Alessia Compri Diritto civile 2 A.A. 2020/2021
DIRITTO CIVILE 2 – Mirko Faccioli
CASO 1 Tizio si reca da un legale al quale espone quanto segue: egli è detentore in veste di conduttore di
un appartamento adibito ad uso abitativo confinante con un terreno di proprietà di Caio. Quest’ultimo ha
conferito a Sempronio l’appalto per l’esecuzione di lavori di scavo aventi una profondità di circa 3 metri sotto
il livello del suolo e interessanti la parte di terreno posta al confine alla casa abitata da Tizio.
In conseguenza dei lavori di scavo una parete dell’abitazione di Tizio è crollata provocando la distruzione
dell’arredamento ivi esistente, con un danno di 8 mila euro. Tizio chiede al legale che sia esperibile un’azione
giudiziaria diretta di risarcimento danni. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere
illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.
Tizio lamenta che i lavori di scavo eseguiti sul fondo vicino di Caio ma eseguiti da Sempronio, hanno
provocato il crollo della parete della sua abitazione, nella quale vive come conduttore, e la conseguente
distruzione dell’arredamento che era presente all’interno dell’immobile e quindi chiede risarcimento.
La pretesa è quella di un RISARCIMENTO DEL DANNO. Di che tipo di responsabilità si tratta? Contrattuale o
extracontrattuale? Extracontrattuale perchè c’è un contratto di appalto che lega Caio e Sempronio però non
è questo il punto perchè non c’è un rapporto obbligatorio che lega Tizio danneggiato ai potenziali
danneggianti Sempronio e Caio, quindi discuteremo di responsabilità extracontrattuale.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA Il soggetto che lamenta un danno è Tizio, il quale potrebbe rivolgersi
direttamente a Sempronio per chiedere un risarcimento del danno. Ma potrebbe anche convenire in giudizio
entrambi.
Prendiamo in esame ora le questioni giuridiche che il caso pone, all’interno del quale ci sono dei profili che
possono essere interpretati in un modo piuttosto che in un altro.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA TIZIO PUO’ ESPERIRE UN’ AZIONE GIUDIZIARIA, QUALE DETENTORE
DELL’IMMOBILE? Bisogna verificare la legittimazione attiva di Tizio: infatti non è chiaro di chi sia
l’arredamento.
▪ potrebbe essere che Tizio abiti nell’appartamento e che l’arredamento non sia di sua proprietà ma
che sia un arredamento messo a sua disposizione. Quindi Tizio sarebbe detentore sia dell’immobile
sia dell’arredamento.
▪ oppure potrebbe essere che l’arredamento sia di proprietà di Tizio, quindi Tizio sarebbe detentore
solo dell’immobile.
Il problema giuridico si pone nel caso in cui l’arredamento non sia di sua proprietà. Perché se è suo, Tizio può
vantare una lesione del diritto di proprietà. Quindi Tizio in quest’ultimo caso potrebbe vantare una lesione ai
sensi del 2043. Ma nel caso in cui non è proprietario, andremo ad immaginare una situazione in cui Tizio
agisce per chiedere il risarcimento di un bene non suo, cosa non concessa dal ns ordinamento.
DANNO LAMENTATO DA TIZIO altro aspetto non chiaro: se Tizio voglia agire in giudizio per ottenere
risarcimento correlato alla distruzione dell’arredamento, piuttosto che al crollo della parete, piuttosto che
entrambi. Si parla solo di un danno di 8 mila euro. SOLUZIONE: Tali 8 mila euro possono riferirsi,
presumibilmente, solo all’arredamento: sarebbe una cifra esigua per risarcire il danno alla parete.
Risoluzione legittimazione attiva di Tizio - vengono in rilievo due previsioni della disciplina del contratto di
artt. 1585 e 1586
locazione, ovvero gli , i quali fanno riferimento ai casi in cui il conduttore viene molestato
nel suo godimento cioè subisce comportamenti da parte di terzi che diminuiscono l’uso o il godimento della
cosa. Le conseguenze sono regolate diversamente:
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→ Se il terzo pretende di avere diritti sulla cosa, il conduttore non può difendersi da solo ma deve
chiamare in causa il locatore che è tenuto a garantirlo da tali molestie (1585 comma 1).
