Estratto del documento

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in

GIURISPRUDENZA

Corso di

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A

(Cognomi H-Z)

Docente

ILARIA PAGNI 1° SEMESTRE

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

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Corso di

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A

Appunti delle lezioni

Capitolo 1

IL CODICE DI

PROCEDURA

CIVILE

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1. IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Il diritto processuale civile

Che cos’è il diritto processuale civile? Il diritto processuale civile è una materia che studia il conflitto: non

è incentrato solo sul processo, ma riguarda anche il conflitto. Il conflitto spesso concerne la ricostruzione

dei fatti che hanno condotto alla necessaria applicazione della norma. Il giudice o il mediatore, di fronte

ad un conflitto, cercano di mettere d’accordo 2 parti, facendo trovare loro un punto di intesa. Il processo

civile è lo strumento per risolvere i conflitti. Molto si gioca oggi sul concetto di efficienza.

IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Il diritto processuale civile

Il codice di procedura civile è un codice del 1942. È un codice che è stato modificato varie volte, soprattutto

in riferimento al II Libro. Il codice di procedura civile è così strutturato:

➢ I Libro (Disposizioni generali) -> è la parte toccata in minor misura. È il sistema (quello è e quello

rimane)

➢ II Libro (Processo di cognizione) -> disciplina il processo di cognizione in 1° grado, in appello e dinnanzi

alla corte di cassazione (3 momenti da percorrere per arrivare al passaggio in giudicato della sentenza).

Questo processo civile di cognizione è riferito anche alle controversie commerciali, societarie, agrarie

e del lavoro. Quando diciamo “processo civile di cognizione” l’aggettivo “civile” è una sintesi: si fa

riferimento a molte materie. Questo II Libro del codice è quello che è stato maggiormente oggetto di

interventi. Già nel 1950 ci sono state le prime modifiche. Le ragioni degli interventi sono sempre le

stesse: si oscilla tra il desiderio di un processo efficiente e il desiderio di un processo a tutela effettiva.

Il processo efficiente è un processo che vuole andare veloce; quello effettivo vuole andare invece più

piano e consentire al giudice uno sguardo d’insieme su tutte le questioni che possono essere portate

dinnanzi. Un processo come quello che era stato pensato negli anni ’40 era un processo che prevedeva

delle preclusioni (=decadenze). Nel momento in cui portiamo le decadenze all’interno del

procedimento queste diventano preclusioni: impediscono all’avvocato di svolgere delle attività che

avrebbe dovuto svolgere in precedenza. Un processo particolarmente connotato da preclusioni può

anche essere lontano dalla verità materiale: nel momento in cui, maturate le preclusioni, determinate

prove non possono essere più portate nel processo (le dovevo portare prima e non l’ho fatto) posso

avere anche la prova regina, ma non posso portarla a conoscenza del giudice. Il processo non è un

contenitore nel quale si versa tutto quello che si trova: è un contenitore in cui, con determinate tappe

ben scandite, si versa solo quello che si ha a disposizione in quel momento o quello che è maturato

successivamente (non posso chiedere a qualcuno di produrre in giudizio una cosa che non aveva

ancora). Dunque, un processo efficiente è un processo con preclusioni ma è anche un processo

abbastanza lontano dalle preclusioni. Se vogliamo dare effettività alla tutela dovremmo immaginare

un processo privo di preclusioni in cui fino all’ultimo possono essere portare le istanze. Ma siccome un

processo di questo tipo è un processo eccessivamente lungo e dunque non efficiente, il legislatore

cerca di trovare un punto di equilibrio fra efficienza ed effettività; fra processo con preclusioni e

processo privo di preclusioni. Già negli anni ’50 c’è stata una rivolta del ceto forense che avvertiva il

processo come troppo stringente. Negli anni siamo arrivati fino ad oggi con modifiche continue (da

ultimo, la riforma Cartabia). Già nel 1973, con l’introduzione del rito del lavoro, è stato introdotto

sempre nel II Libro del codice un modello processuale completamente diverso da quello del processo

civile di allora. È un processo particolarmente rigoroso caratterizzato da preclusioni. Il II libro del codice

è stato oggetto di interventi anche per questo motivo: ricerca da parte del legislatore del miglior

modello processuale, che rispecchia la verità e consente un processo efficiente. Anche perché quanto

più chiudo il processo di oggi quanto più ho la possibilità di processi domani (quello che non entra in

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quel processo, se non è riferito a quel medesimo diritto ma è riferito ad un altro diritto che non posso

portare in quel processo, può essere oggetto di altri processi e quindi comportare dei problemi per la

giustizia nel suo complesso).

