Persone giuridiche riconosciute: enti di iure e di fatto, dotati di personalità giuridica.
Persone giuridiche non riconosciute: enti di fatto, privi di personalità giuridica, ma dotati di soggettività
giuridica ugualmente.
Elementi costitutivi:
Elemento materiale: è necessario, sempre ci deve essere – composto da:
Persone: è necessario una pluralità di persone fisiche al momento della nascita,
essenziale alle associazioni e alle società. Dopo il momento iniziale è necessario appena l’esistenza di
una persona fisica. Per la fondazione la pluralità di persone è elemento normale, ma non necessario.
Patrimonio: artt. 16 e 30 – necessità di base patrimoniale.
Scopo: è l’elemento unificatore che dà fisionomia alla persona giuridica – l’ente esiste in
funzione di un certo scopo. Esso deve essere indicato nell’atto costitutivo dell’ente. La persona giuridica
si estingue quando lo scopo è raggiunto o diventato impossibile. Gli scopi possono essere di profitti o di
non profitti.
Elemento formale: non è un elemento che deve esserci – si tratta del riconoscimento della
personalità giuridica. Serve soprattutto per concedere l’autonomia patrimoniale piena – è l’attribuzione
della personalità giuridica e avviene o dal meccanismo concessorio (dall’autorità esecutiva: sindaco,
Presidente della Repubblica, ente regionale…) o dal sistema normativo – ad es.: iscrizione nel registro
delle imprese. Oggi la persona giuridica si dà attraverso soltanto dal meccanismo normativo, tramite
registro delle persone giuridiche presso l’ente dell’amministrazione.
Classificazione:
Enti non-proffit: libro I e V – le associazioni, le fondazioni, i comitati, le società cooperative e le mutue
assicuratrici.
Enti proffit: libro V – società di persone e società per azioni.
Enti con personalità giuridica: associazioni riconosciute (art. 24), le fondazioni e le società di capitale.
Enti privi di personalità giuridica: associazioni non riconosciute, comitati e società di persone.
L’unica differenza rilevante oggi fra queste due precedenti modalità è nel grado di autonomia
patrimoniale – autonomia patrimoniale perfetta x imperfetta. Nel caso della perfetta gli associati non
possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso ed essi
rispondono solo nelle loro rispettive quote. Nell’imperfetta, invece, i creditori dell’associazione possono
agire sul fondo comune, ed esso non essendo sufficiente per soddisfare i creditori, essi possono
aggredire illimitatamente i beni personali di coloro che hanno agito in nome dell’associazione (art. 38).
Corporazioni: associazioni, società e comitati – l’elemento personale è dominante .
Istituzioni: fondazione – l’elemento patrimoniale è il predominante.
Le associazioni sono gruppi di persone formate da un contratto formativo con uno scopo specifico. La
volontà che dà vita alle associazioni è interna all’ente, perché deriva dagli stessi membri
dell’associazione, che dispongono su tutti i punti rilevanti che la costituiscono.
Le fondazioni sono un complesso di beni destinate da un fondatore ad uno scopo. La volontà che dà vita
alle fondazioni è esterna all’ente, perché proviene da fondatore che decide di destinare determinati beni
per il conseguimento di determinati scopi.
Persone giuridiche pubbliche: sono costituite dalle leggi o a previsione della legge, cioè da un atto
legislativo – è lo Stato, gli enti regionali, le Università pubbliche e ecc. Mirano all’interesse pubblici.
Persone giuridiche private: quelle non pubbliche, costituite da atti di volontà private.
Diritti reali – libro III: della proprietà
Definizione: sono diritti soggettivi, esiste la signoria di un soggetto su un determinato bene – non
richiede la cooperazione di nessuno, soltanto che gli altri si astengono di interferire nell’esercizio di
diritto soggettivo di una persona e suo bene. Si designa quella porzione di diritti sulle cose materiali – si
distinguono in proprietà e diritti reali su cose altrui – essi coesistono e il primo viene compresso dal
secondo (es.: diritto di usufrutto sulla proprietà di un altro).
Caratteri dei diritti reali:
Immediatezza: possibilità di esercitare i poteri sulla cosa direttamente, cioè senza necessità di
collaborazione altrui.
Assolutezza: esprime il dovere di tutti i consociati di astenersi di interferire nel godimento del diritto
reale di un altro, restando ad esso la possibilità di entrare in giudizio in caso di interferenza.
Inerenza: sono inerente alle cose, abbracciano esse, non si staccano d’esse – vuol dire che il diritto reale
è opponibile, può farsi valere su chiunque che si trovi a possedere o avventare diritti su quel bene (es.:
restituzione). I diritti reali seguono i beni, cioè anche se si cambia la proprietà il diritto reale segue
questo trasferimento.
Principi dei diritti reali:
Numero chiuso: i diritti reali sono quelli e solo quelli previsti dalla legge.
