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DIRITTO PRIVATO
Il Diritto è un insieme di regole di condotta volte a garantire la pacifica
convivenza dei consociati. Si vuole evitare che ciascun consociato elimini il
fatto che si faccia giustizia da solo, sicchè ci sono delle regole. Queste regole
rappresentano il diritto = Il diritto è l’ordinamento giuridico che una
determinata comunità esprime al fine di disciplinare i rapporti tra consociati.
Non ogni forma di collaborazione umana da vita ad una “ Collettività “,
Collettività è un Gruppo Organizzato che si ha se : 1) Il coordinamento degli
apporti individuali non sia lasciato al caso ma sia frutto di specifiche regole di
Condotta, 2) Che queste regole siano poste da appositi organi mediante precise
regole di Struttura, 3) che Entrambe le regole vengano Effettivamente
osservate. Se queste norme non vengono rispettate, la collettività si scioglie.
Sistema di regole mediante il quale è organizzata una collettività e dunque
detto ORDINAMENTO GIURIDICO. Gli uomini danno vita a molte collettività,
quella più importante è la “ Società politica “ : mira ad impedire le aggressioni
tra gli stessi componenti del gruppo, difende l’intera collettività da pericoli
esterni ( militari, ambientali ecc.) e promuove lo sviluppo e il benessere della
comunità. Fra tutti gli ordinamenti quello che più si esprime per ciascun Stato è
l’ordinamento Statale, ossia l’ordinamento che riguarda gli organi dello Stato e
nel quale lo Stato interviene per eliminare le controversie. Abbiamo avuto varie
forme di collettività, oggi la nozione centrale è quella di Stato = Comunità di
individui ( cittadini dello Stato ) stanziati in un determinato territorio sul quale
dispiega la sovranità dello Stato organizzata in base a un sistema di regole
( l’ordinamento giuridico). L’ordinamento statale ha lo scopo di creare un
assetto economico e sociale, nel nostro caso è volto a organizzare un’economia
di mercato ( Es. art.41 l’iniziativa economico – privata) = Tale articolo dice che
l’iniziativa è libera ma è la stessa Costituzione a porre dei limiti in quanto dice
che l’iniziativa è libera ma non può svolgersi in contrasto con altre attività.
Accanto all’ordinamento statale abbiamo le Comunità INTERMEDIE le quali si
pongono a metà strada tra lo Stato e il cittadino, anche queste comunità hanno
degli ordinamenti e le leggi di questi ordinamenti non devono contrapporsi con
quelle dell’ordinamento statuale.
ART.10 = L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute “. Ciascun Stato oltre a rispettare le
regole interne ( dell’ordinamento statale ) deve rispettare le regole
dell’ordinamento internazionale. Esso si divide in diritto internazionale Pattizio
e Consuetudinario. Il 1 deriva da un accordo , è frutto di accordi internazionali
( convenzioni ), è la volontà di uno o più stati di mettersi d’accordo, il 2 deriva
da una prassi nel tempo costante ed è formato da regole riconosciute a livello
internazionale che riguardano la tutela dei diritti fondamentali.
L’ordinamento di una collettività è costituito da un insieme di regole che si
chiamano NORME, poiché queste regole rappresentano il diritto ciascuna di tali
norme si dice GIURIDICA. Tali norme possono imprimere dei COMANDI ossia che
impongono ad un soggetto di comportarsi in una data maniera, tali comandi
possono essere anche Ipotetici = Stabiliscono un’ipotesi che diviene concreta