➢ III Libro (Esecuzione forzata) -> disciplina il processo di esecuzione forzata. È quel processo che viene

a valle del processo di cognizione, dopo che si è ottenuta una sentenza che ha accertato il modo

d’essere del diritto e ha condannato ad eseguire un obbligo. La condanna ad eseguire un obbligo può

essere eseguita spontanemanetespontaneamente oppure (in caso di resistenza) con esecuzione

forzata. Es: ottenuto un provvedimento di cognizione che dice che il conduttore non ha diritto a

rimanere nell’immobile, se il conduttore non lascia spontaneamente l’immobile bisogna portare ad

esecuzione forzata il provvedimento. Questa è la parte esecutiva. Nella parola “sfratto” ci sta insieme

la parte di cognizione, in cui devo capire come arrivare ad ottenere il provvedimento di rilascio

dell’immobile, e la parte di esecuzione, che mi dice come porto ad esecuzione forzata il rilascio

dell’immobile. Anche il II Libro del codice è stato oggetto di numerosi rimaneggiamenti. I principali

sono stati dal 2006 ad oggi. Dal 2006, un po’ per ragioni di sistema e un po’ per ragioni legate alla

necessità di utilizzare gli strumenti moderni tecnologici per reperire ad esempio i beni del debitore sui

quali fare l’esecuzione forzata, viene modificato anche il III Libro.

➢ IV Libro -> questo libro è stato definito da Virgilio Andreoli una sorta di “rinascente”. In esso stanno

infatti tante cose diverse, tanti istituti diversi. Quali sono queste cose?

• Un tipo di processo a tutela sommaria -> nonostante “sommario” faccia pensare nella vulgata a

qualcosa che non sia rispettoso delle garanzie, in realtà i processi sommari sono il tentativo del

legislatore di non sacrificare le garanzie ma di riconoscere dei processi più veloci rispetto a quello

del II Libro. Rimane dunque l’archetipo del II Libro (processo di cognizione) cui si affiancano dei

processi sommari volti a dare tutela rapida a certi diritti. Es: il processo di convalida dello sfratto,

nella sua parte di cognizione è velocissimo. Lo sfratto esecutivo (=ordinanza di rilascio

dell’immobile immediatamente esecutiva) è molto veloce da ottenere. È la sua fase esecutiva che

è lunga: per evitare che il conduttore rimanga nell’immobile serve l’accesso della forza pubblica

quando l’ufficiale giudiziario non ottiene il risultato, cosa che è molto complicata.

• Processi sommari di natura cautelare -> si tratta di altri tipi di processi sommari che precedono il

processo a cognizione piena. Questi processi servono per prevenire i danni che possono derivare

dalla lunghezza del processo a cognizione piena. Sono i danni che possono derivare dal processo

del II Libro. Il processo del II Libro è un equilibrio tra effettività ed efficienza. Rimane comunque un

processo che ha una sua durata fisiologica non indifferente. Mediamente si stima che un processo

di 1° grado duri 3 anni. In 3 anni può succedere di tutto. Il processo sommario di natura cautelare

serve per dare una tutela preventiva nell’attesa della sentenza che conclude il processo a

cognizione piena di 1° grado. Considerando che c’è anche il giudizio di appello e di Cassazione, si

può arrivare anche a 9 anni per la durata di un processo.

• L’arbitrato -> è una forma di processo di cognizione che si si propone davanti a giudici a pagamento.

Il giudice statale non è a pagamento (non lo pagano le parti ma lo paga lo Stato). L’arbitro lo pagano

invece le parti. Il presupposto è che il giudizio davanti al giudice privato sia più rapido, in realtà,

anche il processo davanti a un arbitro ha una durata fisiologica nella media di 1,5/2 anni.

