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C
Alessandro Artuso 65
È una situazione di reciproca esistenza di debiti e crediti, in cui due persone sono obbligate
reciprocamente l’una verso l’altra. C’è anche un diritto potestativo di ciascun debitore/creditore.
Non è una causa di estinzione immediata, ma è un diritto potestativo perché deve essere fatto
valere da una delle due parti (con una dichiarazione unilaterale) perché possa essere una causa di
estinzione dell’obbligazione.
❖ Effetti tra le parti: la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza.
I debiti si estinguono per compensazione (per le quantità corrispondenti).
❖ Compensazione legale: la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per
oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere (debiti
omogenei) e che sono egualmente liquidi ed esigibili. (Liquido = la somma di denaro e
determinata nel suo ammontare; esigibile = in caso di obbligazione pecuniaria, il debito
deve essere non sottoposto a condizione e senza termine o con termine scaduto).
❖ Compensazione giudiziale: se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di
pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che
riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino
all’accertamento del credito opposto in compensazione.
Ad esempio, ho un credito di 300 euro perché ho venduto il mio scooter, ma ho un debito di 1000
euro perché ho comprato un’auto. Se il creditore mi chiama in giudizio posso chiedere la
compensazione (per esempio devo solo pagare 700 euro perché i 300 mi vengono compensati).
❖ Compensazione convenzionale o volontaria: per volontà delle parti può aver luogo
compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti. Le
parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni per tale compensazione.
Confusione
In questo caso la qualità di creditore e di debitore si riuniscono. Si tratta della riunione, in capo a
una persona, di due posizioni giuridiche che possono sussistere solo in capo a soggetti diversi.
Implica l’estinzione dell’obbligazione e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono
liberati.
Ad esempio una successione ereditaria (il figlio succede al padre e il figlio aveva un debito con il
padre che era il creditore).
Novazione oggettiva
L’art. 1230: “L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una
nuova obbligazione con oggetto o titolo derivativo.
La volontà di estinguere la prestazione originaria deve risultare in modo non equivoco”.
È fondamentale soprattutto l’elemento soggettivo nel creditore per mutare l’obbligazione, in
quanto ci deve essere la volontà di estinguere l’obbligazione originaria da parte del debitore ma
anche del creditore (e l’interesse del creditore non è più soddisfatto).
Gli elementi in base ai quali possiamo identificare un rapporto obbligatorio sono tre: titolo,
oggetto e soggetti.
Qualora l’obbligazione precedente derivi da un titolo annullabile, la novazione e valida se il
debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
Se il primo contratto e nullo, anche la novazione e inefficace. C’è un rapporto tra la seconda
obbligazione (novazione) e l’obbligazione originaria.
Remissione del debito (o rinuncia del credito)
È la rinuncia volontaria del creditore al proprio credito nei confronti del debitore, salvo che il
debitore non dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. Il creditore può rimettere il
debito per:
Atto unilaterale o per contratto (se la volontà è contenuta in un contratto ci può essere
comunque un corrispettivo spettante al creditore, ma non è soddisfatto l’interesse
Alessandro Artuso 66
originario in ogni caso). Nel silenzio del debitore produce un effetto liberatorio, ma se il
debitore si oppone e come se la remissione non fosse mai avvenuta. Il debito può
estinguersi per effetto della sola dichiarazione del creditore ma mai contro la volontà del
debitore.
Dichiarazione espressa o comportamento concludente (es. restituzione del documento
che rappresenta il titolo originale del debito).
Impossibilità sopravvenuta della prestazione
L’interesse del creditore non viene soddisfatto perché la prestazione è impossibile.
Definitiva vs temporanea. L’art. 1256: “L'obbligazione si estingue quando, per una causa
non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del
ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino
a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non
può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più
interesse a conseguirla” .
Ad esempio la chiusura di un esercizio commerciale per limiti temporanei previsti dal
legislatore. Dopo il debitore deve adempiere (a meno che non si usino le regole del buon
senso).
Questa regola è applicabile per analogia anche alla mora del creditore ad esempio (un debitore
offre di adempiere un’obbligazione di fare, ma il creditore la rifiuta e viene costituito in mora).
Parziale vs totale. L’art. 1258: “Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il
debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta
possibile.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha
subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”.
