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SITUAZIONI FAMILIARI ED EREDITARIE.
Lezione del 23/04/2025.
Con l’avvento della Cost. e con la legge di riforma del 1975, è maturata la
concezione secondo la quale, la famiglia è luogo di realizzazione e di sviluppo
della persona umana (c.d. concezione costituzionale o privatistica).
L’idea di famiglia che si è venuta a creare, si discosta molto dalla c.d.
concezione istituzionale (ormai superata). Secondo questa, la famiglia è una
formazione sociale portatrice di un interesse superiore e superindividuale. In
parole semplici, la famiglia viene equiparata ad una mini-istituzione dotata di
un modello organizzativo (di tipo patriarcale) e da proprie regole quasi
la famiglia è un’isola che solo il
impenetrabili. Non a caso, Jemolo disse che “
diritto può lambire”. Basti pensare, all’illecito aquiliano commesso da un
familiare nei confronti di un altro componente dello stesso nucleo. In questi
chi cagiona il danno non è tenuto a risarcirlo
casi, perché è come se la stessa
famiglia provvedesse a comporre la lite.
La famiglia è tutelata nei limiti della sua conformità ai principi di ordine
pubblico e, adottando la visione privatistica, risulta essere un connubio tra:
libertà , come realizzazione della persona;
responsabilità, come titolarità di doveri solidali (non solo di diritti).
N.B. I doveri di solidarietà non sono un limite, ma il fondamento della stessa.
La famiglia è una società naturale fondata sul
L’art. 29 Cost. recita: <<
matrimonio >>. Il matrimonio non può costituire
l’unico paradigma del modello familiare. In realtà, esistono ben altri modelli
che meritano una copertura costituzionale.
N.B. I nuovi modelli familiari trovano copertura costituzionale non all’art. 29,
ma all’art. 2 Cost. con il rischio di creare, seppur indirettamente, delle
gerarchie tra formazioni sociali.
Il sangue e gli affetti sono ragioni autonome di giustificazione per il momento
affectio
costitutivo della famiglia, ma il profilo consensuale e l’ costante e
spontanea fungono sempre più da denominatore comune di qualsiasi nucleo
familiare. La meritevolezza di tutela della famiglia riguarda non
esclusivamente i rapporti di sangue, ma soprattutto quelli affettivi che si
traducono in una comunione spirituale e di vita. L’ordinamento prevede la
iure sanguinis
costituzione – con pari dignità rispetto alla famiglia – di una
formazione sociale dove convivano persone legate da rapporto coniugale e/o di
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Sbobina di DIRITTO CIVILE 2.
filiazione, di là dal fatto che quest’ultimo trae origine dalla generazione nel
matrimonio, o fuori di esso, o da una adozione.
l’handicap culturale
Appare superato, quindi, secondo il quale famiglia è
soltanto quella tradizionale. Ciascuna forma familiare ha propria rilevanza
funzione servente allo sviluppo della
giuridica, ma pur sempre con la comune
persona; non può pertanto attribuirsi un’astratta superiorità al modello della
famiglia nucleare rispetto agli altri.
Rapporti familiari, status personae e controllo.
Lo status personae (quale sintesi unitaria dei diritti e dei doveri dell’uomo), si
completa e si specifica per l’assunzione di un ruolo familiare (o status
familiae).
La famiglia è immune da qualsivoglia controllo: il potere normativo
dell’ordinamento giuridico, la sua forza di affermazione dei valori si dovrebbero
arrestare dinanzi alla famiglia, intesa come comunità autonoma, portatrice di
una propria soggettività, zona franca, ordinamento a sé, originario rispetto
allo Stato.
Tale posizione risulta incompatibile con l’ordinamento costituzionale vigente. Il
controllo dello Stato sulle vicende personali e familiari si giustifica in funzione
della garanzia dei diritti fondamentali, da realizzare su iniziativa degli stessi
interessati o del pubblico ministero, sia pure sollecitato in via
ufficiosa o istituzionale. Se il tema dei diritti fondamentali nella famiglia
concerne i diritti dell’uomo in quanto tale (lo status personae) e non già quelli
del cittadino (lo status civitatis), è pur vero che taluni collegamenti tra i
contenuti di diversi status sono più di una volta presenti. Ad esempio, basti
pensare al dovere civico e morale di sostentamento e di assistenza dei
componenti del nucleo familiare.
Pluralità di modelli familiari.
Il dilagare del consumismo e la progressiva erosione di un’effettiva pratica della
morale cattolica della vita, il diffondersi di ambigui movimenti di liberazione dal
potere costituito e dalle sue istituzioni e soprattutto una notevole rinascita id
istanze individualistiche e libertarie anche nei costumi sono tra le cause alla
base della formazione di rapporti familiari al di fuori del modello strutturato
dall’organizzazione statale o dalla Chiesa.
Così le convivenze, le unioni tra persone dello stesso sesso, le diverse forme di
convivenza disciplinate dalla l. n. 76 del 2016 e quelle che, pur instaurandosi
per un’esigenza tipicamente ed esplicitamente considerata meritevole di
tutela, si realizzano a prescindere dall’atto ufficiale e sacramentale del
matrimonio, insostituibile e indefettibile negozio costitutivo del rapporto
coniugale (artt. 82 ss. e 143 c.c.). 16
Sbobina di DIRITTO CIVILE 2.
