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OFFERTE CONCORRENTI

Riguardano singoli beni dell'attivo del debitore. La funzione è quella di garantire concorrenza all'interno del concordato. Quando il piano di concordato prevede un'offerta da parte di un soggetto, il tribunale perlegge deve aprire la fase competitiva, quindi l'offerta viene pubblicata in modo che altri soggetti possano fare offerte concorrenti. Vincerà poi l'offerta migliore.

FASE DI VOTAZIONE

Prima di questa fase ci può essere la modifica del piano o della proposta (es. per fronteggiare una proposta concorrente). Le modifiche possono essere fatte fino a 20 giorni prima dellavotazione, ovviamente per ogni modifica si dovrà presentare una nuova attestazione dell'esperto e sulla nuova proposta si dovrà pronunciare nuovamente anche il tribunale. La votazione si svolge a distanza, via pec. È composta da 2 fasi:

  • Fase preparatoria del voto
  • Fase d'esercizio del voto

Nella fase preparatoria il...

Il commissario giudiziale predispone l'elenco dei creditori, indicando per ognuno l'importo e il rango; avvisa poi i creditori della data iniziale e finale delle votazioni. Redige inoltre una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto.

Efficacia endoprocessuale quando il giudice processuale e il tribunale decidono sulle contestazioni (fatte sull'operato del commissario giudiziale) vale solo ai fini del concordato.

Se i creditori non esprimono il voto vale la regola del SILENZIO - DISSENSO (si presume che il creditore voti contro).

In alcuni casi votano anche i soci e per loro vale la regola del SILENZIO - ASSENSO.

I creditori legittimati a votare sono:

  • Chirografari (sempre)
  • Privilegiati: di regola non hanno diritto al voto ma ci sono due eccezioni
    1. Il creditore rinuncia al diritto di prelazione sul proprio creditore (diventa quindi creditore chirografario)
    2. Il creditore viene soddisfatto non integralmente o in natura o viene pagato con una dilazione

maggiore a 180 giorni. Questa eccezione è più diffusa nella prassi.

Postergati (sempre)FIDEIUSSOREE soggetto che ha garantito il debitore. Potrebbe diventare creditore del debitore (nel caso in cui il debitore non paga ed è costretto a pagare lui)Non votano però perché altrimenti ci sarebbe una moltiplicazione dei voti.Non votano inoltre i creditori che hanno parentela con il debitore.

Come vengono calcolate le percentuali dei voti:

  • Concordato liquidatorio

Per l'approvazione è richiesta la maggioranza calcolata sull'ammontare dei crediti e non sul numero dei creditori.

Eccezioni:

  • Caso in cui ci sia un solo creditore che abbia di per se il 50% +1 (maggioranza) o dei debiti. In questo caso si chiede anche la maggioranza degli altri creditori calcolata per teste.
  • Caso in cui si hanno diverse classi di creditori, è richiesta doppia maggioranza: una totale dei crediti e una nelle classi.

Concordato in continuità

Ci vuole

l’unanimità delle classi poi all’interno delle classi si vota a maggioranza. Eccezioni: Anche se non si raggiunge l’unanimità si può approvare il concordato purché cio sia la maggioranza delle classi e una di esse sia costituita da credito con diritto di prelazione. Non c’è nemmeno il voto favorevole della maggioranza, il concordato può essere approvato purché ci sia almeno il voto favorevole di una classe di creditori che siano almeno in parte soddisfatti rispettando l’ordine delle prelazioni. Se la proposta viene respinta, il tribunale chiude la fase concordataria poi eventualmente ci sarà la possibilità di aprire una liquidazione giudiziale, qualora sussistano i presupposti. FASE DI OMOLOGAZIONE Se la proposta viene approvata si apre la fase di omologazione e ulteriore controllo da parte del tribunale, che interviene per tutelare i creditori dissenzienti che possono votare contro, contestare e

Proporre opposizione. Anche i creditori consenzienti possono revocare il voto favorevole in caso di modifiche al concordato. Il tribunale può assumere tutti i mezzi di prova che ritiene necessari; effettua un controllo piuttosto articolato limitato ai profili di regolarità procedurali. Caso in cui creditore dissenziente propone una contestazione. Il tribunale fa una valutazione per la posizione del creditore, infatti: Nel concordato liquidatorio (ART.112 comma 5) può opporsi solo il creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente o se non ci sono le classi, che rappresenti almeno il 20%. Mentre nel concordato in continuazione possono opporsi tutti i creditori dissenzienti. Effetti dell'omologazione: - Vincolo che il concordato pone per tutti i creditori - Esdebitazione il debitore è liberato di tutti i suoi debiti residui (al di fuori delle obbligazioni concordatarie. Non vale nei confronti dei fideiussori in via di regresso, ai quali i creditori

