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AZIONE
L’utilizzo delle aste come meccanismi di aggiudicazione di forniture o concessioni permette di garantire
la “concorrenza per il mercato”. Imprese vengono messe in concorrenza tramite il meccanismo d’asta per
fornire servizi o beni ricoprendo il ruolo di monopolisti (quanto meno per un intervallo delimitato di
tempo).
Il risultato base è che in presenza di molti concorrenti (tra loro competitivi) e con completa informazione
sui costi di produzione, la fornitura viene attribuita al fornitore + efficiente (con costi inferiori) ad un
prezzo prossimo al costo di produzione (completa estrazione della rendita del monopolista).
Se eliminiamo l’ipotesi di informazione completa, in presenza di livelli di avversione al rischio
omogenei, l’asta identifica comunque sempre il fornitore + efficiente (se la tipologia di produzione è a
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valore privato indipendente) altrimenti identifica il fornitore “+ ottimista” se la produzione prevede
valutazioni di tipo comune. NB: con valori privati l’efficienza produttiva è garantita!!
In presenza di informazione incompleta persiste una rendita positiva del fornitore (differenza tra prezzo e
costo). All’aumentare del numero dei concorrenti la rendita si riduce. L’efficienza allocativa aumenta
all’aumentare dei concorrenti.
Dal punto di vista sociale è ottimale indurre un prezzo di mercato = costo marginale. Questo è ciò che si
intende per efficienza allocativa.
Aste vs Negoziazione
- Sotto quali condizioni è meglio intraprendere una negoziazione con un fornitore privato invece di aprire una gara
d’asta? (la gara d’asta ti apre ad un mondo di potenziali concorrenti che possono essere una platea molto più ampia
rispetto a quelli con cui potresti contrattare attraverso un processo di negoziazione)
- È più vantaggioso contrattare direttamente con un fornitore o cercare di garantirsi almeno un ulteriore concorrente
e ricorrere ad una gara d’asta per mettere in competizione i concorrenti?
- È possibile rilevare risultati sufficientemente generali a riguardo?
- Che problemi nascono dalla natura pubblica del banditore dell’appalto rispetto a un banditore privato?
Il punto chiave è quali caratteristiche ha il contratto, il bene o il servizio che vogliamo contrattare?
perchè con certe caratteristiche può essere preferibile uno strumento o un altro.
Pro-Contro. Con un’asta sono nelle condizioni di aumentare il numero potenziale di concorrenti e se è
efficiente per me è vantaggioso. Tutto dipende se mi porto a casa un concorrente che è competitivo,
perché se non è competitivo nell’asta a valore comune magari sottostima i costi e rimango incastrato
nella maledizione del vincitore. Quindi da un lato voglio aumentare il numero di concorrenti, ma
dall’altro voglio dei concorrenti realistici (che sono competitivi).
Il bene o servizio che vado a contrattare ha una peculiarità di informazioni che sono contrattabili o no?
Se riesco a definire tutto in un contratto forse conviene fare un’asta. Se invece ho necessità di rivedere gli
elementi della contrattazione, di avere flessibilità, allora conviene stare in un meccanismo di
negoziazione. 28/03/2025
Le procedure di selezione secondo il codice dei contratti pubblici
Abbiamo un codice dei contratti, dove ci sono le gare e diverse procedure, ma dentro a queste ci sono
molti livelli di chiaroscuro.
Nel nuovo codice del 2023 cambia il quando puoi usarle, prevede diversi vincoli rispetto a quando puoi
usare questa o quella procedura mantenendo margini di flessibilità e autonomia nelle scelte e imponendo
vincoli specifici che spesso dipendono dalla tipologia di gara e dal valore.
D. Lgs nuovo codice dei contratti pubblici 2016 (presenti anche in Direttiva 2004/18 CE e Codice degli
Appalti 2006 art. 3)
Procedura aperta: (art. 60) Es. Gara di appalto con bando pubblico, ogni operatore economico
interessato può presentare un'offerta. Puoi farla al massimo ribasso (mi gioco tutto sul prezzo) o in base
alla regola dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Procedura ristretta: (art. 61) ogni operatore economico può chiedere di partecipare MA solo gli
operatori economici invitati dalle amministrazioni possono presentare un'offerta. Fasi: pubblicazione
bando, raccolta adesioni (dico cosa voglio fare, definisco delle regole) e informazioni richieste ai
partecipanti, selezione partecipanti e inviti a presentare offerta, selezione (occorre rispettare un numero
minimo di 5 candidati invitati idonei a garantire concorrenzialità e provvedere ad opportune «rotazioni»).
