consolato
Dall'illusione al disincanto.......................................................................................................................13
Il pensiero riduzionistico materialista e il pessimismo antropologico.....................................................14
Determinismo ottimista e pessimista (Helvétius e Cabanis)....................................................................15
I cinque anelli: i progetti che portano al codice.......................................................................................18
L'edificazione di uno stato personale.......................................................................................................25
Quattro avvocati per un codice civile: la commissione ufficiale….........................................................28
Quattro avvocati per un codice civile (seconda parte): il libro preliminare di Portalis….......................30
Il diritto penale tra 800 e 900...................................................................................................................29
Lezione ricercatore brasiliano
Doppio livello di legalità penale: la schiavitù e il Codice criminale del 1830….......................................32
Code civil come instrumentum regni e strumento di certezza; continuità e discontinuità rispetto al 1793-9434
Il diritto di famiglia napoleonico….............................................................................................................381
Appunti a cura di Emma Casarini
Il principio di uguaglianza, alcuni casi della sua vulnerabilità…................................................................42
La fortuna del codice civile francese nel mondo….....................................................................................45
Codice austriaco…........................................................................................................................................52
La pandettistica.............................................................................................................................................60
Restaurazione................................................................................................................................................69
Mancini ed il codice Pisanelli del '65...........................................................................................................74
I romanisti, giuristi ortodossi........................................................................................................................91
BGB..............................................................................................................................................................93
Introduzione
Il tema della codificazione come bene o male e il dibattito tra Savigny e Tibot è indirettamente continuato dalla scienza odierna riguardo un potenziale codice civile europeo.
Il diritto privato guarda alla cifra della società in un determinato contesto. Nell'800-900 vedremo che lo strumento tramite cui si coglie davvero il ruolo del giurista e la concezione antropologica → la famiglia.
Altro aspetto importante per capire la misura della credibilità del giurista e l'immagine della società che ha il giurista è dato dal rapporto giudice e legge. Qual è lo spazio concesso all'interprete.
Gli illuministi dicono che bisogna compiere un sillogismo → “il giudice è un eunuco”, solo la bocca della legge.
Il codice civile francese, imposto in Italia, è stato poi nazionalizzato come il codice eversivo della Repubblica.
Il codice civile austriaco (dispotismo illuminato) fu adottato fino al 1918 in alcuni punti nel nord Italia (1918 Trentino), tra cui Lombardia e Veneto.
In Francia il codice è l'emblema statualistico per eccellenza → la volontà politica.
Italia: il codice ha imposto un rapporto codicocentrico tra scienza giuridica e legislazione.
80-900 → polarità: fino a che punto il giurista può farsi partecipe delle istanze dei mutamenti della società.
1859 = i piemontesi volevano in Lombardia il codice Albertino, mentre i lombardi preferivano il codice austriaco, più liberale, e per questo furono tacciati di antipatriottismo. L'idea politica (la politica del diritto) era questa: abbiamo un codice quindi esistiamo. Assimilazione più che armonizzazione in questo caso. Le ragioni della politica schiacciano quelle del diritto. Forse avevano ragione, in quanto avevano poco tempo, i politici, ed a ogni modo facevano... oppure no?
Il processo è cosa del giudice, dello stato o delle parti?
Nel processo civile, è giusto che esso sia frenato dai poteri decisionali, direttivi del giudice (in qualche modo comprimono anche l'azione dilatoria degli avvocati)? La giustizia è cosa dello stato in quanto dev'essere amministrata rapidamente e con efficienza.
La Germania, il BGB (1900) → problema di ragionevolezza del tema della disgregazione del codice. Ossia, in merito a due momenti tragici: il terremoto di Messina (1908) e la legislazione sull'adozione. Altro tema tragico, la guerra. I canoni fissati ex lege sono sottratti alla libera stipula delle parti → intervento dello stato nell'economia, per la prima volta. Quindi anche un ruolo diverso del giudice nella disciplina dei contratti.
Necessità di aprire il codice civile al solidarismo, la cosiddetta legislazione sociale.
Alla base del codice del 1942, giuristi francesi ed italiani. I francesi sono rimasti gli stessi (tranne Saleies) mentre gli italiani restano gli stessi (ancorati al codice tedesco).
Il ruolo del giurista in diversi momenti
- L'applicazione del codice
- La cosiddetta esegesi
- Il recupero della storicità del diritto
- La pandettistica tedesca
- I civilisti italiani di fronte all'esegesi e alla pandettistica: i paleo civilisti (coloro che guardano all'esegesi).
La dimensione antropologica → riduzionismo e materialismo. Concezione del tempo per fortuna abbandonata all'inizio della restaurazione → Il diritto serve soltanto a tenere a bada l'uomo visto come una bestia.
