Diritto civile 2 - 25/02/2014
Programma
Libro IV: Contratto come una delle fonti da cui sorgono le obbligazioni, il rapporto di debito-credito (una delle fonti insieme al fatto illecito e ad altre fonti di cui all'art. 1173 c.c., che fa riferimento a tutti gli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico).
Struttura del libro IV
- Parte generale delle obbligazioni: Si basa sull'assunto che vi siano una serie di regole tendenzialmente applicabili a tutti i rapporti obbligatori, quale che ne sia la fonte (contratto, fatto illecito ecc.) contenuta nel Titolo I del Libro IV.
- Poi si parlerà dei regimi, contenuti nei successivi titoli, che riguardano le diverse fonti delle obbligazioni, innanzitutto il contratto con una disciplina che a sua volta è articolata in parte generale relativa ai contratti, e in altri titoli che riguardano i singoli vincoli contrattuali legali (compravendita, locazione, mutuo, comodato ecc.).
- Esauriti i titoli dedicati ai contratti, il Libro IV prosegue indicando altri fatti e atti diversi dal contratto, ai quali l'ordinamento ricollega il sorgere del vincolo obbligatorio come la ripetizione di indebito, arricchimento, la gestione di affari altrui ecc.
- Il Libro IV si conclude poi con la disciplina del fatto illecito del 2043 c.c., sia regole che riguardano fattispecie di responsabilità civile diverse da quelle regolate dall'art. 2043.
Articolazione del corso
- Prima parte dedicata alla disciplina generale delle obbligazioni, gruppo di regole applicabili a tutti i rapporti obbligatori quale che sia la fonte da cui il rapporto obbligatorio discende, di cui fanno parte ragionamenti sulla nozione di obbligazione. Poi ci intratterremo su alcuni profili del diritto delle obbligazioni che sono i pilastri portanti della parte generale. Riprendi qualche nozione dal Roppo di Privato 1 per approfondimento. Ripresa di tutte le obbligazioni. La prima parte sugli appunti quindi parte generale delle obbligazioni con integrazione fra ciò che si dice a lezione e Roppo.
- Seconda parte riguarda il diritto sulla responsabilità civile "Cos'è la responsabilità civile" Visintini, da integrare con appunti e analisi della giurisprudenza. Ci occuperemo di casi pratici, analisi di sentenze e studio del ragionamento giuridico.
- Parte dedicata agli atti o fatti diversi dal contratto e dal fatto illecito, a cui si riconduce l'effetto della nascita di un rapporto obbligatorio (art.1173 c.c.), e in particolare delle restituzioni (ripetizione di indebito ecc.) ossia tutta la problematica che riguarda le situazioni in cui si sia verificato uno spostamento patrimoniale, ma non vi sia una ragione giustificativa dello stesso, che meriti di dare stabilità allo spostamento, perché se c'è stato uno spostamento patrimoniale dal patrimonio del soggetto A al soggetto B, occorre, affinché sia stabile l'acquisizione di quel bene da parte del soggetto B, che vi sia una ragione giustificativa per questo spostamento di ricchezza.
- Principio causalistico per cui il contratto, che non ha ragione giustificativa degli spostamenti di ricchezza, è nullo. L'ordinamento riconosce gli spostamenti di ricchezza e li sanziona se sono senza ragione giustificativa. Questo nel contratto, ma il principio causalistico opera anche al di fuori dei rapporti contrattuali rispetto a ogni ipotesi in cui si verifichino spostamenti di ricchezza. Anche in questo caso, in senso diverso visto che non è un controllo preliminare rispetto al contratto, ma a posteriori, dato che lo spostamento patrimoniale si è verificato ma non è giustificato, e allora manca la stabilità dell'acquisizione patrimoniale e per cui si pone un problema risolto con il mezzo dell'obbligazione per cui se la prestazione non è stabilmente acquisita da chi l'ha ricevuta, occorre rimediarvi con uno strumento che consenta di riportare il bene nella sfera patrimoniale del soggetto rimasto indebolito da quel trasferimento patrimoniale, e affinché vi sia il ritorno all'origine di quella quantità di ricchezza, chi ha ricevuto la prestazione non dovuta, non giustificata, è obbligato a restituirla al soggetto che originariamente ne aveva un titolo di appartenenza. Lo strumento "obbligazione" è molto duttile.
