vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DIFETTI MATERIALI DELLA COSA
È una tematica complessa che ha da sempre costituito un problema particolarmente grave per la
ricostruzione dei contenuti della disciplina del contratto di vendita.
Che problema si pone?
Conseguire la proprietà e il possesso della cosa acquistata è di fondamentale importanza.
Se conseguo la proprietà ed il possesso attraverso la consegna della cosa acquistata, inizio ad usarla e
nell’utilizzo emergono difetti materiali che ne pregiudicano l’utilità non consentendone l’uso in tutti gli scopi
cui è destinata, rivelandosi inidonea all’uso che dovrei farne o fornisce prestazioni inferiori, cosa accade in
queste ipotesi?
Come fare in questi casi? Si può immaginare che un compratore, a fronte della scoperta dei vizi, possa
avanzare dei diritti nei confronti del venditore?
La problematica che risiede nel caso è data dalla natura della prestazione cui tenuto il venditore: un mero
DARE. emptor’
Queso era l’approccio rigidissimo utilizzato dai romani, rispondente al brocardo latino ‘caveat
ossia ‘stia in guardia il compratore’.
fi ff ff ffi ff fi fi ff
Ciò che ne è della cosa nel corso del suo utilizzo non interessa al venditore.
Questa era la visione dei romani, che ritenevano che il compratore dovesse essere cauto quando guarda la
cosa, perché se si fosse rivelata priva di determinate caratteristiche materiali, che sperava possedesse, il
relativo rischio è a suo carico.
Il venditore non rispondeva dei vizi materiali che la cosa poteva presentare dopo la consegna.
Una volta che il dare materiale e giuridico si è esaurito il venditore è liberato dall’obbligazione.
Questo a meno che:
- il venditore, in occasione della stipulazione del contratto, non abbia esplicitamente promesso che la cosa
ha una determinata particolarità; in questo caso di ‘promissio’, in relazione a una speci ca qualità, che
poi si scopre essere assente, il compratore può chiedere il risarcimento solo per violazione della
promessa;
- dolo del venditore
ulteriore ipotesi è il nel momento della stipulazione del contratto, ovvero sapeva
benissimo dei vizi della cosa, ed era intenzionato a frodare il compratore.
Sostanzialmente, nell’impostazione romanistica, era interamente a carico del compratore il rischio legato ai
vizi materiali della cosa scoperti successivamente alla stipulazione del contratto.
I primi a compiere un passo in avanti in materia son i romani stessi: a Roma c’erano due categorie di beni
animali schiavi.
mobili di grande importanza economica, gli e gli
Entrambi venivano compravenduti in spazi dedicati con persone acquirenti presenti e in presenza della cosa
o erta in vendita; i venditori arrivavano nelle piazze con il bestiame e gli schiavi, venivano esaminati dai
compratori che poi li compravano. curuli’,
Questi ‘contratti’ erano assoggettati alla magistratura degli ‘edili e nella prospettiva della protezione
degli acquirenti, che si trovavano spesso frodati dai venditori, si ritiene necessario ideare una disciplina
apposita.
Infatti agli acquirenti erano spesso tenute nascoste malattie o difetti sici dei capi di bestiame. degli schiavi
che chiaramente ne in uenzavano la loro integrità sica e di conseguenza il valore.
(Es. di donne che si scoprivano sterili, schiavi che avevano propensione alla fuga etc) 58:00
Accade che si sente l’esigenza di proteggere il compratore.
I rimedi previsti dal nostro legislatore elencati dall’articolo 1490 c.c. e ss vengono de niti dai commentatori
e dottrina rimedi ‘edilizi’.
In cosa consistevano?
Imponevano obblighi informativi pre - contrattuali corredando i capi di bestiame e gli schiavi di un cartello
informativo recante i vizi occulti di cui erano a etti e di cui erano a conoscenza, cosi da consentire agli
acquirenti di essere informati il più possibile sulle caratteristiche dei beni acquistati.
In più gli edili curuli arricchiscono lo spettro dei rimedi esperibili dal compratore stabilendo che, se uno
schiavo o animale, dopo la consegna, si rivela senza una qualità indispensabile non indicato nel cartello, il
risoluzione del contratto riduzione del prezzo.
compratore può chiedere, a sua scelta, la o la
estimatoria,
Ha a disposizione l’actio con cui si chiede una riduzione del corrispettivo (quindi una parziale
restituzione dell’ammontare già pagato) da ridursi in misura proporzionale all’impatto del vizio sul valore di
redibitoria,
mercato dell’animale, o in alternativa l’actio con cui si fa caducare l’a are, quindi si ha
restituzione dell’animale o schiavo e restituzione del prezzo.
Vengono così introdotti due rimedi contrattuali, uscendo dal diritto romano classico, riconoscendo che la
presenza di determinate caratteristiche del bene entra nel rapporto contrattuale.
Questa innovazione viene introdotta in un mercato particolare: schiavi ed animali, beni infungibili, ciò
è inconcepibile la sostituzione,
signi ca che per beni di questo tipo in quanto non esistono dei beni
identici, all’interno del genere.
Altrettanto vale per la riparazione, non possono essere riparati o eliminati i difetti degli schiavi.
ff fi fl ff fi fi fi ff fi
Ciò spiega il motivo per cui in questo momento storico, a Roma, nei mercati degli animali e schiavi non
viene in mente a nessuno di prevedere che i compratori possano richiedere la riparazione o sostituzione del
bene, perché entrambe non son compatibili con le caratteristiche di quei beni.
