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Modi di acquisto di una proprietà a titolo derivativo

I modi di acquisto di una proprietà a titolo derivativo presuppongono non solo la titolarità del diritto di proprietà in capo ad un soggetto (qualcuno che prima di noi è già stato proprietario), ma anche che chi acquista, acquista lo stesso diritto di proprietà che aveva il precedente proprietario. Pertanto, gli eventuali difetti del precedente acquisto si riverberano su quello nuovo.

I modi di acquisto di proprietà a titolo derivativo sono:

  1. Il Contratto
  2. La successione a causa di morte
  3. Azioni a tutela della proprietà (sono 4 disciplinate nel codice civile e 1 di origine giurisprudenziale, ovvero azione di fatto creata dai giudici)

L'azione di rivendicazione è imprescrittibile. È concessa a chi si afferma proprietario di un bene ma non ne ha il possesso, ovvero la materiale disponibilità, al fine di ottenere l'accertamento della proprietà e la condanna di chi detiene il bene alla sua restituzione.

può rivolgere al giudice si chiama Legittimato Attivo (attore), Legittimato passivo (convenuto) è invece chi ha il possesso o la detenzione della cosa. L'attore dovrà presentare la prova di esserne proprietario con certezza detta "Probatio Diabolica". Il soggetto però, ad esempio in caso di acquisto di proprietà a titolo derivativo, dovrebbe andare indietro tra gli acquisti fino alla prova di acquisto originario. La legge sopperisce a questo problema in due modi, a seconda se si tratti di beni mobili o immobili: - Quando si tratta di beni mobili sarà sufficiente che l'attore provi che anche laddove avesse acquistato da un non proprietario avrebbe comunque fatto salvo il suo acquisto in base alla regola "possesso vale titolo", avendo ricevuto in buona fede e in base ad un titolo idoneo al trasferimento il possesso di un bene. - Quando si tratta di beni immobili, l'istituto che aiuta il proprietario nell'azione di

La rivendicazione è quella dell'usucapione, in particolare il proprietario che agisce con l'azione di rivendicazione dovrà provare che anche laddove avesse acquistato da un non proprietario e vi fosse un'invalidità, avrebbe comunque acquistato la proprietà del bene immobile avendone avuto il possesso continuato (cioè materiale disponibilità senza interruzioni) per il tempo necessario al maturarsi dell'usucapione.

Quindi usucapione e possesso vale titolo sono due strumenti che possono essere utilizzati dal proprietario che agisce per azione di rivendicazione per provare di essere veramente proprietario tutte le volte in cui ha acquistato a titolo derivativo.

Azione negatoria: è un'azione che il proprietario utilizza quando vuole difendersi da molestie di fatto o di diritto (pretese che un terzo può vantare sul mio bene) di terzi che gli impediscono l'esercizio del suo diritto di proprietà.

Il proprietario utilizza l'azione negatoria e viene riconosciuta tanto per ottenere l'accertamento dell'inesistenza delle eventuali pretese di diritto quanto per ottenere la cessazione delle molestie di fatto, con diritto di risarcimento del danno. La prova è molto più semplice perché basta la prova di un titolo di acquisto. Sarà il convenuto a dover dare la prova di avere il diritto di ciò che vanta.

Azione di regolamento dei confini: il presupposto è l'incertezza dei confini dei fondi, l'azione è volta all'individuazione giudiziale dei confini, la prova può essere data con ogni mezzo e in mancanza di ogni prova si va a vedere le mappe catastali anche se molto datate.

Azione per apposizione di termini: nessuno ha dubbi sul proprio confine ma sono diventati invisibili o non vi sono mai stati segni delimitatori e con questa azione si chiede al giudice vengano apposti simboli di confine.

sebbene quest'ultimo sia conosciuto come azione di mero accertamento della proprietà: non si trova disciplinata nel cc ma è riconosciuta dai giudici che sostengono che qualsiasi proprietario, abbia o meno il possesso non importa, può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza dove viene affermato e riconosciuto il suo diritto di proprietà verso un bene. Possesso (situazione di fatto) Il possesso è una situazione di fatto riconosciuta dal diritto ed è in particolare il potere sulla cosa/res/bene che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale minore. Perché si possa parlare di possesso devono ricorrere due elementi: - Elemento soggettivo: costituito dall'intenzione del soggetto di esercitare sulla cosa poteri corrispondenti al diritto di proprietà (Animus Possidendi) - Elemento oggettivo: consiste nella materiale disponibilità del bene.quindi nell'effettivo controllo della cosa/res, quindi il possesso di una res (situazione di fatto) dev'essere distinto dall'eventuale diritto di proprietà sulla res stessa (situazione di diritto), queste possono infatti non coincidere. Possesso legittimo: quando la situazione di fatto e quella di diritto coincidono. Possesso illegittimo: quando le due situazioni non coincidono (es. ladro). Possesso in buona fede: quando il possessore illegittimo ignora di ledere un altrui diritto (es. ladro che ha venduto il telefono a x, x non è divenuto proprietario del bene in quanto il ladro non era titolare del diritto di proprietà, quindi x sarà possessore illegittimo ma in buona fede). Possesso in mala fede: quando il possessore illegittimo è consapevole di ledere un altrui diritto (es. ladro). Un soggetto può dirsi possessore anche se non ha attualmente l'uso della cosa. Possessore Mediato > es. proprietario dell'immobile che concede.

