9. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO NEI CONFRONTI DELLE PARTI
Il contratto rappresenta per le parti una regola vincolante alla quale esse non possono sottrarsi.
E' alla luce di ciò che deve intendersi l'art. 1372, secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti.
Con tale formula non si vuole equiparare la legge all'autonomia privata, bensì esprimere il senso della
irrevocabilità per le parti del vincolo scaturente dal contratto.
Efficacia del contratto:
L'efficacia del contratto (intesa come qualità del contratto in quanto capace di produrre i suoi effetti) si può
atteggiare diversamente a seconda delle modifiche che esso produce nella realtà giuridica.
Contratti ed effetti obbligatori e contratti ad effetti reali:
In particolare, alla categoria dei contratti ad effetti obbligatori, ossia contratti che instaurano rapporti
obbligatori, (v.art.1173), si contrappone la categoria dei contratti ad effetti reali, che trasferiscono la
titolarità di un diritto (artt. 922,1376).
Tuttavia, non si deve dimenticare che i contratti ad effetti reali producono anche spesso effetti obbligatori:
ad es., la compravendita, contratto ad effetti reali in quanto traslativo del diritto di proprietà, determina,
per il venditore, il sorgere dell'obbligazione di consegnare la cosa, per l'acquirente, di corrispondere il
prezzo. (artt. 1470,1476,1498)
I contratti obbligatori non sono oggetto di una specifica disciplina, contrariamente a quelli ad effetti reali,
regolamentati dall'art. 1376.
Contratti ad esecuzione istantanea e contratti ad esecuzione differita:
Viene inoltre effettuata un ulteriore distinzione che sembra riferirsi più propriamente al momento
dell'esecuzione del contratto:
- Contratti ad esecuzione istantanea: ne fanno parte i contratti eseguiti istantaneamente, ad es. la
compravendita;
- Contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica: ne fanno parte i contratti in cui l'esecuzione sia
rinviata ad un momento successivo rispetto alla conclusione del medesimo, o si protragga in maniera
continuata o periodica (ad es. contratto di somministrazione, contratto di appalto).
La distinzione rileva con riferimento all'ambito di applicabilità della risoluzione per eccessiva onerosità
sopravvenuta (essa è circoscritta ai soli contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica).
Si discute, infine, se al contratto (e più in generale all’atto di autonomia privata) possa attribuirsi anche
un’efficacia di accertamento di situazioni giuridiche incerte, che, secondo taluni, sarebbe invece propria
soltanto della sentenza emanata dal giudice all’esito del processo.
Tale esplicazione dell’autonomia privata, assume la denominazione di negozio d’accertamento.
9.1 L’EFFETTO REALE
Alcuni tipi contrattuali sono idonei a produrre un particolare effetto, denominato effetto reale e che
consiste, secondo la nozione che se ne può ricavare dall’art.1376, nel trasferimento della proprietà di una
cosa determinata, nella costituzione o nel trasferimento di un diritto reale o di un altro diritto (ad esempio,
donazione, vendita, permuta, cessione del credito).
Efficacia traslativa del consenso:
Per questi tipi di contratti vale la regola della c.d. immediata efficacia traslativa del consenso
legittimamente manifestato (è quindi sufficiente il consenso per produrre l'effetto reale).
Origini e ragioni del principio consensualistico:
Tale regola, il c.d. principio consensualistico, è stata sancita, per la prima volta, nell'ambito del codice
Napoleonico. Essa vuole enfatizzare la forza creatrice della volontà dei privati: non va tuttavia trascurato
che l'efficacia traslativa del consenso è anche funzionale ad un'esigenza di carattere economico; attraverso
di essa si cerca, infatti, di rendere il più possibile celere la circolazione della proprietà, affrancandola dalle
formalità e dai rituali che in precedenza la rendevano invece lenta e complicata.
Sue conseguenze pratiche:
Infatti, è in virtù del principio consensualistico che, ad es., nella compravendita la proprietà della cosa si
trasferisce dal venditore al compratore sulla base del solo consenso legittimamente manifestato dalle parti.
La consegna della cosa venduta resta, invece, irrilevante ai fini del perfezionamento dell'effetto traslativo,
individuando semplicemente l'oggetto di un’obbligazione (art.1476, n.1).
La compravendita, dunque, non è un contratto reale, bensì un contratto consensuale ad effetti reali.
Limiti interni: individuazione:
Il principio consensualistico conosce alcuni limiti:
se il contratto ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate soltanto nel genere, “la proprietà si
trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti”; tale individuazione
può anche avvenire mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere, ove si tratti di cose che devono
essere trasportate da un luogo all’altro. In tale ipotesi il contratto non cessa di essere ad effetti reali, posto
che le parti hanno pur sempre di mira la produzione di effetti reali che è mediata da un’obbligazione
strumentale.
[Al trasferimento di una massa di cose, torna ad applicarsi, invece, il principio dell'immediata efficacia
traslativa del consenso, “ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o
misurate”].
