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LIMITAZIONI CONVENZIONALI
Ci possono essere limitazioni convenzionali, cioè che quel limite alla concorrenza deriva da un contratto tra più imprese, esattamente come le intese. A queste limitazioni si applica sia la disciplina sulle intese e sia l'art. 2596l' che dice che il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto ed è valido se circoscritto ad una determinata zona o attività. Vi sono poi limiti di durata dato che il patto non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è stabilita, il patto è valido per cinque anni.
DISCIPLINA DEGLI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE art. 2598 dell'.
Non è vietato di per sé attrarre clienti di altre imprese: è vietato farlo in maniera scorretta. L'art. 2598 dice che compie atti di concorrenza sleale chiunque:
- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; "il Sono quindi atti di denigrazione, come può essere la pubblicità iperbolica tipo mio caffè è il solo ad essere buono" che è vietata poiché è denigratoria rispetto alle altre imprese. Una pubblicità comparativa basata su dati oggettivi è invece permessa, a patto che essi siano verificati.
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. Questa è una definizione molto ampia, che chiude il discorso.
Una pratica di concorrenza sleale è il cosiddetto dumping, cioè la vendita sottocosto di prodotto. Questi beni sono prodotti da imprese che vengono da altre nazioni che hanno costi più bassi. Come ci dice l'art.2599 è possibile agire in giudizio per ottenere l'inibitoria di questi atti. Questa disciplina è una disciplina di cui possono avvalersi solo le imprese, e non i consumatori, che dovranno azionare altri organi di tutela. CONSORZIO La nozione di consorzio è contenuta nell'art.2602 del Codice Civile. Esso definisce il consorzio come "il contratto con il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". Quindi gli imprenditori con il consorzio collaborano tra di loro. Noi dobbiamo innanzitutto distinguere due tipi di consorzi: ci sono consorzi concorrenziali che hanno lo scopo di limitare la concorrenza tra imprese, adesempio contingentando la produzione o gli scambi. Questo tipo di consorzio è soggetto alla disciplina anticoncorrenziale. Poi ci sono i consorzi di coordinamento, che sono particolarmente meritevoli di tutela poiché il loro scopo è quello di rafforzare la collaborazione tra le imprese al fine di ridurre i costi. Ad esempio, le imprese consorziate istituiscono un ufficio comune per la vendita dei loro beni e servizi o per l'acquisto delle materie prime. Sono quindi consorzi particolarmente utili al fine di risparmiare nei costi di produzione.
Un'ulteriore classificazione da fare è quella tra consorzi con attività interna e consorzi con attività esterna; i consorzi interni non entrano in contatto con terzi, cioè la loro funzione è soltanto quella di regolare i rapporti tra le imprese consorziate; i consorzi esterni invece sono quelli che, ai sensi dell'art. 2612, entrano in contatto con i terzi, intrattenendo
rapportigiuridici con i terzi. A questi consorzi il legislatore dedica una disciplinaparticolare.Il contratto di consorzio può essere stipulato soltanto tra imprenditori.I soggetti devono quindi avere la qualifica di imprenditore, inoltre il contrattoab sustantiamdeve avere forma scritta e tutto un contenuto specificoart.2603descritto nell' . È un contratto DI DURATA, che viene fatto proprioaffinché abbia una durata nel tempo. Le parti possono liberamente determinarela durata del contratto di consorzio, altrimenti per legge ha una duratadecennale. È un contratto aperto all'adesione di nuovi imprenditori,senza il consenso dei già consociati, purché i nuovi abbiano determinatecaratteristiche specificate nel contratto. Altro punto importante è che in caso ditrasferimento di azienda, l'acquirente dell'azienda subentra automaticamenteart.2610nel contratto di consorzio, a norma dell' .Anche se la disciplinasull'organizzazione è molto scarna, il consorzio ha tuttavia un'organizzazione interna, composta principalmente da due organi: L'ASSEMBLEA, in cui intervengono tutti gli imprenditori facenti parte del consorzio. Essa delibera a maggioranza: l'unanimità è richiesta solo per le modifiche alle specifiche contrattuali. L'ORGANO AMMINISTRATIVO che ha funzione gestoria, redigendo gli atti necessari all'amministrazione. Altro punto importante è la pubblicità del consorzio. Esso si deve registrare nel Registro Delle Imprese. Si iscrive non solo il contratto, ma anche i nominativi del direttivo del consorzio. Inoltre, ad iscriversi nel Registro delle Imprese è la situazione patrimoniale del consorzio, con funzione di pubblicità, affinché chiunque voglia entrare in contatto col consorzio possa conoscere la situazione economica dello stesso. FONDO CONSORTILE Il consorzio con attività esterna non èpropriamente un soggetto di diritto, art.2614 FONDO CONSORTILE, tuttavia l'art.2614 ci dice che ha un fondo, chiamato Fondo Consortile, che comprende i contributi dei consorziati e i beni acquisiti con questi. Quindi il Fondo Consortile non è altro che il patrimonio del consorzio, ed è costituito dai contributi iniziali degli aderenti, da eventuali contributi successivi e da tutti i beni acquistati nel corso del tempo. La caratteristica di questo patrimonio è la sua autonomia; è infatti a parte rispetto al patrimonio dei singoli consorziati. Questo ha dei riflessi importanti sul piano della responsabilità verso i creditori, art.2615 descritta nell'art.2615; essendo il patrimonio del consorzio un patrimonio autonomo, soltanto i creditori del consorzio potranno aggredirlo, e non anche i creditori personali dei singoli consorziati. Un secondo comma dell'art.2615 ci dice che per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono questi.ultimisolidalmente coi fondi del Fondo Consortile. Se ci sono quindi obbligazioniassunte nell'interesse di determinati consorziati, risponderanno anche i singoliconsorziati nel cui interesse sono state assunte queste obbligazioni.
DIFFERENZA FRA CONSORZIO E SOCIETÀ
Noi non abbiamo ancora studiato le SOCIETÀ, ma abbiamo detto che è laQual è il rapporto rispetto alforma più importante di impresa collettiva.consorzio? In entrambi i casi abbiamo un esercizio di attività di impresa: lalucrativo,differenza risiede nello scopo. Lo scopo delle società è cioè è quello diprodurre utili che poi vengono divisi tra i soci della società. I consorzi inveceCONSORTILE,non hanno uno scopo lucrativo, bensì che non consiste nelprodurre utili distribuibili, ma di ottenere un risparmio di spesa per gliimprenditori o un maggior guadagno.
Un'altra differenza che possiamo porre è quella fra consorzi e societàcooperative.
Qui la distinzione è più sfumata, perché in queste ultime lo scopo è quello di avere meno spesa o più guadagno, che sembra lo stesso scopo consortile. La differenza risiede nel fatto che lo scopo consortile è esclusivamente imprenditoriale, mentre nelle società cooperative possono accedere anche consumatori.nozione di CONTRATTO DI SOCIETÀ art.2247 contenuta dell' del Codice Civile. Questa nozione di contratto sociale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio indice che comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Il Codice Civile si esprime in termini di contratto di società; tuttavia, oggi come oggi alcune società come le S.p.A. e le S.R.L possono essere costituite anche per atto unilaterale, cioè a socio unico; questa modifica è stata aggiunta art. 2247 successivamente rispetto all' .
ANALISI DELL'ART. 2247 – I Conferimenti “Due o più persone conferiscono beni o servizi…”. I CONFERIMENTI sono le prestazioni a cui i soci si obbligano nell'atto