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LE ATTIVITA’ INFORMATIVE E DI CONTROLLO
Dopo il decreto di apertura della procedura e prima della votazione, sono imposte al commissario giudiziale
una serie di attività, volte, da un lato, ad assicurare una completa informazione dei creditori ai fini
dell'esercizio del diritto di voto e, dall'altro lato, a verificare la perdurante presenza delle condizioni di
ammissibilità. SCRITTURE CONTABILI
Immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, il commissario giudiziale ne fa
annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati; i libri vengono successivamente restituiti al debitore,
che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale (ARTICOLO 103).
AVVISO AI CREDITORI
Il commissario giudiziale deve poi procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta
delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche, e provvedere a comunicare ai creditori risultanti
dall'elenco rettificato il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta
del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata oppure un recapito
certificato, e l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere
comunicare al commissario (ARTICOLO 104).
L'avviso va spedito a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.
Per rendere più veloci e meno costose le attività informative, tutte le successive comunicazioni ai creditori
sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata o, per i creditori che non abbiano
comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, mediante deposito in cancelleria.
ARTICOLO 103 DEL CCI ARTICOLO 104 DEL CCI
VERIFICHE DEL COMMISSARIO RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA
A seguire, il commissario giudiziale deve provvedere All'esito di questi controlli, il commissario giudiziale
redige una relazione particolareggiata sulle cause del
ad una verifica dei dati aziendali del debitore, della
fattibilità del piano e del contenuto della proposta. dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di
crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle
Si tratta di una doverosa attività di vigilanza e proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai
creditori, illustrando le utilità che, in caso di
controllo, che viene svolta anche quale ausiliario
tecnico del tribunale e del giudice delegato liquidazione giudiziale, possono essere apportate
dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie
che potrebbero esse re promosse nei confronti di
Nell'adempimento di questo compito, il commissario
giudiziale redige l'inventario del patrimonio ed terzi (ARTICOLO 105).
esamina sia la documentazione allegata alla domanda
di concordato, sia l'ulteriore documentazione La relazione è depositata in cancelleria almeno
quarantacinque giorni prima della data iniziale
acquisita d'ufficio dalla cancelleria mediante
collegamento alle banche dati dell'Agenzia delle stabilita per il voto dei creditori e trasmessa ai
creditori nello stesso termine, oltre che inviata al
entrate, dell'Istituto Nazionale di previdenza sociale e
del Registro delle imprese (ARTICOLO 42 e pubblico ministero.
ARTICOLO 367), sia ogni altra documentazione che
ritenga utile consultare.
ARTICOLO 42 DEL CCI ARTICOLO 367 DEL CCI
Qualora siano depositate proposte ATTI DI FRODE
concorrenti, il commissario giudiziale
riferisce in merito ad esse con L'attività di verifica del commissario giudiziale potrebbe anche
relazione integrativa, nella quale opera condurre ad un'anticipata interruzione della procedura di
anche una comparazione tra tutte le concordato preven tivo, qualora emergano criticità nella condotta
proposte depositate. del debitore o carenza delle condizioni di ammissibilità (ARTICOLO
106).
Questa relazione integrativa è
depositata in cancelleria, comunicata ai Se, infatti, il commissario giudiziale accerta che il debitore ha
creditori almeno quindici giorni prima occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di
della data iniziale stabilita per il voto denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o
dei creditori e trasmessa al pubblico commesso altri atti di frode (questi ultimi intesi come atti
ministero. potenzialmente pregiudizievoli ai creditori compiuti dal debi tore
prima del deposito della domanda di accesso e non compiutamente
Una relazione integrativa va redatta e esposti nella domanda di accesso), deve riferirne immediatamente
comunicata ai creditori, almeno al tribunale.
quindici giorni prima della data iniziale
stabilita per il voto dei creditori, Allo stesso modo si procede anche quando il debitore non ab bia
nonché trasmessa al pubblico effettuato tempestivamente il deposito delle somme per le spese
ministero, anche qualora, della procedura, oppure se com.pie atti non autorizzati o comunque
successivamente al deposito della diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento
prima relazione, emergano informazioni risulta che man cano le condizioni prescritte per l'apertura del
che i creditori devono conoscere ai fini concordato.
dell'espressione del voto. Ricevuta la segnalazione, il tribunale ne dà
ARTICOLO 106 DEL CCI comunicazione al pubblico ministero e, a mezzo del
commissario giudiziale, ai creditori.
Si apre così una fase nella quale, in contraddittorio
con lo stesso debitore, il tribunale deve accertare se
le circostanze segnalate dal commissario giudi ziale
sussistono effettivamente o meno.
