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9. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO NEI CONFRONTI DELLE PARTI

Il contratto rappresenta per le parti una regola vincolante alla quale esse non possono sottrarsi.

E' alla luce di ciò che deve intendersi l'art. 1372, secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti.

Con tale formula non si vuole equiparare la legge all'autonomia privata, bensì esprimere il senso della

irrevocabilità per le parti del vincolo scaturente dal contratto.

Efficacia del contratto:

L'efficacia del contratto (intesa come qualità del contratto in quanto capace di produrre i suoi effetti) si può

atteggiare diversamente a seconda delle modifiche che esso produce nella realtà giuridica.

Contratti ed effetti obbligatori e contratti ad effetti reali:

In particolare, alla categoria dei contratti ad effetti obbligatori, ossia contratti che instaurano rapporti

obbligatori, (v.art.1173), si contrappone la categoria dei contratti ad effetti reali, che trasferiscono la

titolarità di un diritto (artt. 922,1376).

Tuttavia, non si deve dimenticare che i contratti ad effetti reali producono anche spesso effetti obbligatori:

ad es., la compravendita, contratto ad effetti reali in quanto traslativo del diritto di proprietà, determina,

per il venditore, il sorgere dell'obbligazione di consegnare la cosa, per l'acquirente, di corrispondere il

prezzo. (artt. 1470,1476,1498)

I contratti obbligatori non sono oggetto di una specifica disciplina, contrariamente a quelli ad effetti reali,

regolamentati dall'art. 1376.

Contratti ad esecuzione istantanea e contratti ad esecuzione differita:

Viene inoltre effettuata un ulteriore distinzione che sembra riferirsi più propriamente al momento

dell'esecuzione del contratto:

- Contratti ad esecuzione istantanea: ne fanno parte i contratti eseguiti istantaneamente, ad es. la

compravendita;

- Contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica: ne fanno parte i contratti in cui l'esecuzione sia

rinviata ad un momento successivo rispetto alla conclusione del medesimo, o si protragga in maniera

continuata o periodica (ad es. contratto di somministrazione, contratto di appalto).

La distinzione rileva con riferimento all'ambito di applicabilità della risoluzione per eccessiva onerosità

sopravvenuta (essa è circoscritta ai soli contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica).

Si discute, infine, se al contratto (e più in generale all’atto di autonomia privata) possa attribuirsi anche

un’efficacia di accertamento di situazioni giuridiche incerte, che, secondo taluni, sarebbe invece propria

soltanto della sentenza emanata dal giudice all’esito del processo.

Tale esplicazione dell’autonomia privata, assume la denominazione di negozio d’accertamento.

9.1 L’EFFETTO REALE

Alcuni tipi contrattuali sono idonei a produrre un particolare effetto, denominato effetto reale e che

consiste, secondo la nozione che se ne può ricavare dall’art.1376, nel trasferimento della proprietà di una

cosa determinata, nella costituzione o nel trasferimento di un diritto reale o di un altro diritto (ad esempio,

donazione, vendita, permuta, cessione del credito).

Efficacia traslativa del consenso:

Per questi tipi di contratti vale la regola della c.d. immediata efficacia traslativa del consenso

legittimamente manifestato (è quindi sufficiente il consenso per produrre l'effetto reale).

Origini e ragioni del principio consensualistico:

Tale regola, il c.d. principio consensualistico, è stata sancita, per la prima volta, nell'ambito del codice

Napoleonico. Essa vuole enfatizzare la forza creatrice della volontà dei privati: non va tuttavia trascurato

che l'efficacia traslativa del consenso è anche funzionale ad un'esigenza di carattere economico; attraverso

di essa si cerca, infatti, di rendere il più possibile celere la circolazione della proprietà, affrancandola dalle

formalità e dai rituali che in precedenza la rendevano invece lenta e complicata.

Sue conseguenze pratiche:

Infatti, è in virtù del principio consensualistico che, ad es., nella compravendita la proprietà della cosa si

trasferisce dal venditore al compratore sulla base del solo consenso legittimamente manifestato dalle parti.

La consegna della cosa venduta resta, invece, irrilevante ai fini del perfezionamento dell'effetto traslativo,

individuando semplicemente l'oggetto di un’obbligazione (art.1476, n.1).

La compravendita, dunque, non è un contratto reale, bensì un contratto consensuale ad effetti reali.

Limiti interni: individuazione:

Il principio consensualistico conosce alcuni limiti:

se il contratto ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate soltanto nel genere, “la proprietà si

trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti”; tale individuazione

può anche avvenire mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere, ove si tratti di cose che devono

essere trasportate da un luogo all’altro. In tale ipotesi il contratto non cessa di essere ad effetti reali, posto

che le parti hanno pur sempre di mira la produzione di effetti reali che è mediata da un’obbligazione

strumentale.

[Al trasferimento di una massa di cose, torna ad applicarsi, invece, il principio dell'immediata efficacia

traslativa del consenso, “ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o

misurate”].