Il contratto e l'efficacia delle obbligazioni
- Provocare danno significa produrre una perdita patrimoniale, ossia si è distrutta ricchezza, e se sussistono i presupposti stabiliti dalla legge, occorre rimediare a questa situazione portando nel patrimonio del danneggiato, che ha subito la perdita, tanta ricchezza quanta è stata distrutta dal fatto illecito. Questo risultato si ottiene prelevando quella stessa quantità di ricchezza dal patrimonio di chi è stato responsabile del danno. Nasce in capo al danneggiato un credito.
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Tipi di effetti del contratto:
- Efficacia reale, che consiste nell'effetto di costituzione del diritto reale, nel trasferimento di proprietà o altro diritto reale, e sulla base del principio consensualistico enunciato dall'art. 1376 c.c. questa efficacia reale si produce per effetto del consenso manifestamente manifestato, non occorrendo la consegna della cosa affinché passi la proprietà.
- Effetti obbligatori, ad es. il compratore che si obbliga a pagare un prezzo al venditore, il mutuatario si obbliga a restituire la somma che gli è stata trasferita in mutuo e a pagare gli interessi. Gli stessi contratti ad effetti reali prevedono anche effetti obbligatori.
Rilevanza delle obbligazioni
L'obbligazione è un mezzo tecnico indispensabile per l'attuazione dei rapporti contrattuali. L'importanza delle obbligazioni nel mondo della finanza (investimenti finanziari ecc.), con fungibilità anche nel campo contrattuale, civilistico, ripristino situazioni patrimoniali azzerate senza giustificazioni annesse.
Norma di apertura del Libro IV
Art. 1173 c.c. Disposizioni preliminari. Art. 1173 apre il Titolo I dedicato alle obbligazioni in generale, sulle disposizioni preliminari. Noi ci soffermeremo sugli artt. 1173, 1174, 1175 c.c.
Art. 1173 Fonti delle obbligazioni
Art. 1173. Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Il termine fonte ha significato metaforico, come fonti del diritto, e fonti delle obbligazioni, come idea di scaturigine di un qualcosa da una fonte. Le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito, e altro fatto o atto idoneo a produrre rapporto giuridico.
Interpretazione della norma
Questa disposizione dà il senso di un disegno programmatico di tutte queste norme. Il contenuto di questa proposizione non è propriamente precettivo. Siamo abituati a disposizioni di legge che contengono un precetto, ma non tutte hanno questa struttura convenzionale. La struttura condizionale di una norma giuridica è composta da:
- Protasi (conseguenza), ossia tipizzazione dei fatti e situazione di conflitto che la disposizione è volta a regolare.
- Apodosi, in cui è contenuta la regola, la prescrizione, il trattamento giuridico che la legge prescrive per quella fattispecie.
Perché periodo ipotetico condizionale? Perché la logica di questa costruzione è che se si verifica in concreto un certo conflitto di interessi, una circostanza di fatto, ecco che si applica quella regola. È legata all'idea che la disposizione, la prescrizione trovi applicazione se si verifica in concreto quella situazione tipizzata nella previsione astratta della protasi.
Interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali
Nell'art. 1173 c.c. non c'è nulla di tutto questo! Non c'è protasi, definizione della fattispecie astratta, né l'enunciazione di una regola o apodosi, fatto illecito, ma è descrittiva, constatativa dell'insieme delle disposizioni di legge che riguardano il rapporto obbligatorio. Sembra volerle catalogare, classificare. È una disposizione di cui ci si può domandare se non sia legge solo in senso formale e non in senso sostanziale. Ci sono disposizioni di legge che in realtà non corrispondono alla sostanza, alla proprietà precettiva propria delle disposizioni del diritto. Una legge che non dispone in concreto.
È una legge in senso formale che sembra non avere alcuna presa sulla realtà concreta, sull'effettività. Ma questo è un giudizio provvisorio, perché per stabilire se davvero questa disposizione non ha alcun effetto pratico, si potrà vedere solo dopo uno studio approfondito della disciplina generale delle obbligazioni per capire se questa disposizione normativa che non formula alcun precetto, in realtà in combinazione con alcune disposizioni di legge non possa aver rilievo pratico. Alcune norme pur non essendo precettive possono assumere un rilievo precettivo in combinazione con altre norme.
