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CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE

Articolo 2 14

1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un

determinato settore -> (nei trattati ci sono degli elenchi di competenze

esclusive), solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti.

Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione

oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.

L’unione può reputare di autorizzare uno o più stati ad adottare misure, atti in

quelle competenze esclusivamente dell’UE. Quindi gli stati hanno autonomia

che è tale solo nell’ambito di un’autorizzazione dell’UE. Oppure l’atto emanato

dall’Unione in via esclusiva è un atto che prevede che gli stati si comportino in

un certo modo dando attuazione agli atti. Questa è una competenza derivata

degli stati, derivata dal fatto che l’UE in modo esclusivo ha esercitato le proprie

competenze.

I regolamenti solo l’UE può adottare regolamenti ma anche le direttive oppure

decisioni amministrative rivolte agli stati e i privati. Le competenze esclusive

sono elencate all’art. 3.

2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente –> (i

trattati dicono anche che l’UE può avere competenza concorrente) con quella

degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri

possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli

Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha

esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro

competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la

propria.

Esercitano gli stati la loro competenza di vedere se l’Unione non ha già

esercitato la propria in quella materia. Se non l’ha fatto allora va da sé che gli

stati abbiano una loro competenza ad esercitarla. Per vedere qual è il criterio di

ripartizione bisogna risalire all’art. 5 del trattato sull’Ue.

Articolo 5 (ex articolo 5 del TCE)

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione.

L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e

proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle

competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli

obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati

appartiene agli Stati membri. La delimitazione delle competenze dell’UE è un

problema quando sono concorrenti e vanno quindi delimitate.

La delimitazione delle competenze si fonda sul principio dell’attribuzione ma anche sui

principi di sussidiarietà e proporzionalità. Questo significa che bisogna vedere se una

competenza concorrente è più conveniente dal livello di governo più vicino ai cittadini

quindi lo stato o dal livello di governo più lontano dai cittadini e quindi l’Unione. Il

principio di sussidiarietà comprende questo enunciato: prima interviene il livello di

governo istituzionale più vicino ai cittadini e solo poi ci si può discostare da questo

livello di governo quando è più opportuno che intervenga il livello di governo

superiore, l’UE. I livelli di governo sono molteplici: stato centrale, regionale,

provinciale, comunale. Questo art. 5 ci racconta che quando ci sono competenze

concorrenti un criterio di suddivisione delle competenze è designato sempre dal 15

principio di attribuzione da ciò che è scritto nei trattati ma anzitutto dal principio di

sussidiarietà che è declinato da un protocollo allegato ai trattati dell’Unione. Il

protocollo 2 allegato spiega come articolare nel diritto dell’Unione il principio di

sussidiarietà innanzitutto.

Poi c’è il principio di proporzionalità, non basta quello di sussidiarietà, deve essere

declinato il principio di attribuzione delle competenze secondo il principio di

proporzionalità e cioè non solo bisogna individuare l’organo statale o dell’UE

competente ad intervenire ma bisogna anche che l’intervento dal punto di vista

qualitativo sia un intervento al livello minimo di ingerenza e quindi proporzionato

all’obiettivo che si vuole raggiungere.

La competenza concorrente, quando stabilita, tra UE e stati membri sia una

competenza che deve essere declinata secondo i principi di sussidiarietà e

proporzionalità.

