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J.C. – Diritto commerciale

Diritto commerciale è l’insieme di norme di diritto privato che disciplinano specificamente le attività produttive e il loro esercizio.

Per attività produttiva si intende un’attività che genera nuovi beni, che eroga servizi o che ne promuove la circolazione.

Come nasce il diritto commerciale?

  • XI/XII secolo: si sviluppa la figura del mercante, cioè colui che acquista i beni dai contadini o dagli artigiani per poi rivenderli al cliente finale. I mercanti si riuniscono in cooperazioni di arti e mestieri e creano complessi di regole raccolte e codificate negli statuti delle cooperazioni.
  • XVI/XVII secolo: lo Stato accentra a sé il potere legislativo e la produzione diventa statale.
  • XVIII secolo: rivoluzione industriale, con essa la produzione diventa di massa e l’industria prevale sul commercio; rivoluzione francese, con essa il diritto commerciale diventa un sistema a base oggettiva, cioè generale, a prescindere dalla natura dei soggetti commerciali.
  • 1865: primo codice di commercio dopo l’unità d’Italia.
  • 1942: il diritto commerciale rientra nel Codice civile, Libro V “del lavoro”.

L’impresa

Art. 2082 cc: la figura dell’imprenditore “È colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o lo scambio di beni e servizi.”

L’imprenditore è colui che si accolla il rischio dell’attività sulla quale ha il potere di direzione. Egli trasforma il capitale e il lavoro – fattori produttivi – in beni e servizi finali per soddisfare la domanda del consumatore.

Il rischio economico a cui si espone, rischio che i ricavi non coprano i costi, si bilancia con il godimento degli eventuali profitti prodotti dalla società. Non è detto che l’imprenditore sia il proprietario del capitale e del lavoro, ma può goderne e trarne i frutti, in cambio di un compenso al legittimo proprietario.

Il diritto commerciale disciplina l’informazione al mercato dei dati salienti dell’attività attraverso la pubblicazione nel registro delle imprese, l’organizzazione della produzione, la crisi dell’impresa, …

Al diritto che disciplina l’impresa si affianca il diritto che disciplina la società.

Il diritto dell’impresa si riferisce all’impresa commerciale medio-grande, quindi non riguarda le professioni intellettuali, le piccole imprese, le imprese agricole.

Un’impresa per essere definita tale deve avere dei requisiti fondamentali: essere un’attività produttiva mirata allo scambio di beni e servizi, svolta in maniera professionale, organizzata ed economica.

Attività produttiva

Attività produttiva: l’attività d’impresa è considerata una successione di comportamenti coordinati al raggiungimento di un obiettivo, quindi a produrre un’utilità che prima non c’era, attraverso la produzione di beni/servizi.

Non si considera impresa l’attività di mero godimento perché con essa non si dà luogo ad un incremento di ricchezza.

È impresa solo l’attività produttiva che rappresenta 3 requisiti:

1. Professionalità

Professionalità: l’attività deve essere svolta in maniera abituale, non occasionale.

  • Professionalità non è sinonimo di esclusività: l’imprenditore può svolgere anche più di un’attività produttiva allo stesso tempo o svolgere un’attività qualificabile come impresa e una differente.
  • Professionalità non è sinonimo di continuità: l’attività produttiva può essere interrotta per esigenze naturali legate al ciclo produttivo; dopo un certo periodo di tempo l’attività, però, deve riprendere per poi interrompersi nuovamente, es. attività stagionali.

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  • Professionalità non è sinonimo di pluralità di risultati: un’impresa può essere indirizzata al raggiungimento di un unico obiettivo e può interrompersi dopo che questo viene ottenuto, es. costruzione di un punto.

Lo svolgimento di un’attività in maniera professionale, però, non basta per definire un soggetto imprenditore; esistono attività che pur riguardando l’attività di produzione di beni o erogazione di servizi non possono essere definite attività imprenditoriali; l’articolo 2238.1 cc infatti disciplina che “Se l’esercizio della professione (intellettuale) costituisce un elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II, ossia quelle relative al lavoro d’impresa”; ciò significa che se un’attività intellettuale, che fornisce assistenza, design, difesa, …, non è svolta in maniera organizzata non è considerata attività imprenditoriale. Fra le attività intellettuali riconosciamo le professioni protette, cioè quelle per cui è necessaria l’iscrizione in appositi albi – farmacisti – e quelle non protette.

2. Organizzazione

Organizzazione: i fattori produttivi impiegati nel processo, lavoro e capitale, seguono un ordine funzionale e strutturale finalizzato a raggiungere un certo fine. L’imprenditore deve svolgere un’attività organizzativa; se svolge un’attività solo esecutiva non è qualificabile come imprenditore.

3. Economicità

Economicità: predisposizione dell’attività a produrre ricchezza. Due orientamenti:

  • Metodo lucrativo: svolgere un’attività economica per produrre un margine di profitto.
  • Metodo economico: pareggiare costi e ricavi.

