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Prima lezione introduttiva di diritto privato

Il diritto privato si fonda su relazioni/rapporti obbligatori. Cosa si intende per relazione o rapporto obbligatorio? Un rapporto tra più soggetti. Il rapporto obbligatorio che altro non è che un rapporto giuridico, è un rapporto che lega, vincola soggetti che si pongono nella medesima condizione. Il rapporto governato dal diritto privato è un rapporto che si instaura tra soggetti che non si avvalgono di nessun tipo di potere. Non è una posizione di interesse legittimo ma una posizione di diritto soggettivo.

Il diritto privato

Il diritto privato è il diritto che regola i rapporti tra soggetti privi di potere autoritativo (potere pubblico) preordinato alla tutela dei diritti soggettivi. Il diritto privato è norma positiva piano della sostanza. Lo Stato può agire sia iure privatorum cioè sulla base di un’azione obbligatoria sia attraverso provvedimento che hanno contenuto di carattere autoritativo.

Piano del rimedio

Il rimedio è ciò che si può chiedere al giudice, attiene al diritto privato. Il diritto privato prevede le norme che regolano i rapporti e prevede anche la disciplina rimediale (qual è il rimedio). I più bravi a individuare il rimedio erano i romani. A fronte di un comportamento che consideriamo non coerente con la disciplina sostanziale possiamo evocare rimedi con contenuto di carattere risarcitorio (risarcimento dei danni) oppure si può chiedere al giudice una condanna per l’adempimento della prestazione (risarcimento specifico).

Esempi di rimedio a carattere generico

  • Articolo 1218 (Codice civile): responsabilità del debitore. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” Contiene sia la parte sostanziale perché individua il debitore, la prestazione e il soggetto che è tenuto a attuare la prestazione; e poi c’è l’apparato di carattere sanzionatorio ovvero il rimedio che è un rimedio tipico.
  • Articolo 2043 (Codice civile): risarcimento per fatto illecito. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
  • Articolo 1176 (Codice civile): diligenza nell’adempimento. “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.”

Esempi di rimedio a carattere specifico

  • Articolo 2058 (Codice civile): risarcimento in forma specifica. “Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.” Cosa vuol dire che il danneggiato può chiedere la reintegrazione? Vuol dire che non c’è nessuna reintegrazione di ufficio, non posso sperare che il giudice mi conceda qualcosa che non chiedo.
  • Articolo 1453 (Codice civile): risolubilità del contratto per inadempimento. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.”

Il diritto privato è nell’area della disponibilità; un diritto è disponibile quando si può cedere, si può negoziare. Il diritto è disponibile quando assume rilevanza nell’ambito di un mero rapporto, un diritto è indisponibile quando la tutela è accordata a prescindere, accordata per il fatto che è riconosciuto (non posso disporre di quel diritto).

Esempio di diritto indisponibile

Articolo 5 (Codice civile): atti di disposizione del proprio corpo. “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contraria alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.”

Il nostro Codice è stato concepito da un lato tendendo a valorizzare la declinazione normativa, positiva (le norme sono tante perché tanti sono i rapporti, tante sono le relazioni) ma c’è la consapevolezza del legislatore che a volte la norma non è sufficiente e le alternative erano ammettere la propria impotenza e ammettere che quella relazione non era regolata oppure fare ricorso alle clausole generali; norme in bianco che consentono all’interprete di ricavare determinate fattispecie e di ricavare determinati doveri di comportamento (articolo 5 CC).

Il Codice civile

Il Codice civile ha 2969 articoli ed è composto da sei libri. Ciò significa che l’impostazione che da il nostro codice è un’impostazione che valorizza alcuni istituti che sono contenuti nel Codice civile. L’intenzione del codificatore era un’intenzione preordinata a dare una disciplina uniforme, omogenea di tutti gli istituti. Il Codice ha inteso catalogare gli istituti in sei libri. In cosa consistono i sei libri:

  • Primo libro: persone e famiglia
  • Secondo libro: beni e proprietà
  • Terzo libro: le successioni mortis causa e le donazioni
  • Quarto libro: obbligazioni e contratti
  • Quinto libro: lavoro e società
  • Sesto libro: tutela giurisdizionale dei diritti

Tutti questi libri condividono alcuni tratti comuni, alcune figure, alcuni istituti, alcune qualificazioni. Quali sono questi tratti caratterizzanti, questi elementi comuni?

