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DISPENSA DI DIRITTO PRIVATO – GIUSEPPE LAROCCA
• Assolute, se il soggetto non può compiere atti giuridici né di ordinaria amministrazione e né di
straordinaria amministrazione. Viene loro affidata la figura di un tutore che li sostituisce come
rappresentante legale.
• Relative, se il soggetto può compiere atti di ordinaria amministrazione, ma non atti di straordinaria
amministrazione per i quali devono essere assistiti da una figura preposta.
40. IL CONCEPITO= La nascita è condizione necessaria per far acquisire alla persona fisica la capacità giuridica
generale. E’ estremamente importante anche la capacità, che l’ordinamento attribuisce, a chi non è ancora
nato ma concepito. Il codice civile attribuisce al concepito:
a) La capacità di succedere per causa di morte, sia per legge che per testamento (es. se il padre muore
dopo il concepimento, ma prima della nascita del figlio, l’eredità si devolve anche a favore di
quest’ultimo, seppur non ancora nato nel momento dell’apertura della successione) (art.462 cc);
b) La capacità di ricevere per donazione (es. il nonno può effettuare una donazione a favore del nipote,
quando ancora è nel ventre materno) (art. 784 cc).
La capacità di succedere per testamento e di ricevere per donazione è riconosciuta anche a chi non sia stato
ancora concepito, ma sia il figlio di una determinata persona fisica vivente al momento dell’apertura della
successione o della donazione.
41. LA CAPACITA’ DI AGIRE= Non sempre la persona fisica è in grado di gestire in prima persona le situazione
giuridiche che alla stessa fanno capo (per giovane età, per malattia come i Down, per decadenza delle facoltà
intellettive). Ecco perché la legge richiede al soggetto, oltre che la capacità giuridica, anche la capacità di agire.
Per capacità di agire s’intende l’idoneità a porre in essere atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua
sfera giuridica (cosiddetta capacità negoziale, da non confondere con la capacità extranegoziale che riguarda
l’idoneità del soggetto a rispondere delle conseguenze dannose degli atti dallo stesso posti in essere: esempio
dalle ferite cagionate al passante travolto sulle strisce pedonali). La capacità d’agire si acquista al
raggiungimento della maggiore età (18 anni, art.2 comma 1 cc).
Può accadere che, nonostante la maggiore età, la persona fisica si ritrovi, per ragioni varie (malattia fisica,
disagio psichico ecc.), a non avere questa capacità. Di qui, il nostro ordinamento, dispone degli strumenti di
salvaguardia contro il rischio che questi soggetti possano porre in essere atti negoziali destinati ad incidere
negativamente sui loro interessi (es. svendere la casa, fare acquisti sconsiderati, prestare denaro senza
garanzie ecc.). Questi strumenti (ovvero istituti), presentati dal codice civile nel titolo XII del primo libro, sono:
della minore età;
ü dell’interdizione giudiziale;
ü dell’inabilitazione;
ü dell’emancipazione;
ü dell’amministratore di sostegno;
ü dell’incapacità di intendere o di volere (cosiddetta incapacità naturale).
ü
42. LA MINORE ETA’= La capacità di agire, presuppone che il soggetto sia in grado di curare autonomamente i
propri interessi e che, a tal fine, abbia raggiunto la maggiore età (art. 2 cc). Prima del 18° anno di età il
soggetto è legalmente incapace; dopo quel momento è legalmente capace. Con la maggiore età, dunque, il
soggetto acquista la capacità di compiere tutti gli atti.
Cosa può fare un soggetto minore d’età ma ultrasedicenne?:
1. Può stipulare un contratto di lavoro ed è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono
dal tale contratto (art.2. comma 2);
2. Può contrarre matrimonio previa autorizzazione del giudice (art.84 comma 2);
3. Può effettuare il riconoscimento del figlio naturale, autorizzato dal giudice (art. 250 comma 5).
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Gli atti negoziali che incidono sulla sfera del minore, possono essere annullabili (art.1425 cc). Non importa se il
minore abbia raggiunto una maturità tale da apprezzare utilità e rischi dell’atto: esso è comunque annullabile
per il solo fatto di essere stato stipulato da un minore.
Se il minore abbia occultato la minore età per stipulare un atto, quest’ultimo può essere impugnato dal minore
entro 5 anni dal compimento della maggiore età (entro 23 anni: art. 1442 comma 2).
Se l’atto viene annullato per incapacità legale, il minore ha diritto alla restituzione di quanto prestato, mentre
è tenuto a restituire la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui la stessa è stata rivolta a suo vantaggio (art.
1443 cc). L’art.1425 cc, dispone che il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di
contrattare.