→ Se il terzo molesta il godimento del conduttore, senza pretendere diritti sul bene concesso, allora il
conduttore non può rivolgersi al locatore ma ha la facoltà di agire contro i terzi in nome proprio.
In quest’ultimo caso il conduttore ha una legittimazione attiva diretta.
Quindi Tizio è legittimata attivo sia nell’ipotesi in cui sia effettivo proprietario dei mobili sia nel caso in cui
egli non è titolare dell’arredamento perchè potrebbe agire ex comma 2 art. 1585.
NB: l’art. 1585 è una manifestazione legislativa della possibilità della cd TUTELA ACQUILIANA DEL CREDITO –
nel ns ordinamento si è riconosciuto che il diritto di credito (diritto relativo) ha una tutela non solo di
carattere contrattuale ma è anche una tutela aquiliana che si dirige nei confronti di terzi che in qualche modo
disturbano il rapporto obbligatorio e in particolare ledono il diritto di credito vantato dal creditore nei
confronti del debitore. Nel ns caso il bene su cui vi è il diritto di godimento è stato distrutto. Ma ci sono
anche tante altre ipotesi che riguardano il diritto a una prestazione lavorativa (es: lavoratore subordinato
non può eseguire la prestazione perché un terzo glielo impedisce fisicamente).
Risoluzione legittimazione passiva – nel ns caso abbiamo due possibili soggetti passivi: Caio e Sempronio.
Sicuramente Tizio può agire contro Sempronio in quanto è l’autore materiale del fatto. Invece Caio non è
l’autore materiale del danno (secondo i principi generali i soggetti rispondono dei danni che provocano in
prima persona). È quindi configurabile una RESPONSABILITA’ INDIRETTA o RESPONSABILITA’ PER FATTO
ALTRUI ex art 2049?
ART. 2049 - I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei
loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Oggi si parla di PREPONENTE (soggetto che si avvale del lavoro altrui) e PREPOSTO (persona che si avvale del
rapporto). Il loro rapporto viene indicato come rapporto di preposizione o di subordinazione.
Questa norma è dettata a favore del danneggiato per consentirgli di potersi rivolgere anche nei confronti del
preponente. La ratio è quella di dire che se il preponente di avvale del lavoro altrui x ricavarne un vantaggio,
allora è anche opportuno che sopporti il rischio che questo cagioni danno a terzi.
Inoltre, il 2049 è strutturato come un’ipotesi di cd RESPONSABILITA’ OGGETTIVA del preponente –
responsabilità oggettiva significa che in deroga al 2043, il soggetto risponde a prescindere dalla colpevolezza
(quindi sia a prescindere da dolo sia a prescindere da colpa).
Nel caso di specie, in cosa potrebbe consistere la colpa del preponente?
▪ MANCATA VIGILANZA DEL COMPORTAMENTO DEL PREPOSTO – culpa in vigilando
▪ LA SCELTA DELL’INCARICATO O DEL PREPOSTO – culpa in eligendo
Il 2049 ritiene questi elementi irrilevanti, quindi una volta che si sono verificati gli altri presupposi (vedi
sotto) il preponente non può andare esente da responsabilità adducendo che è stato diligente quando ha
scelto l’incaricato e che l’ha vigilato. Questo perchè si tratta di responsabilità oggettiva.
PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DEL 2049
RAPPORTO DI PREPOSIZIONE tra chi ha commesso il danno e chi ha dato l’incarico. Secondo la
giurisprudenza e la dottrina, non ogni incarico comporta l’applicazione del 2049 e del 1228, perché
se così fosse avremmo dei risultati irragionevoli (es: pensiamo a dare un pacco alla posta e poi il
furgone investe X). Quindi la norma si applica solo quando il raporto di preposizione comporta la
possibilità per il preponente di influenzare l’attività del preposto e di impartire delle istruzioni e di
eventualmente verificare che il comportamento del preposto sia conforme a queste istruzioni.
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Non deve trattarsi necessariamente di un vero e proprio lavoro subordinato: dottrina e giuri dicono
che non deve trattarsi di un raporto stabile e duraturo ma può trattarsi di un rapporto occasionale,
sempre però che vi sia in capo al proponente potere di direzione e controllo del preposto.
