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LE ATTIVITA’ INFORMATIVE E DI CONTROLLO

Dopo il decreto di apertura della procedura e prima della votazione, sono imposte al commissario giudiziale

una serie di attività, volte, da un lato, ad assicurare una completa informazione dei creditori ai fini

dell'esercizio del diritto di voto e, dall'altro lato, a verificare la perdurante presenza delle condizioni di

ammissibilità. SCRITTURE CONTABILI

Immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, il commissario giudiziale ne fa

annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati; i libri vengono successivamente restituiti al debitore,

che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale (ARTICOLO 103).

AVVISO AI CREDITORI

Il commissario giudiziale deve poi procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta

delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche, e provvedere a comunicare ai creditori risultanti

dall'elenco rettificato il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta

del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata oppure un recapito

certificato, e l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere

comunicare al commissario (ARTICOLO 104).

L'avviso va spedito a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni

altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

Per rendere più veloci e meno costose le attività informative, tutte le successive comunicazioni ai creditori

sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata o, per i creditori che non abbiano

comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, mediante deposito in cancelleria.

ARTICOLO 103 DEL CCI ARTICOLO 104 DEL CCI

VERIFICHE DEL COMMISSARIO RELAZIONE

PARTICOLAREGGIATA

A seguire, il commissario giudiziale deve provvedere All'esito di questi controlli, il commissario giudiziale

redige una relazione particolareggiata sulle cause del

ad una verifica dei dati aziendali del debitore, della

fattibilità del piano e del contenuto della proposta. dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di

crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle

Si tratta di una doverosa attività di vigilanza e proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai

creditori, illustrando le utilità che, in caso di

controllo, che viene svolta anche quale ausiliario

tecnico del tribunale e del giudice delegato liquidazione giudiziale, possono essere apportate

dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie

che potrebbero esse re promosse nei confronti di

Nell'adempimento di questo compito, il commissario

giudiziale redige l'inventario del patrimonio ed terzi (ARTICOLO 105).

esamina sia la documentazione allegata alla domanda

di concordato, sia l'ulteriore documentazione La relazione è depositata in cancelleria almeno

quarantacinque giorni prima della data iniziale

acquisita d'ufficio dalla cancelleria mediante

collegamento alle banche dati dell'Agenzia delle stabilita per il voto dei creditori e trasmessa ai

creditori nello stesso termine, oltre che inviata al

entrate, dell'Istituto Nazionale di previdenza sociale e

del Registro delle imprese (ARTICOLO 42 e pubblico ministero.

ARTICOLO 367), sia ogni altra documentazione che

ritenga utile consultare.

ARTICOLO 42 DEL CCI ARTICOLO 367 DEL CCI

Qualora siano depositate proposte ATTI DI FRODE

concorrenti, il commissario giudiziale

riferisce in merito ad esse con L'attività di verifica del commissario giudiziale potrebbe anche

relazione integrativa, nella quale opera condurre ad un'anticipata interruzione della procedura di

anche una comparazione tra tutte le concordato preven tivo, qualora emergano criticità nella condotta

proposte depositate. del debitore o carenza delle condizioni di ammissibilità (ARTICOLO

106).

Questa relazione integrativa è

depositata in cancelleria, comunicata ai Se, infatti, il commissario giudiziale accerta che il debitore ha

creditori almeno quindici giorni prima occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di

della data iniziale stabilita per il voto denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o

dei creditori e trasmessa al pubblico commesso altri atti di frode (questi ultimi intesi come atti

ministero. potenzialmente pregiudizievoli ai creditori compiuti dal debi tore

prima del deposito della domanda di accesso e non compiutamente

Una relazione integrativa va redatta e esposti nella domanda di accesso), deve riferirne immediatamente

comunicata ai creditori, almeno al tribunale.

quindici giorni prima della data iniziale

stabilita per il voto dei creditori, Allo stesso modo si procede anche quando il debitore non ab bia

nonché trasmessa al pubblico effettuato tempestivamente il deposito delle somme per le spese

ministero, anche qualora, della procedura, oppure se com.pie atti non autorizzati o comunque

successivamente al deposito della diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento

prima relazione, emergano informazioni risulta che man cano le condizioni prescritte per l'apertura del

che i creditori devono conoscere ai fini concordato.

dell'espressione del voto. Ricevuta la segnalazione, il tribunale ne dà

ARTICOLO 106 DEL CCI comunicazione al pubblico ministero e, a mezzo del

commissario giudiziale, ai creditori.

Si apre così una fase nella quale, in contraddittorio

con lo stesso debitore, il tribunale deve accertare se

le circostanze segnalate dal commissario giudi ziale

sussistono effettivamente o meno.

Se ritiene che le circostanze sus sistano, il tribunale

dispone con decreto la revoca dell'apertura del

concordato e, su istanza di un creditore o su richiesta

del pubblico ministero e accertati i presupposti,

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale dei

beni del debitore.

