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Gli altri atti o fatti a cui sorgono le obbligazioni
Stanno a metà tra contratto e fatto illecito, quali la promessa al pubblico, il pagamento dell'indebito, negotiorum gestio, titoli di credito, alimenti, ma neanche questi implicano obbligazioni risarcitorie. Questa caratteristica del 1173, che non fa riferimento ad una obbligazione risarcitoria se non rispetto al fatto illecito, sembrerebbe stridere con il 1223 che prevede il risarcimento del danno in caso di inadempimento dell'obbligazione.
L'obbligazione risarcitoria è inglobata nell'obbligazione principale, ma nel caso dell'illecito civile, la mancanza di rapporti tra i soggetti fa sì che l'unica obbligazione che possa sorgere sia quella risarcitoria. Quindi, anche la forma, ossia l'obbligazione risarcitoria, oltre alla nozione di danno, è incomune sia al danno contrattuale che extracontrattuale. Non tutti i danni extracontrattuali ex art. 2043 sono risarcibili.
Ma devono essere presenti gli elementi costitutivi dell'illecito. L'imputabilità della condotta, dolo o colpa, emerge direttamente dal 2043. Il nesso causale emerge invece dal 1223, che parla di danno che deve essere conseguenza immediata e diretta della condotta e che a ben vedere è l'unico elemento in comune tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale, perché la responsabilità contrattuale ha un fondamento soggettivo, mentre quella extracontrattuale ha fondamento oggettivo, e perché tra i presupposti della responsabilità contrattuale non è menzionata l'ingiustizia, dato che l'inadempimento è in re ipsa la lesione di un interesse giuridicamente rilevante.
Anche nei sistemi di civil law la rinnovazione normativa può avvenire per il tramite della giurisprudenza, la quale si avvale dei principi costituzionali (a differenza dei sistemi di civil law non costituzionalizzati, che non
O rono principi di tal fatta da consentire al giudice losvolgimento di questa opera); ciò non vuol dire che la giurisprudenza sia fonte del diritto, come pure sostengono alcuni, ma il suo ruolo è potenziato perché assume un ruolo attivo per la innovazione normativa e ciò grazie ai principi costituzionali. Ne è esempio il caso dell’art. 2059.
Art. 2043. Duplice occorrenza di danno, danno ingiusto arrecato e danno oggetto del risarcimento. La seconda occorrenza fa riferimento al danno patrimoniale (anche se alcuni hanno sostenuto che danno risarcibile ex 2043 sarebbe anche il danno non patrimoniale), nozione unitaria comune all’inadempimento e all’illecito civile. Le obbligazioni da contratto o altro atto o fatto idoneo a produrle ex 1173 non sono obbligazioni risarcitorie. L’unica fonte produttiva di obbligazione risarcitoria menzionata è l’illecito civile, perché le altre fonti si riferiscono alle obbligazioni tipiche.
dello spettrofunzionali di tali atti o fatti, strumentali alla realizzazione dell’interesse loro sottesi. Se ildebitore non adempie viola il diritto del creditore, in quanto titolare a esigere laprestazione del debitore, e in secondo momento si pone la quaestio facti se si sonoprodotti i danni, che se prodotti sono sicuramente risarcibili.A seguito dello spoglio è predisposta la tutela reale della reintegrazione, ma se a causadello spoglio è stato prodotto un danno c’è anche la tutela risarcitoria.Se il debitore non adempie c’è a tutela del creditore l’azione di adempimento e l’azione dirisarcimento del danno. Il danno contrattuale è risarcibile perchè dietro allo stesso stal’interesse del creditore a ricevere la prestazione protetto dall’ordinamento, sia in naturaove possibile sia per equivalente; c’è un solo caso in cui la protezione viene meno ex art.1256 co.1, se la prestazione diventa
impossibile per causa non imputabile al debitore. Dato che il danno contrattuale è sicuramente risarcibile, l'unica fonte ex 1173 idonea a far sorgere l'obbligazione risarcitoria è l'illecito civile e, mentre negli altri casi l'obbligazione risarcitoria è un duplicato dell'obbligazione primaria, un posterius, in tal caso è un prius, perché non tutti i danni extracontrattuali sono risarcibili. Il presupposto della idoneità del contratto e altre fonti diverse dall'illecito a far sorgere l'obbligazione risarcitoria è che siano valide, e anche nel caso dell'illecito civile l'ordinamento esige che la fattispecie siacompleta nei suoi elementi, tra cui l'ingiustizia del danno, elemento che esclude diff ffprincipio la possibilità che l'obbligazione risarcitoria sia considerata effetto naturale dell'inadempimento dell'obbligazione (così come è negli altri
Casi in cui il danno contrattuale è risarcibile ipso iure), perché bisogna verificare la risarcibilità del danno extracontrattuale, in quanto dipendente dalla variabile dell'ingiustizia del danno.
Il problema fondamentale dell'art. 2043 e la disciplina dell'illecito civile è rappresentato dall'individuazione di un criterio scriminante tra danni risarcibili e non, perché è evidente che non tutte le perdite patrimoniali sono risarcibili, come indirettamente si ricava dal 1173.
L'ingiustizia non necessariamente implica la perdita patrimoniale, per cui il danno-perdita patrimoniale non coincide con il danno ingiusto: risarcibilità non è uguale a ingiustizia.
