SENTENZA DI CORTE COSTITUZIONALE N. 80
Pone un problema tra rapporto convenzione e diritto dell’Ue ed esiste una carta dei
dritti dell’unione.
La corte di Cassazione dubita della legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117
comma 1 della Cost. nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il
procedimento in materia di misure di prevenzione si svolga in udienza pubblica. La
corte dice che l’art. 6 TUE dice che la carta dei diritti fondamentali è obbligatoria. La
convenzione ha efficacia diretta attraverso l’art. 6 paragrafo 3, la corte dice le stesse
cose di prima, finché l’Ue non aderisce alla convenzione, dichiara inammissibile la
questione di illegittimità.
Questione che riguarda la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.
Sentenza molto nota su una bevanda prodotta in Francia. Sentenza della corte di
giustizia delle comunità europee del 1979. È un rinvio pregiudiziale proposto da un
organo giudiziale che si occupa di finanze tedesco.
Problema tedesco che riguarda bevande alcoliche. C’è una legge in Germania che
protegge i prodotti alcolici dicendo che per essere ritenuto un prodotto super alcolico
non si poteva andare al di sotto di una certa gradazione. Ne derivava che quando
fosse importato un prodotto super alcolico da altri stati subiva in Germania la
necessità di essere adeguato alle norme tedesche. Questa azienda importa questa
bevanda che ha un tenore alcolico abbastanza basso. La Germania dice che questa
bevanda non può essere importata stante il fatto che lo si chiama prodotto super
alcolico. Di fronte ad un giudice tedesco si instaura un contradditorio.
Si va di fronte alla corte di giustizia: la corte pronunciandosi sulle questioni sottoposte
dal giudice tedesco dichiara:
- La nozione di misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative
all’importazione va intesa nel senso che ricade nel pari del divieto contemplato
da detta disposizione la fissazione di una gradazione minima per le bevande
alcoliche, fissazione contenuta nella legislazione di uno stato membro, qualora
si tratti dell’importazione di bevande alcooliche legalmente prodotte e messe in
commercio in un altro stato membro.
Per dar vita ad un mercato interno unitario delle comunità non solo bisognava
abbattere i dazi ma c’è qualche cosa che può limitare questa circolazione 55
quando si prevedono norme tecniche, misure diverse del tipo “ i prodotti super
alcolici che possono entrare in Germania devono rispettare certi requisiti di
produzione ”. quindi qui si pone un problema di disparità di trattamento
nazionale. Tutto ciò manifesta la presenza di ostacoli tra gli scambi infra-
comunità. Qui si ragiona sulle restrizioni quantitative, misure di effetto
equivalente, nozioni, distribuzioni di bevande alcoliche e determinazione di un
contenuto minimo di alcool.
Si dichiarano le disposizioni di legge dei singoli stati sulla produzione agro alimentare
di necessario riconoscimento negli altri stati. La Germania può continuare a dire che i
prodotti super alcolici prodotti nel territorio devono essere prodotti secondo una certa
linea ma non può più dire che impedisce l’importazione di prodotti che in altri stati
sono legalmente realizzati. Questo è il riconoscimento tra stati di norme di diritto
pubblico reciproco. È un’innovazione nel rapporto tra stati perché normalmente si dice
che ciò che faccio nel mio stato non possono andare in contrasto con prodotti che
vengono da altri stati. Questo principio è quello che si traduce nella mutua fiducia tra
ordinamenti degli stati membri di norme di diritto pubblico.
Risulta che per mettere in commercio liquori di frutta come il “cassis de dijon” è
prescritto un contenuto minimo di alcool del 25%, mentre la gradazione del prodotto di
cui trattasi, liberamente venduto in Francia, oscilla tra i 15 e i 20.
L’attrice sostiene che la fissazione, da parte della normativa tedesca, d’un contenuto
minimo di alcool, la quale ha come conseguenza che rinomati prodotti alcolici,
originari di altri stati membri della comunità, non possono essere smerciati nella
repubblica federale tedesca, costituisce una restrizione della libera circolazione delle
merci fra gli stati membri, che va oltre le normative commerciali ad essi riservate.
C’è un art. 36 del TFUE che dice che ci possono essere delle limitazioni dovuti a motivi
di sanità pubblica, ordine pubblico e pubblica sicurezza. Non motivi arbitrari come
quello di disporre di una misura di effetto equivalente ad un dazio.
La C. arriva fino a 20 grandi, in Germania si dice che non può entrare perché si dice
che quella tipologia di merce deve avere almeno 25 gradi. L’attrice R. vi ravvisa nella
disposizione tedesca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.
Ricorso di un privato, importatore contro i pubblici poteri che l’importatore dice “ non
mi potete imporre dei dazi”, qui c’è un ricorso nazionale, il giudice nazionale reputa
opportuno avere un’interpretazione da parte della corte gi giustizia.
