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Il codice civile

Si dice codice il testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Il codice civile è tradizionalmente ritenuto il più antico e nobile di tutti i codici. È la legge più importante (ma non l’unica) per i giuristi civilisti.

Storia

Il primo codice civile dell’Italia unita viene emanato nel 1865; questo riproduceva fedelmente struttura, contenuti e ideali ispiratori del «code Napoléon» del 1804. Negli anni ’20 fino all’inizio dei ’40 avviene una revisione del codice fino alla formazione del codice civile del 1942, versione ancora oggi in vigore. La novità di maggior rilievo sarà l’assorbimento del codice di commercio e quindi l’integrazione all’interno del codice civile dei concetti di imprenditore ed impresa.

Struttura

Il Codice Civile è preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) che riguardano le fonti del diritto (art. 1) - l’efficacia delle norme - i criteri per la loro interpretazione (art. 12 e 14).

Il Codice Civile è suddiviso in VI libri:

  • Primo libro: Delle persone e della famiglia
  • Secondo libro: Delle successioni - patrimonio e regole
  • Terzo libro: Della proprietà - definizione e classificazione dei beni, disciplina di proprietà e disciplina del possesso
  • Quarto libro: Delle obbligazioni - rapporto tra debitore e creditore, fonti delle obbligazioni, contratti e alcune norme dedicate alla responsabilità extracontrattuale (tra le due parti, danneggiato e danneggiante, prima dell’evento lesivo non vi era un rapporto e patto giuridico)
  • Quinto libro: Del lavoro
  • Sesto libro: Della tutela del diritti

Il diritto

Il diritto può essere:

  • Diritto Soggettivo: dove ci riferiamo a una situazione giuridica attiva che può far capo a un soggetto, in particolare il diritto soggettivo è il potere di un soggetto di agire (potere d’azione) nel proprio interesse ma anche il potere di un soggetto di pretendere (potere di pretesa) verso un altro soggetto un determinato comportamento.
  • Diritto Oggettivo: è un complesso/sistema/insieme di norme giuridiche che compongono il nostro ordinamento.

Fra i due vi è una stretta connessione, infatti i diritti soggettivi dipendono da quelli oggettivi che stabiliscono quali sono, a chi spettano e in cosa consistono i diritti soggettivi.

Concetto di interesse

L’interesse è la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni, può verificarsi che due o più soggetti siano portatori di interessi configgenti = conflitto. Gli interessi di cui si occupa il diritto privato non sono solo di tipo economico-materiale ma anche interessi di tipo morale.

Le funzioni del diritto

  • Funzione di risoluzione dei conflitti che possono sorgere tra due soggetti di diritto ed evita che i cittadini si facciano giustizia da sé, assicurando la pace sociale.
  • Funzione di prevenzione dei conflitti, infatti in una società il solo dato di esistenza delle norme è in sé una prevenzione di diritto in quanto è probabile che i cittadini si adeguino spontaneamente prima dell’insorgere del conflitto.

Le norme giuridiche

Per realizzare le sue funzioni il Diritto deve influire sui comportamenti umani e il suo strumento fondamentale per questo fine è la norma. Le norme giuridiche funzionano tendenzialmente attraverso la combinazione di tre elementi fondamentali: Regola, Sanzione e Apparato.

Regola

La norma giuridica generalmente consiste in una regola di condotta indirizzata ai consociati per orientarne il comportamento nel senso desiderato.

*Vi sono casi in cui la norma invece stabilisce solo che a determinati fatti ne discendano decisioni giuridiche ma non contengono regole di comportamento.

*Può capitare che una norma giuridica non contenga una regola di condotta ma al contrario preveda semplicemente che al verificarsi di un fatto si presentino delle conseguenze/situazioni giuridiche.

Sanzione

È la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola che è al tempo stesso lesione dell’interesse (che con quella regola il diritto vuole affermare e proteggere). La sanzione può avere:

  • Ruolo satisfattivo: dove la sanzione serve a ripristinare l’interesse leso cancellando l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola.
  • Ruolo compensativo: dove la sanzione non ripristina l’interesse leso, ma semplicemente lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente.
  • Ruolo punitivo: dove la sanzione punta essenzialmente a colpire un comportamento riprovevole.
  • Ruolo preventivo per lo stesso significato della funzione preventiva del diritto.

