Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SOCIETÀ APPARENTE
Una società anche se non esiste nei rapporti tra i presunti soci (nessun rapporto sociale), deve considerarsi esistente all’esterno se l’attività verso terzi è tale da generare l’apparenza di una società. La società apparente è una creazione giurisprudenziale, che di fatto assoggetta al fallimento le società che esistono nei rapporti esterni e non nei rapporti interni, ossia quando non si riesce a provare il legame sociale e l’esistenza di una società occulta.
Cause di invalidità
La legge non regola espressamente l’invalidità del contratto di società di persone (nessuna norma speciale), pertanto si ritiene trovino applicazione le cause di invalidità (nullità e annullabilità) previste in generale per i contratti:
- Cause di nullità: contrarietà a norme imperative, oggetto impossibile o illecito, illiceità del
motivocomune determinante (Art. 1418 c.c.)·
Cause di annullabilità: incapacità, consenso viziato per errore, violenza o dolo.
NB: l’incapace può partecipare ad una s.n.c. o, quale accomandatario, ad una s.a.s. solo sedebitamente autorizzato. Per incapacità vedi capacità per l’esercizio dell’impresa.
Ovviamente si deve distinguere fra invalidità che colpisce l’intero contratto sociale e quella che riguarda lapartecipazione del singolo socio. L’invalidità di singola partecipazione: determina invalidità del contrattosolo se la partecipazione è essenziale per il conseguimento dell’oggetto sociale. Esempio: se si vuoleconferire nella società un bene immobile, la mancanza del rispetto delle regole formali a pena di nullità,non implica necessariamente l’invalidità del contratto; il vizio di forma prova l’invalidità dell’interocontratto solo in
caso di essenzialita del conferimento, altrimenti viene meno solo la partecipazione del socio il cui conferimento sia nullo e il contratto di societa resta pienamente valido e vincolante. NON trova dunque applicazione alle societa di persone la severa limitazione delle cause di nullita prevista per le societa di capitali, tuttavia si deve ritenere applicabile la disciplina degli effetti dell'invalidita dellesocieta di capitali:
- Le cause di invalidita del contratto sociale costituiscono cause di scioglimento della societa
- Gli atti compiuti in nome della societa conservano i loro effetti e la vincolano nei confronti dei soggetti con i quali sono intercorsi
- I soci non sono liberati dall'attuazione dei conferimenti ancora non adempiuti e rispondono illimitatamente e solidalmente con la societa per l'adempimento delle obbligazioni sociali.
Conferimenti Con la costituzione della societa il socio assume l'obbligo di effettuare i
conferimenti determinati nel contratto sociale. La determinazione del conferimento dovuto da ciascun socio non è condizione essenziale per la validità della costituzione della società di persone; dunque nel caso di silenzio del contratto supplisce la legge stabilendo che: si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo patto contrario. Diversamente dalle società di capitali non è neppure previsto un ammontare minimo dei conferimenti.
Nelle società di persone può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Vi è una specifica disciplina per alcuni tipi di conferimenti diversi dal denaro:
Conferimento di beni in proprietà: si applica la disciplina della vendita per quanto concerne le garanzie che il socio deve prestare alla società.
E al passaggio dei rischi sulla cosa. Se il bene è specificato (determinato) trova applicazione il principio consensualistico (il trasferimento della proprietà con consenso traslativo); se il bene è generico (determinato sono nel genere): trasferimento della proprietà avverrà solo in seguito alla specificazione (il socio si impegna a trasferire questo bene con la determinata forma; fino a che non è trascritto che la proprietà è passata, il socio è ancora proprietario).
Conferimento di beni (in natura) in godimento: il rischio resta a carico del socio conferente; se il conferimento è per godimento e il bene perisce, allora il socio può essere escluso e qualora diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori, il rischio del caso fortuito incombe sul conferente. Inoltre, per quanto attiene le garanzie per il godimento si applica la disciplina sulla locazione. Il bene resta di proprietà del socio.