• Altri istituti -> alcuni sono stati spostati dal IV Libro del codice con la riforma Cartabia e portata nel

II Libro. Es: il processo di famiglia lo troviamo collocato nel II Libro con norme particolari.

Dunque, il II, il III e IV Libro del codice sono la macchina; il I Libro del codice sono invece le istruzioni per

la macchina. Il I Libro del codice contiene disposizioni generali che rispondono a tutta una serie di

questioni. Es: il processo civile non è necessariamente un processo a 2 parti (può essere a 100 o a 1000

parti). Ovviamente non è pensabile che chiunque possa fare domanda insieme. Ci sono delle regole che

consentono alle più parti di entrare nello stesso processo davanti allo stesso giudice. Avremo un processo

semplice (processo a 2 parti) e un processo complicato (processo a più parti). Ma anche il processo a 2

parti non è necessariamente semplice: dipende molto da cosa è oggetto del processo (1 diritto, 2 diritti, 3

diritti e se questi diritti sono collegati fra loro). Dunque, un processo può avere più parti e più oggetti.

Anche i processi a 2 parti e con 1 solo oggetto possono essere complessi. Es: la truffa telefonica è un

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fenomeno che ha anche ricadute civili. Al truffato preme infatti riottenere il denaro. Si pone allora un tema

di responsabilità della banca nel non aver adottato tutti i presidi necessari per evitare che la truffa

telefonica si sia effettivamente verificata. Abbiamo un sistema in cui truffatore, truffato e banca

(meccanismo trilaterale) sono tutti e 3 coinvolti nel processo civile. Queste controversie possono avere un

valore altissimo o bassissimo. Se noi dovessimo portare di fronte a un giudice tutte le truffe telefoniche,

sarebbe richiesta una consulenza tecnica (valutazione da parte dell’esperto), che ha un costo. Dunque, per

ottenere magari 400€ se ne devono spendere 4000€ per fare una valutazione tecnica. Si deve poi

costringere un giudice a studiare carte complicatissime per soli 400€. Il nostro ordinamento cerca soluzioni

per cui controversie di questo tipo vengano portate davanti a soggetti diversi dal giudice, senza impedire

che se poi le parti non trovano soddisfazione tali parti possano rivolgersi al giudice (es: mediazione,

arbitrato). Si tratta di qualcosa di diverso da un processo davanti a un giudice statale. La controversia è

complessa non solo se l’oggetto è complesso. Non è detto che se la controversia sia di valore basso allora

sia semplice; non è detto neanche che una controversia di valore altissimo sia complessa. L’obiettivo è

trovare strumenti che evitino che qualsiasi cosa arrivi davanti al giudice (questo impedirebbe al sistema di

funzionare). Ecco i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie che stanno sia nel IV Libro del codice

sia in leggi speciali. Dunque, dobbiamo distinguere fra:

➢ Cognizione (=stabilire l’esistenza o meno di un diritto fatto valere e prendere i provvedimenti

conseguenti). Qualche volta è sufficiente affermare l’esistenza di un diritto; qualche volta quel diritto

va creato (sentenza costitutiva); qualche volta quel diritto, una volta accertato presuppone un obbligo

per cui serve un ordine del giudice. Dunque, accertamento, condanna, sentenza costitutiva.

➢ Esecuzione forzata diretta (=portare ad esecuzione forzata quell’obbligo che è stato fatto oggetto di

condanna da parte del giudice). La sentenza di mero accertamento invece non ha bisogno di

esecuzione significativa. Perché l’esecuzione si chiama forzata diretta? Perché partendo dall’ordine del

giudice (=obbligo contenuto nella sentenza del giudice) porta a esecuzione quell’obbligo sostituendo

la persona del debitore con un terzo che è l’ufficiale giudiziario.

