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REVOCABILITÀ DI PROPOSTA E ACCETTAZIONE

La proposta è revocabile nché il contratto non sia concluso, salvo l’obbligo del proponente di

indennizzare le spese o perdite subite dall’altra parte che abbia già iniziato l’esecuzione in buona

negativo).

fede (interesse L’art. 1327 non si applica in questi casi, perché altrimenti il contratto

sarebbe già concluso.

Anche l’accettazione può essere revocata prima della conclusione: la revoca deve giungere al

prima

proponente dell’accettazione.

PROPOSTA IRREVOCABILE E OPZIONE

La proposta è irrevocabile quando il proponente si impegna a mantenerla ferma per un certo

non perde e cacia per morte o incapacità,

tempo. In tal caso, salvo diversa indicazione (art.

1329 c.c.). patto di opzione,

L’irrevocabilità può derivare anche da un con cui una parte si vincola alla

propria dichiarazione e l’altra possiede la facoltà di accettare o meno. L’opzione può essere

trasferibile,

accessoria a un altro contratto o autonoma. Essa può essere anche trasformandosi

bene economico.

in un vero e proprio

Se il bene ciario esercita l’opzione, la sua dichiarazione costituisce accettazione e il contratto si

conclude.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO condizioni generali di contratto,

La produzione di massa induce le imprese a predisporre

impiegate nei rapporti standardizzati con utenti e clienti. Esse sono e caci anche senza

avrebbe dovuto conoscerle con

accettazione espressa, purché la parte le abbia conosciute o

l’ordinaria diligenza (art. 1341 co. 1 c.c.).

La necessità di sempli care e uniformare i rapporti giusti ca questa tecnica. Tuttavia, per evitare

speci ca approvazione scritta clausole vessatorie,

abusi, l’art. 1341 co. 2 c.c. richiede la delle

pena la nullità.

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uniformemente contro

Le condizioni generali devono essere interpretate e, in caso di dubbio,

chi le ha predisposte (art. 1370 c.c.). Norme ulteriori tutelano consumatori e risparmiatori contro

possibili abusi derivanti da posizioni di forza.

IL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE nominare successivamente un terzo

Una parte può riservarsi, al momento della conclusione, di

che assumerà diritti e obblighi del contratto (art. 1401 c.c.). La nomina deve essere fatta entro il

termine stabilito o, in mancanza, entro tre giorni (art. 1402 c.c.). Se manca, il contratto resta

e cace tra i contraenti originari (art. 1405 c.c.). con e etto retroattivo

Se la nomina è valida e tempestiva, il terzo subentra al momento della

stipula, purché accetti o abbia autorizzato la nomina (artt. 1402 co. 2 e 1404 c.c.). Si tratta

dunque di un contratto con soggetto alternativo.

L’istituto è utile per evitare doppi trasferimenti di proprietà (come nella compravendita di terreni a

ni speculativi) e per consentire ad alcuni soggetti di non apparire durante le trattative, mediante

l’intervento di un mandatario.

La correttezza nelle trattative

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi

correttezza, buona fede oggettiva

secondo cioè secondo il principio di previsto dall’art. 1337

c.c. La violazione di tale dovere genera responsabilità per i danni arrecati all’altra parte, sia

quando le trattative si concludano con la stipulazione del contratto, sia quando vengano

interrotte. l’inganno la minaccia,

Rientrano tra le ipotesi più evidenti di illecito precontrattuale e che

determinano l’annullabilità del contratto quando risultino determinanti del consenso. Tuttavia,

l’annullamento non elimina tutti i danni: il contraente ingannato può aver sostenuto spese per le

trattative, per la conclusione del contratto o aver perso altre occasioni. Questi danni devono

essere risarciti. colpose,

Accanto all’inganno e alla minaccia vi sono molte altre condotte scorrette o sleali, anche

poiché la correttezza impone un dovere di riguardo e diligenza verso la controparte, nella misura

in cui essa faccia ragionevole a damento sulle dichiarazioni o sul comportamento dell’altra parte.

Così, chi abbia deciso di interrompere trattative già avviate ha il dovere di comunicarlo

immediatamente alla controparte, per evitarle spese inutili o la perdita di altre occasioni. La

mancata comunicazione, anche se dovuta a semplice negligenza, costituisce responsabilità.

doveri di

Un’importante gura di responsabilità precontrattuale deriva dalla violazione dei

informazione. L’art. 1338 c.c. stabilisce che una parte che conosca o debba conoscere una

causa di invalidità del contratto deve comunicarla all’altra; se non lo fa, risponde dei danni subiti

da chi, senza colpa, ha con dato nella validità del contratto.

ingiusti cato recesso dalle trattative.

La responsabilità può derivare anche da un Il trattamento

giuridico richiede il coordinamento tra il principio secondo cui il vincolo nasce solo con il contratto

e il principio di lealtà nelle trattative. Il recesso è giusti cato quando dipende dal mancato

accordo su questioni ancora aperte, dal comportamento della controparte che ponga condizioni

nuove e più onerose, o dal sopraggiungere di nuove circostanze che incidano sulla convenienza

del contratto. Ciascuna parte può riservarsi di riconsiderare accordi di massima, purché ne dia

lealmente notizia.