Apparato

L’insieme delle pubbliche funzioni dell’ordinamento che servono per applicare le sanzioni (art. 2043 cc).

Caratteri fondamentali della norma giuridica

  • Generalità: la legge non deve essere dettata per singoli individui bensì dev’essere indirizzata a tutti i consociati o almeno a classi, quindi diremo che la norma è destinata a valere per una moltitudine indeterminata di soggetti.
  • Astrattezza: la legge non deve essere dettata per disciplinare specifiche fattispecie concrete bensì dev’essere destinata a disciplinare una serie indeterminata di casi futuri ed eventuali.

Vi sono norme che mancano di generalità ed astrattezza e vengono dette norme congiunturali (es. Genovesi 2014 alluvione/no tasse).

Vi sono inoltre norme eccezionali che sono norme che stabiliscono una disciplina per una determinata fattispecie diversa da quella contenuta in una norma generale. Non tutte le norme eccezionali sono congiunturali.

(Fattispecie: si dividono in astratte ovvero l’evento descritto da una norma giuridica e concrete ovvero l’evento/l’accadimento descritto e avvenuto nella realtà. Quando avviene una fattispecie concreta il giudice va alla ricerca di una fattispecie astratta).

Principio di gerarchia delle fonti

Il principio di gerarchia delle fonti disciplina l'ordine delle norme all'interno dell'ordinamento giuridico. Ecco l'ordine gerarchico:

  • Costituzione
  • Norme comunitarie
  • Fonti del diritto e principi che disciplinano il diritto
  • Leggi ordinarie, atti aventi forza di legge, leggi regionali
  • Regolamenti
  • Usi e consuetudini

Una fonte che è subordinata a un’altra non può entrare in contrapposizione a un’altra superiore.

Fonti del diritto

Quando si parla di fonti del diritto vi è differenza tra:

  • Fonti di produzione: atti o fatti idonei a produrre diritto es. norme costituzionali
  • Fonti di cognizione: sono i documenti e le pubblicazioni ufficiali dai quali i consociati possono prendere visione e conoscenza del testo dell’atto normativo

Art. 1 preleggi (da inserire)

  1. La Costituzione: è la prima fonte del diritto del nostro ordinamento, entrata in vigore nel 1948, è una costituzione di tipo rigido cioè non è modificabile con un iter ordinario bensì straordinario.
  2. Norme Comunitarie: sono direttive o regolamenti
    • Direttive: sono norme indirizzate esclusivamente nei confronti degli stati i quali hanno il compito di recepirle attraverso l’emanazione di una norma nazionale entro un dato periodo di tempo, quindi non produce effetti direttamente nei nostri confronti.
    • Regolamenti: sono norme indirizzate direttamente ai cittadini e quindi producono un effetto diretto a questi (vi è una vacatio legis).
  3. Leggi Ordinarie: la legge è un compromesso politico, la possibile emanazione di queste infatti segue un preciso iter. Disegno di legge - Camera1 (Camera dei deputati) - Camera2 (Senato)
    • Se la seconda camera approva il disegno di legge, la legge viene emanata.
    • Se in sede della seconda camera (seconda lettura) vengono apposte modifiche il disegno di legge ricomincia l’iter affinchè un disegno di legge divenga legge serve un’approvazione di lettura da parte di entrambe le camere.

    Avuta l’approvazione seguono altri due passaggi prima che possa questa produrre effetti:

