REVOCABILITÀ DI PROPOSTA E ACCETTAZIONE
La proposta è revocabile nché il contratto non sia concluso, salvo l’obbligo del proponente di
indennizzare le spese o perdite subite dall’altra parte che abbia già iniziato l’esecuzione in buona
negativo).
fede (interesse L’art. 1327 non si applica in questi casi, perché altrimenti il contratto
sarebbe già concluso.
Anche l’accettazione può essere revocata prima della conclusione: la revoca deve giungere al
prima
proponente dell’accettazione.
PROPOSTA IRREVOCABILE E OPZIONE
La proposta è irrevocabile quando il proponente si impegna a mantenerla ferma per un certo
non perde e cacia per morte o incapacità,
tempo. In tal caso, salvo diversa indicazione (art.
1329 c.c.). patto di opzione,
L’irrevocabilità può derivare anche da un con cui una parte si vincola alla
propria dichiarazione e l’altra possiede la facoltà di accettare o meno. L’opzione può essere
trasferibile,
accessoria a un altro contratto o autonoma. Essa può essere anche trasformandosi
bene economico.
in un vero e proprio
Se il bene ciario esercita l’opzione, la sua dichiarazione costituisce accettazione e il contratto si
conclude.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO condizioni generali di contratto,
La produzione di massa induce le imprese a predisporre
impiegate nei rapporti standardizzati con utenti e clienti. Esse sono e caci anche senza
avrebbe dovuto conoscerle con
accettazione espressa, purché la parte le abbia conosciute o
l’ordinaria diligenza (art. 1341 co. 1 c.c.).
La necessità di sempli care e uniformare i rapporti giusti ca questa tecnica. Tuttavia, per evitare
speci ca approvazione scritta clausole vessatorie,
abusi, l’art. 1341 co. 2 c.c. richiede la delle
pena la nullità.
fi fi fi fi ff fi fi ffi ff fi fi fi ffi fi fi
uniformemente contro
Le condizioni generali devono essere interpretate e, in caso di dubbio,
chi le ha predisposte (art. 1370 c.c.). Norme ulteriori tutelano consumatori e risparmiatori contro
possibili abusi derivanti da posizioni di forza.
IL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE nominare successivamente un terzo
Una parte può riservarsi, al momento della conclusione, di
che assumerà diritti e obblighi del contratto (art. 1401 c.c.). La nomina deve essere fatta entro il
termine stabilito o, in mancanza, entro tre giorni (art. 1402 c.c.). Se manca, il contratto resta
e cace tra i contraenti originari (art. 1405 c.c.). con e etto retroattivo
Se la nomina è valida e tempestiva, il terzo subentra al momento della
stipula, purché accetti o abbia autorizzato la nomina (artt. 1402 co. 2 e 1404 c.c.). Si tratta
dunque di un contratto con soggetto alternativo.
L’istituto è utile per evitare doppi trasferimenti di proprietà (come nella compravendita di terreni a
ni speculativi) e per consentire ad alcuni soggetti di non apparire durante le trattative, mediante
l’intervento di un mandatario.
La correttezza nelle trattative
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi
correttezza, buona fede oggettiva
secondo cioè secondo il principio di previsto dall’art. 1337
c.c. La violazione di tale dovere genera responsabilità per i danni arrecati all’altra parte, sia
quando le trattative si concludano con la stipulazione del contratto, sia quando vengano
interrotte. l’inganno la minaccia,
Rientrano tra le ipotesi più evidenti di illecito precontrattuale e che
determinano l’annullabilità del contratto quando risultino determinanti del consenso. Tuttavia,
l’annullamento non elimina tutti i danni: il contraente ingannato può aver sostenuto spese per le
trattative, per la conclusione del contratto o aver perso altre occasioni. Questi danni devono
essere risarciti. colpose,
Accanto all’inganno e alla minaccia vi sono molte altre condotte scorrette o sleali, anche
poiché la correttezza impone un dovere di riguardo e diligenza verso la controparte, nella misura
in cui essa faccia ragionevole a damento sulle dichiarazioni o sul comportamento dell’altra parte.
Così, chi abbia deciso di interrompere trattative già avviate ha il dovere di comunicarlo
immediatamente alla controparte, per evitarle spese inutili o la perdita di altre occasioni. La
mancata comunicazione, anche se dovuta a semplice negligenza, costituisce responsabilità.
doveri di
Un’importante gura di responsabilità precontrattuale deriva dalla violazione dei
informazione. L’art. 1338 c.c. stabilisce che una parte che conosca o debba conoscere una
causa di invalidità del contratto deve comunicarla all’altra; se non lo fa, risponde dei danni subiti
da chi, senza colpa, ha con dato nella validità del contratto.
ingiusti cato recesso dalle trattative.
La responsabilità può derivare anche da un Il trattamento
giuridico richiede il coordinamento tra il principio secondo cui il vincolo nasce solo con il contratto
e il principio di lealtà nelle trattative. Il recesso è giusti cato quando dipende dal mancato
accordo su questioni ancora aperte, dal comportamento della controparte che ponga condizioni
nuove e più onerose, o dal sopraggiungere di nuove circostanze che incidano sulla convenienza
del contratto. Ciascuna parte può riservarsi di riconsiderare accordi di massima, purché ne dia
lealmente notizia.