L’art. 37 del trattato istitutivo è una disposizione specifica per i monopoli nazionali a
carattere commerciale, non è quindi una disposizione pertinente rispetto a disposizioni
nazionali che non riguardano l’esercizio da parte di un pubblico monopolio di una
funzione specifica bensì concerne in via generale la produzione ed il commercio di
bevande alcoliche.
In mancanza di una normativa comune alle comunità europee in materia di produzione
e commercio dell’alcool, bisogna rifarsi alla normativa degli stati membri. Spetta a
ciascuno stato disciplinare, ciascuna nel proprio territorio, tutto ciò che riguarda il 56
commercio e la produzione di bevande alcoliche. È riservato allo stato in via
sussidiaria le regole pubblicistiche di produzione di questi prodotti.
Gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni
nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali
prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze
imperative attinenti, all’efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute
pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori. -> non c’è
una normativa comunitaria, c’è una normativa diversa degli stati membri. Gli stati
membri possono porre delle limitazioni? Si, a patto che le limitazioni cadono
nell’ambito di settori specifici come la salute pubblica.
Non è questo il caso, non c’è nessuna situazione che consente alla Germania di porre
dei vincoli esterni e di far valere solo la propria.
La corte dice che osservazioni (assurde) di questo tipo non sono decisive dal momento
che il consumatore può procurarsi sul mercato una gamma estremamente varia di
prodotti con gradazione bassa o media. Risulta quindi che la condizione unilaterale
imposta dalla normativa di uno stato membro, della gradazione minima per la messa
in commercio di bevande alcoliche costituisce un ostacolo per gli scambi incompatibile
con i trattati.
Non sussiste quindi alcun motivo per impedire che bevande alcoliche, a condizioni
ch’esse siano legalmente prodotte e poste in vendita in uno degli stati membri,
vengano introdotte in qualsiasi altro stato membro senza che possa essere opposto,
allo smercio di tali prodotti, un divieto legale di porre in vendita bevande con
gradazione alcolica inferiore al limite determinato dalla normativa nazionale.
Questa sentenza va presa come riferimento per ragionare sulla libera circolazione
delle merci, sulla possibilità di limiti alla circolazione e che questo principio del mutuo
riconoscimento degli stati nazionali è un principio federalista perché si riconosce in
Germania l’applicazione di norme di diritto pubblico francese.
Seconda questione: direttiva 64/221/CEE, riguarda la libera circolazione tra stati
membri dell’Ue anche di familiari dei cittadini europei. Se il cittadino europeo ha diritto
a circolare negli stati membri che ne è dei parenti più stretti del cittadino europeo se
vengono da stati terzi?
C’è una normativa che prende in considerazione lo status dei familiari dei cittadini
europei es. unioni civili, figli, unioni matrimoniali, quindi legami più stretti.
Qui si pone il problema di due cittadini di uno stato terzo coniugi di cittadini di stati
membri, due cittadini nord africani coniugi di due cittadine spagnole. La questione è
l’ingresso dei due cittadini stranieri rispetto all’Ue.
La direttiva si poneva il problema di dare uno status a chi fosse straniero, cittadino non
di uno stato membro ma con un legame stretto di un cittadino di uno stato membro.
Problema di Shenghen: il così detto sistema Shenghen ricade nel trattato sul
funzionamento dell’Ue che ha un titolo 5 che si chiama spazio di libertà, sicurezza e 57
giustizia. Un secondo capo si occupa di politiche relative ai controlli alle frontiere,
all’asilo e all’immigrazione.
I controlli alle frontiere sono oggi disciplinate dall’applicazione nell’Ue di due accordi
internazionali: un primo del 1985 di Shengen e un secondo accordo nel 1990
dell’applicazione dell’accordo di Shengen. A Shengen è stato concluso un primo
accordo che disciplinava l’abbattimento delle frontiere tra 5 stati membri della
comunità europea. Si stabiliva che non ci sarebbero stati controlli tra Germania,
Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo di persone quando fossero cittadini di questi 5
stati.
L’art. 11 facendo riferimento alle limitazioni di sovranità riguarda le norme dell’Ue
direttamente applicabile che possono essere norme di trattato ma anche atti derivati
del trattato specificamente regolamenti. Che succede quando c’è un contrasto
irrimediabile tra un atto dell’Ue direttamente applicabile e una norma interna. Prima si
cerca di arrivare ad un’interpretazione conforme nel diritto interno contrastante con il
diritto dell’unione per magari ricavare quell’unica interpretazione che non lo rende
contrastante. Quando ci si accorge che è irrimediabile il contrasto l’operatore giuridico
nazionale deve applicare la norma direttamente applicabile e disapplicare la norma
interna contrastante. La norma interna contrastante potrebbe essere sottoposta ad un
giudizio di costituzionalità quando sia una norma appositamente adottata per andare
contro una norma dell’unione.
L’art. 117 si occupa delle norme dell’Unione non direttamente applicabile -> sentenza
406, in questo caso non ci può essere una disapplicazione della norma interna perc
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