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Tipologia delle decisioni della Corte
a) Decisioni di inammissibilità
b) Decisioni di rigetto
c) Decisioni di accoglimento
Prassi sviluppo di tante pologie di decisioni.
➔ DECISIONI DI INAMMISSIBILITÀ: mancanza presupposti per procedere ad un giudizio di merito.
- Quando manchino requisiti soggettivi e oggettivi per la legittimazione a sollevare la questione di legittimità.
- Organo non qualificabile come giudice.
- Al di fuori di un procedimento qualificabile come giudizio.
- Irregolarità nelle delibere del Consiglio dei ministri o della Giunta regionale.
- Non rispetto dei termini di impugnazione.
- Quando sia carente l'oggetto del giudizio a o impugnato non rientra tra quelli indicati dall'art. 134 cost.
- Difetto può essere macroscopico e può essere rilevato dalla corte in limite li s: la manifesta inammissibilità sarà decisa in camera di consiglio e dichiarata con ordinanza.
- Difetto può risultare da una valutazione di cile caso di regolamen
parlamentari/ leggi che contrastano norme europee con e e dire . Inammissibilità dichiaratacon sentenza.
- Quando manchi il requisito della rilevanzao Semplice carenza di mo vazione = con ordinanza ordina la res tuzione degli a algiudice a quoo Ipotesi di jus superveniens = disposizione impugnata è stata abrogata dal legislatoredopo che il giudice ha sollevato la ques one = corte res tuisce a al giudice(abrogazione opera ex tunc).
- Irrilevanza è macroscopica = ordinanza di manifesta inammissibilità
- Risulta da a enta valutazione merito = inammissibilità dichiarata a seguito deldiba mento, con sentenza.
- Quando l’ordinanza di remissione (o ricorso) manchi di indicazioni su cien ed univocheper de nire il thema decidendum
- Indicazione non chiara delle norme impugnate o quelle che fungono da parametrodi giudizio
- Nessuna indicazione del ter um compara onis, nei giudizi di eguaglianza
titi tt fi tti ti titi ffi ti ff tt tti tti fi tti ti ti tti ti ffitti tt ti ti tti tt tio Pronuncia addi va senza indicazione del verso.o Ambiguità del quesito !
Quando siano sta compiu errori meramente procedurali es. mancata no ca
Quando la ques one so opposta alla corte compor una valutazione di natura poli ca o un!sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento ipotesi pi delicata perchémessa al giudizio discrezionale della corte. La corte di solito si libera dei casi spinosi, comequello sull'aborto.
Ques one: se alle sentenze di inammissibilità, assimilabili alle sentenze di rige o, si estende!l'e e o preclusivo dubbio non semplice, spesso l'inammissibilità dipende dalla ca vaformulazione del thema decidensum = quindi se viene riformulato in termini pi precisi laques one riproposta è nuova, capace di superare la preclusione. !SENTENZE DI RIGETTO (e ordinanze di "manifesta
(infondatezza) La corte dichiara NONFONDATA la ques one prospe ata dall’ordinanza di remissione.
La corte non dichiara che la legge è legi ma in astra o ma si limita a respingere la ques onesollevata, perché si pronuncia sulla fondatezza della costruzione prospe ata dal giudice.
Non ha e e erga omnes unico e e o INTER PARTES è la preclusione della riproposizionedella stessa ques one da parte dello stesso giudice nello stesso stato e grado dello stesso giudizio.
⇨ DIVIETO di riproporre la stessa ques one = se accadesse questo la Corte risponderebbe conun’ordinanza di manifesta inammissibilità.
Nulla impedisce al giudice di sollevare una ques one diversa dubbia legi mità sulla stessalegge in riferimento ad un diverso parametro cos tuzionale / oppure può essere indo a da quelladisposizione a ritenere illegi ma un’altra norma / oppure può vedere un altro pro lo o mo vo diillegi mità.
N.B. gli altri giudici non
subiscono nessuna preclusione.
N.B. pt. 2 = se altro giudice risolleva la stessa ques one senza aggiungere argomentazioni nuove lacorte delibera la manifesta inammissibilità della ques one. È accaduto anche per ques oni noniden che ma riconducibili allo stesso principio.!Velocizzazione nella prima decisione corte delibera con sentenza di rige o / nella secondadecisione delibera con ordinanza. !
SENTENZE DI ACCOGLIMENTO
La corte dichiara L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE delladisposizione impugnata.- E e ERGA OMNES- E e o di ANNULLAMENTO = assimilabile alla pronuncia di annullamento perché nascedall’accertamento di un vizio della legge, di un contrasto con norme cos tuzionali checausa l’invalidità della legge.- Sempre e necessariamente pronunciata con SENTENZA- Valore COSTITUTIVO = legge viene invalidata. Rappor sor in forza di quella legge noncadono e a amministra vi emana sulla base legge non cadono automa camente, mapossono essere
annulla a seguito dell'impugnazione.- E e EX TUNC, RETROATTIVIffffff ff ttitttti ti ttiti ttti ff tti tti ti ti ti titi ti tt ti ti tti tt ti ti ff tti tt ti titi ti titi tt ti tt titi ti ttfi tti ti fitt tt ti ti ti tti!