La famiglia non fondata sul matrimonio è anch’essa una formazione
sociale potenzialmente idonea allo sviluppo della personalità dei suoi
comportamenti e, dunque, orientata dall’ordinamento al perseguimento di tale
funzione.
… le diverse concezioni delle convivenze familiari.
La problematica sollevata dalla famiglia non fondata sul matrimonio ha
ingenerato, prima dell’intervento legislativo volto a regolamentare il fenomeno,
una pluralità di concezioni, ora superate, che è possibile esaminare secondo
quattro orientamenti principali.
1. Teoria dell’irrilevanza giuridica.
La convivenza fuori dal matrimonio sarebbe un fatto giuridicamente irrilevante;
l’indifferenza dell’ordinamento apparirebbe l’unica risposta coerente per una
coppia che abbia deliberatamente deciso di vivere al di fuori dello schema
tipico.
Contestazione. Il giudizio di irrilevanza finisce con l’esprimere soltanto assenza
di tipica previsione e impossibilità di procedere secondo il metodo classico della
sussunzione del fatto nella previsione della fattispecie normativa, là dove non
vi è il giuridico prima e il sociale dopo, ma la normativa è data proprio dalla
costante dialettica fatto-norma.
2. Teoria della piena equiparazione.
Un secondo orientamento, in netta contrapposizione al precedente, assegnava
alla semplice convivenza una rilevanza giuridica in tutto identica a quella
riservata alla famiglia c.d. legittima (giuridicamente riconosciuta).
Contestazione. Ridurre o ricondurre l’unione libera a quella matrimoniale
finisce con lo svilire in maniera ingiustificata sia la spontaneità e la libertà che
caratterizzano la convivenza, sia la sacralità e la pubblica, consapevole, voluta
assunzione di responsabilità che rappresentano il concentrato del
matrimonio (e ora anche dell’unione civile) come atto e come rapporto.
Vi è dunque una non identità di funzione tra le due forme di convivenza, e ciò
vieta di assimilarle nel trattamento giuridico.
3. Teoria dell’applicazione analogica.
Un terzo orientamento si era espresso nel senso dell’applicazione analogica
alla famiglia di fatto della normativa prevista per la famiglia legittima.
Contestazione. Innanzitutto, non possiamo trattare allo stesso modo due
diverse simili.
situazioni apparentemente E anche poi… il ricorso all’analogia
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Sbobina di DIRITTO CIVILE 2.
implicherebbe l’estensione alle dell’intera disciplina dei rapporti personali e
patrimoniali (c.d. disciplina di diritto comune) alle convivenze.
4. Teoria della regolamentazione rimessa all’autonomia negoziale.
Un quarto orientamento ha reputato di tradurre l’esigenza di libertà, espressa
dalla scelta di convivere al di fuori dal vincolo matrimoniale, nella
regolamentazione del rapporto rimessa esclusivamente all’autonomia
negoziale. Ogni esigenza di tutela avanzata da uno dei conviventi troverebbe
risposta se e in quanto i conviventi abbiano preventivamente, mediante negozi
giuridici, disciplinato l’esigenza medesima.
Contestazione. L’autonomia negoziale non è un valore in sé. Ogni atto e quindi
ogni rapporto, che si caratterizza per la promozione sociale e per la garanzia
della persona, per avere accesso alla tutela dell’ordinamento, deve essere
sottoposto ad un controllo di meritevolezza normativo, ad una valutazione in
positivo. A tale valutazione non si sottrae l’accordo tra i conviventi sia nel
costitutivo modificativo estintivo.
momento sia in quello ed
Il legislatore è intervenuto in questo settore con la l. n. 76 del 2016 , non
prevedendo una equiparazione né con la famiglia fondata sul matrimonio né
con le unioni civili. Nel rispetto della libertà di scelta, si riconoscono singoli
diritti, nonché la facoltà di stipulare contratti di convivenza per regolamentare i
rapporti personali e patrimoniali.
Il summenzionato intervento legislativo dà seguito alla dottrina che considera
rilevanti giuridicamente una pluralità di modelli di famiglia diversi da quella
fondata sul matrimonio. La famiglia non fondata sul matrimonio, quando
risponde all’esigenza di sviluppo delle persone che vi fanno parte, e/o di
educazione dei figli, rappresenta un valore meritevole di tutela.
È un problema di costume e non soltanto di leggi. Se il costume muta – ma
resta entro il quadro costituzionale – il legislatore non può cristallizzarlo.
La filiazione.
La patria potestà, la potestà genitoriale e la responsabilità genitoriale sono
concetti legali legati al rapporto genitoriale nei confronti dei figli, ma hanno
significati e implicazioni giuridiche differenti, che si sono evoluti nel tempo
grazie a interventi legislativi.
Patria Potestà Responsabilità
potestà genitoriale genitoriale
1. Patria potestà. Caratteri: 18
Sbobina di DIRITTO CIVILE 2.
potere dei genitori sul figlio, che comprendeva il diritto di educarlo, di
curarne gli interessi patrimoniali, e di decidere sulla sua vita.
I figli erano considerati sotto la potestà dei genitori finché non
raggiungevano la maggiore età.
la patria potestà era un istituto che rifletteva la visione patriarcale della
società.
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