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SITUAZIONI FAMILIARI ED EREDITARIE.

Lezione del 23/04/2025.

Con l’avvento della Cost. e con la legge di riforma del 1975, è maturata la

concezione secondo la quale, la famiglia è luogo di realizzazione e di sviluppo

della persona umana (c.d. concezione costituzionale o privatistica).

L’idea di famiglia che si è venuta a creare, si discosta molto dalla c.d.

concezione istituzionale (ormai superata). Secondo questa, la famiglia è una

formazione sociale portatrice di un interesse superiore e superindividuale. In

parole semplici, la famiglia viene equiparata ad una mini-istituzione dotata di

un modello organizzativo (di tipo patriarcale) e da proprie regole quasi

la famiglia è un’isola che solo il

impenetrabili. Non a caso, Jemolo disse che “

diritto può lambire”. Basti pensare, all’illecito aquiliano commesso da un

familiare nei confronti di un altro componente dello stesso nucleo. In questi

chi cagiona il danno non è tenuto a risarcirlo

casi, perché è come se la stessa

famiglia provvedesse a comporre la lite.

La famiglia è tutelata nei limiti della sua conformità ai principi di ordine

pubblico e, adottando la visione privatistica, risulta essere un connubio tra:

libertà , come realizzazione della persona;

 responsabilità, come titolarità di doveri solidali (non solo di diritti).

N.B. I doveri di solidarietà non sono un limite, ma il fondamento della stessa.

La famiglia è una società naturale fondata sul

L’art. 29 Cost. recita: <<

matrimonio >>. Il matrimonio non può costituire

l’unico paradigma del modello familiare. In realtà, esistono ben altri modelli

che meritano una copertura costituzionale.

N.B. I nuovi modelli familiari trovano copertura costituzionale non all’art. 29,

ma all’art. 2 Cost. con il rischio di creare, seppur indirettamente, delle

gerarchie tra formazioni sociali.

Il sangue e gli affetti sono ragioni autonome di giustificazione per il momento

affectio

costitutivo della famiglia, ma il profilo consensuale e l’ costante e

spontanea fungono sempre più da denominatore comune di qualsiasi nucleo

familiare. La meritevolezza di tutela della famiglia riguarda non

esclusivamente i rapporti di sangue, ma soprattutto quelli affettivi che si

traducono in una comunione spirituale e di vita. L’ordinamento prevede la

iure sanguinis

costituzione – con pari dignità rispetto alla famiglia – di una

formazione sociale dove convivano persone legate da rapporto coniugale e/o di

15

Sbobina di DIRITTO CIVILE 2.

filiazione, di là dal fatto che quest’ultimo trae origine dalla generazione nel

matrimonio, o fuori di esso, o da una adozione.

l’handicap culturale

Appare superato, quindi, secondo il quale famiglia è

soltanto quella tradizionale. Ciascuna forma familiare ha propria rilevanza

funzione servente allo sviluppo della

giuridica, ma pur sempre con la comune

persona; non può pertanto attribuirsi un’astratta superiorità al modello della

famiglia nucleare rispetto agli altri.

Rapporti familiari, status personae e controllo.

Lo status personae (quale sintesi unitaria dei diritti e dei doveri dell’uomo), si

completa e si specifica per l’assunzione di un ruolo familiare (o status

familiae).

La famiglia è immune da qualsivoglia controllo: il potere normativo

dell’ordinamento giuridico, la sua forza di affermazione dei valori si dovrebbero

arrestare dinanzi alla famiglia, intesa come comunità autonoma, portatrice di

una propria soggettività, zona franca, ordinamento a sé, originario rispetto

allo Stato.

Tale posizione risulta incompatibile con l’ordinamento costituzionale vigente. Il

controllo dello Stato sulle vicende personali e familiari si giustifica in funzione

della garanzia dei diritti fondamentali, da realizzare su iniziativa degli stessi

interessati o del pubblico ministero, sia pure sollecitato in via

ufficiosa o istituzionale. Se il tema dei diritti fondamentali nella famiglia

concerne i diritti dell’uomo in quanto tale (lo status personae) e non già quelli

del cittadino (lo status civitatis), è pur vero che taluni collegamenti tra i

contenuti di diversi status sono più di una volta presenti. Ad esempio, basti

pensare al dovere civico e morale di sostentamento e di assistenza dei

componenti del nucleo familiare.

Pluralità di modelli familiari.

Il dilagare del consumismo e la progressiva erosione di un’effettiva pratica della

morale cattolica della vita, il diffondersi di ambigui movimenti di liberazione dal

potere costituito e dalle sue istituzioni e soprattutto una notevole rinascita id

istanze individualistiche e libertarie anche nei costumi sono tra le cause alla

base della formazione di rapporti familiari al di fuori del modello strutturato

dall’organizzazione statale o dalla Chiesa.

Così le convivenze, le unioni tra persone dello stesso sesso, le diverse forme di

convivenza disciplinate dalla l. n. 76 del 2016 e quelle che, pur instaurandosi

per un’esigenza tipicamente ed esplicitamente considerata meritevole di

tutela, si realizzano a prescindere dall’atto ufficiale e sacramentale del

matrimonio, insostituibile e indefettibile negozio costitutivo del rapporto

coniugale (artt. 82 ss. e 143 c.c.). 16

Sbobina di DIRITTO CIVILE 2.