NESSO FRA ATTIVITÀ DANNOSA DEL PREPOSTO E LE INCOMBENZE CUI È ADIBITO – la giurisprudenza
intende in modo estensivo questo requisito: la norma si applica anche quando lo svolgimento delle
mansioni ha in qualche misura agevolato, facilitato il compimento dell’illecito (es: il preposto
approfitta delle mansioni per commettere un illecito che avrebbe cmq potuto commettere ma in
modo più difficoltoso, come nel caso in cui gli operai di un edificio, durante orario di lavoro,
sottraggono denaro)
PRESENZA DI UN ILLECITO DEL PREPOSTO – su questo punto di pone un problema interpretativo: ci si
è chiesti se la responsabilità del preposto sia una responsabilità oggettiva come quella del
preponente o se invece presuppone il dolo o la colpa. Infatti qualche autore ha avanzato di
interpretare la norma in modo che anche la responsabilità del preposto sia oggettiva.
Dal punto di vista letterale, si parla però di fatto illecito, il quale è comprensivo di tutti i suoi
elementi costitutivi: anche il 2043 menziona il dolo e la colpa. Quindi secondo i principi il fatto
illecito, per essere tale, comprende anche gli elementi del dolo e della colpa.
Quindi la responsabilità del preponente è oggettiva, ma quella del preposto è una responsabilità per
fatto illecito comprensiva di tutti gli elementi del dolo e della colpa.
Ma nel ns caso la norma trova applicazione? La norma non si applica perché manca il rapporto di
preposizione infatti l’appaltatore lavora in autonomia rispetto al committente.
ART. 1655 – l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e
con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Qual è il rischio dell’appaltatore? Rischio di impresa – che l’uso delle proprie risorse sia superiore al
guadagno. Il rischio di cui parla il 1655 non ha invece nulla a che vedere con il danno a terzi. La disciplina
dell’appalto non si occupa di questo problema di poter cagionare danno a terzi.
Il problema della responsabilità di danno a terzi va risolto tenendo in considerazione altre norme, posto che
l’art. 2049 non è applicabile all’appalto: il 2049 è dotato di una autonomia che esclude l’esistenza di un
rapporto di preposizione. Questa è la regola. eccezioni
Va però anche osservato che in dottrina e in giuri sono state individuate due in cui si riconosce
una corresponsabilità del committente per i danni cagionati dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione
dell’opera (quindi trova applicazione il 2049):
▪ Il committente può essere rimproverato per una culpa in eligendo che consiste nell’aver affidato
l’incarico dello svolgimento dell’appalto a un soggetto che manifestamente, non ha le qualità
professionali necessarie per svolgere l’opera in modo corretto e in sicurezza.
▪ Il rapporto tra committente e appaltatore non prevede quell’autonomia che il 1655 attribuisce
all’appaltatore. Quindi quando, o per un accordo iniziale, o nello svolgimento del rapporto, il
committente non si limita a indicare l’opera o il servizio che vuole ma impartisce tante direttive e
indicazioni da ridurlo a un nudus minister cioè mero esecutore dell’opera.
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Nel caso di specie è rilevabile una di queste due ipotesi descritte sopra? Nel caso di specie non vi sono
elementi che fanno desumere la presenza di una di queste due ipotesi. Quindi, concludendo, per individuare
una legittimazione passiva di Caio, la strada del 2049 non è praticabile.
Possiamo provare a risolvere il caso sulla base di quanto stabilito all’interno del libro III (disciplina della
proprietà). Caio potrebbe richiamare l’applicazione dell’art. 840.
ART. 840 – La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può
fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a
quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti
dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali.
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o
a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle
Qual è il significato di questa norma? C’è una divisione dottrinale e giurisprudenziale – il punto di partenza
del ragionamento muove dal rilievo della incompletezza della norma in quanto prevede una regola di
comportamento formulata come divieto (non fare opere che rechino danno al vicino).
C’è il precetto però manca la SANZIONE!!!! – non è un fenomeno raro che vi siano norme incomplete senza
la sanzione. Si può ricavare la sanzione facendo riferimento alle norme generali. La sanzione è rinvenibile
nell’art. 2043 (regola generale in tema di risarcimento del danno) e si traduce nell’obbligo risarcitorio.