Limiti esterni:
Accanto a quelli sin qui esaminati, il principio consensualistico o conosce limiti esterni in cui il legislatore,
per ragioni di politica del diritto, può decidere di rimandare l'effetto reale ad un momento successivo (ad
es. alla costituzione di garanzie reali -pegno e ipoteca- in cui accanto all'accordo è necessaria un'ulteriore
attività -lo spossessamento per il primo e l'ipoteca per il secondo- per la produzione degli effetti del
contratto).
Contratti traslativi o costitutivi ed impossibilità della prestazione:
Dall'immediata efficacia traslativa discende il fatto che, nel caso di perimento della cosa oggetto della
compravendita per causa non imputabile al venditore, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la
controprestazione (ad es. di pagare--se Tizio acquista da Caio un quadro che, nell’intervallo di tempo tra la
conclusione del contratto e la consegna, va distrutto per una causa non imputabile a Caio, Tizio sarà
comunque tenuto a corrispondere il prezzo).
Problemi e limiti del principio consensualistico:
L’inconveniente pratico più grave è connesso al principio consensualistico risiede in ciò che l'alienante,
rimasto nella materiale disponibilità del bene (perché il trasferimento della proprietà prescinde dalla
consegna del bene), potrebbe ulteriormente trasferirlo ad un terzo.
Sulla base dell’art. 1376, al fine di tutelare l'affidamento del terzo sull'acquisto del bene, si è deciso di non
attribuire rilevanza esclusiva al primo acquisto, piuttosto sono stati individuati alcuni criteri finalizzati,
appunto, a risolvere il conflitto tra più acquirenti dello stesso bene; tali criteri variano a seconda del tipo di
bene:
- Beni immobili o beni mobili registrati: prevarrà chi per primo abbia trascritto l'acquisto (art. 2644);
- Diritti personali di godimento: prevarrà colui che per primo abbia acquisito il godimento della cosa (art.
1380);
- Beni mobili: prevarrà colui che per primo ne abbia ottenuto il possesso in buona fede (art. 1155);
- Crediti: prevarrà colui che per primo abbia notificato la cessione al creditore o che si sia procurato
un'accettazione da parte del debitore avente data certa anteriore. (art. 1265, co.1)
Il principio consensualistico non è di ordine pubblico e può essere derogato dai privati: essi possono
stipulare contratti atipici corrispondenti a quelli ad efficacia reale, ma aventi un mero effetto obbligatorio.
9.2 L’IRREVOCABILITA’ DEL VINCOLO NEGOZIALE ED IL RECESSO
Abbiamo già detto che l’efficacia di legge tra le parti che l’art. 1372, co.1 riconosce al contratto deve
intendersi nel senso della irrevocabilità del vincolo negoziale.
Il contratto, pertanto, potrà sciogliersi soltanto quando le parti manifestino concordemente tale volontà
(mutuo consenso = contratto con cui le parti sciolgono un contratto stipulato in precedenza; o mutuo
dissenso), o per le altre cause ammesse dalla legge (art.1372, co.1).
Il mutuo consenso è un contratto con cui le parti sciolgono un contratto stipulato in precedenza. Si tratta di
una risoluzione consensuale che conferma il principio di irrevocabilità del vincolo contrattuale. Il problema
della forma è risolto dalla giurisprudenza prevalente nel senso di esonerare dal vincolo di forma il mutuo
consenso che sciolga un contratto per cui non era prevista, dalle parti o dalla legge, la forma scritta ab
substantiam o ad probationem.
Fonti e natura del diritto di recesso:
Talvolta, la legge o il contratto possono attribuire ad una o entrambe le parti il diritto di recesso (chiamato
anche: di revoca del mandato da parte del mandante; di rinunzia al mandato da parte del mandatario).
Si tratta di un diritto potestativo che comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale.
Recesso e contratti di durata:
Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto fino al momento in cui il contratto non abbia avuto un
principio di esecuzione (art. 1373 co.1).
Tuttavia, tale regola non vale per i contratti ad esecuzione continuata o periodica dove il recesso può
essere esercitato anche dopo l’inizio dell’esecuzione senza che ciò pregiudichi le prestazioni sin lì eseguite,
salva una diversa volontà delle parti.
Sempre nei contratti ad esecuzione continuata o periodica non assistiti da termine finale, l'esercizio del
diritto di recesso non necessita di una specifica previsione.
In tal caso, infatti, il recesso assolve alla funzione di integrare il regolamento contrattuale di un elemento
originariamente mancante (il termine finale di efficacia) al fine anche di prevenire la costituzione di rapporti
obbligatori perpetui (che comprimerebbero oltre misura la sfera giuridico patrimoniale dei privati).
Il recedente, in tale ipotesi, è tenuto al preavviso affinché l'altro contraente possa, durante tale termine,
risolvere in altro modo l'esigenza sottesa alla stipula del contratto.
La mancata osservanza del preavviso potrà portare all'inefficacia del recesso o all'obbligo di risarcire il
danno.
Recesso e inadempimento della controparte:
Attraverso il recesso, inoltre, una parte può reagire contro un grave inadempimento altrui (è il caso del
recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro).
Il recesso costituisce talvo
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti Diritto privato progredito
-
Appunti Diritto privato
-
Appunti diritto privato
-
Diritto privato - Appunti