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DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELLA FUSIONE

Normalmente la fusione ha effetto dal giorno in cui è stata eseguita l’ultima

iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese. Le società fuse o

incorporate devono depositare l’atto di fusione, per l’iscrizione nel registro

delle imprese, prima del deposito dell’atto relativo alla società incorporante

o risultante dalla fusione.

DECORRENZA AI FINI CONTABILI E FISCALI

eccezioni:

Alla regola generale rilevano le seguenti

1. La decorrenza degli effetti della fusione può essere anticipata fino alla

data di chiusura dell’ultimo esercizio delle società fuse o incorporate o,

se più recente, fino alla data di chiusura del bilancio della società

incorporante (art. 172 c. 9 DPR 917/86).

Esempio:

-Ultima iscrizione dell’atto di fusione 31.10.200X+1

-Data di chiusura dell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate

31.12.200X

-La data di decorrenza degli effetti può essere retrodatata fino al 31.12.200X (o

dal 01.01.200X+1)

-Se, invece, l’ultimo bilancio della società incorporante si è chiuso al

31.03.200X+1, la retrodatazione potrà arrivare fino a quella data o

all’01.04.200X+1

2. La decorrenza può essere stabilita ad una data successiva a quella dell’ultima

iscrizione dell’atto di fusione al registro delle imprese. Questo vale però

soltanto nel caso di fusione per incorporazione in un’altra società (art. 2504 –

bis comma 2 )

Esempio:

-Ultima iscrizione dell’atto di fusione: 30.11.200X

-La fusione avviene mediante incorporazione della società A nella società B già

esistente,

la quale chiude i bilanci al 31.12 di ciascun anno

-La decorrenza della fusione può essere posticipata ad esempio

all’01.01.200X+1

IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE

1. FASE PRELIMINARE (finalizzata alla redazione del progetto di fusione)

2. DELIBERAZIONE DI FUSIONE

3. ATTO DI FUSIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. FASE PRELIMINARE:

REDAZIONE PROGETTO DI FUSIONE (ART. 2501-TER c.c.) da parte

 degli amministratori (CDA), da depositare per l’iscrizione nel registro

delle imprese.

Se alla fusione partecipano società di capitali, tra la data fissata per la

delibera di fusione (art. 2502 c.c.) e l’iscrizione del progetto di fusione nel

registro delle imprese devono intercorrere almeno 30 giorni (questo

lasso di tempo non è richiesto se la fusione coinvolge soltanto società

di persone; come pure è derogabile, nel caso intervengano società di

capitali, se tutti i soci sono consenzienti);

DOCUMENTI ILLUSTRATIVI (ARTT. 2501-QUATER, 2501-QUINQUIES,

 2501-SEXIES): ciascuna società partecipante alla fusione deve

predisporre:

Situazione patrimoniale (art 2501-quater, bilancio infrannuale vero e

 proprio) riferita a data non anteriore di oltre 120 giorni dal giorno in

cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società.

La situazione patrimoniale in oggetto può essere sostituita

dall’ultimo bilancio se è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del

deposito del progetto nella sede della società;

Relazione degli amministratori che illustri il progetto di fusione e il

 rapporto di cambio (art. 2501-quinquies);

Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art.

 2501-sexies);

Relazione dei sindaci sulla fusione, anche se non espressamente

 prevista dal Codice Civile.

DEPOSITO DEGLI ATTI (ART. 2501-SEPTIES): nei 30 giorni che

 precedono l’assemblea straordinaria che delibera la fusione devono

restare depositati presso la sede sociale:

Il progetto di fusione con la relazione degli amministratori e la

 relazione degli esperti;

I bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusione

 con le relazioni accompagnatorie;

Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione.

2. DELIBERA DI FUSIONE

La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società

partecipanti alla fusione mediante l’approvazione del relativo

progetto (art. 2502). Trattasi di assemblea straordinaria. La

delibera di fusione deve essere depositata per l’scrizione nel registro

delle imprese (art. 2502-ter), insieme con il progetto di fusione, le

relazioni degli amministratori, le relazioni degli esperti, i bilanci degli

ultimi 3 esercizi e la situazione patrimoniale ex art. 2501-quater. Dopo

la delibera di fusione e prima dell’atto di fusione necessita

comunicazione ai sensi dell’art. 2112 c.c.

3. L’ATTO DI FUSIONE E I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI (ARTT. 2504, 2504 -

BIS):

La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’iscrizione nel

registro delle imprese della delibera di fusione (art. 2503); (particolarità

rilevano nel caso esistano obbligazioni). I possessori di obbligazioni

possono fare opposizione ai sensi dell’art. 2503 c.c., salvo che la fusione

sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data la facoltà,

mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale almeno 90 giorni

prima della iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese, di

esercitare il diritto alla conversione nel termine di 30 giorni dalla

pubblicazione dell’atto.