Non è invece ammissibile far credere che l’accordo sugli elementi essenziali sia de nitivo, per poi

ri utare la stipulazione del contratto nonostante la disponibilità dell’altra parte ad accettare tutte le

verbalmente

richieste residue. Il principio vale anche quando sia stato raggiunto un accordo

completo su un contratto per cui è richiesta la forma scritta: la mancanza della forma impedisce

gli e etti del negozio, ma non esclude la responsabilità per comportamento sleale.

Ugualmente sleale è chi trascini in lungo le trattative per cercare altre opportunità, mantenendo

immediata

impegnata la controparte ignara. Per questo, chi intende recedere deve darne

comunicazione.

È utile ricordare anche la regola dell'art. 1328 c.c., secondo cui, se la proposta è revocata prima

della conclusione del contratto, ma l’altra parte ha iniziato in buona fede l’esecuzione prima di

indennizzare spese e perdite.

conoscere la revoca, il proponente deve Si tratta di una

responsabilità che opera indipendentemente da valutazioni sulla correttezza della revoca.

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IL DANNO NELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE interesse positivo

Per comprendere la misura del danno risarcibile occorre distinguere tra e

interesse negativo.

L’interesse positivo rappresenta i vantaggi che la parte avrebbe conseguito con l’esecuzione del

contratto. L’interesse negativo rappresenta invece i vantaggi che avrebbe ottenuto e i danni che

non danno emergente

avrebbe evitato impegnandosi nelle trattative: esso include (spese

lucro cessante

sostenute) e (occasioni alternative perdute).

L’esempio riportato chiarisce: A sostiene 300 euro di spese e rinuncia alla possibilità di acquistare

altrove a 55.000 euro una merce che avrebbe rivenduto a 60.000. L’interesse positivo vale 10.000

euro; l’interesse negativo ammonta a 5.300 euro. In caso di responsabilità precontrattuale,

essendo il contratto mancante o invalido, la parte danneggiata non può pretendere l’interesse

risarcimento dell’interesse negativo.

positivo, ma solo il

Il contenuto del contratto

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO CON RIFERIMENTO AL MERCATO, A TARIFFE, AGLI USI O

SECONDO EQUITÀ

La mancanza di accordo su un elemento essenziale rende il contratto nullo. Tuttavia, in alcune

prezzo

ipotesi la mancata determinazione del corrispettivo implica un riferimento tacito al

corrente di mercato, come nella vendita di cose fungibili con prezzo di borsa o risultante da

mercuriali (art. 1474 c.c.). Quando si tratta di cose fungibili vendute abitualmente dal venditore, il

prezzo si presume quello da lui normalmente praticato.

Nei rapporti con i professionisti, dove il compenso spesso non è pattuito preventivamente, esso è

tari e, usi giudice secondo equità

determinato sulla base di o, in mancanza, dal (art. 2233 c.c.).

Disposizioni analoghe valgono per appalto, mandato, mediazione, lavoro subordinato e lavoro

autonomo.

L’applicazione di tali regole presuppone che le parti abbiano considerato concluso il contratto,

anche senza aver determinato espressamente il compenso.

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO norme dispositive

Le lacune del regolamento negoziale sono colmate dalle che ri ettono

soluzioni equilibrate per con itti tipici. Tuttavia, quando non esistano norme dispositive e il

usi,

problema non sia stato previsto dalle parti, intervengono gli e, in via subordinata, il giudice

secondo equità

integra il contratto (art. 1374 c.c.), introducendo una regola coerente con gli

scopi del contratto e con lo schema pattuito, senza mai modi carne o ampliarne l’oggetto.

secondo buona fede

Si collega a ciò il principio secondo cui il contratto deve essere eseguito

(art. 1375 c.c.), il che impone un comportamento coerente con l’assetto di interessi concordato.

La buona fede richiede di assicurare l’attuazione del contratto anche oltre ciò che è

espressamente previsto, quando ciò non comporti un apprezzabile sacri cio: ad esempio,

correggere errori, chiarire equivoci o evitare ri uti pretestuosi.

Il contratto con il consumatore

PROBLEMI E DISCIPLINA GIURIDICA

I contratti tra professionisti e consumatori presentano esigenze particolari di tutela. Essi sono

contratti di serie,

spesso predisposti dall’imprenditore e privi di trattativa individuale. Il

consumatore aderisce al contratto standard considerando solo prezzo e qualità, ma non la parte

normativa, di contenuto tecnico, relativa a responsabilità, recesso, eccezioni e controversie.

clausole vessatorie.

Questa situazione facilita l’imposizione di La regola dell’art. 1341 c.c., che

richiede approvazione speci ca per iscritto, non garantisce adeguatamente il consumatore, che

tende a rmare senza consapevolezza. Dunque la protezione si realizza principalmente tramite un

controllo del contenuto delle clausole.

La legge de nisce “consumatore” chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o

professionale; “professionista” chi esercita professionalmente un’attività economica,

imprenditoriale o individuale.

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prive di e etto in contrasto con buona

Sono considerate vessatorie – e q

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ciaocamilla di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Panzarini Elisabetta.
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