    • Promulgazione della legge da parte del presidente della repubblica.
    • Pubblicazione della legge nella gazzetta ufficiale. È infatti stabilito che la legge produrrà i suoi effetti dopo un certo numero di giorni (solitamente 15gg); questo periodo di tempo viene definito «vacatio legis» e ha la funzione di permettere a tutti i consociati di venirne a conoscenza. Il periodo di tempo può essere variato e in casi urgenti anche annullarsi es. Covid-19 dove le leggi avevano effetto immediato.
  4. Atti aventi forza di legge: gli atti aventi forza di legge possono essere Decreto Legge o Decreto Legislativo e sono entrambi atti del governo e devono avere un veglio da parte del legislatore che è l’unico con potere legislativo(?). Il Veglio è per via preventiva al decreto legge e successivo all’emanazione nel decreto legislativo.
    • Decreto legislativo: è un atto del governo che viene adottato da quest’ultimo sulla base/nel rispetto di una legge precedentemente fatta dal legislatore detta «legge delega» cioè che detta i principi generali e i punti fondamentali. Non viene emanata direttamente dal legislatore in quanto spesso sono leggi aventi parti molto tecniche es. Riforma fallimentare detta anche la nuova crisi d’impresa.
    • Decreto legge: è un atto del governo in casi di necessità ed urgenza, sono norme con immediato vigore. Il legislatore (camera e senato) converte questa in legge entro 60gg. È possibile in sede di conversione che il legislatore apponga le opportune modifiche.
  5. Leggi Regionali: Nel 2001 vi fu la riforma della costituzione, nell’art. V ha inciso nel rapporto che intercorreva tra legge ordinaria e leggi regionali che prima erano di grado inferiore. Da quella riforma il rapporto tra legislatore nazionale e regionale diventa:
    • Vi sono materie riservate dalla costituzione esclusivamente al legislatore nazionale e quindi le regioni non possono legiferarci es. ordinamento civile e penale.
    • Vi sono materie di legislazione concorrente, quindi possono legiferarci entrambi es. salute e ambiente.
    • Tutte le materie che non rientrano nella competenza esclusiva dello stato o in quella concorrente sono riservate alle regioni.
  6. Regolamenti
  7. Usi e consuetudini: La consuetudine è una, l’unica, fonte non scritta del nostro ordinamento che si ha quando la maggioranza dei consociati tiene costantemente nel tempo un dato comportamento nella convinzione che quel comportamento sia dovuto per legge. «OPPINIUS IURIS AC NECESSITATIS»

Efficacia della legge

La regola del nostro ordinamento è che la legge non dispone che per l’avvenire, cioè di regola produce effetti solo nelle fattispecie concrete che si verificano dopo l’entrata in vigore. Di regola la norma non ha effetto retroattivo. La retroattività della legge vale senza eccezione nel diritto penale, nel diritto privato la corte costituzionale ha invece più volte affermato che si tratta di una regola che può subire eccezioni laddove risulti la scelta più ragionevole data la necessità.

Successioni delle leggi: vi è una norma transitoria che risolve il problema. La teoria è quella del fatto compiuto per cui si ritiene che la legge non si applica in fattispecie realizzatasi prima dell’entrata in vigenza né in rapporti già esauriti.

Abrogazione della legge

È quando una legge/norma perde efficacia, ovvero non produce più effetto nel nostro ordinamento. Può essere:

  • Tacita: quando una materia/argomento viene regolato da una nuova legge che regolamenta la materia in modo difforme rispetto alla legge precedente. Nel nostro ordinamento vale il principio per cui l’ordinamento posteriore vale sul precedente.
  • Espressa: è una nuova disposizione/norma che espressamente abroga una norma preesistente.

L’abrogazione può avvenire anche in altri modi ad esempio il giudice è chiamato a chiamare la conformità alla costituzionalità della legge, referendum abrogativo, abrogazione da parte di una pronuncia della corte costituzionale. La caratteristica della sentenza del cc che abroga produce effetti ex tunc cioè anche per il passato, la cc salva la norma ma ne dà la giusta interpretazione costituzionale.

Interpretazione della legge (art. 12 e art. 14 delle preleggi)

Art. 12 del cc

I parte I comma: parla di quali criteri l’interprete deve seguire nell’interpretare una norma (criterio letterale).

II parte I comma: è da intendere con due eccezioni (criterio logico)

  • Eccezione psicologica: volontà soggettiva del legislatore che ha introdotto la norma.
  • Eccezione Teologica: l’interprete per interpretare correttamente una disposizione di legge deve rintracciare la Ratio Legis (ovvero la volontà del legislatore nel momento della scrittura della norma, il disegno di legge è accompagnato da una relazione illustrativa dove si trova il perché il legislatore ritiene opportuno inserire questa norma nell’ordinamento).

Per la giusta interpretazione l’interprete ha a disposizione anche l’accesso alle discussioni tra la prima e la seconda camera. Un altro elemento significativo per il giudice/interprete per la Ratio legis è anche il contesto socioculturale (vi è un’opinione pubblica) es. eutanasia.

