DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELLA FUSIONE
Normalmente la fusione ha effetto dal giorno in cui è stata eseguita l’ultima
iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese. Le società fuse o
incorporate devono depositare l’atto di fusione, per l’iscrizione nel registro
delle imprese, prima del deposito dell’atto relativo alla società incorporante
o risultante dalla fusione.
DECORRENZA AI FINI CONTABILI E FISCALI
eccezioni:
Alla regola generale rilevano le seguenti
1. La decorrenza degli effetti della fusione può essere anticipata fino alla
data di chiusura dell’ultimo esercizio delle società fuse o incorporate o,
se più recente, fino alla data di chiusura del bilancio della società
incorporante (art. 172 c. 9 DPR 917/86).
Esempio:
-Ultima iscrizione dell’atto di fusione 31.10.200X+1
-Data di chiusura dell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate
31.12.200X
-La data di decorrenza degli effetti può essere retrodatata fino al 31.12.200X (o
dal 01.01.200X+1)
-Se, invece, l’ultimo bilancio della società incorporante si è chiuso al
31.03.200X+1, la retrodatazione potrà arrivare fino a quella data o
all’01.04.200X+1
2. La decorrenza può essere stabilita ad una data successiva a quella dell’ultima
iscrizione dell’atto di fusione al registro delle imprese. Questo vale però
soltanto nel caso di fusione per incorporazione in un’altra società (art. 2504 –
bis comma 2 )
Esempio:
-Ultima iscrizione dell’atto di fusione: 30.11.200X
-La fusione avviene mediante incorporazione della società A nella società B già
esistente,
la quale chiude i bilanci al 31.12 di ciascun anno
-La decorrenza della fusione può essere posticipata ad esempio
all’01.01.200X+1
IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE
1. FASE PRELIMINARE (finalizzata alla redazione del progetto di fusione)
2. DELIBERAZIONE DI FUSIONE
3. ATTO DI FUSIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
1. FASE PRELIMINARE:
REDAZIONE PROGETTO DI FUSIONE (ART. 2501-TER c.c.) da parte
degli amministratori (CDA), da depositare per l’iscrizione nel registro
delle imprese.
Se alla fusione partecipano società di capitali, tra la data fissata per la
delibera di fusione (art. 2502 c.c.) e l’iscrizione del progetto di fusione nel
registro delle imprese devono intercorrere almeno 30 giorni (questo
lasso di tempo non è richiesto se la fusione coinvolge soltanto società
di persone; come pure è derogabile, nel caso intervengano società di
capitali, se tutti i soci sono consenzienti);
DOCUMENTI ILLUSTRATIVI (ARTT. 2501-QUATER, 2501-QUINQUIES,
2501-SEXIES): ciascuna società partecipante alla fusione deve
predisporre:
Situazione patrimoniale (art 2501-quater, bilancio infrannuale vero e
proprio) riferita a data non anteriore di oltre 120 giorni dal giorno in
cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società.
La situazione patrimoniale in oggetto può essere sostituita
dall’ultimo bilancio se è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del
deposito del progetto nella sede della società;
Relazione degli amministratori che illustri il progetto di fusione e il
rapporto di cambio (art. 2501-quinquies);
Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art.
2501-sexies);
Relazione dei sindaci sulla fusione, anche se non espressamente
prevista dal Codice Civile.
DEPOSITO DEGLI ATTI (ART. 2501-SEPTIES): nei 30 giorni che
precedono l’assemblea straordinaria che delibera la fusione devono
restare depositati presso la sede sociale:
Il progetto di fusione con la relazione degli amministratori e la
relazione degli esperti;
I bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusione
con le relazioni accompagnatorie;
Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione.
2. DELIBERA DI FUSIONE
La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società
partecipanti alla fusione mediante l’approvazione del relativo
progetto (art. 2502). Trattasi di assemblea straordinaria. La
delibera di fusione deve essere depositata per l’scrizione nel registro
delle imprese (art. 2502-ter), insieme con il progetto di fusione, le
relazioni degli amministratori, le relazioni degli esperti, i bilanci degli
ultimi 3 esercizi e la situazione patrimoniale ex art. 2501-quater. Dopo
la delibera di fusione e prima dell’atto di fusione necessita
comunicazione ai sensi dell’art. 2112 c.c.
3. L’ATTO DI FUSIONE E I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI (ARTT. 2504, 2504 -
BIS):
La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’iscrizione nel
registro delle imprese della delibera di fusione (art. 2503); (particolarità
rilevano nel caso esistano obbligazioni). I possessori di obbligazioni
possono fare opposizione ai sensi dell’art. 2503 c.c., salvo che la fusione
sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data la facoltà,
mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale almeno 90 giorni
prima della iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese, di
esercitare il diritto alla conversione nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione dell’atto.
