DIRITTO COSTITUZIONALE
La norma giuridica e il concetto di ordinamento giuridico 4
Quando una norma può definirsi giuridica? 5
Processo di osmosi fra le due tipologie di ordinamenti 7
L’ordinamento giuridico 8
Teorie che in passato hanno cercato di spiegare la nascita di un ordinamento 9
Diritto positivo e diritto naturale 10
Diritto pubblico 10
Principali profili disciplinati 10
Potere politico 11
Lo Stato è 11
Elementi costitutivi dello Stato 11
Perdita della cittadinanza 13
Perdita del carattere assoluto della sovranità esterna 14
Le principali funzioni dello Stato. 15
Lo Stato come soggetto di diritto. 15
Definizione di organo 15
Classificazione degli organi in base alla struttura: 16
In base all’attività svolta: 16
In base alla formazione: 16
Gli organi costituzionali dello Stato 16
Legame tra forma di Stato e forma di governo 17
Lo Stato feudale 17
Lo Stato assoluto 18
Lo Stato di polizia come evoluzione dello Stato assoluto in alcune esperienze statuali europee 18
Lo Stato liberale (Stato di diritto) 18
Il rapporto tra il cittadino e lo Stato 21
Diritti tutelati 21
Lo Stato di democrazia pluralista 22
I riflessi dell’estensione del voto sulla struttura e sulle caratteristiche dello Stato 22
I caratteri dello Stato sociale [1:09] 22
Finalità e compiti dello Stato sociale 23
I diritti sociali come diritti “finanziariamente condizionati” e la crisi dello Stato sociale 24
L’evoluzione e le trasformazioni dello Stato sociale 25
Lo Stato totalitario 26
Lo Stato socialista 26
La forma di Stato nel rapporto fra sovranità e territorio 27
Lo Stato regionale (Stato unitario→ il potere appartiene allo Stato) 28
Forma di governo e separazione dei poteri 28
Modelli di forme di governo 29
Monarchia costituzionale 29
Caratteri della forma di governo parlamentare 30
Parlamentarismo maggioritario e compromissorio 31
La razionalizzazione del Parlamentarismo: il Cancellierato tedesco 31
Caratteri del Cancellierato 32
La forma di governo direttoriale 32
La forma di governo presidenziale: caratteri 32
Il congresso (potere legislativo) 33
Poteri del presidente: 33
Governo semipresidenziale 33
Governo neoparlamentare 34
La forma di governo italiana 34
La formazione del governo 35
La formazione del Governo tra parlamentarismo consociativo e maggioritario 35
Il caso Savona 35
Il rimpasto 37
Questione di fiducia 37
I limiti al diritto di voto 38
Caratteristiche del voto 38
Il voto dei cittadini all’estero 38
Elettorato passivo 39
Cause di ineleggibilità 39
Incompatibilità 39
Il fondamento giuridico dell’ineleggibilità e dell'incompatibilità. 40
L’incandidabilità 40
Sistemi elettorali 40
Differenza tra sistema elettorale maggioritario e quello proporzionale 41
Passaggi storici che hanno caratterizzato l’evoluzione dei sistemi elettorali in Italia 41
Il sistema elettorale del passaggio alla repubblica 41
Le riforme degli ultimi 15 anni 42
Legge Rosato: 43
Il Parlamento 43
Conseguenze del bicameralismo perfetto italiano 43
Elementi di differenziazione tra le due Camere 44
Le regole per le sedute del Parlamento 44
Il Parlamento in seduta comune 45
La legislatura 45
Rapporto di rappresentanza politica 46
Autonomia delle Camere 46
I regolamenti parlamentari 47
L’insindacabilità dei regolamenti parlamentari 47
L’orientamento della Corte costituzionale 48
I regolamenti parlamentari non possono essere fonti interposte nel giudizio di legittimità costituzionale48
Insindacabilità dell’interna corporis acta 49
La struttura dei parlamenti moderni può essere: 49
Differenze tra Camera e Senato 50
L’organizzazione interna delle Camere 50
Lo status del parlamentare 52
Le prerogative parlamentari 52
Il ruolo del Presidente della Repubblica 54
Quali norme costituzionali contribuiscono ad inquadrare 54
Limiti all’esercizio del Presidente della Repubblica: 54
Investitura della carica del Presidente della Repubblica 54
La convocazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica 55
La carica 55
La durata del mandato 55
La cessazione dalla carica 56
Le funzioni del Presidente della Repubblica in relazione ai tre poteri fondamentali dello Stato 57
La controfirma degli atti presidenziali 57
