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C

Alessandro Artuso 65

È una situazione di reciproca esistenza di debiti e crediti, in cui due persone sono obbligate

reciprocamente l’una verso l’altra. C’è anche un diritto potestativo di ciascun debitore/creditore.

Non è una causa di estinzione immediata, ma è un diritto potestativo perché deve essere fatto

valere da una delle due parti (con una dichiarazione unilaterale) perché possa essere una causa di

estinzione dell’obbligazione.

❖ Effetti tra le parti: la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza.

I debiti si estinguono per compensazione (per le quantità corrispondenti).

❖ Compensazione legale: la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per

oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere (debiti

omogenei) e che sono egualmente liquidi ed esigibili. (Liquido = la somma di denaro e

determinata nel suo ammontare; esigibile = in caso di obbligazione pecuniaria, il debito

deve essere non sottoposto a condizione e senza termine o con termine scaduto).

❖ Compensazione giudiziale: se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di

pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che

riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino

all’accertamento del credito opposto in compensazione.

Ad esempio, ho un credito di 300 euro perché ho venduto il mio scooter, ma ho un debito di 1000

euro perché ho comprato un’auto. Se il creditore mi chiama in giudizio posso chiedere la

compensazione (per esempio devo solo pagare 700 euro perché i 300 mi vengono compensati).

❖ Compensazione convenzionale o volontaria: per volontà delle parti può aver luogo

compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti. Le

parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni per tale compensazione.

Confusione

In questo caso la qualità di creditore e di debitore si riuniscono. Si tratta della riunione, in capo a

una persona, di due posizioni giuridiche che possono sussistere solo in capo a soggetti diversi.

Implica l’estinzione dell’obbligazione e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono

liberati.

Ad esempio una successione ereditaria (il figlio succede al padre e il figlio aveva un debito con il

padre che era il creditore).

Novazione oggettiva

L’art. 1230: “L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una

nuova obbligazione con oggetto o titolo derivativo.

La volontà di estinguere la prestazione originaria deve risultare in modo non equivoco”.

È fondamentale soprattutto l’elemento soggettivo nel creditore per mutare l’obbligazione, in

quanto ci deve essere la volontà di estinguere l’obbligazione originaria da parte del debitore ma

anche del creditore (e l’interesse del creditore non è più soddisfatto).

Gli elementi in base ai quali possiamo identificare un rapporto obbligatorio sono tre: titolo,

oggetto e soggetti.

Qualora l’obbligazione precedente derivi da un titolo annullabile, la novazione e valida se il

debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

Se il primo contratto e nullo, anche la novazione e inefficace. C’è un rapporto tra la seconda

obbligazione (novazione) e l’obbligazione originaria.

Remissione del debito (o rinuncia del credito)

È la rinuncia volontaria del creditore al proprio credito nei confronti del debitore, salvo che il

debitore non dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. Il creditore può rimettere il

debito per:

 Atto unilaterale o per contratto (se la volontà è contenuta in un contratto ci può essere

comunque un corrispettivo spettante al creditore, ma non è soddisfatto l’interesse

Alessandro Artuso 66

originario in ogni caso). Nel silenzio del debitore produce un effetto liberatorio, ma se il

debitore si oppone e come se la remissione non fosse mai avvenuta. Il debito può

estinguersi per effetto della sola dichiarazione del creditore ma mai contro la volontà del

debitore.

 Dichiarazione espressa o comportamento concludente (es. restituzione del documento

che rappresenta il titolo originale del debito).

Impossibilità sopravvenuta della prestazione

L’interesse del creditore non viene soddisfatto perché la prestazione è impossibile.

 Definitiva vs temporanea. L’art. 1256: “L'obbligazione si estingue quando, per una causa

non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del

ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino

a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non

può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più

interesse a conseguirla” .

Ad esempio la chiusura di un esercizio commerciale per limiti temporanei previsti dal

legislatore. Dopo il debitore deve adempiere (a meno che non si usino le regole del buon

senso).

Questa regola è applicabile per analogia anche alla mora del creditore ad esempio (un debitore

offre di adempiere un’obbligazione di fare, ma il creditore la rifiuta e viene costituito in mora).

 Parziale vs totale. L’art. 1258: “Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il

debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta

possibile.