Accade che questa novità viene valutata talmente positivamente che nel diritto giustinianeo si pensa di
estendere il modello regolatore previsto dagli edili curuli a qualsiasi compravendita, indipendentemente
dall’oggetto e dal luogo in cui viene concluso.
Si avrà quindi l’obbligo per tutti i venditori l’obbligo di informare i compratori dei vizi conosciuti della cosa
venduta e il diritto per il compratore, che scopre il vizio di cui non era stato informato dal venditore, di
chiedere la restituzione o riduzione del prezzo.
All’estensione dei rimedi edilizi a qualsiasi contratto di compravendita il diritto giustinianeo non a anca
alcuna modi ca ne adattamento, della disciplina prevista per schiavi ed animali, per arginare le
problematiche legate alle diverse tipologie di beni cui si applicherà la disciplina edilizia.
Si ha quindi un ‘trapianto normativo’ estendendo una disciplina a beni che sino ad allora ne erano rimasti
esclusi.
Cosi consacrato nel diritto giustinianeo il modello regolatore romano, dei diritti spettanti ai compratori a
fronte della scoperta di vizi della cosa, transita nel diritto medievale e attraverso il diritto comune si insinua
nelle varie tradizioni europee dei codici civili moderni (dal codice napoleonico del 1804, al BGB tedesco del
1901 nonché nel codice civile italiano del 1865), con uendo anche nel codice civile del 1942 grazie
all’in uenza dei professori di diritto romano che hanno partecipato attivamente alla stesura.
Entra nonostante siano trascorsi 2000 anni e la compravendita regolata dal codice civile sia diversa da
quella del diritto romano:
- per il diritto romano era necessaria la traditi, ora è su ciente il principio consensualistico;
- non era contemplata la vendita di cosa generica, tanto meno di cosa futura o altrui;
- ora la compravendita ha ad oggetto per la maggior parte beni mobili fungibili grazie alla produzione in
massa.
Nonostante questi mutamenti il modello degli edili curuli rimane immutato ed entra nel nostro codice civile.
Sorgono una serie di problemi interpretativi ed applicativi che portano allo sviluppo di orientamenti
giurisprudenziali che, per porre rimedio alla inadeguatezza codicistica, introducono regole che sovvertono
alcune opzioni fondamentali legislative al ne di rendere la disciplina più concreta ed attuale, di qui
l’auspicio della dottrina di un intervento del legislatore su queste norme datate rispetto alle esigenza attuale;
richieste che hanno trovato una relativa soluzione in norme speci che che però hanno collocazione extra
codicem.
Per esempio, in materia di responsabilità del venditore per difetti materiali dei beni, abbiamo la
compresenza di norme settoriali adeguate alle esigenze attuali che si contrappone con le norme arretrate
del codice. 1490 per i
Punto di partenza dell’analisi dei rimedi speciali è rappresentato dall’art. c.c. rubricato ’Garanzia
vizi della cosa venduta’
Non si parla di obbligazioni, bensì garanzie, quindi una situazione giuridica passiva.
La garanzia non impone alcunché al soggetto che ne è gravato, esponendolo a un rischio, ovvero per cui
nell’uso della cosa si manifestino vizi materiali non conoscibili, e se si concretizzano potrà essere attivata la
garanzia da parte del compratore, in caso contrario il problema non si pone.
Ciò che rileva è che il venditore non è tenuto a fare nulla.
Se la cosa manifesta un vizio non risponderà a titolo di inadempimento, bensì sulla base di una garanzia.
Grande di erenza tra vendita ed appalto è data dal fatto che l’appaltatore è tenuto sia ad un dare che ad un
facere, quindi anche a garantire che quanto è dato abbia determinate caratteristiche.
Se produce un’opera che ha difetti sarà inadempiente all’obbligazione di facere.
fl ff fi fi ffi fl fi ffi
È una situazione diversa quindi dall’obbligazione, in cui il venditore è tenuto ad una prestazione di dare, e
non a un facere, e quindi non deve garantire che la cosa sia immune da vizi che impediscano il corretto
espletamento della funzione cui è deputato la cosa venduta.
Questo modo di leggere il contratto di compravendita è tipico della visione romanistica.
Le chiavi di lettura odierne, delle varie convenzioni prevede una visione totalmente opposta.
Ancora oggi però nel nostro codice il venditore è obbligato solamente a DARE, quindi a trasferire proprietà
e possesso.
Il tema legato alla garanzia per difetti materiali è legato a una pura assunzione ex lege di rischi.
Come conseguenza naturale della stipulazione del contratto di compravendita sorge in capo al venditore la
garanzia, senza la necessità dell’apposizione di una particolare clausola.
Il venditore in quando tale garantisce, anche se non lo dichiara espressamente, solo per il fatto di vendere,
che la cosa oggetto dell’accordo, al momento della stipulazione, è immune da vizi che la rendano inidonea
all’uso e ne diminuiscano in maniera apprezzabile il valore di mercato.
In quanto vende il venditore assume su di se la garanzia del rischio che la cosa possa rivelarsi difettosa.
Possono le parti escludere pattiziamente la garanzia o che questa sia dovuta con modalità diverse da quelle
pr