Se ritiene che le circostanze sus sistano, il tribunale
dispone con decreto la revoca dell'apertura del
concordato e, su istanza di un creditore o su richiesta
del pubblico ministero e accertati i presupposti,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale dei
beni del debitore.
Se, al contrario, il tribunale ritiene che le circostanze
non sussistano o non siano rilevanti, la procedura di
concordato preventivo prosegue regolarmente.
LE EVENTUALI MODIFICHE DEL PIANO E DELLA PROPOSTA
NOZIONE
Nel corso della procedura, il debitore potrebbe decidere di modificare il piano o la proposta di concordato.
Varie possono essere le ragioni alla base (es.: circostanze sopravvenute che consentono di migliorare le
condizioni; tentativo di far fronte ad una sopraggiunta proposta concorrente) e vario può essere il contenuto
delle modifiche.
Può essere modi- ficata la proposta, in punto di ammontare, modalità e tempistica di ciò che si offre ai
creditori, oppure può essere modificato il piano, in punto di attività previste per il reperimento delle risorse
finanziarie, oppure (ipotesi più frequente) possono modificarsi, in melius o in peius, tanto la proposta, quanto
il piano.
Analoga facoltà di modifica della proposta e del piano è riconosciuta, inoltre, a chi abbia presentato una
proposta concorrente.
Vi sono, però, limiti e conseguenze dell'eventuale modifica del piano e della proposta.
LIMITI
Il limite è di tipo temporale.
Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a
venti giorni prima della votazione dei creditori (ARTICOLO 90 COMMA 8).
ARTICOLO 90 DEL CCI ARTICOLO 87 DEL CCI
COMMA 8 COMMA 3
CONSEGUENZE
La prima conseguenza è relativa alla relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla
fattibilità del piano.
In caso di modifiche sostanziali della proposta e del piano, va depositata una nuova relazione di attestazione
(ARTICOLO 87 COMMA 3), perché evidentemente la relazione precedente risulta essere ormai non più attuale
ed utile in ragione delle intervenute modifiche.
La seconda conseguenza attiene al controllo del tribunale.
A seguito della modifica del piano e della proposta, il tribunale deve compiere una nuova verifica sugli stessi.
L'ambito di questo controllo è conseguenza diretta dell'ampiezza delle modifiche apportate, potendo essere
minimale o meramente implicito nel caso di modifiche formali o solo numeriche (es.: incremento della
percentuale di soddisfacimento) e più intenso nel caso di modifiche sostanziali (es.: sostituzione di un paga
mento in danaro con una datio in solutum di beni).
Particolarmente attento deve essere il vaglio del tribunale nel caso in cui la modifica del piano comporti
addirittura il passaggio da una tipologia di concordato ad un'altra (es.: da un concordato in continuità
aziendale ad uno liquidatorio), perché diverse sono le condizioni di ammissibilità nelle varie tipologie e la
modifica successiva del piano non può certo rappresentare strumento per fin troppo agevoli elusioni dei
presupposti di legge.
Nel caso in cui il tribunale ritenga che, a seguito delle modifiche, sono venute meno le condizioni prescritte
per l'apertura, dovrà aprire il procedimento ex ARTICOLO 106 per la revoca del concordato, mancando le
condizioni di ammissibilità per l'apertura del concordato.
La terza conseguenza è che, laddove il piano o la proposta vengano modificati dopo che il commissario
giudiziale abbia trasmesso la proposta relazione, questi sarà tenuto a redigere e comunicare ai creditori una
relazione integrativa, sia pure limitata ai soli profili oggetto di modifica
Sezione 4 : Il voto
FASE PREPARATARIA E FASE DI VOTO
Il procedimento di votazione si compone di due fasi in successione.
Vi è una prima fase cd. preparatoria, che ha la funzione sia di garantire la massima informazione possibile per
i creditori, sia di consentire il confronto ed il contraddittorio tra tutti i soggetti interessati in ordine
all'ammissibilità e convenienza della proposta (o delle proposte) ed alle eventuali contestazioni sui crediti
concorrenti.
Vi è, poi, una seconda fase, nella quale i creditori esercitano i voto ed avviene il conteggio degl stessi per
verificare se siano state raggiunte o meno le maggioranze prescritte.
ASSENZA DELL’ADUNANZA
Una precisazione preliminare, è che nel concordato preventivo non è prevista un'adunanza o un'assemblea
dei creditori, ossia una riunione nella quale, allo stesso giorno ed allo stesso orario, i creditori si riuniscono,
di persona o con modalità telematica, per discutere della proposta e per esercitare il voto, come accade per
esempio nelle assemblee delle società per azioni.
Nulla di tutto questo avviene nel concordato preventivo, dove tanto la fase preparatoria di informctzione. e
discussione, quanto la fase del voto vero e proprio avvengono in una forma che potremmo definire
"cartol