Momento conclusivo della procedura di fusione è l’atto di fusione che
può essere redatto trascorsi i 60 giorni di cui all’art. 2503; tale atto va
redatto sotto forma di atto pubblico e deve essere depositato entro 30 giorni
presso l’ufficio del registro delle imprese. La fusione ha effetto dal
momento in cui è eseguita l’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel registro
delle imprese, che deve essere quella relativa all’atto di fusione della
società risultante dalla fusione o della società incorporante (art. 2504).
Gli effetti contabili e fiscali relativi alla data dalla quale le azioni/quote
maturano i dividendi, possono essere sempre retrodatati, mentre nelle sole
incorporazioni possono essere post-datati.
PROGETTO DI FUSIONE (Art. 2501-ter)
Gli amministratori delle singole società partecipanti alla fusione devono
progetto di fusione,
redigere il da cui deve risultare:
1. Il tipo, la denominazione o ragione sociale e la sede delle società partecipanti
alla fusione;
2. L’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella
incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione;
3. Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in
denaro;
4. Le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla
fusione o della incorporante;
5. La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6. La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla
fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o della
incorporante;
7. Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai
possessori di titoli diversi dalle azioni;
8. I vantaggi proposti per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione;
9. L’eventuale conguaglio in denaro non può essere superiore al 10% del valore
nominale delle azioni o delle quote assegnate;
10. Deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del
luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione;
11. Se alla fusione partecipano società di capitali, tra la data fissata per la
delibera di fusione e l’iscrizione del progetto nel registro delle imprese devono
intercorrere almeno 30 giorni.
Se tutti i soci sono consenzienti, il termine può essere ridotto;
12. Dopo la delibera di fusione il progetto non è modificabile.
IL RAPPORTO DI CAMBIO
Per effetto della fusione:
- Le azioni o quote delle società fuse o incorporate vengono annullate;
- I soci delle società fuse o incorporate devono ricevere in cambio azioni o
quote della società risutante dalla fusione o dell’incorporante che
abbiano un valore effettivo pari a quello delle azioni o quote
precedentemente possedute (= principio fondamentale a tutela dei soci
coinvolti nella fusione).
rapporto di cambio
Si chiama la base su cui si scambiano le
azioni o quote delle società fuse o incorporate con le azioni o
quote della società risultante dalla fusione o incorporante. Il
rapporto di cambio viene determinato sulla base dei valori
economici effettivi del patrimonio delle varie società che
partecipano alla fusione, valore risultante dal bilancio straordinario
di fusione. Sovente è il risultato di una trattativa dei gruppi interessati
all’operazione e viene determinato nella trattativa ante fusione.
DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO A CURA DEGLI
AMMINISTRATORI
A. RAPPORTO DI CAMBIO NEL CASO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE (ovviamente per il caso in cui non vi sia
controllo al 100% e nel caso in cui le società non abbiano gli stessi
soci con medesime percentuali al capitale).
Gli elementi necessari sono:
Wa: valore effettivo società A (incorporata);
Wb: valore effettivo società B (incorporante);
Na: numero azioni società A;
Nb: numero azioni società B;
RDC: rapporto di cambio = (Wa/Wb) x (Nb/Na)
Moltiplicando poi il numero delle azioni oggetto di annullamento per il
rapporto di cambio e per il valore nominale di 1 azione dell’incorporante
si ottiene l’aumento di capitale che l’incorporante deve deliberare. Ad
esempio:
- Wa: 600.000 valore
effettivo società
incorporata A;
- Wb: 1.800.000 valore
effettivo incorporante B;
- Na: n. 200.000 azioni Wa + Wb
da nominali 2 euro
cadauna della società
incorporata A;
- Nb: n. 900.000 azioni
da nominali 1 euro
cadauna della società
incorporante B. Rapporto di cambio:
3 azioni della nuova società
a fronte di 2 azioni della
vecchia società.
B. RAPPORTO DI CAMBIO NEL CASO DI FUSIONE PER UNIONE CON COSTITUZIONE
DELLA NUOVA SOCIETA’ C (ovviamente per il caso in cui i soci delle società
partecipanti alla fusione non siano gli stessi e nelle medesime percentuali). Gli
elementi essenziali sono:
Rapporto di cambio per A:
375.000/200.000 (azioni
nuove/vecchie) = 15/8
Gli azionisti ricevono 15 azioni nuove a
fronte dell’annullamento di un gruppo di 8 azioni vecchie.
ASPETTI CIVILISTICI DELLA FUSIONE SEMPLIFICATA
L’operazione straordinaria di fusione è la più
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