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Modalità e criteri di determinazione del corrispettivo

Quanto al corrispettivo, se non è stato convenuto dalle parti e non sia possibile determinarlo sulla

base delle tariffe professionali o degli usi, viene stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e

al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Il prestatore è tenuto ad eseguire l’opera a regola

d’arte e cioè in conformità agli standards qualitativi accreditati per quel particolare tipo di prestazione

(art. 2224).

Accettazione della prestazione e responsabilità per vizi

Nel caso in cui il committente accetti la prestazione, il prestatore è liberato da responsabilità per vizi

o difformità della medesima, ove gli stessi fossero noti o facilmente conoscibili e sempre che egli non

li abbia dolosamente occultati (art. 2226). Là dove l’opera presenti vizi occulti, ovvero difformità

rispetto a quanto pattuito, il committente ha l’onere di denunciarli al prestatore entro otto giorni dalla

scoperta. La tutela spettante al committente è la stessa rispetto a quella riconosciuta l’appaltante.

Recesso dal contratto

Il committente può recedere dal contratto anche dopo l’inizio dell’esecuzione dell’opera, ma deve

tenere indenne il prestatore d’opera delle spese, Del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Impossibilità sopravvenuta

L’impossibilità sopravvenuta dell’opera per causa non imputabile alle parti non esclude il diritto del

prestatore ad un compenso per il lavoro prestato.

Professioni intellettuali

Sotto il Titolo III del Libro V del codice civile trova posto la disciplina delle professioni intellettuali, per

l’esercizio delle quali sia necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. La disciplina ricalca

sostanzialmente quella dettata per il contratto d’opera, salve alcune disposizioni che si ricollegano al

necessario presupposto dell’iscrizione in albi o elenchi; qualora la prestazione sia eseguita da un

soggetto non iscritto, questi non potrà agire per il pagamento della retribuzione. Se intervenga la

cancellazione dall’albo in corso di rapporto, il contratto sarà risolto ex lege, con diritto del prestatore

a ricevere il rimborso delle spese sostenute. L’esercizio abusivo della professione per la quale è

richiesta una specifica abilitazione, integra anche il reato di cui all’art. 348 c.p.

Allocazione del rischio

Dalla disposizione dell’art. 2233, co. 2, a norma del quale il compenso in ogni caso deve essere

adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione, si evince che a differenza delle

prestazioni d’opera manuale, il rischio del mancato raggiungimento del risultato è posto interamente

a carico del cliente. Tale conclusione deriva dalla configurazione dell’obbligazione del professionista

in termini di obbligazioni di mezzi, per cui questi si obbliga a tenere un comportamento diligente e

non a conseguire un determinato risultato. Si deve tuttavia segnalare il recente orientamento che

critica l’effettiva utilità della distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato, tenuto conto che in

ogni caso la prestazione è rivolta al soddisfacimento del risultato avuto di mira dal creditore. Alle

prestazioni d’opera intellettuale si applica l’art. 1176, co. 2, per cui la diligenza del professionista

andrà valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata e quindi alle conoscenze proprie della

categoria di appartenenza del debitore-professionista. La diligenza è allora criterio di valutazione

dell’esecuzione della prestazione; anche ove fosse raggiunto il risultato perseguito, il creditore

potrebbe dimostrare l’inesattezza dell’adempimento perché non eseguito in conformità alle regole

tecniche (perizia) proprie di quella specifica attività esercitata. La giurisprudenza prevalente ritiene poi

che in caso di mancato raggiungimento del risultato, il debitore-cliente sia tenuto solo ad allegare

l’esito negativo, incombendo sul professionista l’onere di provare l’evento impeditivo, inevitabile alla

luce delle regole tecniche della professione. La diligenza che il professionista è tenuto a prestare è

pur sempre la dirigenza media, tenuto conto della natura della prestazione e delle circostanze del

caso, salvo che la prestazione da eseguire implichi la soluzione dei problemi tecnici di speciale

difficoltà, nel qual caso il prestatore d’opera risponde soltanto limitatamente ai casi di dolo o di colpa

grave. Con tale disposizione il legislatore ha voluto contemperare l’esigenza di punire l’inerzia del

prestatore, da una parte, e la necessità di garantire un margine d’iniziativa al professionista, dall’altra.

La giurisprudenza prevalente riferisce la limitazione di responsabilità solo all’imperizia. Secondo tale

opinione risponde per colpa lieve il professionista che provochi un danno al cliente attraverso una

condotta negligente o imprudente. I rapporti di lavoro autonomo cui ha riguardo il Titolo III del V Libro

del codice civile sono ora assoggettati altresì alla disciplina normativa introdotta dalla l. n. 81/2017

(Jobs Act); al contrario, per esplicita scelta del legislatore non si applicano agli imprenditori ed ai

piccoli imprenditori.