Ma come va ricostruito il rapporto fra art. 840 e art. 2043? Una prima soluzione interpretativa che si può
avanzare è considerare l’840 come una sorta di esemplificazione del 2043: si dice che il 2043 prevede in
generale la responsabilità aquiliana e l’840 è una particolare ipotesi applicativa del 2043. Se così fosse, l’art.
840 potrebbe operare solo in presenza di tutti i requisiti del 2043 (fatto doloso o colposo che cagiona danno
a terzi).
STAMPATO
17/02/2021
Questo cosa significa? Vuol dire che affinchè il proprietario del fondo sia responsabile, si dovrà ravvisare in
suo capo i requisiti del 2043, quindi dolo o colpa. Se applichiamo questa impostazione ai casi come il ns in cui
il proprietario non esegue direttamente i lavori, ma li fa eseguire ad un soggetto terzo, il requisito della colpa
si traduce negli elementi previsti dal 2049: si andrà a concludere che anche ai sensi dell’840 il proprietario è
responsabile solo se ricorre la culpa in eligendo o il nudus minister.
Quindi le conclusioni sono sostanzialmente le stesse: l’azione di Tizio potrà essere rivolta solo nei confronti
di Sempronio.
NB: è sconsigliato proporre azione nei confronti di tutti perché sennò si rischia di pagare le spese processuali,
a seguito di una pronuncia di rito per mancanza di un presupposto processuale.
Tornando all’art. 840 si fa un passo ulteriore: la prima interpretazione fornita consiste in un orientamento
che può essere contestato e criticato: qual è l’obiezione che può essere mossa a questo orientamento? La
constatazione del fatto che interpretando in quel modo l’840 si svuota l’840 di un significato autonomo
all’interno dell’ordinamento giuridico: arrivando a dire che non è altro che una mera esemplificazione del
2043 si afferma che l’840 è una norma inutile e superflua che non ha un proprio autonomo significato.
Il fatto che l’ordinamento contenga norme inutili e superflue può benissimo accadere, ma di fronte a queste
ipotesi l’interprete non deve fermarsi: esiste un principio interpretativo che ritiene che se una disposizione è
prevista all’interno dell’ordinamento è perché questa abbia un suo significato autonomo. A supporto di
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questo assunto bisogna guardare l’art. 1367, il quale prevede che nel dubbio il contratto o anche una singola
clausola va interpretata nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché quello secondo cui non ne
avrebbe alcuno. Questo PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO, si ritiene che valga anche per
l’interpretazione delle norme giuridiche, pur non essendo espressivamente stabilito (nemmeno all’interno
delle NORME SULL’INTERPRETAZIONI contenute all’interno delle Preleggi).
Nell’applicare il 1367 bisogna però ricordare anche l’esistenza del PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA – se la
norma è inutile, lo sforzo dell’interprete deve essere quello di ricercare un significato che gli conferisca utilità
ma pur sempre nell’ambito della ragionevolezza. Tutto ciò ci porta a respingere questa tesi.
Come possiamo leggere allora l’articolo 840, allontanandoci quindi dalla visione che lo ritiene una mera
esemplificazione del 2043? – potremmo prevedere che l’art. 840 preveda una responsabilità collegata alla
titolarità del fondo e quindi sganciata dalla colpevolezza: si verrebbe quindi a configurare una
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA.
Accogliendo questa diversa lettura, potremmo ritenere che Tizio possa dirigere la sua azione risarcitoria oltre
che nei confronti di Sempronio anche nei confronti di Caio, chiamando in causa quest’ultimo, sulla base della
lettura dell’art. 840.
Un’altra questione da affrontare è quella della sussistenza dei presupposti della responsabilità. È chiaro che
la responsabilità diretta e principale resta quella di Sempronio, perché se questo non fosse responsabile, non
lo sarebbe nemmeno Caio. Quindi la responsabilità di Caio presuppone l’accertamento dei fatti illeciti posti
in essere da Sempronio.
→ DANNO INGIUSTO
→ NESSO DI CAUSALITA’
→ COLPEVOLEZZA
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, l’onere della prova con riguardo agli eleme
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