Norme definitorie e rilevanza pratica
Ad esempio un tema classico di discussione dei civilisti, dei teorici generali del diritto, è che valore abbiano e se abbiano valore vincolante le definizioni legislative. Ci sono disposizioni di legge che enunciano definizioni quali l'art. 1321 c.c., che non presenta di per sé un precetto, ma si ha la definizione di cosa sia contratto, senza protasi, o apodosi, né regola enunciata nella disposizione.
Art. 1321. Nozione. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Tuttavia è una disposizione che ha rilevanza pratica, che si scopre soltanto non considerando il precetto di per sé. Il problema delle definizioni giuridiche è importante perché nella parte di corso dedicata alla nozione di obbligazione, ci soffermeremo in generale sui concetti giuridici, che sono i referenti dei termini tecnici, i quali evocano dei concetti.
Le definizioni, che siano legislative o no sono definizioni dei termini tecnici. Sulle definizioni espresse dalla legge, e non costruite dalla dottrina, ma che esprime la legge stessa si è sviluppato un dibattito sulle definizioni legislative, sul fatto se esse abbiano o meno valore vincolante per l'interprete, ossia se siano un'opera dottrinale impropriamente svolta dal legislatore senza valore vincolante, o se abbiano valore vincolante per gli interpreti. Tradizionalmente si nega, ma si considera la definizione legislativa un'invasione di campo in un tema appartenente alla dottrina.
Valore normativo delle definizioni legislative
Altri dicono no! Dicendo che comunque hanno valore, perché ad esempio in caso di contratto, anche se uno studioso del diritto civile potrà legittimamente dare una definizione di contratto non coincidente con l'art.1321 c.c., magari più affinata dal punto di vista scientifico, tuttavia la definizione dell'art. 1321 c.c. ha comunque valore normativo, che può consistere nel fatto che in altre proposizioni normative in cui sia inserita la parola contratto a quella parola contratto inserita in quel contesto precettiva si considera inserita la definizione di contratto, come se la proposizione che contiene la parola contratto fosse completata dal significato che alla parola contratto attribuisce la disposizione di legge dell'art. 1321 c.c., che dà una definizione legislativa di contratto.
Un altro aspetto la definizione di contratto di cui all'art. 1321 c.c., che apre la disciplina generale dei contratti, ossia quel corpo normativo che ha la finalità di dettare regole che tendenzialmente si applicano a tutti i contratti, quale che sia il titolo alla quale essi appartengono, in generale ha come criterio di delimitazione del suo confine la definizione di contratto data dall'art. 1321 c.c.
Applicabilità della parte generale del contratto
Cosa significa parte generale del contratto che tendenzialmente si applica a tutti i tipi contrattuali legali, anche i contratti atipici, ossia quelli creati dalla pratica degli affari, che può inventare un'operazione economica non riconducibile a nessuno dei tipi contrattuali legali? A tutti questi contratti si applica la parte generale del contratto, con i suoi requisiti del contratto, con le norme sulla nullità, sulla disciplina della rescissione, della risoluzione. Tendenzialmente queste norme sono destinate a regolare quei conflitti di interesse per tutti i tipi contrattuali legali. Tutti i tipi di contratti legale trovano nella regola sull’annullabilità per incapacità naturale, o sull’annullabilità per i vizi del consenso, o di violenza o per errore, queste disposizioni si applicano a tutti i contratti.
Ma per dire che una singola operazione economica è contrattuale occorre verificare se vi siano tutti gli elementi della definizione del contratto di cui all'art. 1321. In questo senso l'art. 1321 ha funzione precettiva perché delimita il campo di applicazione della disciplina generale del contratto.