L’irresponsabilità del Presidente della Repubblica 58
La responsabilità per atti extrafunzionali 59
Il “lodo Schifani” e il “lodo Alfano” 59
Scioglimento anticipato delle camere 60
1
Un potere di difficile inquadramento 60
La funzione giurisdizionale 62
Il principio di unicità della giurisdizione 62
I giudici ordinari 63
Corte di Cassazione 63
Giudici speciali 63
Divieto di istituire giudici speciali 64
Deroghe al divieto di istituzione di giudici speciali 64
L’indipendenza della magistratura 66
Le competenze del Ministro della giustizia 67
Le responsabilità dei magistrati 67
Le fonti del diritto 68
La risoluzione delle antinomie delle fonti 68
Il criterio di specialità 69
Il criterio della competenza 70
Effetti del criterio della competenza 70
La Costituzione (entità) 70
Potere costituente e costituzione 71
I caratteri della Costituzione: costituzioni scritte o non scritte 71
Costituzioni rigide e flessibili 71
Costituzioni corte o lunghe 72
Modo di formazione delle Costituzioni 73
Costituzioni bilancio o programmatiche 73
La Costituzione italiana 73
Sentenza 1/1956 della Corte Costituzionale 74
Struttura della Costituzione 75
Il procedimento di revisione costituzionale 75
La funzione legislativa 77
Iter legislativo 77
L’approvazione della legge: il procedimento ordinario 78
Motivi in base ai quali il pdr può rinviare una legge alle camere 80
La pubblicazione 80
Gli atti aventi forza di legge 81
Decreto legislativo 81
Le legge delega 82
Il decreto legislativo 82
La disciplina dell’art.14 (400/1988) 83
Il nomen iuris “decreto legislativo” 83
Le deleghe legislative correttive e integrative o deleghe bifasiche 83
La posizione del decreto legislativo nel sistema delle fonti del diritto 83
I testi unici 84
Deleghe anomale 84
Il decreto-legge 84
Le caratteristiche del decreto-legge: 85
Il procedimento per l’emanazione del decreto-legge 85
Cosa non può fare il decreto-legge 86
La mancata conversione del decreto-legge 86
I possibili rimedi adottati per andare a sanare la situazione prodotta dalla decadenza di un decreto-legge
86
La legge di conversione 86
Reiterazione del decreto-legge 87
Legittimità costituzionale della reiterazione del d.l. 87
2
Le fonti dell’UE: tipologie 88
Le fonti derivate 88
La responsabilità dello Stato per mancato recepimento della direttiva UE 89
Il primato dell’ordinamento dell’UE: il dialogo fra Corte di Giustizia e Corte costituzionale italiana 91
La posizione della corte costituzionale italiana 91
La corte costituzionale si avvicina alla posizione della corte di giustizia con la sentenza 91
Art.2 Costituzione la promozione della persona 92
L’articolo 2 nei dibattiti dell’Assemblea Costituente 94
Il compromesso sull’articolo 2 94
I diritti come principi supremi 95
L’interpretazione dell’articolo 2 95
I diritti inviolabili 96
La tesi sull’interpretazione dell’articolo 2: norma a fattispecie aperta o chiusa? 96
L’orientamento della Corte Costituzionale 96
I diritti come contenuto fondamentale delle costituzioni. 97
Le garanzie dei diritti 98
Le garanzie giurisdizionali 98
I diritti sociali 99
I diritti sociali come diritti condizionati 99
Sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale 99
La classificazione dei diritti nella costituzione italiana 99
Il principio di eguaglianza 100
Eguaglianza formale 100
Art.3 comma I 101
Applicare l’uguaglianza formale 101
La giurisprudenza costituzionale sul principio di uguaglianza formale 101
Il giudizio costituzionale sul rispetto dell’ uguaglianza formale: il tertium comparationis 102
Il nucleo forte del principio di uguaglianza formale 102
L’uguaglianza sostanziale 102
Strumenti attraverso cui lo stato interviene a favore di categorie sociali in una situazione di svantaggio
103
L’uguaglianza sostanziale come norma programmatica 103
Uguaglianza sostanziale e diritti sociali 103
Il significato dell’uguaglianza sostanziale: la rimozione degli ostacoli 103
Uguaglianza formale e sostanziale: due facce della stessa medaglia 103
Il dibattito in assemblea costituente 103
3
13/09
Branca del diritto pubblico che analizza gli aspetti disciplinati nella Costituzione.