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha

subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”.

Mentre se è totale si applica l’art. 1218.

Ad esempio il debitore ha il bene (legna) in parte in un deposito e in parte nel suo

magazzino. Va a fuoco il deposito, il debitore si libera consegnando la legna che aveva nel

magazzino.

Prestazione in luogo dell’adempimento

L’art. 1197: “Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta,

anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso

l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita”.

Tipi particolari di obbligazione

Obbligazioni pecuniarie

Sono obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro(art. 1277) e vengono definite

anche obbligazioni elementari.

Il legislatore associa le obbligazioni alle obbligazioni pecuniarie (es. usando “pagamento” al posto

di “inadempimento”).

Il denaro da cosa mobile generica è diventato:

Un mezzo legale di pagamento: in senso fisico o astratto (es. carte di credito, bonifico)

Un’unita di conto

Un mezzo di acquisto/scambio

Un mezzo di conservazione di valori economici

Il denaro oggi è smaterializzato ed è diventato moneta contabile, moneta bancaria, moneta

elettronica (sono tutte unita di monete ideali). I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente

corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Alessandro Artuso 67

Ad esempio, ho un debito di 1000 euro, mi libero quando pago, indipendentemente da quando

l’ho contratto. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al

tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

Normalmente l’obbligazione pecuniaria produce gli interessi (spesso i tassi sono molto bassi, a

meno che non siano stati stabiliti in modo diverso dalle parti). Il principio nominalistico però non

vale per tutti i debiti espressi in denaro, vi sono casi in cui l’obbligazione ha per oggetto di

trasferire all’altra parte un certo valore, che, nel momento dell’adempimento, dovrà essere

necessariamente tradursi in una somma di denaro. In questi casi, il debito è solo il mezzo che

rappresenta un valore reale e perciò se

varia il potere d’acquisto del denaro, varia anche la somma che deve essere pagata al creditore.

Si tratta di debiti di valore (che differiscono dai debiti di valuta, dove la somma di denaro in sè è

l’oggetto del debito e in cui vale il principio nominalistico, perché il denaro non viene considerato

come mezzo di pagamento ma come unità di conto)

Ad esempio se mi rompono la vetrina del negozio e ho 1000 euro di danni, porto in giudizio colui

che ha commesso l’illecito e dopo due anni arriva la sentenza e il debito diventa liquidabile (il

debito diventa di valuta), però devo pagare 1200 euro per sistemare la mia vetrina perché con

l’inflazione il prezzo e salito; il creditore, invece, me ne dara 1000 come pattuiti. Se il danneggiato

ritarda nell’esigerlo, il danneggiante rimarrà obbligato a pagare i 1000 euro secondo il principio

nominalistico.

Nei debiti di valuta, in caso di inflazione (aumento del livello generale dei prezzi) o deprezzamento

(diminuisce il valore esterno della moneta) ci rimette il debitore, nei debiti di valore ci rimette il

creditore.

Interessi corrispettivi

Le obbligazioni pecuniarie producono interessi, ad esempio gli interessi moratori, i quali sorgono

subito dal momento del ritardo in caso di obbligazioni pecuniarie (art. 1224). Gli interessi sono

dovuti anche se precedentemente non erano dovuti e se, quindi, non erano stati pattuiti.

Il denaro è un bene fruttifero e i suoi frutti sono gli interessi, gli interessi corrispettivi sono i veri

frutti del denaro, perché fungono da corrispettivo per il godimento della somma da parte di chi ne

dispone ma è obbligato a pagarla o a restituirla; gli interessi moratori, invece, fungono da

riparazione del danno derivante al creditore dal fatto di non aver potuto disporre della somma

(bene fruttifero) per ritardo nel pagamento.

✓ I crediti liquidi (la somma di denaro e determinata nel suo ammontare) ed esigibili (il

debito pecuniario è scaduto) producono interessi (interessi corrispettivi, perché sono il

corrispettivo del bene denaro), anche se le parti non l’hanno previsto e

indipendentemente dal ritardo. Se le parti si sono accordate perché non ci fossero

interessi non ci saranno, ma potranno essere prodotti in caso di inadempimento (art.

1224: nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal

giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche

se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti

interessi in misura superiore a quella le

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
100 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ale3301 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Roma Umberto.