(questa procedura prevede di convogliare informazioni).
Procedura negoziata: le amministrazioni consultano operatori economici pre-selezionati e negoziano
con uno o più di essi le condizioni dell'appalto (utilizzate per beni e servizi di difficile valutazione a
priori o se il numero dei potenziali concorrenti che possono garantire uno standard desiderato è limitato;
occorre garantire nel tempo «rotazione» tra i candidati invitati ed un numero minimo di 3, di questi). 19
(Art 62) Con pubblicazione di bando: pubblicazione di avviso di indizione di gara contenente le
indicazioni relative all’oggetto della gara. Candidati presentano domanda di partecipazione fornendo
informazioni richieste. Vengono invitati solo alcuni candidati a presentare offerta iniziale che può essere
la base della negoziazione. Al termine della negoziazione si invitano i candidati a presentare offerta
finale che sarà valutata in base ai criteri di selezione previsti nel bando (c’è un processo intermedio di
negoziazione, con un numero ristretto di potenziali candidati).
(Art 63) Senza bando: qualora il numero dei potenziali fornitori in grado fornire beni, servizi e lavori
della qualità richiesta sia limitato ed in una varietà di casi previsti dalla normativa (tra cui l’assegnazione
di lavori a chi è stato selezionato in base ad un concorso di progettazione), è possibile individuare
direttamente gli operatori da consultare (almeno 5) e selezione l’operatore che presenta condizioni più
vantaggiose.
Dialogo competitivo: (Art 64) Selezione dei candidati tramite dialogo con un numero contenuto di
candidati selezionati successivamente alla pubblicazione di bando che identifica le caratteristiche del
bene e servizio oggetto della prestazione (la partecipazione al bando è aperta). Il dialogo è finalizzato
all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della stazione
appaltante, si possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto. Al termine del
dialogo i candidati presentano le offerte e l'amministrazione valuta le offerte sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel bando e sceglie l'offerta economicamente più vantaggiosa (che considera
qualità e prezzo). Si possono prevedere premi o pagamenti per tutti i partecipanti al dialogo. Procedura
utilizzata solo in casi specifici previsti dalla normativa per esempio per progetti complessi (viene
utilizzato in caso di progetti complessi, grandi progetti infrastrutturali, quindi mi rivolgo a chi è esperto).
La versione del d.l. 32 del 18/04/2019 «sblocca cantieri» convertita in legge con L. di conversione n. 55
del 17 giugno 2019
Art 36. Modificato rispetto al codice dei contratti pubblici 2016
a) importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o lavori in amministrazione diretta;
b) importo tra 40.000 euro e 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 (139.000 euro o
214.000 euro in base alla stazione appaltante) per le forniture e i servizi: affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
c) lavori di importo tra 150.000 euro e 350.000 euro: procedura negoziata (art 63) previa consultazione,
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
c-bis) lavori di importo tra 350.000 euro e 1.000.000 di euro: procedura negoziata (art 63) previa
consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici.
d) lavori superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.350.000 euro: ricorso alle procedure aperte (art. 60),
fatto salvo le condizioni per utilizzare anche l’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97, co. 8).
(La tendenza dal 2016 ad oggi è stata quella di spostare le soglie sopra le qualis sono obbligatorie le gare
aperte verso l’alto, cioè ampliare lo spazio di utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti)
Il nuovo codice dei contratti pubblici (aprile 2023)
- Molte norme iniziano ad avere efficacia dal 2024.
- Semplifica rispetto al codice precedente.
- Indirizzo alla gestione interamente digitale degli appalti
- Ampio ruolo per procedure negoziate (anche senza bando) e affidamenti diretti (in linea con quanto
previsto nel «decreto semplificazioni») 20
Le gare sotto soglia nel nuovo (2023) codice: tipologia di gare Art. 50
Lavori
Valore gara < 150.000: affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici,
assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee (prima era
esperienze pregresse equivalenti) all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante
150.000 ≤ Valore gara < 1 milione: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5
operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici
1 milione ≤ Valore gara < soglia europea (Euro 5.382.000): procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, salva la possibilità di ricorrere a procedure
diverse (aperta, negoziata con bando, ristretta, dialogo competitivo) previa adeguata motivazione…. Non è
una libera opzione ma la possibilità di accedere alle più complesse «procedure ordinarie» a fronte di una specifica motivazione
delle ragioni tecniche che rendono preferibile l’utilizzo del più garantistico, ma più complesso, procedimento ordinario di gara.
Servizi e forniture
Valore gara < 140.000: affidamento diretto anche senza consultazione di