Organizzazione dello Stato, potere, come sono organizzati, come funzionano, in che rapporti
sono. Fonti del diritto: atti che servono a produrre le norme giuridiche all’interno
dell’ordinamento. Rapporto tra Stato e parte sociale (cittadini, e soggetti che non hanno
cittadinanza), individua questo rapporto tramite i diritti e i doveri dei cittadini.
Disciplina dei rapporti fra Stato e ordinamento internazionale e tra Stato e organizzazioni di
carattere sovrannazionali. Norme di ordinamento interno e internazionale, sovranazionale
(EU).
Testi di riferimento:
parte generale -
Temistocle Martines “Diritto Costituzionale” (Giuffrè) edizione più recente O Roberto Bin e
Giovanni Pitruzzella “Diritto Costituzionale” (Giappichelli ?)
Parte speciale - (genesi delle norme della Costituzione art 2,3)
Nicola Occhiocupo “Liberazione e Promozione umana nella Costituzione”.
14/09
La norma giuridica e il concetto di ordinamento giuridico
Il diritto nasce per la necessità di disciplinare dei fenomeni associativi, nasce la necessità di
stabilire delle regole quando nascono dei gruppi sociali e quindi vi sono soggetti che devono
convivere e collaborare tra loro. L’uomo viene considerato un animale primitivo, che è
portato per la sua natura a vivere insieme e a cooperare con i suoi simili. Nel momento in cui
succede ciò, è da mettere in conto la creazione di conflitti. Il diritto è necessario per risolvere
i conflitti. Regole di varia natura (di cortesia, religiose, galateo, disciplina sportiva…)
Tutte le regole che disciplinano dei comportamenti umani possono qualificare questi
comportamenti come comportamenti (prescritti - il soggetto deve tenere un determinato
comportamento-, vietati - il soggetto è tenuto dall’astenersi dal compiere il comportamento
vietato-, permessi - il soggetto può decidere se assumere o meno il determinato
comportamento.)
Differenza tra le prime due ipotesi e la terza, quando parliamo di regole che impongono o
vietano un comportamento si parla di regole prescrittive (impone qualcosa, o di tenere un
comportamento o di non tenerlo). Nella regola prescrittiva il soggetto è tenuto ad adeguarsi
a quanto prescrive la regola. È da contemplare l’inosservanza di una regola prescrittiva,
ovvero comportamenti che non sono in conformità con la regola prescrittiva→ trasgressione.
Trasgressione= comportarsi in un modo diverso da quanto stabilito dalla regola prescrittiva.
Questo comportamento trasgressivo che va contro alla regola è una comportamento
disapprovato dal gruppo sociale. Il sogg. che si comp. trasgredendo è disapprovato dal 4
gruppo sociale→ viene applicata una sanzione. L’ordinamento predispone una sanzione che
serve a garantire l’osservanza della regola prescrittiva. Sanzione= altra regola prescrittiva
che stabilisce le conseguenze a cui deve sottostare il soggetto che ha violato la norma di
comportamento.
Le norme permissive invece non sono correlate da una sanzione, perché è data la possibilità
al soggetto di scegliere se tenere o meno un determinato comportamento.
Non tutte le regole che conosciamo sono regole prescrittive, sono anche regole descrittive:
regole che si limitano a descrivere un determinato fenomeno che si sviluppa
spontaneamente, sono regole che non impongono alcunché (regole che descrivono i
fenomeni economici, regola della domanda e dell’offerta, leggi della fisica…)
Quando una norma può definirsi giuridica?
Caratteri della norma giuridica:
1. Generalità: la norma giuridica è generale perché non si rivolge a dei destinatari
specifici, specificamente determinati, ma si rivolge ad una generalità indeterminata di
soggetti (la norma del codice stradale che impone di fermarsi di fronte ad un
semaforo rosso non dice Paola Torretta deve fermarsi davanti ad un semaforo
rosso).
2. Astrattezza: norma giuridica astratta perché disciplina non una situazione concreta,
ma disciplina una fattispecie astratta in modo tale che la norma sia applicabile ogni
qualvolta si verifichi quella fattispecie in una situazione concreta (la norma del codice
stradale che impone di fermarsi di fronte ad un semaforo rosso non dice Paola
Torretta deve fermarsi davanti ad un semaforo rosso che si trova in via Farini il 14
settembre). Individua una fattispecie astratta e quella norma si applica ogni qualvolta
che la fattispecie si verifichi nel caso concreto.