Se, al contrario, il tribunale ritiene che le circostanze

non sussistano o non siano rilevanti, la procedura di

concordato preventivo prosegue regolarmente.

LE EVENTUALI MODIFICHE DEL PIANO E DELLA PROPOSTA

NOZIONE

Nel corso della procedura, il debitore potrebbe decidere di modificare il piano o la proposta di concordato.

Varie possono essere le ragioni alla base (es.: circostanze sopravvenute che consentono di migliorare le

condizioni; tentativo di far fronte ad una sopraggiunta proposta concorrente) e vario può essere il contenuto

delle modifiche.

Può essere modi- ficata la proposta, in punto di ammontare, modalità e tempistica di ciò che si offre ai

creditori, oppure può essere modificato il piano, in punto di attività previste per il reperimento delle risorse

finanziarie, oppure (ipotesi più frequente) possono modificarsi, in melius o in peius, tanto la proposta, quanto

il piano.

Analoga facoltà di modifica della proposta e del piano è riconosciuta, inoltre, a chi abbia presentato una

proposta concorrente.

Vi sono, però, limiti e conseguenze dell'eventuale modifica del piano e della proposta.

LIMITI

Il limite è di tipo temporale.

Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a

venti giorni prima della votazione dei creditori (ARTICOLO 90 COMMA 8).

ARTICOLO 90 DEL CCI ARTICOLO 87 DEL CCI

COMMA 8 COMMA 3

CONSEGUENZE

La prima conseguenza è relativa alla relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla

fattibilità del piano.

In caso di modifiche sostanziali della proposta e del piano, va depositata una nuova relazione di attestazione

(ARTICOLO 87 COMMA 3), perché evidentemente la relazione precedente risulta essere ormai non più attuale

ed utile in ragione delle intervenute modifiche.

La seconda conseguenza attiene al controllo del tribunale.

A seguito della modifica del piano e della proposta, il tribunale deve compiere una nuova verifica sugli stessi.

L'ambito di questo controllo è conseguenza diretta dell'ampiezza delle modifiche apportate, potendo essere

minimale o meramente implicito nel caso di modifiche formali o solo numeriche (es.: incremento della

percentuale di soddisfacimento) e più intenso nel caso di modifiche sostanziali (es.: sostituzione di un paga

mento in danaro con una datio in solutum di beni).

Particolarmente attento deve essere il vaglio del tribunale nel caso in cui la modifica del piano comporti

addirittura il passaggio da una tipologia di concordato ad un'altra (es.: da un concordato in continuità

aziendale ad uno liquidatorio), perché diverse sono le condizioni di ammissibilità nelle varie tipologie e la

modifica successiva del piano non può certo rappresentare strumento per fin troppo agevoli elusioni dei

presupposti di legge.

Nel caso in cui il tribunale ritenga che, a seguito delle modifiche, sono venute meno le condizioni prescritte

per l'apertura, dovrà aprire il procedimento ex ARTICOLO 106 per la revoca del concordato, mancando le

condizioni di ammissibilità per l'apertura del concordato.

La terza conseguenza è che, laddove il piano o la proposta vengano modificati dopo che il commissario

giudiziale abbia trasmesso la proposta relazione, questi sarà tenuto a redigere e comunicare ai creditori una

relazione integrativa, sia pure limitata ai soli profili oggetto di modifica

Sezione 4 : Il voto

FASE PREPARATARIA E FASE DI VOTO

Il procedimento di votazione si compone di due fasi in successione.

Vi è una prima fase cd. preparatoria, che ha la funzione sia di garantire la massima informazione possibile per

i creditori, sia di consentire il confronto ed il contraddittorio tra tutti i soggetti interessati in ordine

all'ammissibilità e convenienza della proposta (o delle proposte) ed alle eventuali contestazioni sui crediti

concorrenti.

Vi è, poi, una seconda fase, nella quale i creditori esercitano i voto ed avviene il conteggio degl stessi per

verificare se siano state raggiunte o meno le maggioranze prescritte.

ASSENZA DELL’ADUNANZA

Una precisazione preliminare, è che nel concordato preventivo non è prevista un'adunanza o un'assemblea

dei creditori, ossia una riunione nella quale, allo stesso giorno ed allo stesso orario, i creditori si riuniscono,

di persona o con modalità telematica, per discutere della proposta e per esercitare il voto, come accade per

esempio nelle assemblee delle società per azioni.

Nulla di tutto questo avviene nel concordato preventivo, dove tanto la fase preparatoria di informctzione. e

discussione, quanto la fase del voto vero e proprio avvengono in una forma che potremmo definire

"cartol

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A.A. 2023-2024
367 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martinamucci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della crisi e dell'insolvenza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Benedetti Lorenzo.