ART. 136.1 Cost. Quando la Corte dichiara l'illegi mit cos tuzionale di una norma di legge o dia o avente forza di legge, la norma cessa di avere e cacia dal giorno successivo allapubblicazione della decisione.
Art. 30.3 L. 87/1953 le norme dichiarate incos tuzionali non possono avere applicazione dalgiorno successivo alla pubblicazione.
Dichiarazione illegi mità = ORDINE ai sogge dell'applicazione di non applicare più la normaillegi ma e basare il proprio giudizio si altre disposizioni.
EFFETTI della sentenza non riguardano solo i rappor che sorgono in futuro, ma anche quelli chesono sor in passato, purché non si tra di rappor chiusi, esauri . Possono in uenzare soloRAPPORTI PENDENTI.
Rapporto esaurito, diri non più
azionabili giudizialmente = prescrizione, decadenza, rinuncia, rapporto giuridico ha raggiunto lo stato della lite giudiziaria, sentenza passata in giudicato.
Eccezione alla regola = pronuncia sentenza irrevocabile di condanna sulla base di una norma dichiarata incostituzionale, cessano esecuzione e tu gli e e penali riferimento alle sole condanne penali, applicazione pp. legalità delle pene (art. 25 cost. e art. 2.2 cod. pen.).
SENTENZE INTERPRETATIVE DI RIGETTO decisioni con cui la corte dichiara INFONDATA laques one, non perché dubbio sia ingiustificato, ma perché si basa su una CATTIVA INTERPRETAZIONE della disposizione impugnata.
Differenza con sentenza di rigetto = dubbio del giudice a quo non è giustificato, mentre in quella interpretativa il giudice non ha interpretato correttamente la disposizione impugnata.
Canone d'interpretazione nel caso ci siano più interpretazioni possibili di una norma, l'interprete deve sempre scegliere
L'interpretazione conforme a costituzione, ossia ricavarne la norma compatibile con la Costituzione. È una variante del criterio di interpretazione sistemica. Se un giudice interpreta una norma rendendola di dubbia compatibilità con la Costituzione, la Corte è autorizzata a dichiararla illegittima, ma spiega nella motivazione che è sufficiente la corre ainterpretazione conforme a costituzione per risolvere il contrasto della disposizione. Gli effetti si esauriscono inter partes, la Corte è autonoma nelle sue scelte interpretative, e i giudici sono soggetti alla legge, non anche all'interpretazione che della legge la Corte dà. Il giudice a quo deve rispettare l'interpretazione della corte, non può sollevare una seconda volta la stessa questione (inammissibile). Cassazione e giudici ordinari hanno negato l'efficacia vincolante delle interpretazioni conformi a costituzione, inducendo la corte a farne uso limitato e a conformarsi.
All'interpretazione prevalente, quella del DIRITTO VIVENTE. La corte accede a giudicare la disposizione nel significato normativo che ad essa viene attribuito dalla giurisprudenza ordinaria, ossia il significato che vive nella realtà giuridica (prassi applicativa).
Se una norma risulta incompatibile con il diritto vivente, allora è illegittima.
Uso delle sentenze:
- Per far valere l'interpretazione prevalente contro quella contrastante, le sentenze correttive servono per confermare e rafforzare il diritto vivente.
- Per forzare il senso conforme alla Costituzione di leggi nuove su cui il diritto vivente non si è ancora formato, le sentenze adeguatrici servono per orientare la giurisprudenza futura.
Ad esempio, le Regioni che impugnano leggi statali appena entrate in vigore per chiedere alla corte una interpretazione.
restri va e adeguatrice, che salvaguardi le a ribuzionicos tuzionali delle regioni stesse. Così quando il governo a uerà quelle previsionilegisla ve, la regione potrà sollevare con i o di a ribuzione, avendo già alle spalleprecedente della corte. SENTENZE MANIPOLATIVE DI ACCOGLIMENTO “manipola ve”, “interpreta ve”, “norma ve”. Laillegi mità è dichiarata NELLA PARTE IN CUI la disposizione signi ca o non signi ca qualcosa. È ungenus che comprende varie species:➔Sentenze di accoglimento parziale corte dichiara la illegi mità della disposizione per una partesolo del suo testo. Dipende dal modo in cui viene scri a la disposizione: se è ogge o di unaspeci ca disposizione si ha sentenza di accoglimento secca, se è sinta camente più complessa, siprocede per dichiarazioni di illegi mità parziali.
⇨ Applicazione del generale pp. di economicità.
➔Sentenze addi ve lacorte dichiara l'illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede ciò che sarebbe costituzionalmente necessario prevedere. La addizione è una norma omessa dal legislatore e viene enunciata nel disposi vo della sentenza. A volte la norma aggiunta dalla corte può anche essere molto articolata e puntuale. N.B. la corte non è libera di inventare le leggi, il giudice remi ente nell'ordinanza deve indicare il verso dell'addizione regola viene tra a dalla disciplina che regola situazioni analoghe, ma il giudice non può procedere per analogia. La corte procede infa per "rime obbligate" = integra il testo legisla vo completando il verso scri o dal legislatore, aggiungendo quella parola, che può far