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SENTENZA DI CORTE COSTITUZIONALE N. 80

Pone un problema tra rapporto convenzione e diritto dell’Ue ed esiste una carta dei

dritti dell’unione.

La corte di Cassazione dubita della legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117

comma 1 della Cost. nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il

procedimento in materia di misure di prevenzione si svolga in udienza pubblica. La

corte dice che l’art. 6 TUE dice che la carta dei diritti fondamentali è obbligatoria. La

convenzione ha efficacia diretta attraverso l’art. 6 paragrafo 3, la corte dice le stesse

cose di prima, finché l’Ue non aderisce alla convenzione, dichiara inammissibile la

questione di illegittimità.

Questione che riguarda la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.

Sentenza molto nota su una bevanda prodotta in Francia. Sentenza della corte di

giustizia delle comunità europee del 1979. È un rinvio pregiudiziale proposto da un

organo giudiziale che si occupa di finanze tedesco.

Problema tedesco che riguarda bevande alcoliche. C’è una legge in Germania che

protegge i prodotti alcolici dicendo che per essere ritenuto un prodotto super alcolico

non si poteva andare al di sotto di una certa gradazione. Ne derivava che quando

fosse importato un prodotto super alcolico da altri stati subiva in Germania la

necessità di essere adeguato alle norme tedesche. Questa azienda importa questa

bevanda che ha un tenore alcolico abbastanza basso. La Germania dice che questa

bevanda non può essere importata stante il fatto che lo si chiama prodotto super

alcolico. Di fronte ad un giudice tedesco si instaura un contradditorio.

Si va di fronte alla corte di giustizia: la corte pronunciandosi sulle questioni sottoposte

dal giudice tedesco dichiara:

- La nozione di misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative

all’importazione va intesa nel senso che ricade nel pari del divieto contemplato

da detta disposizione la fissazione di una gradazione minima per le bevande

alcoliche, fissazione contenuta nella legislazione di uno stato membro, qualora

si tratti dell’importazione di bevande alcooliche legalmente prodotte e messe in

commercio in un altro stato membro.

Per dar vita ad un mercato interno unitario delle comunità non solo bisognava

abbattere i dazi ma c’è qualche cosa che può limitare questa circolazione 55

quando si prevedono norme tecniche, misure diverse del tipo “ i prodotti super

alcolici che possono entrare in Germania devono rispettare certi requisiti di

produzione ”. quindi qui si pone un problema di disparità di trattamento

nazionale. Tutto ciò manifesta la presenza di ostacoli tra gli scambi infra-

comunità. Qui si ragiona sulle restrizioni quantitative, misure di effetto

equivalente, nozioni, distribuzioni di bevande alcoliche e determinazione di un

contenuto minimo di alcool.

Si dichiarano le disposizioni di legge dei singoli stati sulla produzione agro alimentare

di necessario riconoscimento negli altri stati. La Germania può continuare a dire che i

prodotti super alcolici prodotti nel territorio devono essere prodotti secondo una certa

linea ma non può più dire che impedisce l’importazione di prodotti che in altri stati

sono legalmente realizzati. Questo è il riconoscimento tra stati di norme di diritto

pubblico reciproco. È un’innovazione nel rapporto tra stati perché normalmente si dice

che ciò che faccio nel mio stato non possono andare in contrasto con prodotti che

vengono da altri stati. Questo principio è quello che si traduce nella mutua fiducia tra

ordinamenti degli stati membri di norme di diritto pubblico.

Risulta che per mettere in commercio liquori di frutta come il “cassis de dijon” è

prescritto un contenuto minimo di alcool del 25%, mentre la gradazione del prodotto di

cui trattasi, liberamente venduto in Francia, oscilla tra i 15 e i 20.

L’attrice sostiene che la fissazione, da parte della normativa tedesca, d’un contenuto

minimo di alcool, la quale ha come conseguenza che rinomati prodotti alcolici,

originari di altri stati membri della comunità, non possono essere smerciati nella

repubblica federale tedesca, costituisce una restrizione della libera circolazione delle

merci fra gli stati membri, che va oltre le normative commerciali ad essi riservate.

C’è un art. 36 del TFUE che dice che ci possono essere delle limitazioni dovuti a motivi

di sanità pubblica, ordine pubblico e pubblica sicurezza. Non motivi arbitrari come

quello di disporre di una misura di effetto equivalente ad un dazio.

La C. arriva fino a 20 grandi, in Germania si dice che non può entrare perché si dice

che quella tipologia di merce deve avere almeno 25 gradi. L’attrice R. vi ravvisa nella

disposizione tedesca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.

Ricorso di un privato, importatore contro i pubblici poteri che l’importatore dice “ non

mi potete imporre dei dazi”, qui c’è un ricorso nazionale, il giudice nazionale reputa

opportuno avere un’interpretazione da parte della corte gi giustizia.