Momento conclusivo della procedura di fusione è l’atto di fusione che

può essere redatto trascorsi i 60 giorni di cui all’art. 2503; tale atto va

redatto sotto forma di atto pubblico e deve essere depositato entro 30 giorni

presso l’ufficio del registro delle imprese. La fusione ha effetto dal

momento in cui è eseguita l’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel registro

delle imprese, che deve essere quella relativa all’atto di fusione della

società risultante dalla fusione o della società incorporante (art. 2504).

Gli effetti contabili e fiscali relativi alla data dalla quale le azioni/quote

maturano i dividendi, possono essere sempre retrodatati, mentre nelle sole

incorporazioni possono essere post-datati.

PROGETTO DI FUSIONE (Art. 2501-ter)

Gli amministratori delle singole società partecipanti alla fusione devono

progetto di fusione,

redigere il da cui deve risultare:

1. Il tipo, la denominazione o ragione sociale e la sede delle società partecipanti

alla fusione;

2. L’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella

incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione;

3. Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in

denaro;

4. Le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla

fusione o della incorporante;

5. La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

6. La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla

fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o della

incorporante;

7. Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai

possessori di titoli diversi dalle azioni;

8. I vantaggi proposti per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

9. L’eventuale conguaglio in denaro non può essere superiore al 10% del valore

nominale delle azioni o delle quote assegnate;

10. Deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del

luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione;

11. Se alla fusione partecipano società di capitali, tra la data fissata per la

delibera di fusione e l’iscrizione del progetto nel registro delle imprese devono

intercorrere almeno 30 giorni.

Se tutti i soci sono consenzienti, il termine può essere ridotto;

12. Dopo la delibera di fusione il progetto non è modificabile.

IL RAPPORTO DI CAMBIO

Per effetto della fusione:

- Le azioni o quote delle società fuse o incorporate vengono annullate;

- I soci delle società fuse o incorporate devono ricevere in cambio azioni o

quote della società risutante dalla fusione o dell’incorporante che

abbiano un valore effettivo pari a quello delle azioni o quote

precedentemente possedute (= principio fondamentale a tutela dei soci

coinvolti nella fusione).

rapporto di cambio

Si chiama la base su cui si scambiano le

azioni o quote delle società fuse o incorporate con le azioni o

quote della società risultante dalla fusione o incorporante. Il

rapporto di cambio viene determinato sulla base dei valori

economici effettivi del patrimonio delle varie società che

partecipano alla fusione, valore risultante dal bilancio straordinario

di fusione. Sovente è il risultato di una trattativa dei gruppi interessati

all’operazione e viene determinato nella trattativa ante fusione.

DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO A CURA DEGLI

AMMINISTRATORI

A. RAPPORTO DI CAMBIO NEL CASO DI FUSIONE PER

INCORPORAZIONE (ovviamente per il caso in cui non vi sia

controllo al 100% e nel caso in cui le società non abbiano gli stessi

soci con medesime percentuali al capitale).

Gli elementi necessari sono:

Wa: valore effettivo società A (incorporata);

 Wb: valore effettivo società B (incorporante);

 Na: numero azioni società A;

 Nb: numero azioni società B;

 RDC: rapporto di cambio = (Wa/Wb) x (Nb/Na)

Moltiplicando poi il numero delle azioni oggetto di annullamento per il

rapporto di cambio e per il valore nominale di 1 azione dell’incorporante

si ottiene l’aumento di capitale che l’incorporante deve deliberare. Ad

esempio:

- Wa: 600.000 valore

effettivo società

incorporata A;

- Wb: 1.800.000 valore

effettivo incorporante B;

- Na: n. 200.000 azioni Wa + Wb

da nominali 2 euro

cadauna della società

incorporata A;

- Nb: n. 900.000 azioni

da nominali 1 euro

cadauna della società

incorporante B. Rapporto di cambio:

3 azioni della nuova società

a fronte di 2 azioni della

vecchia società.

B. RAPPORTO DI CAMBIO NEL CASO DI FUSIONE PER UNIONE CON COSTITUZIONE

DELLA NUOVA SOCIETA’ C (ovviamente per il caso in cui i soci delle società

partecipanti alla fusione non siano gli stessi e nelle medesime percentuali). Gli

elementi essenziali sono:

Rapporto di cambio per A:

375.000/200.000 (azioni

nuove/vecchie) = 15/8

Gli azionisti ricevono 15 azioni nuove a

fronte dell’annullamento di un gruppo di 8 azioni vecchie.

ASPETTI CIVILISTICI DELLA FUSIONE SEMPLIFICATA

L’operazione straordinaria di fusione è la più

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ssylvia1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Operazioni e bilanci straordinari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Rossi Claudia.
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