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DIRITTO

COSTITUZIONALE

PROF. RENATO BALDUZZI

A.A. 2022/2023

4.10

INTRODUZIONE

L’esperienza storica ci consegna una grande bipartizione del diritto: diritto pubblico e diritto

privato.

• Diritto privato: chi ha iniziato a ragionare del diritto privato come materia di studio sono i

Romani. I Romani utilizzavano una lingua molto formalizzata. I giure consulti latini

avevano condiviso una formula comune: è diritto privato ciò che riguarda l’utilità dei

singoli. Questa è ancora oggi la formula più precisa per spiegare cos’è il diritto privato.

• Diritto pubblico: è più di cile dare una de nizione di diritto pubblico rispetto al diritto

privato. Già i Romani avevano una percezione di cosa fosse il diritto pubblico, ma proprio

la de nizione che ne diedero mostra il problema: capire cosa sia il diritto pubblico è stato

più di cile. È diritto pubblico ciò che riguarda la condizione della cosa pubblica (res

publica). La parola statum perde poi il suo signi cato originario di “condizione” e passa ad

indicare lo “Stato”.

Ciò che nella prima de nizione è il nucleo di signi cato, ossia l’utilitas, nella seconda è il

bene comune. Quella di bene comune è una nozione molto interessante perché il bene

comune è “il bene di tutti e di ciascuno”, mentre l’interesse generale può non prendere in

considerazione il bene del singolo.

Il diritto costituzionale fa parte del diritto pubblico. Costituzionale deriva da “costituzione”.

A sua volta questo termine risale ai Romani, ma ha trovato solo negli ultimi secoli un

utilizzo in senso tecnico. Ancora oggi la parola “costituzione” presenta una pluralità di

accezioni. Noi abbiamo iniziato ad impiegare il termine Costituzione un paio di secoli fa. La

Costituzione diventa strumento di protezione durante i moti del 1821. Noi usiamo da allora

quella stessa parola secondo il suo nucleo originario, ossia quello di documento scritto che

contenga delle garanzie per le persone. L’art. 16 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e

del Cittadino (26 agosto 1789) recita che: “In ogni società nella quale la garanzia dei diritti e

la separazione dei poteri non sia assicurata, non c’è una Costituzione”. Per parlare di

Costituzione devono esserci due elementi: garanzia dei diritti e separazione dei poteri. Nella

Costituzione italiana, dopo i 12 Principi fondamentali, vi sono due parti: la prima parte

riguarda la garanzia dei diritti e la seconda la separazione dei poteri. Ciò che ispirava questo

modo di pensare è il cosiddetto costituzionalismo: l’idea cioè che il potere dovesse essere

legittimo e limitato. Tanto è vero che in quegli ordinamenti in cui c’è una costituzione ma i

capi di Stato vogliono pervertirla (es. Ungheria, Polonia), si prendono le distanze proprio dal

fi ffi fi ffi fi fi fi

costituzionalismo. L’autocrate vuole un potere illimitato e non si preoccupa della sua

legittimità.

Santi Romano, giurista importantissimo vissuto tra 1800 e 1900, attribuisce al diritto

costituzionale come disciplina di studio una precisa de nizione. Egli ideò la seguente

metafora: il diritto concepito come un albero, dove il diritto costituzionale è il tronco da cui

poi si dipartono gli altri rami del diritto. Oggi, più ancora che ai tempi di Romano, il diritto

costituzionale penetra nelle singole branche del diritto: la caratteristica delle costituzioni

attuali è che entrano dentro le diverse categorie del diritto. Dunque anche il diritto

costituzionale penetra negli altri “pezzi” del diritto. C’è una precisazione da fare: il diritto

costituzionale nella tradizione tedesca viene chiamata “diritto dello Stato”. Lo Stato oggi è

stato interessato da 2 fenomeni contemporanei tutti compresi nella Costituzione italiana: lo

schiacciamento dal basso (autonomie territoriali) e lo schiacciamento dall’alto (UE). Questo

schiacciamento è contemplato comunque nella nostra Costituzione, in particolare all’Art.5

(autonomie locali) e all’Art. 11, che apre alla sovranazionalità. La sovranità statale è ormai

necessariamente limitata: ciò che colpisce, soprattutto gli osservatori stranieri, è che questa

nozione di limitazione della sovranità statale è scritta nella Costituzione. L’Art. 11 è

costituito da tre comma: innanzitutto il ripudio della guerra come “strumento di o esa alla

libertà degli altri popoli e come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali”.

Il secondo periodo invece recita: “l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,

alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia

tra le Nazioni”. Successivamente, l’Italia promuove le organizzazioni internazionali: soltanto

l’Italia non ha dovuto modi care la Costituzione per promuovere le organizzazioni

internazionali, come l’UE e l’ONU. I padri costituenti hanno ssato esattamente il principio:

non è pensabile che la sovranità non sia limitabile.

5.10

LO STATO

STATO: come la parola “diritto”, anche il termine “Stato” si connota di diversi signi cati.

