Formazione del contratto
La formazione dell’accordo contrattuale
Il contratto esiste quando viene concluso, e cioè dal momento in cui si producono gli effetti dello
stesso. Un problema che può sorgere è stabilire in quale tempo e in quale luogo il contratto si è
formato. Il giudizio se un contratto si sia formato, e quando, e dove, dipende dalla qualificazione di
comportamenti umani, fatta in base a norme giuridiche. Disciplinare la formazione di un contratto
secondo alcune regole piuttosto che altre, è una scelta politica del legislatore.
Gli schemi legali per la formazione del contratto
La formazione del contratto implica una sequenza di comportamenti umani, che deve risultare
conforme al modello stabilito dalle norme. Qualora questo schema dovesse coincidere con quello
fissato dalla legge, il contratto è concluso. Nell’ordinamento italiano possono identificarsi uno
schema base (che regola in generale tutti i contratti per i quali non valga una previsione diversa) e
svariati schemi particolari (ognuno di questi disciplina la formazione di una determinata classe di
contratti). Con “dichiarazione contrattuale”, s’intende l’esplicita manifestazione della volontà di
fare il contratto; il loro trattamento giuridico dipende dalle loro caratteristiche in relazione alle quali
si distinguono ricettizie e non ricettizie.
Destinatari ed effetti delle dichiarazioni contrattuali: dichiarazioni ricettizie e non
ricettizie
Le dichiarazioni ricettizie consistono in dichiarazioni di volontà di una parte che sono dirette “a una
determinata persona”, 1335. Gli atti che formano le dichiarazioni ricettizie prendono il nome di atti
ricettizi e quest’ultimi si producono quando la dichiarazione arriva a conoscenza del destinatario,
1334, e la dichiarazione si considera conosciuta al destinatario nel momento in cui giunge al suo
indirizzo, 1335: da questo momento in poi si produrranno gli effetti della dichiarazione. È possibile
che gli effetti non si producano quando il destinatario riesca a provare che egli sia “stato, senza sua
colpa, nell’impossibilità di avere notizia”, 1335.
Le dichiarazioni non ricettizie sono quelle che non vengono indirizzate a un destinatario e i suoi
effetti si producono indipendentemente dalla conoscenza che gli altri soggetti abbiano della
dichiarazione: ad es. il testamento.
Schema base: proposta e accettazione
Il problema sull’accettazione della formazione del contratto in alcuni casi è semplice, come quando
le parti agiscono nello stesso contesto di tempo e luogo. Il concetto si complica quando le parti
contrattano scambiandosi dichiarazioni a distanza o che il contratto si sviluppi piano piano nel
tempo.
Per risolvere questo problema la legge individua le due componenti elementari dell’accordo
contrattuale: la proposta e l’accettazione, nonché tipiche dichiarazioni contrattuali, dove una parte
(proponente) formuli all’altra parte (oblato) la proposta del contratto. Da qui possiamo considerare
il contratto concluso “nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione
dell’altra parte”, 1326 c1, (proposta + accettazione conosciuta dal proponente).
Il legislatore ha scelto questo criterio, in quanto coerente alla natura della dichiarazione ricettizia,
dove l’accettazione conclude il contratto, producendo i suoi effetti, nel momento in cui giunge a
conoscenza del suo destinatario, e cioè il proponente. Ma l’art 1334 equipara alla conoscenza della
dichiarazione il suo arrivo all’indirizzo del destinatario, quindi possiamo riassumere il tutto con uno
schema: proposta + accettazione giunta all’indirizzo del proponente. Anche qui, secondo l’art 1335,
se il destinatario dovesse, o volesse, sostenere che il contratto non si sia formato, deve provare che
al momento dell’arrivo dell’accettazione al suo indirizzo egli sia stato “senza colpa,
nell’impossibilità di conoscerla”.
Per impedire la formazione del contratto, si può anche dimostrare che l’accettazione fosse tardiva:
quest’ultima deve giungere nel termine stabilito dal promittente o in quello normalmente
necessario in base alla natura dell’affare o agli usi.
Il proponente può ritenere l’accettazione tardiva efficace, ma deve comunicarlo immediatamente
all’accettante, 1326 c2-3.
Il contratto si conclude se l’accettazione è conforme alla proposta, qualora fosse difforme equivale
a una nuova proposta, 1326 c5: l’oblato diventa proponente e al vecchio proponente spetta
l’accettazione, o meno, della nuova proposta.
Il contratto formato mediante esecuzione
Esistono dei contratti a cui non viene applicato lo schema generale, in quanto richiedono di essere
eseguiti senza bisogno di preventiva accettazione comunicata al proponente; avviene su richiesta
del proponente stesso oppure perché così richiedono la natura dell’affare o gli usi. È il caso di A
(commerciante) che fa richiesta di un ordine a B (fornitore), quest’ultimo una volta ricevuto l’ordine
spedisce la merce senza il bisogno di scrivere ad A che ha accettato la richiesta. L’art 1327 c1 ci
suggerisce quindi che il contratto “è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio
l’esecuzione” della prestazione richiesta (nel caso dell’esempio quando la merce è stata spedita).