Limiti esterni:

Accanto a quelli sin qui esaminati, il principio consensualistico o conosce limiti esterni in cui il legislatore,

per ragioni di politica del diritto, può decidere di rimandare l'effetto reale ad un momento successivo (ad

es. alla costituzione di garanzie reali -pegno e ipoteca- in cui accanto all'accordo è necessaria un'ulteriore

attività -lo spossessamento per il primo e l'ipoteca per il secondo- per la produzione degli effetti del

contratto).

Contratti traslativi o costitutivi ed impossibilità della prestazione:

Dall'immediata efficacia traslativa discende il fatto che, nel caso di perimento della cosa oggetto della

compravendita per causa non imputabile al venditore, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la

controprestazione (ad es. di pagare--se Tizio acquista da Caio un quadro che, nell’intervallo di tempo tra la

conclusione del contratto e la consegna, va distrutto per una causa non imputabile a Caio, Tizio sarà

comunque tenuto a corrispondere il prezzo).

Problemi e limiti del principio consensualistico:

L’inconveniente pratico più grave è connesso al principio consensualistico risiede in ciò che l'alienante,

rimasto nella materiale disponibilità del bene (perché il trasferimento della proprietà prescinde dalla

consegna del bene), potrebbe ulteriormente trasferirlo ad un terzo.

Sulla base dell’art. 1376, al fine di tutelare l'affidamento del terzo sull'acquisto del bene, si è deciso di non

attribuire rilevanza esclusiva al primo acquisto, piuttosto sono stati individuati alcuni criteri finalizzati,

appunto, a risolvere il conflitto tra più acquirenti dello stesso bene; tali criteri variano a seconda del tipo di

bene:

- Beni immobili o beni mobili registrati: prevarrà chi per primo abbia trascritto l'acquisto (art. 2644);

- Diritti personali di godimento: prevarrà colui che per primo abbia acquisito il godimento della cosa (art.

1380);

- Beni mobili: prevarrà colui che per primo ne abbia ottenuto il possesso in buona fede (art. 1155);

- Crediti: prevarrà colui che per primo abbia notificato la cessione al creditore o che si sia procurato

un'accettazione da parte del debitore avente data certa anteriore. (art. 1265, co.1)

Il principio consensualistico non è di ordine pubblico e può essere derogato dai privati: essi possono

stipulare contratti atipici corrispondenti a quelli ad efficacia reale, ma aventi un mero effetto obbligatorio.

9.2 L’IRREVOCABILITA’ DEL VINCOLO NEGOZIALE ED IL RECESSO

Abbiamo già detto che l’efficacia di legge tra le parti che l’art. 1372, co.1 riconosce al contratto deve

intendersi nel senso della irrevocabilità del vincolo negoziale.

Il contratto, pertanto, potrà sciogliersi soltanto quando le parti manifestino concordemente tale volontà

(mutuo consenso = contratto con cui le parti sciolgono un contratto stipulato in precedenza; o mutuo

dissenso), o per le altre cause ammesse dalla legge (art.1372, co.1).

Il mutuo consenso è un contratto con cui le parti sciolgono un contratto stipulato in precedenza. Si tratta di

una risoluzione consensuale che conferma il principio di irrevocabilità del vincolo contrattuale. Il problema

della forma è risolto dalla giurisprudenza prevalente nel senso di esonerare dal vincolo di forma il mutuo

consenso che sciolga un contratto per cui non era prevista, dalle parti o dalla legge, la forma scritta ab

substantiam o ad probationem.

Fonti e natura del diritto di recesso:

Talvolta, la legge o il contratto possono attribuire ad una o entrambe le parti il diritto di recesso (chiamato

anche: di revoca del mandato da parte del mandante; di rinunzia al mandato da parte del mandatario).

Si tratta di un diritto potestativo che comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Recesso e contratti di durata:

Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto fino al momento in cui il contratto non abbia avuto un

principio di esecuzione (art. 1373 co.1).

Tuttavia, tale regola non vale per i contratti ad esecuzione continuata o periodica dove il recesso può

essere esercitato anche dopo l’inizio dell’esecuzione senza che ciò pregiudichi le prestazioni sin lì eseguite,

salva una diversa volontà delle parti.

Sempre nei contratti ad esecuzione continuata o periodica non assistiti da termine finale, l'esercizio del

diritto di recesso non necessita di una specifica previsione.

In tal caso, infatti, il recesso assolve alla funzione di integrare il regolamento contrattuale di un elemento

originariamente mancante (il termine finale di efficacia) al fine anche di prevenire la costituzione di rapporti

obbligatori perpetui (che comprimerebbero oltre misura la sfera giuridico patrimoniale dei privati).

Il recedente, in tale ipotesi, è tenuto al preavviso affinché l'altro contraente possa, durante tale termine,

risolvere in altro modo l'esigenza sottesa alla stipula del contratto.

La mancata osservanza del preavviso potrà portare all'inefficacia del recesso o all'obbligo di risarcire il

danno.

Recesso e inadempimento della controparte:

Attraverso il recesso, inoltre, una parte può reagire contro un grave inadempimento altrui (è il caso del

recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro).

Il recesso costituisce talvo

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessandra109 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Ricciuto Vincenzo.
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