Estratto del documento

COMMERCIALE

Nel nostro sistema di diritto privato è possibile individuare un articolato ed organico

complesso di norme riferito agli imprenditori. Ai soggetti cioè che esercitano

professionalmente attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di

beni o servizi.

Il diritto commerciale moderno è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e

regola l’attività e gli atti di impresa. È il diritto privato delle imprese. L’attuale diritto

commerciale, infatti, non è solo il diritto del commercio e dei commercianti come potrebbe far

pensare il significato etimologico dell’aggettivo. Non lo è perché imprese giuridicamente

commerciali non sono solo quelle dedite al commercio. Tali sono tutte le imprese (industriali,

bancarie, assicurative, di trasporto ecc.) ad eccezione di quelle agricole.

Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla

figura dell’imprenditore, la cui definizione generale si trova all’art. 2082 c.c.: <<È

imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della

produzione o dello scambio di beni o di servizi.>>

La disciplina, però, non è identica per tutti gli imprenditori: il codice civile distingue

diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri di selezione:

a) l’oggetto dell’impresa, che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e

imprenditore commerciale;

b) la dimensione dell’impresa, che determina la distinzione tra piccolo imprenditore e

imprenditore medio-grande;

c) la natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la distinzione tra impresa

individuale, impresa societaria ed impresa pubblica.

Sulla base di queste premesse, possiamo individuare una disciplina generale,

applicabile a tutti gli imprenditori, ed una disciplina specifica applicabile solo ad alcuni

imprenditori.

// Disciplina

a) generale: applicabile a tutti gli imprenditori (statuto generale dell’imprenditore)

b) speci ca: applicabile solo ad alcuni imprenditori (statuto dell’imprenditore agricolo

e statuto dell’imprenditore commerciale).

La disciplina generale è quella che comprende parte della disciplina dell’azienda e dei

segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi.

Lo statuto dell’imprenditore agricolo è l’insieme delle norme che comprendono la sua

definizione (art. 2135), l’esonero dalle procedure concorsuali, e l’iscrizione nella sezione

speciale del registro delle imprese.

fi La qualifica di imprenditore agricolo ha rilievo essenzialmente negativo in quanto serve

a delimitare l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale.

Lo statuto dell’imprenditore commerciale è l’insieme delle norme che aiutano a

tracciarne i confini e ne prevedono l’iscrizione nel registro delle imprese (sezione generale), li

obbliga alla tenuta delle scritture contabili e li assoggetta al fallimento e alle altre procedure

concorsuali .

1

Tuttavia, alcuni degli istituti che compongono lo statuto dell’imprenditore commerciale

trovano applicazione anche nei confronti di imprenditori non commerciali (società) ed altri non

trovano applicazione nei confronti di determinati imprenditori commerciali (piccoli e pubblici).

Infatti, il piccolo imprenditore anche commerciale - così come l’imprenditore agricolo - è

esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento alle procedure

concorsuali, mentre l’iscrizione nel registro delle imprese, originariamente esclusa, è stata oggi

estesa anche a tali imprenditori, sia pure con rilievo diverso per l’imprenditore agricolo e per il

piccolo imprenditore.

La nozione generale di imprenditore

Nello studio della economia politica e del diritto commerciale assume un ruolo centrale

la figura dell’imprenditore, ma le nozioni di impresa e di imprenditore elaborate dall’economia

e dal diritto sono, almeno in parte, diverse.

Dal punto di vista economico infatti l’impresa individua un organismo produttivo, cioè

un insieme di elementi reali e personali (la natura, il capitale, il lavoro ecc.), e l’imprenditore è la

persona che organizza e dirige i fattori della produzione, assumendo su di sé il rischio relativo.

Dal punto di vista giuridico invece l’impresa è un’attività, cioè una serie di atti collegati

in vista di un determinato scopo, e l’imprenditore è il soggetto titolare dell’impresa.

È da notare che il codice civile non definisce l’impresa ma l’imprenditore (art. 2082),

vale a dire la persona che ne è titolare.

<< È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al

fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi>> (art. 2082).

Dalla definizione normativa risulta che gli elementi che concorrono a qualificare giuridicamente

un imprenditore sono:

• la professionalità (<< chi esercita professionalmente>>);

• l’economicità (<<una attività economica>>);

• l’organizzazione (<<organizzata>>);

Le procedure concorsuali sono degli strumenti giuridici pensati per affrontare le situazioni in cui

1

un’impresa, o in alcuni casi anche una persona, non riesce più a far fronte ai propri debiti. Quando si

parla di crisi o insolvenza, lo Stato interviene con regole precise per evitare che il caos prenda il

sopravvento: si cerca cioè di proteggere i creditori, garantendo una ripartizione il più possibile equa del

patrimonio del debitore, e, dove possibile, di salvare l’impresa in difficoltà.

