Modalità e criteri di determinazione del corrispettivo
Quanto al corrispettivo, se non è stato convenuto dalle parti e non sia possibile determinarlo sulla
base delle tariffe professionali o degli usi, viene stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e
al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Il prestatore è tenuto ad eseguire l’opera a regola
d’arte e cioè in conformità agli standards qualitativi accreditati per quel particolare tipo di prestazione
(art. 2224).
Accettazione della prestazione e responsabilità per vizi
Nel caso in cui il committente accetti la prestazione, il prestatore è liberato da responsabilità per vizi
o difformità della medesima, ove gli stessi fossero noti o facilmente conoscibili e sempre che egli non
li abbia dolosamente occultati (art. 2226). Là dove l’opera presenti vizi occulti, ovvero difformità
rispetto a quanto pattuito, il committente ha l’onere di denunciarli al prestatore entro otto giorni dalla
scoperta. La tutela spettante al committente è la stessa rispetto a quella riconosciuta l’appaltante.
Recesso dal contratto
Il committente può recedere dal contratto anche dopo l’inizio dell’esecuzione dell’opera, ma deve
tenere indenne il prestatore d’opera delle spese, Del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Impossibilità sopravvenuta
L’impossibilità sopravvenuta dell’opera per causa non imputabile alle parti non esclude il diritto del
prestatore ad un compenso per il lavoro prestato.
Professioni intellettuali
Sotto il Titolo III del Libro V del codice civile trova posto la disciplina delle professioni intellettuali, per
l’esercizio delle quali sia necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. La disciplina ricalca
sostanzialmente quella dettata per il contratto d’opera, salve alcune disposizioni che si ricollegano al
necessario presupposto dell’iscrizione in albi o elenchi; qualora la prestazione sia eseguita da un
soggetto non iscritto, questi non potrà agire per il pagamento della retribuzione. Se intervenga la
cancellazione dall’albo in corso di rapporto, il contratto sarà risolto ex lege, con diritto del prestatore
a ricevere il rimborso delle spese sostenute. L’esercizio abusivo della professione per la quale è
richiesta una specifica abilitazione, integra anche il reato di cui all’art. 348 c.p.
Allocazione del rischio
Dalla disposizione dell’art. 2233, co. 2, a norma del quale il compenso in ogni caso deve essere
adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione, si evince che a differenza delle
prestazioni d’opera manuale, il rischio del mancato raggiungimento del risultato è posto interamente
a carico del cliente. Tale conclusione deriva dalla configurazione dell’obbligazione del professionista
in termini di obbligazioni di mezzi, per cui questi si obbliga a tenere un comportamento diligente e
non a conseguire un determinato risultato. Si deve tuttavia segnalare il recente orientamento che
critica l’effettiva utilità della distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato, tenuto conto che in
ogni caso la prestazione è rivolta al soddisfacimento del risultato avuto di mira dal creditore. Alle
prestazioni d’opera intellettuale si applica l’art. 1176, co. 2, per cui la diligenza del professionista
andrà valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata e quindi alle conoscenze proprie della
categoria di appartenenza del debitore-professionista. La diligenza è allora criterio di valutazione
dell’esecuzione della prestazione; anche ove fosse raggiunto il risultato perseguito, il creditore
potrebbe dimostrare l’inesattezza dell’adempimento perché non eseguito in conformità alle regole
tecniche (perizia) proprie di quella specifica attività esercitata. La giurisprudenza prevalente ritiene poi
che in caso di mancato raggiungimento del risultato, il debitore-cliente sia tenuto solo ad allegare
l’esito negativo, incombendo sul professionista l’onere di provare l’evento impeditivo, inevitabile alla
luce delle regole tecniche della professione. La diligenza che il professionista è tenuto a prestare è
pur sempre la dirigenza media, tenuto conto della natura della prestazione e delle circostanze del
caso, salvo che la prestazione da eseguire implichi la soluzione dei problemi tecnici di speciale
difficoltà, nel qual caso il prestatore d’opera risponde soltanto limitatamente ai casi di dolo o di colpa
grave. Con tale disposizione il legislatore ha voluto contemperare l’esigenza di punire l’inerzia del
prestatore, da una parte, e la necessità di garantire un margine d’iniziativa al professionista, dall’altra.
La giurisprudenza prevalente riferisce la limitazione di responsabilità solo all’imperizia. Secondo tale
opinione risponde per colpa lieve il professionista che provochi un danno al cliente attraverso una
condotta negligente o imprudente. I rapporti di lavoro autonomo cui ha riguardo il Titolo III del V Libro
del codice civile sono ora assoggettati altresì alla disciplina normativa introdotta dalla l. n. 81/2017
(Jobs Act); al contrario, per esplicita scelta del legislatore non si applicano agli imprenditori ed ai
piccoli imprenditori.