L’art. 37 del trattato istitutivo è una disposizione specifica per i monopoli nazionali a

carattere commerciale, non è quindi una disposizione pertinente rispetto a disposizioni

nazionali che non riguardano l’esercizio da parte di un pubblico monopolio di una

funzione specifica bensì concerne in via generale la produzione ed il commercio di

bevande alcoliche.

In mancanza di una normativa comune alle comunità europee in materia di produzione

e commercio dell’alcool, bisogna rifarsi alla normativa degli stati membri. Spetta a

ciascuno stato disciplinare, ciascuna nel proprio territorio, tutto ciò che riguarda il 56

commercio e la produzione di bevande alcoliche. È riservato allo stato in via

sussidiaria le regole pubblicistiche di produzione di questi prodotti.

Gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni

nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali

prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze

imperative attinenti, all’efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute

pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori. -> non c’è

una normativa comunitaria, c’è una normativa diversa degli stati membri. Gli stati

membri possono porre delle limitazioni? Si, a patto che le limitazioni cadono

nell’ambito di settori specifici come la salute pubblica.

Non è questo il caso, non c’è nessuna situazione che consente alla Germania di porre

dei vincoli esterni e di far valere solo la propria.

La corte dice che osservazioni (assurde) di questo tipo non sono decisive dal momento

che il consumatore può procurarsi sul mercato una gamma estremamente varia di

prodotti con gradazione bassa o media. Risulta quindi che la condizione unilaterale

imposta dalla normativa di uno stato membro, della gradazione minima per la messa

in commercio di bevande alcoliche costituisce un ostacolo per gli scambi incompatibile

con i trattati.

Non sussiste quindi alcun motivo per impedire che bevande alcoliche, a condizioni

ch’esse siano legalmente prodotte e poste in vendita in uno degli stati membri,

vengano introdotte in qualsiasi altro stato membro senza che possa essere opposto,

allo smercio di tali prodotti, un divieto legale di porre in vendita bevande con

gradazione alcolica inferiore al limite determinato dalla normativa nazionale.

Questa sentenza va presa come riferimento per ragionare sulla libera circolazione

delle merci, sulla possibilità di limiti alla circolazione e che questo principio del mutuo

riconoscimento degli stati nazionali è un principio federalista perché si riconosce in

Germania l’applicazione di norme di diritto pubblico francese.

Seconda questione: direttiva 64/221/CEE, riguarda la libera circolazione tra stati

membri dell’Ue anche di familiari dei cittadini europei. Se il cittadino europeo ha diritto

a circolare negli stati membri che ne è dei parenti più stretti del cittadino europeo se

vengono da stati terzi?

C’è una normativa che prende in considerazione lo status dei familiari dei cittadini

europei es. unioni civili, figli, unioni matrimoniali, quindi legami più stretti.

Qui si pone il problema di due cittadini di uno stato terzo coniugi di cittadini di stati

membri, due cittadini nord africani coniugi di due cittadine spagnole. La questione è

l’ingresso dei due cittadini stranieri rispetto all’Ue.

La direttiva si poneva il problema di dare uno status a chi fosse straniero, cittadino non

di uno stato membro ma con un legame stretto di un cittadino di uno stato membro.

Problema di Shenghen: il così detto sistema Shenghen ricade nel trattato sul

funzionamento dell’Ue che ha un titolo 5 che si chiama spazio di libertà, sicurezza e 57

giustizia. Un secondo capo si occupa di politiche relative ai controlli alle frontiere,

all’asilo e all’immigrazione.

I controlli alle frontiere sono oggi disciplinate dall’applicazione nell’Ue di due accordi

internazionali: un primo del 1985 di Shengen e un secondo accordo nel 1990

dell’applicazione dell’accordo di Shengen. A Shengen è stato concluso un primo

accordo che disciplinava l’abbattimento delle frontiere tra 5 stati membri della

comunità europea. Si stabiliva che non ci sarebbero stati controlli tra Germania,

Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo di persone quando fossero cittadini di questi 5

stati.

L’art. 11 facendo riferimento alle limitazioni di sovranità riguarda le norme dell’Ue

direttamente applicabile che possono essere norme di trattato ma anche atti derivati

del trattato specificamente regolamenti. Che succede quando c’è un contrasto

irrimediabile tra un atto dell’Ue direttamente applicabile e una norma interna. Prima si

cerca di arrivare ad un’interpretazione conforme nel diritto interno contrastante con il

diritto dell’unione per magari ricavare quell’unica interpretazione che non lo rende

contrastante. Quando ci si accorge che è irrimediabile il contrasto l’operatore giuridico

nazionale deve applicare la norma direttamente applicabile e disapplicare la norma

interna contrastante. La norma interna contrastante potrebbe essere sottoposta ad un

giudizio di costituzionalità quando sia una norma appositamente adottata per andare

contro una norma dell’unione.

L’art. 117 si occupa delle norme dell’Unione non direttamente applicabile -> sentenza

406, in questo caso non ci può essere una disapplicazione della norma interna perc

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuly321 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Grossi Claudio Mario.
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