Naturalmente il diritto è anche politica del diritto (concezioni filosofiche, etiche, sociali, politiche..).
L'800 è stato il secolo della secolarizzazione del diritto di famiglia (→ Cosa dello Stato). Da qua nascono i problemi con il tema della convivenza e altri vari. Vassalli: nulla è uguale a prima, i civilisti lo sanno.
15/10 Passaggio dal diritto comune alla codificazione
Il sovrano come riteneva il corpus iuris? È vero che il sovrano medievale ha legiferato ma → legislazione per settore, mai un unicum. Ciò che avveniva era improponibile, l'idea di una concezione statualistica: diritto come attributo della sovranità. Sovrano riceve il potere legiferante direttamente da Dio. Era naturale per l'uomo del medioevo, soggetto e parte di una comunità.
L'idea di un ordinamento unitario è stato offuscato da ordinamenti concorrenti → situazione medievale. Variava a seconda della comunità a cui apparteneva il singolo: rete di protezione data dalle diverse arti cui era iscritto il soggetto. No concetto di laicità. L'uomo si sentiva portato dalla culla alla tomba simultaneamente dal diritto canonico e quello civile (dall'XI al XIV sec).
Mentre dal XV al XVIII sec?
Jean Bodin: distinzione tra droit e loy. Lotta civile tra cattolici e protestanti, l'idea di una pacificazione portata dalla legge. Bodin ritiene che la loy non sia altro che l'abolizione del sovrano. Dunque Bodin ritaglia per sé un ruolo che prima non esisteva → diritti locali, nati dal basso, territoriali. Il sovrano li rispettava in quanto spontaneamente sorti. Ora invece il sovrano esercita un controllo “occhiuto” → gli statuti dei diritti particolari hanno bisogno dell'approvazione del principe (adprobatio principis). Insopprimibile l'esigenza di un diritto che riguardi l'individuo. Nascita dell'individualismo, contrassegno del 600-700. I suoi albori sono il brodo di cultura della società umanistica: antropocentrismo dell'individuo che va analizzato come singolo.
Nello stesso tempo il sovrano esercita il proprio potere istituendo i grandi tribunali, grandi in quanto posti al vertice della piramide giudiziaria, questo perché il sovrano ha trasmesso direttamente loro lo ius dicere e in questo modo controlla la loro attività. All'interno sedevano i migliori giuristi. In che modo il sovrano controllava il loro ordinamento, due elementi:
- Le sentenze venivano osservate dalle corti inferiori → uniformazione del diritto.
- L'arbitrio equitativo → la discrezionalità del giudice, la possibilità del giudice di applicare i principi perché fosse impedita la paralisi dell'ordinamento stesso, poiché questo è antinomico, controverso e voluminoso (le fonti – corpus iuris, diritto particolare, trattati, commenti, pareri dei giudici consiliatori, ecc. - sono diventate molteplici). In che modo si orientavano i giudici tra tutte queste fonti? Quali sono i sistemi di certezza? La communis opinio.
L'arbitrium assume una connotazione negativa, perché sinonimo di discrezionalità senza prevedibilità. Un conto è esercitarlo secondo principi di certezza (attraverso il rispetto di precedenti), altro è quando si identifica un atteggiamento del giudice privo di questi principi endogiurisprudenziali → giudice Briglialoca. Il giurista perde di credibilità. Anche i letterati fin dall'umanesimo hanno fatto di tutto per gettare discredito sui giuristi. Secondo Macchiavelli i giuristi sono ignoranti perché non conoscono la storia. Nell'Europa continentale sono molti i segnali di una crisi e complessità maggiori nella società, rispetto al medioevo → antitesi di tipo politico, si affianca questo problema di lotta di potere tra sovrano e giudici, che vogliono ritagliarsi un ruolo politico nella società.
Il sovrano imbocca la via delle codificazioni. Non codificazione in senso moderno, poiché tutto ciò che è fuori dal codice è ritenuto irrilevante (“ircocervo”). Invece nel moderno in caso di lacuna si può fare riferimento ad altre fonti.
Nelle costituzioni piemontesi ai primi capitoli troviamo divieti indirizzati agli ebrei (acquistare immobili, esercitare professioni, ecc.) → non ha un destinatario unico ed indeterminato (per questo assomiglia al codice “ircocervo”, non a quello moderno). Nell'umanesimo si ha un diritto cetuale, destinatari suddivisi per status.
Il punto di svolta si trova nel giusnaturalismo, il diritto naturale di Grozio però non è quello di Bartolo, Irnerio o Graziano. È un diritto di ragione, dictamen recte rationis, il diritto è naturale perché tutti siamo animali dotati di razionalità (idea ripresa dalla seconda scolastica, tomismo che nasce dall'università di Salamanca). Il diritto naturale diviene un concetto di tipo laico, terzo, esterno, universale.