Tipicità: è precluso ai privati anche di modificare le discipline legali dei diritti reali.
I tipi di diritti reali su cose altrui:
Diritti reali di godimento: attribuiscono ai loro titolare il diritto di trarre dai beni alcune delle utilità che
esso è in grado di dare, comprimendo a contempo il potere di godimento aspettato al proprietario (art.
1832).
Diritti reali di garanzia: si trattano della ipoteca e del pegno, servono per garantire (art. 2740 – principio
della responsabilità patrimoniale generica) ai loro titolari – i creditori – il diritto di fare espropriare il
bene oggetto d’esse e di farsi assegnare con preferenza in rispetto a altri creditori.
Caratteristiche comune ai diritti reali su cose altrui:
- Ha come caratteristiche il fatto che non si può imporre obblighi di fare al proprietario del bene;
- Art. 1079;
- Estinzione quando nella stessa persona si riuniscono le qualità di titolari di diritto reale di godimento e
proprietà di uno stesso bene.
La proprietà:
Art. 832 – affermazione di due diritti: di godimento e di disporre.
Il proprietario è signore (dominus) della cosa.
Art. 834 – limiti all’assolutezza (pieno) dei diritti della proprietà – subordinazione dell’interesse privato
all’interesse pubblico.
Caratteri della proprietà:
Imprescrittibilità: il mancato esercizio dalla parte del proprietario non comporto in prescrizione (art. 948
– azione di rivendicazione: essa non prescrive – se un’azione non si prescrive, dunque anche il diritto
non si prescriva). *non si confonde con l’usucapione.
Res nullius – nel caso fosse prevista la prescrizione, cioè bene di nessuno.
L’usucapione è l’acquisizione della proprietà da parte di altri che la stanno possedendo senza la
resistenza del proprietario.
Perpetuità: la proprietà non può esse ad tempus, altrimenti sarebbe un diritto reale parziale;
Elasticità: i poteri e le facoltà aspettanti al proprietario possono essere compressi in virtù della
coesistenza sullo stesso bene di diritti reali altrui. Qualora si estingua questo altro diritto, il diritto di
proprietà si espande.
Rapporti di vicinato:
Si trattano di limiti legali della proprietà quanto al diritto di godimento degli usufrutti
Automatici: nascono direttamente dell’esistenza della situazione prevista dalla lege.
Reciproci: quello che vale per uno, vale anche per l’altro.
Gratuiti: non esistendo uno squilibrio di vantaggio, non è previsto nessun compendio.
Art. 844 – Immissioni: il proprietario non può impedire immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale
tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. – Concetto di tolleranza. Art. 2043 –
rimedio nel caso del superamento dei limiti tollerabili.
Art. 845 – Limiti legali della proprietà fondiaria – scopi di pubblico interesse, es.: istallazione idraulica,
scoperta archeologica, scoprimento di miniere.
Art. 873 - Distanze nelle costruzioni: le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono
essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza
maggiore. Si può chiedere che il muro diventi comune – comunione forzosa, cioè aderire la sua
costruzione a quella del vicino.
Criterio della prevenzione temporaria.
Modi di acquisto:
Art. 922:
Occupazione: Art.923 – le cose mobili che non sono di proprietà di nessuno si acquistano con
l’occupazione – cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca. Ne avviene con
l’impossessamento.
Invenzione: Art. 929 – trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il
proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a
chi l’ha trovata – si applicano solo a cose smarrite, non abbandonate. Art. 932 – del tesoro.
Accessione: quando un bene viene in rapporto da un altro bene che lo attrae. Ci sono tre tipi: accessione
di bene mobile a immobile, es.: art. 934; accessione di bene immobile a immobile, es. artt. 941, 944 e
946;
Specificazione: Art. 940 – quando una persona usa una materia non sua per formare cosa nuova – si
acquista la proprietà mediante pagamento al proprietario della materia impegnata il suo prezzo, salvo
quando questo supera il valore del bene adoperato – in questo caso il pagamento viene fatto dal
proprietario della materia a quello che l’ha adoperato.
Unione o commistione: Art. 939 - È l’accessione tra cose mobili.
Usucapione: Art. 1153
Azioni a difesa della proprietà – azioni petitorie:
Artt. 948 a 951
Azione di rivendicazione o rivendica: art. 948 – il proprietario può rivendicare la cosa nel confronto di
qualunque la possiede la detiene. Il legittimato attivo è colui che si afferma proprietario dal bene, ma
non si trova nel possesso d’essa, serve dunque provare che è il proprietario (Art. 2697 – Onere della
prova). Il legittimato passivo è colui che avendo il possesso o la detenzione della cosa ha la possibilità di
restituirla al proprietario. L’azione può continuare anche se dopo la domanda il convenuto abbia
restituito al proprietario.
Azione n
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