Nel linguaggio tecnico è utile distringere tra stato-ente, stato-comunità o stato come

ordinamento.

Lo Stato è composto da 3 elementi costitutivi. Varia leggermente l’uso di uno o dell’altra

parola, ma c’è una larga condivisione che si può parlare di Stato quando si ha:

fi fi fi ff fi

• un popolo: insieme dei cittadini che hanno un certo tipo di relazione con un certo Stato

• un territorio (consultare manuale)

• una sovranità/potere di comando/potestà di imperio (comando)

L’INTERDIPENDENZA

L’interdipendenza economica non necessariamente comporta limitazioni da parte di uno

Stato rispetto a quelli che sono i propri punti di vista; l’interdipendenza culturale riguarda

invece le contaminazioni della cultura propria di uno Stato con quelle di un altro Stato (ES.

L’Italia nell’ultimo secolo è stata interessata dalla cosiddetta “American life”). C’è anche

un’interdipendenza giuridica: De Gasperi, Schumann e Adenauer, considerati i tre padri

fondatori dell’Europa, hanno cominciato a costruire una storia nuova dell’Europa basata su

due presupposti. Lo strumento per integrare le varie interdipendenze era il diritto

(integration by law). Il principio del diritto internazionale è quello di avere diverse entità che

applicano le regole come vogliono nei propri Paesi ma che si accordano sulle norme a livello

internazionale. La comunità internazionale fa fatica a trovare sulla base del principio

internazionalista un qualcosa di e ciente. L’interdipendenza divenne un’opportunità proprio

quando venne creata la sovranazionalità.

So ermandosi sul termine “popolo”, questa parola nel linguaggio comune non viene sempre

usata con attenzione, mentre il linguaggio tecnico lo esige. Spesso, per indicare il popolo, si

impiegano i seguenti termini:

1. Popolazione: durante il censimento, non è il popolo ad essere censito, ma la popolazione

residente, ossia la popolazione che stabilmente dimora in una determinata porzione di

territorio. Il censimento serve per migliorare i servizi, per studiare la società

contemporanea… Nel censimento si prende in considerazione anche chi è

occasionalmente dimorante nel territorio. Popolazione è una nozione statistico-

demogra ca, mentre popolo è un concetto politico.

2. Nazione: la nazione è una nozione di tipo culturale, sociologico. Fanno parte di una

nazione coloro che condividono una medesima lingua, un sentire comune, un’identità

nazionale che va al di là del popolo e dei cittadini dello Stato. L’identità nazionale è

l’identità storico-culturale di un popolo, e non necessariamente coincide con l’identità di

un popolo. L’identità di un popolo è direttamente correlata all’essere cittadini: si crea un

rapporto tra il cittadino e lo Stato che prende il nome di rapporto di cittadinanza.

L’appartenenza di un cittadino allo Stato è di tipo politico nel senso di comune polis. La

cittadinanza è normalmente collegata alla consanguineità. Il criterio prevalente per

ff fi ffi

l’acquisto della cittadinanza è quello dello ius sanguinis. Diversa è la posizione degli

USA, dove l’acquisto della cittadinanza si collega allo ius soli. La cittadinanza è una delle

materie che sono necessariamente statali: noi non siamo soltanto cittadini italiani, siamo

anche cittadini europei. La doppia cittadinanza è importante quando un individuo va a

vivere con stabilità in un altro stato europeo.

11.10

FORMA DI STATO

• Forma di stato: evoca l’idea di modo di essere dello Stato. Spiega come vengono regolati i

rapporti tra l’apparato statale e la società. La forma di stato risulta dall’interazione tra la

società e gli organi che costituiscono l’autorità dello stato (sistema organizzato di potere).

A seconda di come i rapporti vengono con gurati, questo produce una possibile

classi cazione delle forme di stato, cioè dei modi di essere dello stato. Bisogna sempre

tenere sullo sfondo l’idea del ruolo che nelle forme di stato ha giocato l’evoluzione storica.

I modelli di stato che si sono evoluti da un certo momento in avanti sono conseguenza del

dato storico, cioè del dato che sancisce la costruzione del processo di statualità.

• Forma di governo: anche i modelli di governo sono una conseguenza dei processi storici di

evoluzione delle forme organizzate di convivenza. Dal punto di vista concettuale, se

abbiamo la forma di stato come rapporto tra autorità e società, la forma di governo

restituisce la de nizione della modalità attraverso cui il potere della persona giuridica

statale si articola tra i vari organi che compongono l’apparato statale. Questo rapporto

genera una tassonomia possibile, cioè una classi cazione di modelli di Stato. La forma di

governo restituisce un pro lo diverso, cioè ci insegna ad identi care come il potere

all’interno dell’apparato statale è distribuito tra i vari organi, e quali sono le relazioni tra

questi organi.

Lo stato come persona giuridica consta di una serie di organi, ciascuno dei quali assolve a

delle speci che mansioni. Nell’evoluzione dello stato moderno, i modi di essere dello stato

si sono progressivamente trasformati. Diver

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaB.2003_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Balduzzi Renato.