Esempi di applicazioni pratiche
Ad es. il contratto è accordo fra due o più parti; il recesso dal contratto è dichiarazione unilaterale di una sola parte, quindi non è contratto, e quindi non si applica la disciplina di contratto al recesso e così anche per tutti gli atti unilaterali, e infatti l'art.1324 c.c., contenuta sì nella disciplina generale del contratto, che ha la funzione però di stabilire il criterio di disciplina di atti che contratti non sono, ossia atti aventi contenuto patrimoniale, e a cui si applica la disciplina generale dei contratti solo in quanto sia compatibile con questi atti. Questa norma conferma che le regole della disciplina generale del contratto non si applicano tout court agli atti unilaterali, che contratti non sono. Ad es. al testamento, che è atto mortis causa, che è fuori dall'ambito di applicazione dall'art. 1324 c.c., non si applica la disciplina generale del contratto.
Art. 1324. Norme applicabili agli atti unilaterali. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. L'art. 1173 c.c. è utile per capire le idee base attorno alle quali i redattori del codice civile hanno costruito la parte generale dei contratti e in particolare la costruzione del Libro IV dedicato alle obbligazioni (questo art. quindi a volte è precettivo).
Conclusione
L'idea base è che le obbligazioni (di cui non c'è, in apertura, una definizione a differenza della definizione del contratto in apertura del titolo II del Libro IV) derivano da contratto, da fatto illecito, e da altro atto o fatto. Abbiamo 3 parole significative:
- Nella rubrica la parola "fonti", scaturigine, matrice da cui scaturiscono delle situazioni.
- "Derivano", riprende l'idea, insita nella parola fonti, di qualcosa che deriva da qualcosa.
- "Produrre", che ha significato analogo a quello di derivano, un qualcosa prodotto da qualcos'altro.
L'idea base è che le obbligazioni, intese come vincolo giuridico, nascono da atti o fatti, contratto (considerato come atto), fatto illecito (considerato come fatto). Fatti e atti come fonti. Obbligazioni come effetto, qualcosa che è prodotto da qualcos'altro. C'è parallelismo tra atto e contratto, illecito e fatto, e altri fatti che hanno un qualcosa che li assimila all'illecito perché li chiama fatti, e altri atti simili al contratto. Obbligazioni come effetto, che nasce da qualcos'altro.
Quest'idea del derivare, dell'esser prodotti, dell'idea di generare qualcos'altro, riguarda la visione tipica del rapporto causa-effetto. Il rapporto di causalità a cui fanno riferimento queste 3 parole, è un rapporto di causalità che non ha a che fare con la causalità empirica, perché il contratto produce effetti obbligatori, la nascita del rapporto obbligatorio, non per virtù propria fattuale del contratto, dell'accordo, ma perché vi sono disposizioni di legge, direttive dell'ordinamento, che ricollegano a quei fatti e a quegli atti, il sorgere dell'effetto giuridico del rapporto obbligatorio che nasce. Siamo sempre in una prospettiva metaforica.
Sappiamo però che non è una cosa empirica, ma che il rapporto di causalità è mediato dal valore espresso da norme, che riconducono certi fatti a certe conseguenze giuridiche. Cause e conseguenze giuridiche, solo nel senso che ad un determinato fatto segue una certa regola, per esempio che stabilisce che un soggetto sia obbligato ad eseguire una certa prestazione, in quanto si è verificato un certo fatto al quale la legge riconduce il sorgere del rapporto obbligatorio.
Ad esempio la collocazione nel tempo dell'insorgere di un rapporto obbligatorio può esser importante per una serie di conseguenze (decorrenza di un termine prescrizionale, di un termine di decadenza). Collocare nel tempo un certo effetto giuridico è importante a fini pratici, e per collocarlo nel tempo ci serve poter dire che quel effetto giuridico si è prodotto in un determinato momento perché in quel momento si è verificato il fatto che ne costituisce la causa.
Nella terminologia corrente si usa anche il termine atto illecito, con cui si definisce un comportamento umano. Per fatto invece si intende un accadimento che non corrisponde ad un comportamento umano (un evento atmosferico, un crollo). Nel 2043 c.c. si fa riferimento a qualunque atto o fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri rispetto a chi ha realizzato il fatto, che corrisponde alla distinzione del diverso ruolo, per cui atto si riconduce ad un comportamento umano, mentre fatto, si riconduce a condotte, in cui anche se è presente la volontà di compiere quel comportamento, tuttavia il comportamento non è...
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Diritto civile II
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Corso di diritto processuale civile II, diritto processuale civile
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