Il rapporto e i soggetti

Il primo elemento è il rapporto. Il Codice civile, il diritto privato, interpreta delle relazioni. Il compito del giurista è stabilire se quella relazione genera o deve generare un interesse da parte del giurista stesso cioè se quella relazione è una relazione giuridica.

Soggetti

L’altro elemento che caratterizza tutti i libri del Codice è la circostanza che il Codice parla di soggetti o di persone. Parla di soggetti nel senso che chi è tenuto a porre in essere una prestazione, chi è parte di un rapporto è un soggetto giuridico. Un soggetto di diritto, un soggetto giuridico è un centro di imputazione di interessi. È un soggetto giuridico colui al quale possono essere imputati degli interessi.

Soggetto giuridico è anzitutto una persona. Articolo 1 (Codice civile): capacità giuridica. Le persone possono essere fisiche o giuridiche. Persona fisica è la persona che viene disciplinata nel primo libro del Codice che associa la personalità del soggetto alla capacità del soggetto. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono giuridica.

Capacità

Nell’articolo 1 si fa riferimento alla capacità giuridica delle persone fisiche (le società, le associazioni non nascono, si costituiscono). L’effetto che consente di acquisire la capacità giuridica è un effetto generato da un fatto giuridico, la nascita. Un fatto giuridico è un qualsiasi avvenimento, accadimento naturale o umano al verificarsi del quale la legge riconduce degli effetti. Gli effetti della nascita sono che la persona diventa titolare di diritti e di doveri. L’effetto legale degli obblighi posti a carico delle persone è un effetto generato da un fatto giuridico.

Poi c’è l’atto giuridico che è quell’atto che viene posto in essere in maniera consapevole e volontaria, quindi occorre la consapevolezza, la volontarietà, occorre la circostanza che quell’atto, quel comportamento, quella dichiarazione sia voluto dalla parte. L’atto giuridico è una dichiarazione unilaterale che è produttiva di effetti per la semplice circostanza che quella dichiarazione l’hai voluta fare, l’hai voluta manifestare. Gli effetti sono poi legali, quelli previsti dalla legge però il tuo è un atto giuridico.

Quindi il fatto produce effetti per il semplice fatto che accade, si manifesta, ciò che la legge riconduce all’atto è automatico, è ex lege. L’atto giuridico è produttivo di effetti là dove la persona fisica, il soggetto di diritto abbia voluto porre in essere quella dichiarazione. Articolo 1988 (Codice civile): promessa di pagamento e ricognizione del debito.

Promessa e ricognizione

Un fatto giuridico è l’articolo 1 del Codice civile; un atto giuridico è la norma sulla promessa unilaterale, l’articolo 1988. “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo rapporto è presunta fino a prova contraria.”

Articolo 1987 (Codice civile): efficacia delle promesse. “La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge.” Cosa significa che la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dai casi previsti dalla legge? Vuole dire che la promessa unilaterale di una prestazione non può essere una condotta atipica. Gli atti giuridici hanno contenuto obbligatorio perché c’è la legge che lo prevede. L’atto giuridico ha una sua declinazione tipica, legale, prevista per legge.

Negozi giuridici

Oltre al fatto e all’atto c’è il negozio giuridico. Il negozio giuridico si caratterizza perché in quel caso gli effetti si realizzano in quanto voluti e non in quanto previsti dalla legge. Quindi il negozio è un atto giuridico produttivo di effetti in quanto voluti, se gli effetti non sono voluti non si realizzano. Articolo 1321 (Codice civile): nozione di contratto. Il negozio giuridico più eloquente nel nostro Codice è il contratto che produce effetti laddove siano voluti. “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Stabilire se una fonte è fonte come atto o contratto è importante perché le fonti delle obbligazioni che vedono come titolo un titolo qualificabile come atto sono tipiche, il contratto può essere atipico, gli effetti del contratto non sono solo quelli previsti dalla legge ma vige il principio dell’autonomia contrattuale.

Articolo 1322 (Codice civile): autonomia contrattuale. “Le parti possono liberalmente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Lo stabilire se la natura dell’obbligazione deriva da atto o contratto è importante perché se l’impegno vede come fonte una dichiarazione bilaterale la legge spadroneggia, occorre che quell’impegno sia tipico, se invece quell’impegno vede come sua giustificazione, suo titolo un contratto allora il sindacato di giuridicità, il sindacato di obbligatorietà non viene condotto sulla base dell’articolo 1987 ma sulla base dell’articolo 1322 (autonomia contrattuale).