Possiamo riassumere il tutto con: proposta + inizio dell’esecuzione. L’articolo 1327 continua, al
secondo comma, dicendo che “l’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte
dell’iniziata esecuzione”, e in mancanza deve risarcire il danno.
Il contratto formato mediante proposta non rifiutata
Ci sono contratti in cui non serve un’accettazione da parte dell’oblato, sicché questi attribuiscono
all’oblato solamente dei vantaggi, quindi la legge presuppone che l’oblato sia acconsenziente. I
contratti in questione quindi hanno la particolarità che non occorre l’accettazione, né alcun atro
gesto dell’oblato: si forma solo se l’oblato non la rifiuta “nel termine richiesto dalla natura
dell’affare o dagli usi”, 1333 c2. Da qui nascono unicamente delle obbligazioni a carico del
proponente ed è il caso di chi offre una fideiussione, un’opzione o una prelazione gratuite. Seguono
lo schema: proposta + mancato rifiuto dell’oblato, oppure proposta + silenzio dell’oblato.
I contratti formati mediante consegna della cosa: contratti consensuali e contratti reali
Quando un contratto implica una consegna di una cosa, quest’ultima non è necessaria per la
formazione del contratto perché costituisce esecuzione dello stesso, già formato. Stiamo parlando
dei contratti consensuali, i quali si formano dal momento in cui vi è l’accordo tra le parti (proposta
+ accettazione), anche se la cosa si trova ancora dal venditore. I contratti reali invece seguono uno
schema diverso, non basta l’accordo delle parti in quanto richiedono anche la consegna della cosa.
Contratti del genere possono essere di tipo gratuito (come la donazione manuale o il comodato)
che di tipo oneroso (mutuo e deposito). Il motivo per cui richiedono la consegna è perché si può
dubitare della reale volontà di impegnarsi legalmente, quindi la consegna serve appunto per
sciogliere il dubbio. Ovviamente se la parte s’impegna in cambio di un vantaggio, non vi è motivo
di dubitare della sua volontà di impegnarsi legalmente.
L’adesione al contratto aperto
I contratti aperti sono quelli secondo cui esiste la possibilità che altri parti entrino successivamente
nel contratto, aggiungendosi alle parti che in origine lo hanno formato. Classico esempio i contratti
associativi (iscriversi in un’associazione).
La loro particolarità riguarda l’adesione di altri soggetti. La loro adesione ha il valore di
accettazione della proposta che è contenuta nella clausola di apertura del contratto originario;
l’adesione avviene: 1) in mancanza di modalità così determinate, la partecipazione del nuovo
aderente si forma quando la sua adesione giunge all’organo costituito per l’attuazione del
contratto; 2) in mancanza di organo siffatto, occorre che l’adesione pervenga a tutti i contraenti
originari.
L’offerta al pubblico
L’offerta al pubblico è una proposta particolare, in quando è indirizzata a una collettività
indeterminata di possibili destinatari (prodotti esposti nelle vetrine o annunci pubblicitari). L’art
1336 c1 ci dice che l’offerta al pubblico vale come vera e propria proposta di contratto, quindi si
formerà poi al momento dell’accettazione di un interessato (cliente che entra nel negozio per
comprare l’oggetto esposto in vetrina). A questo seguono dei limiti, l’offerta vale come proposta
solo se: 1) essa contenga gli estremi essenziali del contratto da concludere (venga esposto il
prezzo), 2) che il valore di vera e propria proposta non sia escluso dalle circostanze o dagli usi (il
locatario che vuole prima conoscere il potenziale inquilino che ha visto l’annuncio
dell’appartamento in locazione sul giornale, con gli estremi essenziali visti prima). In questi casi
allora l’offerta vale come invito a proporre, dove chi legge l’annuncio assume la posizione di
proponente (propone al locatore di dare in locazione a lui l’appartamento).
Vicende della formazione del contratto: morte e incapacità sopravvenuta del
dichiarante
Quando il proponente o l’accettante muore o diventa legalmente incapace dopo la conclusione del
contratto, sorgono problemi riguardante l’esecuzione dello stesso. Se invece tale evento dovesse
verificarsi prima della conclusione del contratto, la proposta o l’accettazione perdono la loro
efficacia. Vi sono però due eccezioni:
la prima è che se la proposta fosse stata irrevocabile, questa sopravvive agli eventi che
colpiscono il suo autore, 1329 c2;
la seconda riguarda la qualità del dichiarante e del contratto, 1330, infatti se il dichiarante fosse
un imprenditore, e il contratto in itinere è attinente all’esercizio dell’impresa, proposta o
accettazione rimangono efficaci.
Questo perché i contratti relativi all’impresa hanno carattere impersonale e quindi non sono
legate alla persona.
Revoca della proposta e dell’accettazione
Attraverso un atto unilaterale, la legge permette al dichiarante (perché si pente o per altre ragioni)
di impedire la conclusione del contratto. L’atto prende il nome di revoca. La proposta può essere
revocata fio al momento in cui il contratto è concluso. Se la revoca riesce a bloccare la formazione
del contratto, ma l’
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