possono chiedere il pagamento della parte residua (art.117). L'esdebitazione non opera nemmeno per i creditori che nascono durante il concordato/durante la procedura. - Viene meno lo spossessamento attenuato, il debitore riacquista quindi il potere di fare operazioni straordinarie. - I soci sono sdebitati come la società. - Esenzione da revocatoria tutti gli atti compiuti durante la procedura non possono essere messi in discussione in un eventuale liquidazione giudiziale. ESECUZIONE DEL CONCORDATO Dopo l'omologazione il concordato va attuato. Si devono cioè porre in essere le attività di attuazione, fase in cui si ha la figura del LIQUIDATORE se si ha il concordato liquidatorio o in continuità indiretta (vendita dell'azienda) il debitore effettuerà i pagamenti secondo piano di riparto con pagamenti periodici. Gli accantonamenti si fanno se non si può procedere al riparto totale ma una parte deve essere accantonata. Es per creditori.condizionati o contestatari. L'esecuzione del concordato può essere fisiologica o patologica, infatti può accadere che il debitore non adempie più gli obblighi del concordato o ci possono essere dei vizi originari del concordato (es. è stato fatto sulla base di una situazione patrimoniale falsa). In questi casi il Codice della Crisi propone due soluzioni: - Risoluzione: si può avere in caso di inadempimento del concordato. L'inadempimento non deve essere di scarsa importanza (caso per caso). Può essere richiesta dai creditori e dal commissario giudiziale solo se c'è l'istanza dei creditori. - Annullamento: quando c'è esasperazione del passivo o occultamento dell'attivo. Troviamo una deroga per gli atti effettuati durante la procedura. Si deve prima risolvere o annullare il concordato, poi si può procedere con la liquidazione giudiziale. Per le società: Tutti gli organi rimangono in carica. La

La domanda di concordato viene presentata dagli amministratori non dai soci. I soci devono votare le proposte che prevedono la modifica dei diritti di partecipazione. Quando votano vengono inseriti in una sezione diversa dai creditori. Per i soci vige la regola del silenzio assenso durante la fase di votazione. Ci sono dei casi in cui il concordato può prevedere l'attribuzione di una parte dell'attivo ai soci (ci sono dei criteri per l'attribuzione illustrati all'art. 124 comma 1). Se la proposta non prevede nulla o poco a favore dei soci, il socio dissenziente può presentare opposizione al tribunale, che fa un giudizio comparativo con la liquidazione giudiziale. Si possono avere due azioni contro gli amministratori o contro il collegio sindacale:

  • Azioni dei soci: è sempre l'assemblea dei soci che delibera l'esercizio dell'azione
  • Azione dei creditori sociali

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE

Le fasi e i presupposti

sono uguali al concordato preventivo, le uniche differenze sono: - Non è necessario rispettare le cause di prelazione - È obbligatorio suddividere i creditori in classi - Richiede l'unanimità delle classi per essere approvato - Non si ha lo spossessamento quindi l'imprenditore continua ad amministrare liberamente l'impresa - In questa procedura non abbiamo il crow down fiscale, la proposta può essere approvata anche senza l'approvazione del fisco Se non raggiunge l'unanimità, la domanda viene respinta e il debitore può trasformare la domanda in concordato preventivo. Dopo l'approvazione ci sono tutta una serie di controlli di regolarità formale/procedurale, se sono positivi c'è l'omologazione. CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Finalità liquidatoria Il debitore soddisfa i creditori sulla base di un piano liquidatorio quindi prevede la

cessazione dell'azienda. La proposta del debitore non è votata ai creditori per questo si parla anche di concordato coattivo. Il tribunale effettua l'omologazione della proposta dopo un controllo; questo controllo deve essere più attento, non essendoci la relazione dell'esperto. Solo il debitore è legittimato a presentare la proposta. Obbligo a carico del debitore di tentare prima la composizione negoziata (condizione obbligatoria). Presupposto soggettivo: imprenditore commerciale, agricolo o minore. Il debitore deve allegare alla domanda un piano ma non è richiesta l'attestazione dell'esperto (1° semplificazione). Non è consentita la continuità diretta in capo all'amministratore. È sempre facoltativa la divisione dei creditori in classi. Gli effetti sono gli stessi del concordato preventivo, l'unica differenza è che non si hanno disposizioni sui contratti pendenti.

Svolgimento: Il debitore presenta la

domanda in tribunale, che dopo aver effettuato i vari controlli, omologa il concordato e dichiara l'apertura

Il tribunale inoltre nomina un ausiliario, che ha compiti limitati, deve vigilare sull'operato dell'imprenditore che rimane il gestore dell'azienda.

Organo giudiziale solo il tribunale che omologa la proposta e accetta tutte le operazioni straordinarie. Non c'è il giudice delegato

Un altro organo importante è il liquidatore, che interviene quando viene omologata la proposta e compie le operazioni di liquidazione.

In fase di omologazione i creditori possono presentare opposizione.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE è il vecchio fallimento.

Il commissario ha il compito di gestire il patrimonio del debitore, liquidarlo e distribuire il ricavato tra i creditori.

C'è lo spossessamento pieno dell'attività aziendale.

Dettagli
A.A. 2022-2023
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilanovantanove di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Perriello Luca Ettore.