➢ Esecuzione forzata indiretta -> è un meccanismo che costringe l’obbligato a dare esecuzione. In alcuni

casi, una volta che la manifestazione di volontà è stata accertata e il giudice ha condannato ad

eseguirla, io posso costringere minacciandogli un male peggiore. La minaccia di un male peggiore è

una specie di pena privata e si chiama misura coercitiva. Es: sei obbligato a concludere il contratto. Si

pronuncia l’ordine di concludere il contratto e si prevede il pagamento di 1000€ per ogni giorno di

ritardo nella conclusione del contratto.

LA STORIA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

La storia del codice di procedura civile

La storia del codice di procedura civile è particolarmente significativa: il 1942 è un anno importante sia per

l'entrata in vigore del codice civile sia per l'entrata in vigore della legge fallimentare (è stato un momento

storico in cui il nostro legislatore ha fornito una normazione corposa che risente solo in parte del periodo

storico in cui è stata emanata). Quindi, diversamente da quello che ci potremmo aspettare, quelle 2

legislazioni che prendevano le mosse da una legislazione precedente coeva fra le 2 legislazioni (quella del codice

civile del 1865 e quella del codice di procedura civile del 1865) sono rimaste nel tempo. Ancora oggi noi

abbiamo un codice nel 1942 sia per il codice civile che per il codice di procedura civile. Questi codici sono

stati modificati, ma non sono stati messi da parte e riscritti (cosa che invece è avvenuta per il codice di

procedura penale). La legislazione, dunque, nelle sue origini data al secolo scorso. La legislazione

fallimentare è anch'essa coeva al codice civile, oltre che a quello di procedura. La legislazione fallimentare

partiva da un'idea diversa rispetto a quella del codice civile. In altre parole, il codice civile guardava all'impresa

come fatto sociale, come attività di interesse di tutta una serie di soggetti, anche diversi dallo stesso

imprenditore e dai creditori; la legge fallimentare guardava invece essenzialmente all'imprenditore che non

sapeva stare sul mercato (nasceva con un'impronta sanzionatoria e vecchia che ha fatto sì che nel 2022 la

legge fallimentare sia stata abbandonata a favore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Dunque, delle 3 legislazioni che avevano visto la luce contemporaneamente e che riguardano la nostra

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materia sono rimaste in piedi il codice civile e il codice di codice di procedura. Il codice di procedura civile

non ha un'impronta fascista. O meglio, il tema dell'impronta fascista o meno del codice di procedura civile

è stato un tema molto discusso. Di quel codice di procedura civile c'era una parte che necessariamente è

stata abbandonata per il venir meno del regime fascista: era la legislazione corporativa in materia di diritto del

lavoro. Effettivamente, quella parte scontava l'origine in quel periodo storico. Tolta quella parte (di cui

troviamo però ancora delle tracce), l'impianto del codice è rimasto lo stesso. Gli autori del codice di

procedura civile erano 3 professori di procedura civile e un magistrato. Il Guardasigilli / Ministro della

Giustizia dell'epoca era espressione del governo fascista. Nonostante questo, aveva un'impostazione tale

da capire l'importanza dell'apporto che i 3 professori e il magistrato chiamati al tavolo della riforma avrebbero

potuto portare indipendentemente dall'ideologia. Certo, è evidente che qualcosa dell'ideologia fascista non

poteva essere totalmente abbandonata. Quella fascista è un'ideologia che, per quanto riguarda il processo

civile, immagina un’impronta strettamente pubblicistica. In altri termini, immagina un processo in cui il

magistrato ha un ruolo preponderante e in cui le parti sono sullo stesso piano perché sono parti private. Nel

processo civile qual è il rapporto parti-giudice? In una impostazione di tipo fascista è preponderante

l'aspetto dell'intervento del giudice. Sulla matrice ideologica del codice di procedura civile c’è stata una

disputa. Uno dei massimi esponenti di quel tavolo di riforma era Piero Calamandrei che, senza

sottoscriverla, scrisse la relazione illustrativa al codice. Normalmente, la relazione illustrativa a un codice viene

scritta dal Ministero della Giustizia. Nel caso del codice di procedura civile, invece, la relazione fu scritta da

Piero Calamandrei. Non fu però sottoscritta da Piero Calamandrei: la paternità fu attribuita al guardasigilli

dell'epoca (ma è chiaro che le idee che furono veicolate

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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