la società può goderne ma non disporne. Alla fine della società ha diritto alla restituzione del bene nello stato in cui si trova. Conferimento di crediti: il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell'insolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento; sarà inoltre tenuto al rimborso delle spese ed a corrispondere gli interessi per l'eventuale recupero da parte della società. Se non versatale valore può essere escluso dalla società. Conferimento di servizi (socio d'opera): nelle società di persone il conferimento può essere costituito anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società. È il cosiddetto socio d'opera che NON va confuso col socio che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con la società. Il socio d'opera nonscopo. Questi beni costituiscono il capitale sociale della società. Il socio d'opera, pur non avendo diritto al trattamento salariale e previdenziale dei lavoratori subordinati, riceve un compenso rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società. Tuttavia, il socio d'opera corre il rischio di lavorare invano, così come il socio che ha apportato capitale rischia di non ricevere alcun corrispettivo per l'uso sociale del proprio denaro. Inoltre, il socio d'opera è anche soggetto al rischio dell'impossibilità di svolgere la prestazione, anche per cause non imputabili a lui (ad esempio, per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita). Pertanto, il socio d'opera è penalizzato rispetto agli altri soci. È importante sottolineare che il valore della prestazione d'opera non è imputato al capitale sociale, poiché è un valore troppo mutevole. I conferimenti dei soci costituiscono il patrimonio iniziale della società, che diventa proprietaria dei beni conferiti a tale scopo. Questi beni formano il capitale sociale della società.Titolo dai soci
I soci NON possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società senza il consenso degli altri soci. Una violazione in tal senso espone al risarcimento danni e all'esclusione dalla società.
Nelle società semplici è del tutto assente una disciplina del capitale sociale, non è neppure richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti; ciò si spiega col fatto che essendo una società destinata esclusivamente all'esercizio di attività non commerciale, non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione annuale del bilancio.
Nelle società in nome collettivo vi è invece una disciplina del capitale sociale (seppur frammentaria). È prescritto che l'atto costitutivo indichi non solo i conferimenti dei soci, ma anche il valore ad esso attribuito e il modo di valutazione, consentendo di determinare
l’ammontare del capitale sociale nominale. Non è dettata alcuna disciplina per la determinazione del valore dei conferimenti diversi dal denaro che è rimessa alla volontà delle parti (a differenza delle società di capitali). Tale lacuna si riflette nell’applicazione di due norme a tutela dell’integrità del capitale sociale: 1) Divieto di ripartizione fra i soci di utili non realmente conseguiti (fittizi) e, in caso si verifichi una perdita, divieto di ripartizione di utili fino a che il capitale sociale non sia reintegrato o ridotto nella misura corrispondente. (art. 2203) 2) Divieto di rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o di liberarli dall’obbligo di ulteriori versamenti in assenza di una specifica deliberazione di riduzione del capitale sociale. (art. 2306). Ai creditori sociali è riconosciuto il diritto di opporsi alla riduzione del capitale poiché si riduce la garanzia a favore degli stessi. Deciderà il giudice.il quale può disporre che la riduzione abbia ugualmente luogo, previa prestazione da parte della società di un'adeguata garanzia a favore dei creditori opponenti. Partecipazioni a utili e perdite Tutti i soci hanno il diritto di partecipare agli utili generati dall'attività sociale e, allo stesso modo, sono chiamati a sopportarne le perdite. Essi godono della massima libertà nella determinazione della parte spettante a ciascuno e non è particolarmente necessario che la partecipazione sia proporzionale ai conferimenti (ossia alla loro quota di partecipazione alla società). Solitamente è stabilito dal contratto ma se l'atto costitutivo non dispone nulla a riguardo vengono applicati i seguenti criteri legali di ripartizione: A. Se il contratto non dispone nulla, le parti spettanti ai soci negli utili e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti B. Se non è stato determinato neppure il valore dei conferimenti, leparti si presumono ugualiC. Se è determinata solo la parte spettante a ciascuno nei guadagni, si presume che la partecipazione sia di egual misure nelle perdite (e viceversa)D. Il giudice, nel silenzio del contratto, determina secondo equità la parte spettante al socio d'opera. Il solo limite posto all'autonomia privata (valido per tutte le società lucrative, dunque anche alle società di capitali) è rappresentato dal divieto di patto leonino: è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (art 2265). E nulli si dovranno considerare anche i criteri di ripartizione congegnati in modo tale da determinare la sostanziale esclusione di uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite. NB: in via di principio è nullo SOLO il patto leonino non la singola partecipazione o contratto sociale. Determinazione di utili e perdite Nella società semplice il diritto delsocio di percepire la sua parte di utili nasce con l'approvazione di un rendiconto predisposto annualmente dai soci amministratori, salvo che il contratto sociale non disponga diversamente. Nella società in