Giusnaturalismo
Retroterra culturale del codice, leggi valide in ogni tempo e luogo, dirette a tutti. Idea sistematica per cui individuando i principi di ragione si può costruire per via di induzione e deduzione tutti i principi di un ordinamento, principi in riferimento al diritto privato:
- Pacta sunt servanda → fondamento del diritto contrattuale ma anche principio fondante dei trattati internazionali (Grozio infatti è padre del diritto internazionale).
- Non appropriarsi della cosa altrui e restituire il maltolto → diritto di proprietà.
- Responsabilità civile, il fondamento del risarcimento extracontrattuale.
Sulla base di essi i giuristi dicono (Leibniez) codice chiaro e breve → pragmaticità Diritto di famiglia
19/10 Rapporto giudice-legge
Illuminismo *Codice
Diritto romano*esperienza giuridica precedente
Senza il contributo del giusnaturalismo difficilmente sarebbe stata varata l'idea di una codificazione. Saranno gli illuministi a portare avanti questo passaggio dal diritto giurisprudenziale a quello legale. I giusnaturalisti difficilmente avrebbero portato fino agli esiti questo discorso. Saranno unicamente gli illuministi a farlo, perché dietro al discorso illuminista c'è un discorso sul ruolo del giudice di fronte alla legge. Il ruolo del codice significa il rapporto con l'esperienza giuridica precedente (antinomica, confusa, alluvionale). Non c'è una condanna nei confronti della tradizione della storia nei giusnaturalisti, anzi, si assiste al recupero di un modello, qual è il modello-paradosso per eccellenza per i giusnaturalisti? Dove si trovano i principi di giustizia che valgono in ogni tempo? Nel diritto romano = diritto naturale per eccellenza, diritto per antonomasia.
Il diritto romano è ancipite (a due aspetti). Questo perché è:
- Espressione del diritto naturale.
- Espressione della storicità, tradizione dell'ordinamento.
Ritorno all'uso del diritto romano
Ogni giusnaturalista ha una sua specificità:
- Il pensiero di Leibniez e Wolff = ricaduta immediata nell'ordinamento prussiano, asburgico → concetto di codice chiaro breve e sufficiente (codice more geometrico), inoltre in caso di lacuna Leibniez dice che si può far riferimento ai principi di diritto naturale. Si discute invece se Wolff e Leibniez abbiano parlato di soggetto unico di diritto. La vulgata (i manuali) dice che grazie a loro si inaugurerà il concetto di soggetto giuridico astratto. In realtà il discorso è complesso, ma è stato semplificato dai giuristi tedeschi dopo la seconda guerra mondiale. Leibniez e Wolff fanno una distinzione tra status e capacità, allora come si fa a dire che essi sono portatori di un soggetto unico se quei due elementi sono scissi, nella stessa misura in cui erano scissi nell'antico regime?
- Domat e Pothier: due giuristi che ci hanno accompagnato nell'esperienza giuridica di tutto l'800. L'opera di Domat [“le leggi civili nel loro ordine naturale”, a sua volta suddivisa nei capitoli “diritto privato”, “diritto pubblico”. Secondo Domat le leggi si dividevano in leggi naturali e in norme emanate dal potere legittimo: norme arbitrarie modificabili sempre, ma nel rispetto delle imprescrittibili leggi naturali, sovraordinate a tutte le altre. Dunque il progetto realizzabile ideato da Domat consisteva in una schematizzazione sistematica delle leggi secondo la logica e indicate necessariamente dalla ragione e utilizzando i metodi delle scienze matematiche] e quella di Pothier [che propone schemi di estrema linearità espositiva, nella sua opera Pandette in novum ordinem digestae adotta l'istituzionale ripartizione delle materie in soggetti - beni – azioni si propose di riordinare il Digesto in tre parti] costituisce lo strumento imprescindibile per leggere il codice napoleonico vigente dal 1806 al 1814. Esso fu applicato con grandi varianti e variazioni, quel codice francese che nei primi tempi dopo l'unificazione d'Italia si ritrova per l'80 %. Domat apparteneva all'esperienza giuridica francese della droit ecrit (il diritto scritto nella Francia centrale e meridionale, dove si applicava il diritto comune come si applicava nella nostra penisola). Pothier invece si occupa del diritto privato del nord (delle consuetudini francesi). Egli cerca di far emergere il diritto comune consuetudinario → ma è un'operazione condotta artificialmente. Quella di Pothier infatti è una mistificazione, vuole trarre un diritto comune da più diritti (parigino, di Orleans...ecc). Questo diritto è il punto di pa
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