Un’attività che non permette il pareggio fra costi e ricavi, cioè il recupero degli investimenti effettuati, è considerata attività di erogazione, cede beni e servizi a prezzo inferiore a quello di produzione o addirittura gratuitamente, e sono dette attività no-profit.

Ogni attività imprenditoriale deve essere volta alla produzione di beni o servizi destinati allo scambio all’interno del mercato. Quando un soggetto produce un bene “per sé stesso”, si parla di impresa per conto proprio, che non è considerata attività imprenditoriale.

Categorie di attività imprenditoriali non commerciali

  • Impresa agricola: Art. 2135 cc: “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

L’attività dell’impresa agricola si svolge essenzialmente sul fondo, quindi non necessita di grandi investimenti in fattori produttivi perché è proprio il fondo il fattore produttivo essenziale di cui l’imprenditore agricolo è già proprietario.

Fra le attività essenziali rientrano la coltivazione, la silvicoltura e l’allevamento di bestiame sul fondo.

L’elemento costitutivo di un’impresa agricola è lo sviluppo di un ciclo biologico a carattere vegetale o animale. È necessario che vengano prodotti beni, non solamente raccolti.

Per quanto riguarda le attività connesse: “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata […]”. Quindi le attività connesse devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo che con il suo lavoro produce i beni che sono oggetto prevalente dell’attività connessa; questo è il requisito soggettivo di connessione. Vi è poi il requisito oggettivo, cioè che l’attività connessa riguardi la manipolazione, trasformazione dei beni.

Gli agriturismi sono attività per connessione perché utilizzano le strutture dell’impresa agricola.

L’impresa agricola non ha obbligo di registrazione o di tenuta delle scritture contabili; questo perché l’imprenditore agricolo, oltre al rischio di mercato, è sottoposto anche al rischio legato alle condizioni atmosferiche.

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  • Piccola impresa: Art. 2083 cc: “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Il fattore produttivo essenziale è il lavoro del titolare e dei membri della sua famiglia; gli investimenti, quindi, riguardano solo fattori produttivi secondari.

Anche la piccola impresa, come quella agricola, è sottoposta alla disciplina dell’imprenditore in generale, ma non ha obbligo di pubblicità o di tenuta delle scritture contabili. Inoltre, in caso di insolvenza, non è sottoposto a fallimento.

Distinzione impresa e piccola impresa:

  • Nella piccola impresa il titolare ha funzioni esecutive.
  • Nell’impresa il titolare ha funzioni organizzative.

La piccola impresa ha dei limiti da rispettare:

  • Massimo 50 dipendenti.
  • Fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro.

Inoltre il piccolo imprenditore non è sottoposto a fallimento se dimostra di:

  • Aver avuto nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000€.
  • Aver realizzato nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000€.
  • Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000€.

Bisogna fare un discorso particolare in merito alla figura dell’artigiano: il fine dell’impresa artigiana è la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi e il requisito fondamentale è che l’artigiano svolga personalmente e in maniera prevalente lavoro di tipo manuale. Il numero dei lavoratori dipendenti varia a seconda del fatto che l’impresa lavori in serie – max 9 dipendenti – o lavori non in serie – max 18 dipendenti compresi i familiari.

Impresa commerciale

Art. 2195 cc: “sono soggetti all’obbligo di registrazione gli imprenditori che svolgono una delle seguenti attività:

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, quindi no attività agricola o artigiana.
  • Attività intermediaria nella circolazione di beni, acquisto e rivendita di beni senza trasformarli.
  • Attività di trasporto per terra, acqua, aria.
  • Attività bancaria o assicurativa.
  • Attività ausiliarie alle precedenti, servizi in aiuto alle attività precedenti.”

Le ultime tre si considerano ausiliarie alle prime due.

Quindi i requisiti fondamentali dell’impresa commerciale sono:

  • Industrialità: non agricolo.
  • Intermediarietà: scambio di beni o servizi.

Le società holding: sono imprese di gruppo nella quale un’impresa – la holding – svolge una sola attività di indirizzare e controllare le altre, che svolgono attività di produzione di beni o servizi. È considerata un’attività ausiliaria.

Impresa pubblica

Impresa pubblica: due tipologie

  • Ente pubblico economico: persegue il suo fine istituzionale attraverso un’attività economica/commerciale. In passato i principali settori economici erano di proprietà dello Stato.

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Bancario, trasporti, …; poi si è svolto un processo di privatizzazione che ha trasformato le imprese statali in società di capitali in mano pubblica.

Lo Stato detiene il monopolio legale in alcuni settori, tabacchi, scommesse, …

  • Ente pubblico non economico: comuni e regioni svolgono, a fianco dell’attività amministrativa, un’attività commerciale, che riguarda i servizi pubblici a rilevanza economica che consentono di conseguire margini di profitto, gas, luce, …; altri invece sono servizi privi di rilevanza economica, servizi sociali. La gestione dei servizi a rilevanza economica è affidata a società di capitali in cui l’ente pubblico/lo Stato detiene delle partecipazioni, società in house-providing.

Impresa privata

Impresa privata:

  • Impresa individuale.
  • Società: obbligo di pubblicità e tenuta delle scritture contabili.
  • Impresa collettiva non societaria: es. consorzio fra imprenditori.