Appalto

L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi

necessari e gestione a proprio rischio, è il compimento di un’opera (appalto d’opere) o di un servizio

(appalto di servizi) a beneficio della controparte (committente) la quale è tenuta al pagamento di un

corrispettivo in danaro (art. 1655). Il carattere imprenditoriale dell’attività svolta dall’appaltatore vale a

distinguere l’appalto dal contratto d’opera.

Appalto e somministrazione

Nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, la sua

disciplina si integra con quella dettata in materia di somministrazione (art. 1677).

Subfornitura

Affine all’appalto dal punto di vista funzionale è un contratto oggetto di recente tipizzazione

normativa; la subfornitura delle attività produttive (l. n. 192/1998).

Appalto di lavori pubblici / Differenza rispetto alla compravendita

L’appalto di lavori pubblici è oggetto di una normativa (da ultimo, il d.lgs. n. 50/2016) che tiene conto

della natura pubblicistica degli interessi coinvolti. L’appaltatore è tenuto a fornire la materia

necessaria per l’esecuzione dell’opera o servizio (art. 1658). È chiara la linea di discrimine tra appalto

e compravendita, in quanto nell’appalto ciò che rileva non è tanto l’attribuzione improprietà di uno o

più beni, bensì la realizzazione di un’opera o servizio.

Elemento fiduciario / Subappalto

Anche nel contratto d’appalto assume rilievo la fiducia che il committente ripone sull’appaltatore e

sulla sua organizzazione imprenditoriale; ciò spiega la regola che vieta il subappalto, salvo che il

committente non ritenga di autorizzarlo. Tuttavia, la circostanza che l’appaltatore esegua la

prestazione dovuta a mezzo di un’organizzazione imprenditoriale fa sì che la fiducia rilevi in termini in

parte diversi rispetto a quelli propri di altri schemi contrattuali.

Morte dell’appaltatore

Infatti, il contratto d’appalto non si scioglie a causa della morte dell’appaltatore, poiché si reputa che

per la controparte siano state decisive le caratteristiche dell’impresa, la quale ben può essere

proseguita da altri dopo la morte dell’imprenditore. Può accadere che la considerazione della

persona dell’appaltatore sia stata motivo determinante per la conclusione del contratto ed in tal caso

il contratto si scioglie; in ogni caso, è fatto salvo il diritto del committente di recedere dal contratto,

nell’ipotesi in cui gli eredi dell’appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera

o del servizio.

Sopravvenienza

Affinché possa parlarsi di appalto è necessario che l’appaltatore assuma la gestione dell’opera a

proprio rischio. Sono pertanto posti a carico dell’appaltatore i maggiori costi e gli eventi imprevisti

che ne rendano più onerosa l’esecuzione dell’opera. Poiché normalmente l’esecuzione dell’opera si

prolunga nel tempo, possono verificarsi aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della

manodopera dovuti a sopravvenienze imprevedibili. In tal caso, ove le sopravvenienze siano tali da

dare luogo ad un aumento o una diminuzione superiore al decimo del corrispettivo complessamente

pattuito, l’appaltatore o il committente possono richiedere la revisione del prezzo (art. 1664, co. 1).

“Sorpresa geologica”

Nel caso in cui l’appaltatore debba fronteggiare difficoltà di esecuzione derivanti da cause

geologiche o idriche non previste, e che ne rendano notevolmente più onerosa la prestazione, egli ha

diritto ad un equo compenso. Tale disciplina è parzialmente derogatoria rispetto a quella generale

della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, facendosi riferimento a fattori imprevisti.

Trattasi di disciplina speciale volta a garantire la massima collaborazione tra committente e

appaltatore.

Variazioni in corso d’opera

La circostanza che possa rendersi necessario variare l’originario programma contrattuale è alla base

della disciplina delle variazioni in corso d’opera (artt. 1659-1661). Le variazioni sono concordate nel

caso in cui siano apportate ad iniziativa dell’appaltatore e previa autorizzazione del committente. Tale

autorizzazione deve rivestire la forma scritta, al fine di evitare che il committente debba sopportare

spese non previste o ricevere un’opera differente da quella richiesta. In caso di variazioni necessarie,

imposte da regole tecniche, l’appaltatore ha diritto ad un compenso e può recedere dal contratto nei

limiti fissati dall’art. 1660, co. 2. Infine, le variazioni possono essere ordinate dal committente (si tratta

di uno ius variandi). Altro connotato del contratto di appalto è l’autonomia di cui gode l’appaltatore

nell’esecuzione dell’opera.

Verifica e collaudo

La verifica circa la conformità dei lavori a quanto pattuito può avvenire in corso d’opera (art. 1662),

ovvero appena prima di ricevere la consegna dell’opera (art. 1665 – collaudo).

Accettazione dell’opera e diritto al corrispettivo

L’accettazione dell’opera da parte del committente costituisce, salvo patto o uso contrario, il

presupposto per il sorgere del diritto dell’appaltatore al pagamento del corrispettivo. Nei casi in cui il

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessandra109 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Ricciuto Vincenzo.
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