Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 92
Appunti diritto civile 2 Pag. 1 Appunti diritto civile 2 Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 92.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto civile 2 Pag. 91
1 su 92
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ARRICCHIEMENTO SENZA CAUSA

Un primo istituto che potrebbe venire in rilievo è l'istituto de (2041) - si applica quando taluno, senza una giusta causa, si arricchisce a danno di altra persona che deve allora indennizzare nei limiti dell'arricchimento conseguito.

Tuttavia, l'art. 2041 è una cd ultima spiaggia, ai sensi dell'art. 2042: l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

Alessia Compri Diritto civile 2 A.A. 2020/2021

20/04/2021

SURROGAZIONE

Quindi prima di parlare di questo dobbiamo parlare della possibilità del terzo di agire in surrogazione ovvero sostituirsi all'originario avente diritto alla prestazione (nel ns caso il creditore) per poi rivalsi nei confronti del debitore. In realtà, esistono due tipi di surrogazione:

  • SURROGAZIONE REALE - ha per oggetto la prestazione
  • SURROGAZIONE

PERSONALE (1201 – ss) – mutamento della figura del creditore

Noi dovremo discutere di surrogazione personale.

Il pagamento ha come effetto naturale l’estinzione del rapporto obbligatorio quindi non è così semplice capire come possa accadere che un’obbligazione venga adempiuta e nonostante questo, venga a mutare la persona del creditore. Per ricostruire il meccanismo si tende a usare il concetto di ESTINZIONE RELATIVA.

IN CASO DI PAGAMENTO CON SURROGAZIONE, IL RAPPORTO OBBLIGATORIO SI ESTINGUE SOLO CON RIGUARDO ALLA FIGURA DELL’ORIGINARIO CREDITORE, che avendo ricevuto ciò che gli spetta non può più pretendere nulla.

Mentre invece, l’obbligazione non si estingue con riguardo alla posizione del debitore che si trova a essere obbligato nei confronti di colui che ha pagato il debito al posto suo.

Esistono diverse forme di sostituzione della figura del creditore:

⌂ Surrogazione per volontà del creditore –

consegue a una dichiarazione di volontà del creditore

Surrogazione per volontà del debitore – consegue a una dichiarazione di volontà del debitore: prende in prestito il denaro da un terzo con il quale paga il suo creditore, dopodiché anziché restituire la somma al mutuante lo surroga nei diritti del creditore, anche senza il consenso di quest’ultimo.

Surrogazione legale – la surrogazione ha luogo per effetto di legge quando si realizzano i presupposti richiesti dalla norma.

Dobbiamo notare che in tutte e 3 le ipotesi la surrogazione non presuppone il consenso del surrogato. Può essere necessaria la volontà del creditore o del debitore – la surrogazione si realizza per legge (quando visono presupposti) senza atto di accettazione del surrogato. Poi è chiaro che rimarrà libero di decidere se far valere o meno la sua pretesa, ma la surrogazione in sé intesa non richiede il consenso del surrogato.

È sufficiente che si realizzino gli altri presupposti.

FUNZIONE DELLA SURROGAZIONE: recuperare quanto sborsato a colui che paga un debito altrui.

Quale può essere l’ipotesi di surrogazione che fa al caso nostro? No l’art. 1202 né l’art. 1201 (non c’è stata alcuna dichiarazione di surroga). Potremmo applicare a una delle ipotesi di surrogazione legale, in particolare la previsione del n. 5 art 1203, dove il legislatore prevede che si ha surrogazione legale “negli altri casi previsti dalla legge”.

Abbiamo già visto però come l’art. 1180 non si occupi della surrogazione, ovvero dei rapporti successivi al pagamento del debito altrui, ma si limita a prevedere le ipotesi in cui si può o non si può pagare il debito altrui. Quindi la disciplina normativa applicabile va ricercata altrove nell’azione di ripetizione, che riguarda la disciplina dell’indebito.

Alessia Compri Diritto civile 2 A.A.

2020/2021

Esistono diverse tipologie di indebito:

  • Indebito oggettivo (2033): chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Si chiama oggettivo perché manca proprio il debito: manca una relazione tra chi ha pagato e chi ha ricevuto. Questo avviene quando l'obbligazione non è mai esistita oppure quando l'obbligazione esisteva ma poi è venuta meno con effetto retroattivo.
  • Indebito soggettivo (2036): chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Vi sono due variabili:
    1. Chi paga non è debitore (ex latere solvendi) – l'obbligazione esiste ma chi paga non è debitore
    2. Chi riceve non è creditore (ex latere accipiendi) – l'obbligazione esiste ma il debitore paga nelle mani del creditore sbagliato.

Questa ipotesi può considerarsi disciplinata dall'art. 2033. Perché? Vedi sotto.

La legge prevede solamente l'indebito soggettivo ex latere solvendi. La legge prevede che chi ha pagato un debito altrui può ripetere la prestazione in presenza di due requisiti:

  • se si credeva debitore in base a un errore scusabile
  • se il creditore nel frattempo si è privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.

Quindi, l'essenza della norma è il primo requisito, il fatto che il debitore (solvens) ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile (= l'errore è scusabile quando non dipende da colpa).