Inizio e fine dell’impresa

Inizio dell’impresa: criterio di effettività si realizza un fenomeno produttivo qualificabile come impresa, quindi allo svolgimento di più atti coordinati fra loro. Per acquistare la qualità di imprenditore basta anche il compimento di un solo atto di impresa, se finalizzato ad una lunga serie di atti connessi al primo e svolti professionalmente.

Fine dell’impresa: criterio di effettività viene meno il fenomeno produttivo qualificabile come impresa, quindi si disgrega il complesso aziendale/produttivo. Liquidazione: vengono monetizzati tutti i beni aziendali e si risolvono i rapporti con creditori e debitori. Dopo la liquidazione vi è la cancellazione della società dal registro delle imprese. Infatti la fine dell’impresa permette comunque di aprire una procedura concorsuale, fallimento, liquidazione, nell’anno successivo alla cessazione dell’attività.

Lo statuto dell’impresa commerciale

Lo statuto dell’impresa commerciale: contiene le norme relative alle imprese commerciali e i tre aspetti fondamentali sono:

  • L’obbligo di iscrizione al registro delle imprese.
  • L’obbligo di tenuta dei libri contabili.
  • L’assoggettamento alle procedure concorsuali.

Il registro delle imprese

È un registro pubblico che funge da banca dati ed è detenuto dalla Camera di Commercio di ogni provincia.

Tutti i soggetti imprenditori sono tenuti, ordinari o piccoli, commerciali o non commerciali, sono tenuti ad iscriversi nel registro. Gli effetti dell’iscrizione sono diversi in relazione alla dimensione e alla qualità dell’impresa. L'iscrizione nel Registro delle Imprese ha in genere efficacia dichiarativa, cioè comporta la presunzione di conoscenza da parte dei terzi. Se l'iscrizione è avvenuta il terzo non potrà affermare di non conoscere il fatto, mentre la mancata iscrizione comporta la non opponibilità ai terzi dei fatti non iscritti.

Per l’impresa commerciale l’iscrizione ha efficacia pubblicitaria, ciò che viene iscritto è opponibile all’imprenditore, per gli altri solo notizia, carattere informativo.

L’impresa commerciale è sottoposta a obbligo di pubblicità per assicurare trasparenza delle informazioni rivolte ai terzi.

Principio di tipicità: le informazioni da registrare sono solo quelle per cui la legge lo prevede.

Ogni imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere, entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa, la propria iscrizione nel registro delle imprese, indicando nome, cognome, ditta, oggetto dell’impresa, sede legale, eventuali procuratori o institori. Quindi, se i fatti riguardanti l’impresa non sono iscritti, non sono opponibili a terzi, a meno che non si dimostri che i terzi ne erano a conoscenza; al contrario, l’ignoranza non è opposta a terzi dal momento in cui vengono iscritti.

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Il registro è formato da due sezioni: la prima ordinaria e la seconda contenente le sezioni speciali.

a) Sezione ordinaria

Sezione ordinaria: imprese commerciali non piccole e altre forme giuridiche con obbligo di registrazione previste dal Codice.

L’impresa presenta una domanda – che nelle società coincide con l’atto costitutivo – contenente informazioni riguardanti: le generalità dell’imprenditore, l’eventuale ditta, l’oggetto dell’impresa, la sede, gli institori e i procuratori.

L’iscrizione deve essere chiesta entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa o dal fatto/atto oggetto di pubblicità, nuova sede, modifica dell’atto costitutivo, …; per le società di capitali i tempi cambiano.

L’ufficio del registro effettua un controllo di tipicità e di regolarità della domanda; se non si tratta di società azionarie il controllo è effettuato da un notaio.

L’iscrizione ha efficacia dichiarativa: una volta fatta comporta la presunzione di conoscenza del fatto/atto pubblicato, si considera conosciuto dopo 15 giorni dall’iscrizione in modo assoluto – prima è presunzione relativa – senza bisogno di prove, per la società di capitali. Al contrario, la presunzione di ignoranza è sempre relativa e l’imprenditore può dimostrare che la controparte, in realtà, conosceva l’atto/fatto.

Efficacia normativa: l’obbligo pubblicitario costituisce una condizione per rendere applicabile una certa disciplina.

Efficacia costitutiva: l’iscrizione fa venire ad esistenza la società e fa sì che l’atto produca i suoi effetti.

b) Sezioni speciali

Sezioni speciali: confluiscono le imprese che non sono commerciali non piccole o per cui non è prevista l’iscrizione nel cc, imprese agricole, piccole imprese, società semplici, artigiani, consorzi, una sezione per gli avvocati, una sezione per le società di gruppo, una sezione per le start-up, una sezione per gli enti titolari di imprese sociali.

Nelle sezioni speciali le iscrizioni producono effetti di pubblicità notizia, cioè la mera conoscibilità di fatto delle informazioni rese disponibili senza le presunzioni di conoscenza.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JessicaCologni99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Morini Alessandro.
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