in detenzione

Possessore Immediato: es. ci va a vivere, è possessore ed ha anche l'uso del bene

Detenzione (situazione di fatto)

Si parla di detenzione quando vi è solo l'elemento oggettivo e manca/difetta di animus possidendi ovvero il soggetto non manifesta l'intenzione di comportarsi come proprietario. Si parla infatti di Animus Detenendi.

Esistono due tipi di detenzione ovvero la qualificata e quella non qualificata:

  • Il detentore è qualificato quando ha acquisito la materiale disponibilità della cosa nel suo esclusivo interesse (es. conduttore nel contratto di locazione, ovvero l'inquilino)
  • Il detentore non qualificato è colui che ha acquisito la materiale disponibilità sulla cosa non nel proprio interesse ma per ragioni di ospitalità o di servizio/lavoro (es. carrozziere/meccanico che acquista il controllo della tua macchina) (amico al quale presto la casa in montagna, ha la materiale disponibilità
del mio bene per ragioni di ospitalità è quindi detentore non qualificato del mio bene) Modi di acquisto del Possesso il possesso si acquista nel momento in cui il soggetto inizia ad esercitare sulla res poteri corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altri diritti reali minori. anche l'acquisto del possesso come quello di proprietà può avvenire a titolo originario o a titolo derivativo. Titolo originario quando il soggetto si impossessa fisicamente della cosa, concetto fisico di impossessamento. Titolo derivativo si verifica quando il soggetto riceve il bene con la consegna della cosa. La consegna (traditio) è importante perché segna il momento in cui inizia il possesso (fattore temporale) - consegna materiale (es. telefonino) - consegna simbolica (es. appartamento, consegno le chiavi). Vi sono due casi in cui la traditio è finta perché non si verifica alcun mutamento di fatto nella relazione che intercorre.tra la cosa e il soggetto. quello che cambia è solo l'animus e quindi l'elemento soggettivo che il soggetto che ha la materiale disponibilità ha.
  1. Traditio Brevimanu: si ha quando il detentore acquista il possesso del bene avendo già la disponibilità (es. proprietario che concede in locazione il suo immobile ad un soggetto, detentore qualificato, lui poi si compra la casa > tradito brevimanu perché sotto il profilo fattuale il soggetto ha il controllo materiale dell'immobile tanto ora che lo ha acquistato quanto prima che ne era solo detentore qualificato, è cambiato solo l'animus)
  2. Costituto Possessorio: si ha quando il possessore perdendo il possesso della res/cosa diviene detentore, il possessore perde il possesso e diviene detentore. la situazione di fatto non cambia ma cambia l'animus anche qui (es. sono proprietaria e ci vivo quindi sono anche possessore, decido di partire ho bisogno di soldi e al ritorno voglio
nuovamente la mia casa, decido di vendere il mio immobile ad un soggetto ma chiedo a questo di concedermi la stessa casa da lui appena acquistata in locazione, il soggetto accetta perché l'acquisto aveva finalità d'investimento per lui e non di abitazione. Il proprietario X di un immobile che lo cede ad un terzo Y che a sua volta lo cede al primo proprietario X in locazione, il soggetto X è passato da possessore a detentore ed è cambiato l'animus. In caso di possesso contro l'attività di terzi volta alla privazione del possesso di un soggetto si può agire attivamente soltanto finché l'azione è in atto ricevendo la difesa dell'ordinamento, finita l'azione il soggetto non può più reagire fisicamente altrimenti svolgerebbe lui stesso illeciti civili e penali ma civilisticamente parlando il soggetto, dopo che l'azione di terzi di privarlo del suo possesso non è più.in atto, può tutelarsi con l'esercizio di azioni possessorie ovvero a difesa del possesso. Dato che spesso il possessore è anche proprietario, quando dovrà rivolgersi al giudice per tutelare la sua posizione giuridica potrà scegliere di rivolgersi a questo tanto con azioni a tutela della proprietà quando con azioni possessorie. Le azioni possessorie sono azioni molto più snelle, cioè si svolgono più velocemente e nelle azioni possessorie è più facile dare la prova, ma la tutela che il soggetto che agisce con l'azione possessoria può ottenere è una tutela provvisoria perché chi perde nel giudizio possessorio ha la possibilità di iniziare un'altra azione utilizzando le azioni a tutela della proprietà. Nel nostro ordinamento vi è la regola del "divieto di cumulo", ovvero se è in corso un giudizio possessorio non si può iniziare un giudizio.proprietà potrebbe causare danni irreparabili o perdite significative.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giammiii10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Bonini Roberta Serafina.