Non è invece ammissibile far credere che l’accordo sugli elementi essenziali sia de nitivo, per poi
ri utare la stipulazione del contratto nonostante la disponibilità dell’altra parte ad accettare tutte le
verbalmente
richieste residue. Il principio vale anche quando sia stato raggiunto un accordo
completo su un contratto per cui è richiesta la forma scritta: la mancanza della forma impedisce
gli e etti del negozio, ma non esclude la responsabilità per comportamento sleale.
Ugualmente sleale è chi trascini in lungo le trattative per cercare altre opportunità, mantenendo
immediata
impegnata la controparte ignara. Per questo, chi intende recedere deve darne
comunicazione.
È utile ricordare anche la regola dell'art. 1328 c.c., secondo cui, se la proposta è revocata prima
della conclusione del contratto, ma l’altra parte ha iniziato in buona fede l’esecuzione prima di
indennizzare spese e perdite.
conoscere la revoca, il proponente deve Si tratta di una
responsabilità che opera indipendentemente da valutazioni sulla correttezza della revoca.
fi ffi
fi ff fi fi ffi fi fi ff fi
IL DANNO NELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE interesse positivo
Per comprendere la misura del danno risarcibile occorre distinguere tra e
interesse negativo.
L’interesse positivo rappresenta i vantaggi che la parte avrebbe conseguito con l’esecuzione del
contratto. L’interesse negativo rappresenta invece i vantaggi che avrebbe ottenuto e i danni che
non danno emergente
avrebbe evitato impegnandosi nelle trattative: esso include (spese
lucro cessante
sostenute) e (occasioni alternative perdute).
L’esempio riportato chiarisce: A sostiene 300 euro di spese e rinuncia alla possibilità di acquistare
altrove a 55.000 euro una merce che avrebbe rivenduto a 60.000. L’interesse positivo vale 10.000
euro; l’interesse negativo ammonta a 5.300 euro. In caso di responsabilità precontrattuale,
essendo il contratto mancante o invalido, la parte danneggiata non può pretendere l’interesse
risarcimento dell’interesse negativo.
positivo, ma solo il
Il contenuto del contratto
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO CON RIFERIMENTO AL MERCATO, A TARIFFE, AGLI USI O
SECONDO EQUITÀ
La mancanza di accordo su un elemento essenziale rende il contratto nullo. Tuttavia, in alcune
prezzo
ipotesi la mancata determinazione del corrispettivo implica un riferimento tacito al
corrente di mercato, come nella vendita di cose fungibili con prezzo di borsa o risultante da
mercuriali (art. 1474 c.c.). Quando si tratta di cose fungibili vendute abitualmente dal venditore, il
prezzo si presume quello da lui normalmente praticato.
Nei rapporti con i professionisti, dove il compenso spesso non è pattuito preventivamente, esso è
tari e, usi giudice secondo equità
determinato sulla base di o, in mancanza, dal (art. 2233 c.c.).
Disposizioni analoghe valgono per appalto, mandato, mediazione, lavoro subordinato e lavoro
autonomo.
L’applicazione di tali regole presuppone che le parti abbiano considerato concluso il contratto,
anche senza aver determinato espressamente il compenso.
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO norme dispositive
Le lacune del regolamento negoziale sono colmate dalle che ri ettono
soluzioni equilibrate per con itti tipici. Tuttavia, quando non esistano norme dispositive e il
usi,
problema non sia stato previsto dalle parti, intervengono gli e, in via subordinata, il giudice
secondo equità
integra il contratto (art. 1374 c.c.), introducendo una regola coerente con gli
scopi del contratto e con lo schema pattuito, senza mai modi carne o ampliarne l’oggetto.
secondo buona fede
Si collega a ciò il principio secondo cui il contratto deve essere eseguito
(art. 1375 c.c.), il che impone un comportamento coerente con l’assetto di interessi concordato.
La buona fede richiede di assicurare l’attuazione del contratto anche oltre ciò che è
espressamente previsto, quando ciò non comporti un apprezzabile sacri cio: ad esempio,
correggere errori, chiarire equivoci o evitare ri uti pretestuosi.
Il contratto con il consumatore
PROBLEMI E DISCIPLINA GIURIDICA
I contratti tra professionisti e consumatori presentano esigenze particolari di tutela. Essi sono
contratti di serie,
spesso predisposti dall’imprenditore e privi di trattativa individuale. Il
consumatore aderisce al contratto standard considerando solo prezzo e qualità, ma non la parte
normativa, di contenuto tecnico, relativa a responsabilità, recesso, eccezioni e controversie.
clausole vessatorie.
Questa situazione facilita l’imposizione di La regola dell’art. 1341 c.c., che
richiede approvazione speci ca per iscritto, non garantisce adeguatamente il consumatore, che
tende a rmare senza consapevolezza. Dunque la protezione si realizza principalmente tramite un
controllo del contenuto delle clausole.
La legge de nisce “consumatore” chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale; “professionista” chi esercita professionalmente un’attività economica,
imprenditoriale o individuale.
fi fi fi ff fl fi fi fi fl
prive di e etto in contrasto con buona
Sono considerate vessatorie – e q
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti Diritto privato progredito
-
Appunti Diritto privato
-
Appunti diritto privato
-
Diritto privato - Appunti