Vi sono delle affinità con la figura dell'adempimento del terzo ma anche delle differenze. Possiamo ritenere che chi paga un debito altrui come nel nostro caso integra i requisiti visti sopra? Assolutamente no, perché nel nostro caso Mevio sa bene di non essere il debitore: quindi non.

Sono integrati i presupposti del 2036. Quindi il terzo non può avvalersi del diritto di ripetizione previsto dal 2036. Tuttavia, possiamo pensare che il terzo che paga consapevolmente il debito altrui abbia una diversa possibilità di recuperare quanto pagato: art. 2036 comma 3 (= quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore) – è uno di quei casi di surrogazione legale, cui fa riferimento l’art. 1203 n.5) il presupposto è che sia stato pagato un debito altrui ma che però manchino i requisiti richiesti per l’esistenza del diritto alla ripetizione nei confronti di chi ha ricevuto la prestazione e quindi si potrebbe pensare che la norma si possa applicare quando manca l’errore del terzo (perché questo ha pagato consapevolmente un debito altrui). Questa interpretazione, sul piano letterale non è sbagliata. Questa prospettiva è stata ulteriormente argomentata.

riflettendo sulla natura giuridica dell'adempimento del terzo, in particolare valorizzando il fatto che l'adempimento del terzo è, a differenza dell'adempimento del debitore, un negozio giuridico sottoposto alla disciplina dei contratti in generale. Allora, in questa prospettiva, si è sostenuto che la previsione del terzo comma dell'art. 2036 (quando riferita all'adempimento del terzo) potrebbe essere intesa come una norma diretta a disciplinare un'azione di impugnazione dell'adempimento del terzo ( = a fare in modo che questo perda i suoi effetti giuridici). In particolare, si può pensare che il comma 3 art. 2036 configuri un'ipotesi di impugnazione del pagamento in quanto viziato da errore, considerato che in termini generali quando un negozio giuridico viene impugnato e invalidato è possibile chiedere indietro la prestazione che è stata eseguita. In questa prospettiva, le norme sull'adempimentodel terzo e sull'art. 2036 sembranocompletarsi a vicenda: diventa ancora più coerente dal pdv sistematico la tesi per cui chi paga il debito altruipuò, se lo fa in base a errore scusabile, rivolgersi a chi ottenuto la prestazione per ottenere ciò che gli spetta,mentre se questo requisito (errore) manca deve rivolgersi al vero debitore ai sensi del 3 comma della norma.Tuttavia, vi sono un paio di passaggi critici in questa tesi: PRIMO: questa teoria presuppone di far dire alla norma molto più di quello che la norma dice perché il normale modo di funzionare dell'impugnazione per errore presuppone due passaggi: impugnare il negozio e poi presuppone la richiesta di ottenere indietro quanto è stato fatto in esecuzione del negozio invalidato. Di Alessia Compri Diritto civile 2 A.A. 2020/2021questo doppio passaggio non c'è traccia nel 2036 (= il quale prevede azioni dirette e immediate che consente a chi ha pagato il debito altruidi rientrare subito nella disponibilità di ciò che ha sborsato. SECONDO: la disciplina presuppone che l'errore sia riconoscibile e essenziale: deve essere tale che una persona di ordinaria diligenza lo avrebbe rilevato nella disciplina dell'errore prevista in tema di contratti, questa valutazione di riconoscibilità è riferita a chi? A chi cade in errore o alla controparte? Alla controparte: la disciplina dell'errore guarda alla posizione di colui che non è caduto in errore e tutela il suo affidamento alla conclusione del contratto perché dice che può essere impugnato solo se riconoscibile essenziale. Nell'art. 2036 invece, l'errore di cui si parla, è riferito a colui che si crede debitore. Quindi cambia la prospettiva perché l'attenzione si sposta su colui che è caduto in errore e allora si valuta se il suo errore è scusabile o meno e allora si concederà diritto allaripetizione se c'è stato diritto scusabile e viceversa. Il comportamento del creditore (chi ha ricevuto la prestazione) viene in rilievo nel secondo comma art. 2036 dove si dice che chi ha ricevuto l'indebito dovrà restituire i frutti e gli interessi dal gg del pagamento se era in mala fede (non c'era errore); mentre i frutti e interessi decorreranno dal gg della domanda se era in buona fede (se c'era errore scusabile). Ma questo non rileva ai fini dell'insorgere della ripetizione, ma serve a misurare la consistenza, la misura della ripetizione. Quindi questo collegamento tra 2036 e impugnazione dei negozi giuridici per errore di chi li ha posti in essere, non è condivisibile per questi due aspetti: errore vero e proprio presuppone un doppio passaggio che non c'è e poi si osserva come il 2036 è incentrato sulla scusabilità del comportamento di colui che è caduto in errore mentre la disciplina.

Dell'annullamento guarda il comportamento della controparte. Sul piano letterale, rimane la possibilità di ritenere che il comma 3 operi in tutti i casi in cui un soggetto pagavolontariamente un debito altrui e quindi ma

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
92 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiaa.c di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Faccioli Mirko.