Nel nostro Codice civile non è stato recepito il concetto di negozio giuridico, l’effetto è sempre un effetto voluto ma che si realizza secondo l’articolo 1322 perché meritevole di tutela. Chi decide se quell’interesse è meritevole di tutela? Il giudice, che esercita un sindacato in relazione alla meritevolezza dell’effetto; non sono le parti ad avere questa autonomia. Se l’interesse non è meritevole di tutela quell’effetto non si può realizzare, non può essere oggetto di un’azione giudiziaria, non può essere esigibile. Il giudice tutte le volte che deve analizzare il contenuto obbligatorio di un contratto che non è tipico deve verificare se in concreto quell’accordo può essere suscettibile di una valutazione di meritevolezza di tutela e quindi può essere portato ad esecuzione. Questa valutazione non si deve svolgere in base alle inclinazioni del giudice, la valutazione circa la meritevolezza di un accordo va condotta d’ufficio, lo deve fare per forza, non può disinteressarsi. La valutazione che viene condotta è aliena da ogni domanda della parte: se la parte non si accorge che il contratto non aziona un interesse meritevole di tutela non può impedire che il giudice se ne accorga e non è un lavoro semplice.

Capacità di agire

Abbiamo parlato di capacità giuridica, accanto a questa c’è un’altra capacità che è la capacità di agire. Si assegna alla capacità di agire non l’attitudine ad essere titolare di diritti e doveri, ma l’attitudine a concludere contratti, cioè ad assumere degli impegni sulla base di un titolo che ha natura contrattuale; i contratti possono essere conclusi solo da persone che abbiano raggiunto la maggiore età; mi posso impegnare sulla base di un contratto laddove abbia compiuto 18 anni nel senso che il titolo contrattuale che giustifica la mia obbligazione deve nascere sul presupposto o sulla base della condizione del raggiungimento della maggiore età; se ho meno di 18 anni concludo un contratto non valido.

La capacità di agire limita la capacità di essere titolari di diritti e di doveri solo limitatamente ai diritti e doveri che derivano dal contratto. Non è una categoria di carattere generale. La capacità di agire condiziona l’assunzione di obbligazioni solo laddove essere derivino da un titolo contrattuale. Un conto è la capacità di agire cioè la capacità di ritenersi obbligati per effetto di un’obbligazione che vede come proprio titolo il contratto e un conto è la capacità naturale cioè la capacità di intendere e di volere.

Capacità di intendere e di volere

Articolo 428 (Codice civile): atti compiuti da persona incapace di intendere o di volere. “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere e di volere o per la qualità del contratto o altrimenti risulta in mala fede dell’altro contraente. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal momento in cui è cessata la causa d’incapacità.”

La capacità di intendere e di volere è la capacità di rendersi conto di quello che si sta facendo. È un concetto legato alla circostanza concreta. Come si stabilisce se una persona è in grado di intendere e di volere? La valutazione sulla capacità di intendere e di volere è una valutazione in fatto, non occorre avere il certificato di capacità di agire o essere certi della circostanza che quella persona non sia assistita da un provvedimento di interdizione; l’articolo 428 dice che gli atti e i contratti conclusi da incapace sono annullabili cioè possono essere oggetto di un’azione di annullamento sulla base della prova che quella persona si trova in una situazione di incapacità di intendere e volere.

Gli atti compiuti da incapace naturale possono essere impugnati dallo stesso soggetto incapace conferendo un mandato al proprio avvocato perché ha comunque la capacità di agire. Articolo 2047 (Codice civile): danno cagionato dall’incapace. “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare il danneggiato al risarcimento nei limiti in cui lo ritiene equo.”

In sintesi: per assumere obbligazioni contrattuali occorre la capacità di agire altrimenti il contratto non è conforme alla legge; un altro conto è essere parte di un rapporto obbligatorio perché per essere parte di un rapporto obbligatorio occorre avere la capacità di intendere e di volere. Questa distinzione vale per le persone fisiche, per le persone giuridiche l’effetto legale è generato dall’assunzione di una propria capacità.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _auroradileonardo_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Berti Carlo.
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