• l a produzione o lo scambio di beni o di servizi (<<al fine della produzione o dello scambio di

beni o servizi>>);

In primo luogo l’attività di un imprenditore deve essere professionale, nel senso che

deve essere esercitata in modo abituale e sistematico, cioè non occasionale o saltuario, ma non

necessariamente in modo continuativo o senza interruzioni.

Sono attività imprenditoriali anche le attività a carattere stagionale (come la gestione di impianti

sciistici oppure di stabilimenti balneari o termali, la vendita al pubblico di caldarroste o di cocomeri ecc.)

e, più in generale, tutte le attività che per la loro stessa natura si svolgono soltanto in alcuni periodi

dell’anno o a intervalli di tempo (si pensi alla preparazione di luminarie in occasione di festività o di

cerimonie, alla gestione di un posto di ristoro in uno stadio aperto alla domenica ecc.)

In base al requisito della professionalità:

• non dà luogo all’esercizio di un’impresa il compimento di un singolo atto produttivo o anche

di più atti produttivi, ma tra loro isolati e non collegati.

• l’attività di produzione o di scambio di beni o di servizi non deve essere necessariamente

esclusiva, perché l’imprenditore può svolgere anche un’altra attività, o principale, perché

l’imprenditore può anche ricavare in prevalenza il suo reddito da altra attività.

Non è perciò imprenditore chi compia un’isolata operazione di acquisto e successiva rivendita di

merci, dato che in tal caso non si può neppure parlare di <<attività>> in senso proprio. Ma imprenditore

non è neppure chi compie una pluralità di atti economici coordinati (attività) quando circostanze

oggettive palesano in modo inequivoco il carattere non abituale ed occasionale dell’attività. Ad

esempio, non è imprenditore chi organizza un singolo servizio di trasporto o un singolo spettacolo

sportivo.

Tuttavia, non vi è incompatibilità assoluta tra unicità dell’affare ed attività professionale; ed

anche il compimento di un <<unico affare>> può costituire impresa quando - per la sua rilevanza

economica - implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e l’utilizzo di un apparato

produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici.

Così, è imprenditore il costruttore di un singolo edificio e anche chi acquista allo stato grezzo un

immobile per completarlo e rivendere i singoli appartamenti.

In secondo luogo l’attività di un imprenditore deve essere economica, in quanto

deve essere idonea a coprire i costi di produzione con i ricavi delle vendite e a ricostituire in

questo modo, al termine del processo produttivo, il capitale che è stato investito nell’impressa.

Secondo la giurisprudenza, però, è sufficiente che l’impresa abbia in astratto una obiettiva

economicità, cioè che non sia destinata già in partenza a operare in perdita, anche se in

concreto (a causa di scioperi, di inconvenienti tecnici, di difficoltà finanziarie ecc.) può subire

delle perdite; dal punto di vista giuridico quindi non rientrano nella nozione di impresa le

attività svolte da soggetti o da enti che, per la loro stessa natura, offrono beni o servizi

gratuitamente o comunque a un prezzo inferiore al loro costo di produzione.

Di regola un imprenditore esercita un’attività di produzione o di scambio con uno scopo

di lucro, ma la nozione normativa dell’imprenditore, che riguarda qualsiasi tipo di impresa, non

richiede necessariamente che un imprenditore intenda realizzare un lucro o un profitto (cioè dei

ricavi superiori ai costi), in quanto è sufficiente che miri a coprire i costi con i ricavi.

In particolare, anche quando svolgono un’attività d’impresa, per definizione hanno

scopo non lucrativo:

• le associazioni, che perseguono scopi di natura ideale o morale;

• le imprese pubbliche, che sono dirette a soddisfare bisogni pubblici, come lo sviluppo di

aree depresse o il sostegno dell’occupazione;

• le imprese di tipo mutualistico, come le società cooperative, che hanno lo scopo di fornire ai

soci beni o servizi oppure occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle

di mercato.

Lo scopo di lucro è invece essenziale, come vedremo, nelle società lucrative (come la società in

nome collettivo o la società per azioni), nelle quali i soci esercitano un’attività economica in

comune <<allo scopo di dividerne gli utili>>.

In terzo luogo l’attività di un imprenditore deve essere organizzata, cioè deve

tradursi in una organizzazione di elementi personali (i dipendenti) e reali (il capitale); secondo

l’opinione prevalente tuttavia l’organizzazione perso

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Appunti di Diritto commerciale Pag. 1 Appunti di Diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto commerciale Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher entoni01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Capo Giovanni.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community