3. Positività: - una norma giuridica si dice positiva perché è posta da un’autorità che è
riconosciuta idonea dall’ordinamento a produrre norme giuridiche (una legge del
Parlamento è positiva perché è prodotta dal Parlamento che è un organo ritenuto
dall’ordinamento come preposto a promulgare norme giuridiche). - La norma enuncia
una finalità del gruppo sociale e di conseguenza predispone gli strumenti necessari
per raggiungere la finalità
: effettività della norma: la norma giuridica è concretamente applicata (concretamente
efficace) dagli organi amministrativi, nei negozi tra i soggetti privati, fatta valere nelle aule
giudiziarie. Effettiva quando ottiene un’obbedienza media dai suoi destinatari (osservata da
gran parte dei suoi destinatari, o perché i destinatari si adeguano spontaneamente a quanto
prescrive la norma, o perché quella norma viene fatta rispettare anche indipendentemente
dalla volontà dei suoi destinatari, attraverso il meccanismo della sanzione.)
4. Coattività: perché se in quanto positiva enuncia un interesse della collettività,
l’ordinamento deve anche garantire che quella norma giuridica sia osservata anche
contro la volontà dei suoi destinatari. (Coattività= obbligatorietà, pena il dover
sottostare ad una sanzione).
: Certezza del diritto: - coattività significa che quella norma necessariamente sarà
osservata→ certezza del diritto (esecuzione certa di quella norma). -Conoscibilità
della norma giuridica: se un ordinamento pretende che i membri della società 5
rispettino determinate norme, la prima condizione da garantire perché la società si
adegui alle norme giuridiche, deve farla conoscere pubblicamente tramite i mezzi
legali che ha a disposizione.
5. Esteriorità: le norme giuridiche disciplinano lo svolgimento della vita associata,
hanno quindi come presupposto la necessità di disciplinare la relazione tra più
soggetti (norme che ciascuno formula per se stesso come la regola di lavarsi la
faccia tutte le mattine) non hanno il carattere dell’esteriorità perché non interessano
la società. Bisogna però tener conto delle eccezioni (quando qualcuno è così poco
igienico che rappresenta un problema per la salute pubblica, esce dalla sfera di
autonomia del singolo).
Diverse norme giuridiche compongono l’ordinamento:
1. Permissive: lasciano al soggetto libertà di scelta
2. Attributive: norme che attribuiscono qualcosa ai soggetti (delle capacità, dei diritti,
degli interessi legittimi, potestà… situazioni giuridiche soggettive attive)
3. Incentivanti: non impongono un determinato comportamento, ma lo incentivano.
Stimolano i soggetti ad assumere un determinato comportamento senza però
imporlo. Incentivare= riconosciuto un pregio se il soggetto tiene quel determinato
comportamento, ma il soggetto è libero di non tenere il comportamento e non
ricevere l’incentivo ma non incorrerà nemmeno in una sanzione. (Transizione
ecologica, che prevedono incentivi per sgravi fiscali per coloro che ristrutturano
casa).
4. Definitorie: definiscono degli istituti giuridici (nozione di contratto
5. Programmatiche: individuano delle finalità (contenute nella Costituzione)
Costituzione: norma programmatica. Responsabilità di perseguire quegli obiettivi.
(Art.3 comma 2 → uguaglianza sostanziale. La Repubblica si impegna a rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della
persona e la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica e sociale del
paese)
Come nascono le norme giuridiche?
Nelle società occidentali si sono affermati due sistemi di produzione delle norme giuridiche:
1. Common Law (ordinamento inglese, e quelli di derivazione anglosassone tipo USA,
Australia e Canada). Le norme giuridiche non sono norme scritte, ma sono regole
che sono date da consuetudini o da prassi che si sono consolidati nel tempo.
Nell’ordinamento inglese nemmeno la Costituzione è scritta, ha alcuni documenti
scritti indietro nel tempo come la Magna Charta del 1215 a cui viene riconosciuto un
valore costituzionale (principio dell’habeas corpus, tutela della libertà personale.
Nessuno può essere limitato della sua libertà personale se non sulla base della
regole del diritto consuetudinario e sulla base di un giusto procedimento operato dai
suoi pari) + Bill of Rights 1689.
Ruolo del giudice: in un sistema di ordinamento di regole non scritte non è chiamato
ad appl
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