Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
Appunti di lezione di Diritto dell'Unione Europea Pag. 1 Appunti di lezione di Diritto dell'Unione Europea Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 7.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di lezione di Diritto dell'Unione Europea Pag. 6
1 su 7
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

L’idea, per un verso, che il diritto di elaborazione scientifica incarni la ratio scripta, tuttavia in grado

di attingere non solo al grande serbatoio degli istituti giuridici di matrice europea ma anche a quel

formidabile veicolo di legittimazione che è rappresentato oggi dal mercato concorrenziale.

La scelta, per altro verso, di imboccare la strada della codificazione, in ossequio alla tradizione

continentale di civil law, non a caso avversata da quanti, in ossequio alla tradizione di common law,

preferirebbero il ricorso allo strumento meno impegnativo del Restatement.

I progetti di codice sin qui elaborati in sede dottrinale, i Principi Unidroit, i Principi di diritto

europeo dei contratti (PDEC), il Code Européen des contrats (Codice Gandolfi), i Principles of

European Law (PEL), si inseriscono in un contesto poco chiaro a tal proposito.

Infatti, il Parlamento, ha invitato la Commissione Europea a proseguire il lavoro di edificazione di

un Common Frame of Reference (CFR) per il diritto dei contratti europeo, ossia di un corpo di

principi e regole volti alla disciplina del contratto in generale e dei contratti più frequentemente

utilizzati nei rapporti tra imprese transfrontalieri, con l’importante precisazione «che il risultato

finale a lungo termine potrebbe essere uno strumento vincolante».

Ciò si evince nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 2006 con la quale si formula la

convinzione che un mercato interno uniforme non può essere pienamente funzionale senza

ulteriori progressi verso l’armonizzazione del diritto civile.

Tuttavia, le perplessità manifestate dalla Commissione Europea e dalla House of Lords del Regno

Unito, hanno revocato in dubbio nello stesso torno di tempo l’opportunità che il cd. CFR consista in

un vero e proprio codice o comunque in uno strumento non opzionale, ma hard e cioè vincolante.

L’ultimo passaggio degno di nota nel moto pendolare europeo è costituito dal Draft Common Frame

of Reference (DCFR) ad opera del Gruppo di studio per un codice civile europeo diretto da Christian

von Bar e del Gruppo Acquis che è stato inviato alla Commissione 2007.

L’idea di un «Quadro comune di riferimento» si è così precocemente affievolita nella

predisposizione di un progetto preliminare che a sua volta è incappato nella mannaia della

Commissione la quale nel 2010 ha optato expressis verbis per un diritto europeo dei contratti

facoltativo.

L’ambito sembra, infine, ulteriormente restringersi ad opera della Commissione con la recentissima

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European

Sales Law del 2011.

Essa vorrebbe introdurre uno strumento opzionale a disposizione dei contraenti per le vendite

transfrontaliere tra professionisti e consumatori ma anche b&b, purché almeno una delle parti sia

un’impresa medio-piccola, che consente ai contraenti la “deroga consensuale al diritto

internazionale privato e l’adozione di una disciplina uniforme a sfondo protettivo della parte

debole”.

Il Diritto Privato Europeo in Senso Formale

Il diritto privato europeo in senso formale, munito anche del requisito della territorialità, si ritiene

solitamente che promani dal diritto europeo in senso proprio, quello dell’Unione europea, contenuto

in particolare nel Trattato di Roma come aggiornato successivamente, nelle direttive, nei regolamenti

e poi nella Carta dei diritti di Nizza e nella proposta Costituzione europea.

In mancanza di fonti vincolanti o successivamente ad esse, quando vi siano, il diritto privato europeo

in senso formale può sempre farsi consistere nei «principi comuni ai diritti degli Stati membri»

secondo l’espressione dell’art. 340 TUE.

La norma si riferisce alla materia della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ma viene

ormai estesa nella communis opinio a tutte le materie nelle quali la rilevanza europea dei fenomeni

da regolare non abbia dato luogo ad una apposita disciplina di fonte comunitaria - od ancora -

nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in tema di diritti fondamentali di cui all’art.

6.3 TUE.

Il diritto privato europeo in senso formale come diritto para-costituzionale dell’Unione

europea

Il discrimine corre tra “norme precettive” come i Trattati i regolamenti e le direttive sufficientemente

dettagliate da consentirne la diretta applicazione e “norme programmatiche” come le altre direttive

bisognose necessariamente di attuazione.

Allorché ci si ritrovi dinnanzi a principi o regole immediatamente rivolte ad un’autorità

istituzionale (nella specie statuale) competente a tradurle in precetti normativi erga omnes, si dovrà

parlare non di diritto privato in senso proprio, ma, di diritto para-costituzionale riguardante le

guideline dell’ordinamento unitario in materia di rapporti interprivati.

Il diritto privato europeo in senso formale come diritto applicabile dalle corti

sopranazionali e nazionali

La Corte europea di Giustizia e, in prima istanza, il Tribunale di I grado, non si limitano al controllo

del rispetto, da parte dei Paesi membri, degli obblighi sanciti dal diritto comunitario od

all’annullamento degli atti legislativi di fonte, od ancora al vaglio della legittimità dell’eventuale

inerzia delle istituzioni comunitarie, ma provvedono anche alla condanna dell’Unione europea al

risarcimento dei danni causati ai cittadini ed alle imprese e, in virtù del rinvio pregiudiziale da

parte dei giudici dei Paesi membri, al l’interpretazione vincolante erga omnes del diritto

comunitario.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, a sua volta, che opera pur sempre nello spazio europeo

ed ha affermato un suo ruolo anche nell’ordinamento dell’Unione europea, è competente a

decidere, sui ricorsi interstatali in caso di inosservanza di una parte contraente della Convenzione

europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Le Corti nazionali dei Paesi membri, infine, secondo l’insegnamento della Corte europea di

Giustizia, invece, applicano le norme precettive di fonte comunitaria senza dover attendere la previa

rimozione delle norme interne contrastanti.

Possono, inoltre, applicare immediatamente persino le direttive non attuate, che istituiscono diritti in

capo ai singoli, a condizione che tali direttive siano sufficientemente dettagliate.

Si tratta, però, di un’efficacia diretta che, tuttavia, funziona solo verticalmente nei rapporti anche

privatistici tra il singolo e lo Stato e non orizzontalmente nei rapporti tra i privati.

Il diritto privato europeo come riparto di competenze tra il diritto comunitario e i

diritti nazionali

L’idea di un riparto di competenze tra i diritti nazionali ed il diritto di matrice sovranazionale non è

certo una novità dei nostri giorni e non riguarda solo l’Europa.

È un’idea primordiale che implicitamente richiama la distinzione tra «mercato» e «non mercato» e, per

questa ragione, si muove ancora in orizzontale adottando per così dire un criterio di competenza per

materia.

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucagigliuto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Di Bella Santo.