Se la perdita patrimoniale è risarcibile ed è risarcibile in quanto ingiusta allora tutte le perdite patrimoniali sarebbero ingiuste e l'art. 2043 sarebbe stato formulato "...obbliga colui che l'ha commesso a risarcirlo".
ma la doppia occorrenza della parola danno non può comportare una simile implicazione reciproca tra risarcibilità e ingiustizia: ma si trovano in rapporto di dipendenza, per cui il danno-perdita patrimoniale è risarcibile se ingiusto. La conseguenza di tale rapporto gregario è che non tutti i danni da illecito sono risarcibili (a differenza del danno contrattuale): in tanto la perdita patrimoniale si converte in danno risarcibile in quanto esso dipende da un'interferenza illecita nella sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato e il danno perdita patrimoniale sarà risarcibile soltanto se l'interferenza proveniente dal terzo si è scaricata sul patrimonio del danneggiato in ragione di un diritto: i decrementi del patrimonio del danneggiato sono risarcibili in quanto entrano in rapporto di collisione con un titolo giuridico che copre quel segmento di patrimonio del danneggiato. L'art. 948, azione di rivendicazione, a fianco il risarcimento.accanto la tutela reale, che mira alla reintegra del diritto. Non tutte le perdite patrimoniali sono risarcibili in quanto non ricondotte a interessi protetti e non tutte le lesioni di un interesse protetto danno luogo a danni risarcibili, i due piani sono distinti. L'unico caso in cui tali piani entrano in contatto è il 2043 per cui la lesione dell'interesse non è l'oggetto della tutela (come nella tutela reale, in cui occorre soltanto la lesione dell'interesse perché si azioni, potendosi aggiungere il risarcimento in presenza di un danno patrimoniale), ma condizione della risarcibilità della perdita patrimoniale: il rapporto non è di implicazione, bensì di dipendenza e l'elemento del danno ingiusto (lesione dell'interesse giuridicamente protetto) è condizione necessaria della tutela risarcitoria, per la quale deve anche esserci il danno-perdita patrimoniale collegato al danno ingiusto.danno ingiusto, il danno perdita patrimoniale è risarcibile. L'ingiustizia del danno va inteso come indebita interferenza nella sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato, ossia la lesione dell'interesse giuridicamente protetto. Nella tutela risarcitoria, la lesione del diritto non è oggetto di tutela immediato, che è invece il patrimonio, presuppone la lesione di un cespite patrimoniale che compone il patrimonio del danneggiato in virtù di un titolo giuridico; se manca il titolo giuridico la perdita patrimoniale non è risarcibile. La tutela è predisposta alla ripristinazione per equivalente del patrimonio del danneggiato, ma per evitare una deriva irrazionale dei sistemi di responsabilità civile, tutti gli ordinamenti giuridici prevedono che il bene deve essere nel patrimonio in virtù di un titolo giuridico per essere risarcibile, in quanto l'ordinamento protegge l'interesse del danneggiato a conservare il bene.
Nel suo patrimonio e quindi a ottenere il risarcimento.
Par. 823 BGB, rubricato obbligo del risarcimento del danno, omologo del 2043, che si dice perché non utilizza l'espressione danno ingiusto, ma contiene un'elencazione delle possibili lesioni di beni giuridici (corpo, vita, salute, libertà, proprietà) e altri diritti particolari, clausola di apertura che attenua la differenza; nonché la presenza di un termine che indica l'antigiuridicità, la contrarietà a diritto, una reliquia penalistica che si aggiunge inutilmente alla lesione di beni giuridici.
Art. 1382 code civil, manca l'elemento soggettivo e quello dell'ingiustizia. È più facile che un francese ottenga un ragionamento e in seguito un italiano, perché per il BGB sembrerebbe che la condizione di risarcibilità sembrerebbe presupporre che la lesione riguardi uno dei beni giuridici elencati, rispondente al principio
della tipicità, mentre nel 2043 sembra che il danno ingiusto sia una clausola generale, ma questa interpretazione non è vera, perché servirebbe che la selezione degli interessi meritevoli di tutela risarcitoria fosse demandata al giudice; ma in realtà è un concetto normativo che serve a selezionare i danni risarcibili da quelli non risarcibili, stabilito dal legislatore. Del resto, non può essere una clausola generale, perché queste presuppongono un ambito di riferimento all'interno del quale il giudice può esercitare la sua discrezionalità per concretizzare la regola (es. buona fede nell'esecuzione del contratto). Se ingiustizia del danno significa lesione di un interesse giuridicamente protetto dal legislatore, non c'è poi una grande differenza con il sistema tedesco, perché si tratta semplicemente di una diversa tecnica espositiva, redazionale della norma, perché si potrebbe ritenere chetermini di responsabilità civile. Infatti, il BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), il codice civile tedesco, elenca i beni giuridici tutelati nella sezione relativa alla responsabilità civile. Per formattare il testo utilizzando tag HTML, puoi utilizzare il tag per i paragrafi e il tag per evidenziare il testo in grassetto. Ecco come potrebbe apparire il testo formattato:
L'elencazione dei beni giuridici tutelati contenuta nel BGB sia in realtà corrispondente al danno in termini di responsabilità civile. Infatti, il BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), il codice civile tedesco, elenca i beni giuridici tutelati nella sezione relativa alla responsabilità civile.