Mentre se è totale si applica l’art. 1218.
Ad esempio il debitore ha il bene (legna) in parte in un deposito e in parte nel suo
magazzino. Va a fuoco il deposito, il debitore si libera consegnando la legna che aveva nel
magazzino.
Prestazione in luogo dell’adempimento
L’art. 1197: “Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta,
anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso
l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita”.
Tipi particolari di obbligazione
Obbligazioni pecuniarie
Sono obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro(art. 1277) e vengono definite
anche obbligazioni elementari.
Il legislatore associa le obbligazioni alle obbligazioni pecuniarie (es. usando “pagamento” al posto
di “inadempimento”).
Il denaro da cosa mobile generica è diventato:
Un mezzo legale di pagamento: in senso fisico o astratto (es. carte di credito, bonifico)
Un’unita di conto
Un mezzo di acquisto/scambio
Un mezzo di conservazione di valori economici
Il denaro oggi è smaterializzato ed è diventato moneta contabile, moneta bancaria, moneta
elettronica (sono tutte unita di monete ideali). I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente
corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Alessandro Artuso 67
Ad esempio, ho un debito di 1000 euro, mi libero quando pago, indipendentemente da quando
l’ho contratto. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al
tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
Normalmente l’obbligazione pecuniaria produce gli interessi (spesso i tassi sono molto bassi, a
meno che non siano stati stabiliti in modo diverso dalle parti). Il principio nominalistico però non
vale per tutti i debiti espressi in denaro, vi sono casi in cui l’obbligazione ha per oggetto di
trasferire all’altra parte un certo valore, che, nel momento dell’adempimento, dovrà essere
necessariamente tradursi in una somma di denaro. In questi casi, il debito è solo il mezzo che
rappresenta un valore reale e perciò se
varia il potere d’acquisto del denaro, varia anche la somma che deve essere pagata al creditore.
Si tratta di debiti di valore (che differiscono dai debiti di valuta, dove la somma di denaro in sè è
l’oggetto del debito e in cui vale il principio nominalistico, perché il denaro non viene considerato
come mezzo di pagamento ma come unità di conto)
Ad esempio se mi rompono la vetrina del negozio e ho 1000 euro di danni, porto in giudizio colui
che ha commesso l’illecito e dopo due anni arriva la sentenza e il debito diventa liquidabile (il
debito diventa di valuta), però devo pagare 1200 euro per sistemare la mia vetrina perché con
l’inflazione il prezzo e salito; il creditore, invece, me ne dara 1000 come pattuiti. Se il danneggiato
ritarda nell’esigerlo, il danneggiante rimarrà obbligato a pagare i 1000 euro secondo il principio
nominalistico.
Nei debiti di valuta, in caso di inflazione (aumento del livello generale dei prezzi) o deprezzamento
(diminuisce il valore esterno della moneta) ci rimette il debitore, nei debiti di valore ci rimette il
creditore.
Interessi corrispettivi
Le obbligazioni pecuniarie producono interessi, ad esempio gli interessi moratori, i quali sorgono
subito dal momento del ritardo in caso di obbligazioni pecuniarie (art. 1224). Gli interessi sono
dovuti anche se precedentemente non erano dovuti e se, quindi, non erano stati pattuiti.
Il denaro è un bene fruttifero e i suoi frutti sono gli interessi, gli interessi corrispettivi sono i veri
frutti del denaro, perché fungono da corrispettivo per il godimento della somma da parte di chi ne
dispone ma è obbligato a pagarla o a restituirla; gli interessi moratori, invece, fungono da
riparazione del danno derivante al creditore dal fatto di non aver potuto disporre della somma
(bene fruttifero) per ritardo nel pagamento.
✓ I crediti liquidi (la somma di denaro e determinata nel suo ammontare) ed esigibili (il
debito pecuniario è scaduto) producono interessi (interessi corrispettivi, perché sono il
corrispettivo del bene denaro), anche se le parti non l’hanno previsto e
indipendentemente dal ritardo. Se le parti si sono accordate perché non ci fossero
interessi non ci saranno, ma potranno essere prodotti in caso di inadempimento (art.
1224: nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal
giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche
se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti
interessi in misura superiore a quella le