La famiglia non fondata sul matrimonio è anch’essa una formazione

sociale potenzialmente idonea allo sviluppo della personalità dei suoi

comportamenti e, dunque, orientata dall’ordinamento al perseguimento di tale

funzione.

… le diverse concezioni delle convivenze familiari.

La problematica sollevata dalla famiglia non fondata sul matrimonio ha

ingenerato, prima dell’intervento legislativo volto a regolamentare il fenomeno,

una pluralità di concezioni, ora superate, che è possibile esaminare secondo

quattro orientamenti principali.

1. Teoria dell’irrilevanza giuridica.

La convivenza fuori dal matrimonio sarebbe un fatto giuridicamente irrilevante;

l’indifferenza dell’ordinamento apparirebbe l’unica risposta coerente per una

coppia che abbia deliberatamente deciso di vivere al di fuori dello schema

tipico.

Contestazione. Il giudizio di irrilevanza finisce con l’esprimere soltanto assenza

di tipica previsione e impossibilità di procedere secondo il metodo classico della

sussunzione del fatto nella previsione della fattispecie normativa, là dove non

vi è il giuridico prima e il sociale dopo, ma la normativa è data proprio dalla

costante dialettica fatto-norma.

2. Teoria della piena equiparazione.

Un secondo orientamento, in netta contrapposizione al precedente, assegnava

alla semplice convivenza una rilevanza giuridica in tutto identica a quella

riservata alla famiglia c.d. legittima (giuridicamente riconosciuta).

Contestazione. Ridurre o ricondurre l’unione libera a quella matrimoniale

finisce con lo svilire in maniera ingiustificata sia la spontaneità e la libertà che

caratterizzano la convivenza, sia la sacralità e la pubblica, consapevole, voluta

assunzione di responsabilità che rappresentano il concentrato del

matrimonio (e ora anche dell’unione civile) come atto e come rapporto.

Vi è dunque una non identità di funzione tra le due forme di convivenza, e ciò

vieta di assimilarle nel trattamento giuridico.

3. Teoria dell’applicazione analogica.

Un terzo orientamento si era espresso nel senso dell’applicazione analogica

alla famiglia di fatto della normativa prevista per la famiglia legittima.

Contestazione. Innanzitutto, non possiamo trattare allo stesso modo due

diverse simili.

situazioni apparentemente E anche poi… il ricorso all’analogia

17

Sbobina di DIRITTO CIVILE 2.

implicherebbe l’estensione alle dell’intera disciplina dei rapporti personali e

patrimoniali (c.d. disciplina di diritto comune) alle convivenze.

4. Teoria della regolamentazione rimessa all’autonomia negoziale.

Un quarto orientamento ha reputato di tradurre l’esigenza di libertà, espressa

dalla scelta di convivere al di fuori dal vincolo matrimoniale, nella

regolamentazione del rapporto rimessa esclusivamente all’autonomia

negoziale. Ogni esigenza di tutela avanzata da uno dei conviventi troverebbe

risposta se e in quanto i conviventi abbiano preventivamente, mediante negozi

giuridici, disciplinato l’esigenza medesima.

Contestazione. L’autonomia negoziale non è un valore in sé. Ogni atto e quindi

ogni rapporto, che si caratterizza per la promozione sociale e per la garanzia

della persona, per avere accesso alla tutela dell’ordinamento, deve essere

sottoposto ad un controllo di meritevolezza normativo, ad una valutazione in

positivo. A tale valutazione non si sottrae l’accordo tra i conviventi sia nel

costitutivo modificativo estintivo.

momento sia in quello ed

Il legislatore è intervenuto in questo settore con la l. n. 76 del 2016 , non

prevedendo una equiparazione né con la famiglia fondata sul matrimonio né

con le unioni civili. Nel rispetto della libertà di scelta, si riconoscono singoli

diritti, nonché la facoltà di stipulare contratti di convivenza per regolamentare i

rapporti personali e patrimoniali.

Il summenzionato intervento legislativo dà seguito alla dottrina che considera

rilevanti giuridicamente una pluralità di modelli di famiglia diversi da quella

fondata sul matrimonio. La famiglia non fondata sul matrimonio, quando

risponde all’esigenza di sviluppo delle persone che vi fanno parte, e/o di

educazione dei figli, rappresenta un valore meritevole di tutela.

È un problema di costume e non soltanto di leggi. Se il costume muta – ma

resta entro il quadro costituzionale – il legislatore non può cristallizzarlo.

La filiazione.

La patria potestà, la potestà genitoriale e la responsabilità genitoriale sono

concetti legali legati al rapporto genitoriale nei confronti dei figli, ma hanno

significati e implicazioni giuridiche differenti, che si sono evoluti nel tempo

grazie a interventi legislativi.

Patria Potestà Responsabilità

potestà genitoriale genitoriale

1. Patria potestà. Caratteri: 18

Sbobina di DIRITTO CIVILE 2.

potere dei genitori sul figlio, che comprendeva il diritto di educarlo, di

 curarne gli interessi patrimoniali, e di decidere sulla sua vita.

I figli erano considerati sotto la potestà dei genitori finché non

 raggiungevano la maggiore età.

la patria potestà era un istituto che rifletteva la visione patriarcale della

 società.

Dettagli
A.A. 2024-2025
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annastallone10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Tardia Ignazio.