Appalto
L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e gestione a proprio rischio, è il compimento di un’opera (appalto d’opere) o di un servizio
(appalto di servizi) a beneficio della controparte (committente) la quale è tenuta al pagamento di un
corrispettivo in danaro (art. 1655). Il carattere imprenditoriale dell’attività svolta dall’appaltatore vale a
distinguere l’appalto dal contratto d’opera.
Appalto e somministrazione
Nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, la sua
disciplina si integra con quella dettata in materia di somministrazione (art. 1677).
Subfornitura
Affine all’appalto dal punto di vista funzionale è un contratto oggetto di recente tipizzazione
normativa; la subfornitura delle attività produttive (l. n. 192/1998).
Appalto di lavori pubblici / Differenza rispetto alla compravendita
L’appalto di lavori pubblici è oggetto di una normativa (da ultimo, il d.lgs. n. 50/2016) che tiene conto
della natura pubblicistica degli interessi coinvolti. L’appaltatore è tenuto a fornire la materia
necessaria per l’esecuzione dell’opera o servizio (art. 1658). È chiara la linea di discrimine tra appalto
e compravendita, in quanto nell’appalto ciò che rileva non è tanto l’attribuzione improprietà di uno o
più beni, bensì la realizzazione di un’opera o servizio.
Elemento fiduciario / Subappalto
Anche nel contratto d’appalto assume rilievo la fiducia che il committente ripone sull’appaltatore e
sulla sua organizzazione imprenditoriale; ciò spiega la regola che vieta il subappalto, salvo che il
committente non ritenga di autorizzarlo. Tuttavia, la circostanza che l’appaltatore esegua la
prestazione dovuta a mezzo di un’organizzazione imprenditoriale fa sì che la fiducia rilevi in termini in
parte diversi rispetto a quelli propri di altri schemi contrattuali.
Morte dell’appaltatore
Infatti, il contratto d’appalto non si scioglie a causa della morte dell’appaltatore, poiché si reputa che
per la controparte siano state decisive le caratteristiche dell’impresa, la quale ben può essere
proseguita da altri dopo la morte dell’imprenditore. Può accadere che la considerazione della
persona dell’appaltatore sia stata motivo determinante per la conclusione del contratto ed in tal caso
il contratto si scioglie; in ogni caso, è fatto salvo il diritto del committente di recedere dal contratto,
nell’ipotesi in cui gli eredi dell’appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera
o del servizio.
Sopravvenienza
Affinché possa parlarsi di appalto è necessario che l’appaltatore assuma la gestione dell’opera a
proprio rischio. Sono pertanto posti a carico dell’appaltatore i maggiori costi e gli eventi imprevisti
che ne rendano più onerosa l’esecuzione dell’opera. Poiché normalmente l’esecuzione dell’opera si
prolunga nel tempo, possono verificarsi aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della
manodopera dovuti a sopravvenienze imprevedibili. In tal caso, ove le sopravvenienze siano tali da
dare luogo ad un aumento o una diminuzione superiore al decimo del corrispettivo complessamente
pattuito, l’appaltatore o il committente possono richiedere la revisione del prezzo (art. 1664, co. 1).
“Sorpresa geologica”
Nel caso in cui l’appaltatore debba fronteggiare difficoltà di esecuzione derivanti da cause
geologiche o idriche non previste, e che ne rendano notevolmente più onerosa la prestazione, egli ha
diritto ad un equo compenso. Tale disciplina è parzialmente derogatoria rispetto a quella generale
della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, facendosi riferimento a fattori imprevisti.
Trattasi di disciplina speciale volta a garantire la massima collaborazione tra committente e
appaltatore.
Variazioni in corso d’opera
La circostanza che possa rendersi necessario variare l’originario programma contrattuale è alla base
della disciplina delle variazioni in corso d’opera (artt. 1659-1661). Le variazioni sono concordate nel
caso in cui siano apportate ad iniziativa dell’appaltatore e previa autorizzazione del committente. Tale
autorizzazione deve rivestire la forma scritta, al fine di evitare che il committente debba sopportare
spese non previste o ricevere un’opera differente da quella richiesta. In caso di variazioni necessarie,
imposte da regole tecniche, l’appaltatore ha diritto ad un compenso e può recedere dal contratto nei
limiti fissati dall’art. 1660, co. 2. Infine, le variazioni possono essere ordinate dal committente (si tratta
di uno ius variandi). Altro connotato del contratto di appalto è l’autonomia di cui gode l’appaltatore
nell’esecuzione dell’opera.
Verifica e collaudo
La verifica circa la conformità dei lavori a quanto pattuito può avvenire in corso d’opera (art. 1662),
ovvero appena prima di ricevere la consegna dell’opera (art. 1665 – collaudo).
Accettazione dell’opera e diritto al corrispettivo
L’accettazione dell’opera da parte del committente costituisce, salvo patto o uso contrario, il
presupposto per il sorgere del diritto dell’appaltatore al pagamento del corrispettivo. Nei casi in cui il
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