42.1. GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL MINORE= La gestione del patrimonio del minore (il cosiddetto potere
di amministrazione) ed il compimento di ogni atto relativo (potere di rappresentanza) competono ai genitori:
a) disgiuntamente per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione (atti cioè che non
comportano rischi per l’integrità del patrimonio: es. riscossione del canone di locazione
dell’appartamento di cui il minore è proprietario;
b) congiuntamente, di comune accordo, (art.316 cc) per quanto riguarda gli atti di straordinaria
amministrazione (quelli che possono incidere in termini significativi sulla struttura: es. la vendita
dell’appartamento di cui il minore è proprietario),
Al fine di controllare che questi atti siano funzionali per l’interesse del minore, la legge richiede che i genitori si
muniscano della preventiva autorizzazione del giudice tutelare (art.320 comma 3 e 4 cc).
42.2. TUTELA DEI MINORI= -Se uno dei genitori è morto o impossibilitato ad esercitare la responsabilità
genitoriale sul figlio, l’amministrazione del suo patrimonio e la relativa rappresentanza compete all’altro
genitore (art.317 e 320 comma 1 cc).
-Se entrambi i genitori sono morti o per altra causa non possono esercitare la responsabilità genitoriale, la
gestione del patrimonio del minore e la relativa rappresentanza competono ad un tutore (art.343 e 346 cc)
nominato da un giudice tutelare. Il tutore, secondo l’art.348, viene designato dal genitore che per ultimo ha
esercitato la responsabilità genitoriale e in mancanza di designazione viene scelto tra gli ascendenti o tra i
parenti prossimi o affini al minore. Il tutore, offrendo meno garanzie del genitore, deve lo stesso munirsi della
preventiva autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di atti indicati dall’art.374 e della preventiva
autorizzazione del tribunale per il compimento degli atti indicati dall’art.375.+
42.3 DIRITTO DI ASCOLTO= In sintonia con la Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York nel
1989 e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il legislatore nazionale prevede
espressamente che il minore abbia il diritto di essere ascoltato nell’ambito di procedimenti (giudiziari e
amministrativi), nei quali debbono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
43. INTERDIZIONE GIUDIZIALE (perdita totale della capacità di agire)= L’interdizione giudiziale è pronunciata
con sentenza dal tribunale, quando ricorrono, congiuntamente, i seguenti presupposti:
1. Infermità mentale, una malattia che colpisce la sua sfera intellettiva e volitiva, si da non consentirgli di
esprimere una volontà consapevole;
2. Abitualità di questa infermità. Quindi non può intendersi un’infermità transitoria (es. non è sufficiente
un esaurimento nervoso destinato a risolversi in breve tempo). Ma non si richiede neppure che la
malattia sia costante, conseguentemente sono ammessi periodi di lucido intervallo;
3. Incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi, non sono patrimoniali ma anche personali;
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4. Necessità di assicurare al soggetto un’adeguata protezione: sicchè si potrà procedere all’interdizione
solo quando risultano non idonei o non sufficienti altri strumenti di protezione dell’incapace (es.
amministrazione di sostegno).
Tutti questi requisiti sono disciplinati dall’art.414 cc a seguire.
L’interdizione può essere pronunciata solo a carico del maggiore d’età o del minore emancipato.
43.1. PROCEDIMENTO DI INTERDIZIONE=
1) Il procedimento d’interdizione può essere promosso dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dal
partner di un’unione civile, dal convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado o
dal tutore/ curatore ovvero dal pubblico ministero (art.417 cc).
2) Fase centrale del procedimento d’interdizione è l’esame diretto dell’interdicendo da parte del giudice
che può farsi assistere da un consulente tecnico (art.419 cc).
3) Dopo questo esame il giudice può nominare un tutore provvisorio, il quale servirà nel caso di mora del
giudizio di interdizione. Gli atti compiuti dall’interdicendo dopo la nomina del tutore provvisorio sono
annullabili (art.427 comma 2 cc).
4) Gli effetti dell’interdizione decorrono dal momento della pubblicazione della sentenza di primo grado.
La sentenza viene annotata dal cancelliere nel registro delle tutele e comunicata entro 10 giorni
all’ufficiale dello stato civile per essere annotata a margine dell’atto di nascita (art.423 cc).
L’interdetto non può compiere nessun atto negoziale, gli stessi sono annullabili (art.427) e il relativo
procedimento può essere promosso dal tutore o dallo stesso interdetto una volta, una volta revocata
l’interdizione, entro 5 anni (art.1442).
La gestione del patrimonio e gli atti negoziali dell’interdetto sono compiuti da un tutore nominato dal giudice
tutelare, con eventuale autorizzazione da parte del tribunale o del giudice tutelare per quegli atti riportati nei
rispettivi articoli 374 e 375.
Il giudice può inoltre prevedere che alcuni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti
autonomamente dall’interdetto con assistenza del tutore.
ELENCO DELLE COSE CHE NON PUO’ FARE L’INTERDETTO:
1) Non può contrarre matrimonio e unione civile;
2) Riconoscimento dei figli naturali;
3) Possibilità di fare testamento;
4) Essere assunto come amministratore in una società.
43.2 REVOCA= Se e quando dovessero venir meno i presupposti che hanno condotto all’interdizione,
quest’ul