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I REATI ALIMENTARI DI NATURA DELITTUOSA
Sono reati delitto con dolo.
Titolo VI – DELITTI CONTRO L’INCOLOMITÀ PUBBLICA. Capo II – DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO
MEDIANTE FRODE ART. DAL 438 AL 444 E IL 452
Riguardano tutto ciò che può attentare alla salute pubblica:
→
epidemie (438) Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito
con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte.
reato a forma vincolata
È un perché la legge prevede il modo in cui l’evento da scongiurare,
debba essere provocato ovvero la diffusione di germi patogeni. (sia per dolo che per colpa)
→
avvelenamento di acque o sostanze alimentari (439) Chiunque avvelena acque o sostanze
destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la
reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo;
e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte.
→
adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (440) Chiunque, corrompe o adultera
acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo,
rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa
pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate
al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
Come nel 439, anche il 440 riguarda quei casi di adulterazione e contraffazione in cui oltre al dolo e
alla colpa si ha un attentato verso l’incolumità pubblica!!! Non si parla di tutte le
adulterazioni/contraffazioni. Es. aggiunta di metanolo nel vino.
reati a forma libera!
In questo caso sono Sono irrilevanti le modalità di condotta, non è
è sufficiente che il bene giuridicamente tutelato,
necessario che provochino un danno ma
l’incolumità pubblica, sia messo a rischio da un potenziale pericolo. Il reato si configura
prima della messa in commercio del prodotto.
È indispensabile che il periodo sia concreto, supportato da prove certe! Es. utilizzo di
sostanze anabolizzanti su animali da reddito
→
adulterazione o contraffazione di altre cose che possono nuocere alla salute pubblica (441)
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al
commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.
→
commercio di sostanze contraffate e adulterate (442) Chiunque, senza essere concorso nei reati
preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero
distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte,
adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene
rispettivamente stabilite nei detti articoli.
un reato delitto,
Si tratta di siamo nel Codice penale! È un delitto colposo, ci troviamo
nell’articolo 442 che rientra negli articoli elencati dal 452. Ma è anche un delitto di tipo doloso. (es.
carne con anabolizzanti; qualcuno ha fatto l’iniezione – dolo – ma non è detto che il commerciante
che sta vendendo il prodotto ne sia consapevole – colpa (deve avere i capitolati d’acquisto per
dimostrare di non avere colpa). Esistono una serie di responsabilità penali dell’autocontrollo che
svincolano dalla colpa, evidenziando che non c’è stata imperizia, inattenzione, omissione o
inosservanza.
La finalità è garantire un maggior grado di tutela della salute pubblica, e questo lo si fa estendendo
la punibilità non solo a titolo di colpa ma anche di dolo!
→
commercio o somministrazione di medicinali guasti (443) Chiunque detiene per il commercio,
pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103
La pericolosità va valutata in concreto, devono essere trovate le sostanze incriminate; il reato si
configura anche con la sola detenzione della cosa anche se, nel momento in cui viene trovata, non si
trova sul banco di vendita
→
commercio di sostanza alimentari nocive (444) Chiunque detiene per il commercio, pone in
commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non
contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle
sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
È l’articolo più frequentemente citato! La differenza con il 442 è che: il 442 prevede un’azione
dell’uomo che altera il prodotto, in questo caso nessuno ha fatto niente, gli alimenti sono diventati
così. Gli alimenti non sono volutamente manomessi dall’uomo ma sono dannosi. Si manifesta con
maggior frequenza che qualcuno distribuisca alimenti non contraffatti o adulterati ma dannosi (es.
tossinfezioni alimentari). È un reato colposo ma non doloso (a meno che non si decida
consapevolmente di vendere quel prodotto adulterato non tenendo conto della pericolosità).
un pericolo concreto,
Deve essere l’alimento è immediatamente idoneo a creare un nocumento
alla salute del consumatore. La pericolosità deve essere accertata.
Il delitto si configura anche solo con la detenzione del prodotto, non è necessario che venga messo
in commercio. L’alimento è comunque alterato, sono prodotti in preda a un naturale processo
degenerativo! (non c’è adulterazione indotta dalla mano dell’uomo).
Es. detenzione di carne avariata, anche cruda, all’interno di una rosticceria
Le analisi di laboratorio non sono obbligatorie, ma è obbligatorio accertare il pericolo concreto, e
questo è possibile sono effettuando delle analisi di laboratorio. Occorre trovare in modo
inequivocabile che ci sia stata detenzione/commercializzazione di una sostanza che in sé abbia delle
caratteristiche che sono in grado di nuocere alla salute umana.
Quando un prodotto si trova a cavallo tra due reati (contravvenzione e delitto), per l’incolpato si
applica l’ipotesi di reato più grave e quindi non si applica più l’articolo 5 della 283, ma il 444 del
Codice penale.
Vincoli amministrativi:
• commercializzazione di sostanze gravate di divieto
• commercializzazione di sostanze alimentari malgrado un provvedimento amministrativo di
distruzione (es. animale che proviene da un’area in cui è stato istituito un provvedimento per
la salute pubblica)
→
delitti colposi contro la salute pubblica (452) Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti
preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la
pena di morte;
2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della
reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si
applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
Quindi l’art.452 riconosce come colposi i delitti descritti nei suddetti articoli.
Da un punto di vista legislativo, le frodi commerciali e le frodi sanitarie differiscono per il bene tutelato che
nel caso delle frodi sanitarie è la salute pubblica.
LE FRODI COMMERCIALI
titolo VIII – DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO.
Sono tutelate dal
Capo II – DEI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
ART. 515 fondi nell’esercizio del commercio
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o
quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Es. le frodi sul pesce fresco come il totano e il calamaro. Il calamaro vale di più!
Affinché si abbia la concretizzazione del reato, la frode deve verificarsi durante la vendita!
Note
Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto
attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in
quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.
La responsabilità penale è rigorosamente personale; il criterio di interesse (o del profitto) da parte del
titolare non è sufficiente ad attribuirgli una responsabilità penale per il fatto commesso da un dipendente.
Il titolare ha tuttavia il dovere di prevenire condotte sleali da parte dei propri dipendenti attraverso
l’informazione e la vigilanza. (obbligo di impartire precise disposizioni di leale e scrupoloso
comportamento commerciale e di vigilare sull’osservanza delle di tali disposizioni).
L’ascrivibilità della condotta andrà valutata attentamente caso per caso, tenuto conto delle dimensioni e
dell’organizzazione dell’esercito.
Ovviamente in piccole strutture è più semplice dimostrare che il titolare abbia fatto informazione e
vigilanza correttamente, mentre nelle grandi strutture è più difficile.
In esercizi di ridotte dimensioni la responsabilità del titolare è chiaramente amplificata e difficilmente può
essere posta in discussione.
Il dolo in questo caso vale, ma non la colpa perché non fa parte dei casi dell’art. 452.
La frode in commercio presuppone sempre e comunque la presenza del dolo: occorrerà provare la
coscienza e volontà nella condotta individuale di consegna all’acquirente di “aliud pro aliud”.
Non è necessario che ci sia una lesione del patrimonio dell’acquirente. La fattispecie vuole imporre una
generale buona fede nelle relazioni commerciali proteggendo la lealtà e l’onesta che devono caratterizzare
tali scambi, mira quindi a sanzionare la slealtà, anche se da essa non ne consegue un pregiudizio economico
per l’acquirente. →
Ambito di applicazione Circostanza fondamentale: la condotta d