II comma: disposizione che disciplina l’interpretazione analogica o analogia (per lacuna del diritto)

  • Analogia Legis: il giudice deve applicare un’altra norma giuridica già presente nell’ordinamento che disciplini un altro caso simile o una materia analoga. Se non trova norme da applicare.
  • Analogia Iuris: il giudice analizzando una fattispecie concreta non trova una norma che disciplini una situazione simile o una materia analoga, il giudice deve risolvere il caso applicando i principi generali che si possono desumere dal nostro ordinamento giuridico (costituzione), desumibili dal dettato costituzionale ma non solo, anche nelle norme del cc es. norme di buona fede e di affidamento.

Art. 14 del cc

Stabilisce quali sono le norme che il giudice non può interpretare in via analogia (2 casi).

  • Norme Penali: il legislatore sceglie di disciplinare/sanzionare degli avvenimenti con norme penali quando ritiene che quelle siano le uniche a difendere il fatto. Dato che le sanzioni del diritto penale sono pesanti è giusto che ognuno di noi sappia con certezza le sanzioni a cui va incontro, quindi il giudice non può fare caso a norme simili alla fattispecie, ma deve usare solo le norme specifiche di quel caso (no analogia), in caso di lacuna legale il soggetto va assolto perché il fatto non sussiste da reato penale (questo tutela la libertà).
  • Norme Eccezionali: sono quelle leggi che regolano una determinata fattispecie in maniera diversa da quella che fa una norma generale (es. Genova 2014).

L’articolo 14 delle preleggi stabilisce che le norme eccezionali non possono essere estese oltre i casi e i tempi in esso previsti quindi non possono essere usate in via analogica. Non tutte le norme eccezionali sono congiunturali. La norma generale stabilisce che in caso di morte del proponente la proposta perda efficacia (se ancora non l’ha accettata). Nel Codice civile vi è una norma che stabilisce che se chi ti ha fatto la proposta ha stabilito che essa è irrevocabile per un tot di tempo se il proponente muore la proposta non perde efficacia. Questa è una norma eccezionale ma non congiunturale.

L’orientamento prevalente seguito tanto in dottrina quanto in ordinamento è quello per cui l’articolo 14 delle preleggi si riferisca a tutte le norme eccezionali congiunturali.

Situazioni giuridiche attive

La funzione del diritto è regolare gli interessi umani, questo il diritto lo fa attribuendo ai soggetti di diritto determinate situazioni giuridiche soggettive.

Diritto soggettivo

È il diritto di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse protetto dall’ordinamento oppure il diritto di pretendere che qualcun’altra tenga un determinato comportamento nel nostro interesse (es. il diritto di credito). Caratteristica essenziale del diritto soggettivo è la libertà del suo titolare di decidere se usarlo o meno, esso è infatti libero di usufruire o meno delle *facoltà, idem il creditore libero o meno di seguire il suo «dovere».

Facoltà

Nell’ambito del diritto soggettivo si distinguono le facoltà che sono le singole manifestazioni del diritto soggettivo (comportamenti o non comportamenti che fanno capo a chi è titolare del diritto soggettivo) ma che non hanno carattere autonomo (cioè non si estinguono con il non uso). Il diritto è prescrittibile: il diritto si può prescrivere, ma le singole facoltà no.

È possibile che l’acquisto di un diritto soggettivo derivi/si verifichi dal concorso di più elementi, è possibile che nell’ipotesi in cui per acquisire un diritto soggettivo si verifichino cioè più elementi, se uno di questi elementi non si è ancora verificato si parla di Aspettativa.

(es. papa dice che ci regalerà x a condizione di y) la fase di attesa è aspettativa. (ed diritto di donazione)

  • Aspettativa di fatto: dove il diritto non mi tutela.
  • Aspettativa di diritto: dove il diritto vi riconosce il potere nel periodo di aspettativa di agire nei confronti di X con dei poteri cautelari. (es. papà ha detto che ti dà una macchina se superi esame, se lui la inizia a rigare nell’aspettativa tu puoi agire con poteri cautelari)

La realizzazione o soddisfacimento del diritto soggettivo può essere spontanea o coattiva ad es. il debitore paga spontaneamente l’interesse se ciò non avviene è possibile che l’interesse si realizzi in modo coattivo ovvero rivolgendomi all’apparato e richiedendo l’equilibrio.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giammiii10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Bonini Roberta Serafina.
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