Articolo 3 TFUE

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

a) unione doganale -> l’UE è erede della CECA, della CEE per mantenere un mercato

economico interno, le comunità europee avevano già creato un’unione doganale che è

la cintura che un mercato ha verso l’esterno. Nell’UE il mercato economico è quello

interno, comune dei 27 stati. Questo mercato unico europeo ha una cintura esterna

che si chiama unione doganale per difendersi verso l’esterno. L’unione doganale è nei

confronti di stati terzi, non nell’UE ad es. se l’ingresso di prodotti cinesi viola la

concorrenza allora si possono innalzare dazi da parte dell’UE verso l’esterno. Unione

doganale significa che l’UE ha poteri esclusivi verso l’ingresso dei prodotti che

vengono da fuori;

b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato

interno;

c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro -> significa che l’euro

non è per forza la moneta unica dei 27 stati infatti solo 19 hanno l’euro. Le

competenze esclusive dell’Unione che chiama in causa il sistema di banche nazionali

raccordato con la BCE, la banca centrale europea;

d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune

della pesca -> ci sono regole di politica comune in materia agricola, la pesca è ritenuta

un settore della politica agricola e quindi istituire una pertinenza in materia alimentare

tra settore pesca e settore agro-alimentare. Il problema della pesca è che avviene in

acque marittime e ciò che avviene sott’acqua è sfuggente, non ha frontiere dal punto

di vista dei pesci in mare. Non c’è un pesce italiano e uno francese, circolano

liberamente in acque diverse ma c’è un problema ovvero i pesci da uno sfruttamento

intensivo possono essere depauperati. Quindi il problema della conservazione delle

risorse del mare quando è riferito alla pesca è un problema di esclusiva competenza

dell’UE; 16

e) politica commerciale comune -> la lettera A, B ed E fanno parte di uno stesso

progetto ovvero la creazione di un efficace mercato unico europeo che ha delle regole

di politica commerciale, di creare un’unione doganale verso l’esterno ...

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali

allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per

consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può

incidere su norme comuni o modificarne la portata-> l’UE non ha solo competenza

esclusiva nelle materie interne agli stati ma anche per la conclusione di accordi

internazionali in quelle materie verso l’esterno.

Es. se si fanno circolare liberamente mozzarelle (politica commerciale comune) nel

mercato unico dell’Unione, per far circolare mozzarelle verso il Giappone è

competenza dell’Unione porre in essere degli accordi internazionali adeguati.

Le competenze esclusive dell’Unione non sono tante, sono per lo più competenze

economiche in riferimento a questo mercato unico europeo.

Articolo 4: materia concorrente

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati

le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei

principali seguenti settori:

a) mercato interno -> è una cosa più ampia dentro cui politica commerciale, unione

doganale e regole di concorrenza svolgono un ruolo;

b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;

c) coesione economica, sociale e territoriale;

d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare ->

competenza esclusiva;

e) ambiente;

f) protezione dei consumatori;

g) trasporti;

h) reti transeuropee;

i) energia;

j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia -> si intende la competenza in materia di

immigrazioni, diritto internazionale privato e cooperazione penale e di polizia;

k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli

aspetti definiti nel presente trattato.

3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha

competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di 17

programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di

impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha

competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale

competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Oltre a competenze esclusive e concorrenti ci sono anche competenze residuali.

Abbiamo parlato delle competenze dell’unione che fanno capo ai primi articoli del

TFUE -> leggerli, art. 1,2,3,4,5,6.

L’art. 5 del trattato dell’Ue che parla di sussidiarietà e proporzionalità nell’ambito delle

competenze dell’Ue. L’art. 5 rimandava anche al protocollo 2 allegato ai trattati che

parla delle declinazioni che può avere il principio di sussidiarietà e proporzionalità.

L’Ue ha competenze esclusive e dove non ce le ha esclusive ha competenze

concorrenti. Il principio di sussidiarietà e proporzionalità interviene laddove le

competenze sono concorrenti con gli stati membri perché le competenze esclusive

comportano per definizione che l’Ue sia tenuta a regolare quelle materie di

competenza esclusiva invece laddove c’è competenze concorrenti bisogna individuare

il livello di governo più vicino ai cittadini quello dello stato o sovranazionale, quello

dell’Ue che esercita la competenza concorrente allora serve utilizzare questo principio

di sussidiarietà che ci racconta come è bene

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuly321 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Grossi Claudio Mario.
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