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LE OBBLIGAZIONI

Fin ora abbiamo esaminato i diritti sulle cose, i diritti reali. Ora ci occupiamo dei diritti si obbligazione e

dobbiamo individuare le fonti delle obbligazioni e capire cos’è un obbligazione.

Se leggiamo l’art. 1173 del codice la norma individua le fondi delle obbligazioni. Può nascere da un

contratto, un fatto illecito a da ogni atto o fatto idoneo a produrre un obbligazione secondo l’ordinamento

giuridico. Tizio che ha ricevuto una prestazione non avendo titolo e trattiene il bene indebitamente ha

l’obbligo di restituire il bene. Altra fonte idonea a produrre obbligazioni è il fatto illecito. Se sono

proprietario di un telefono e Tizio lo rompe, compie fatto illecito ledendo la mia situazione giuridica

soggettiva, genera nella mia sfera giuridica una complicazione, un’obbligazione risarcitoria.

L’obbligazione è un atto dal quale nasce un rapporto giuridico tra due o più parti in virtù del quale

rapporto giuridico una parte debitore è tenuta ad eseguire un certo comportamento nei confronti

dell’altra parte, nasce un rapporto giuridico in virtù del quale una parte è obbligata a tenere un certo

comportamento a vantaggio dell’altra parte attraverso la quale soddisfa un interesse che fa capo al

creditore.

Abbiamo studiato le situazioni giuridiche soggettive soffermandoci sul diritto soggettivo. Possiamo avere

diritti soggettivi assoluti e i diritti di obbligazione (diritti relativi). Ciò che abbiamo sottolineato è il

carattere di questi. Nel diritto assoluto il soggetto titolare del diritto può soddisfare il suo interesse,

cosiddetto carattere dell’immediatezza. Nei diritti di credito, la realizzazione dell’interesse dipende dalla

cooperazione del soggetto obbligato. Il titolare del diritto ha potere di pretesa del comportamento e se il

42

fi fi

debitore non coopera il creditore può rivolgersi al giudice che emani un provvedimento che soddis il

creditore.

Una volta individuate le fonti delle obbligazioni e in cosa consiste il rapporto obbligatorio che nasce tra

debitore e creditore e il potere giuridico di pretendere l’esecuzione della prestazione.

L’obbligazione deve avere per oggetto una prestazione, la quale può essere di dare un bene, di fare

qualcosa oppure di non fare. Contenuto della prestazione è sempre un fare, un dare o un non fare. In tutti

e 3 questi casi la prestazione deve essere economicamente valutata: l’obbligazione deve avere natura di

tipo patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di valutazione economica. Deve trattarsi di una

prestazione che abbia un valore di mercato, di scambio e che sia monetizzatile, cioè valutabile in termini

economici.

Quando diciamo che deve avere carattere patrimoniale e quindi suscettibile di valutazione economica, la

patrimonialità della prestazione si valuta in termini oggettivi. La funzione dell’obbligazione è quella di

realizzare un qualcosa: l’interesse del creditore. Il rapporto obbligatorio non va visto in maniera statica ma

in maniera dinamica e funzionale, in quanto nasce per realizzare uno scopo e quindi è funzionale e

strumentali al raggiungimento dello scopo, cioè la soddisfazione dell’interesse del creditore. Ad esempio

se voglio visitare il museo degli Uf zi io stipulo un contratto: pago un prezzo e acquisto il diritto a visitare

gli Uf zi. Il mio interesse è quello di visitare gli Uf zi per soddisfare il mio interesse di natura artistica.

L’interesse può essere di natura economica e patrimoniale oppure no. L’interesse che l’obbligazione mira

a soddisfare può essere di natura economica oppure no, mentre il contenuto dell’ obbligazione e della

prestazione deve avere natura economica.

In relazione dell’interesse del creditore come ne che l’obbligazione mira a soddisfare possiamo avere

interesse creditorio che può essere soddisfatto da chi è parte del rapporto obbligatorio ma ci sono casi in

cui l’interesse del creditore può essere soddisfatto anche se il comportamento è tenuto da un terzo. Ciò

accade se l’esecuzione della prestazione viene eseguita da un terzo ed è in grado di soddisfare l’interesse

del creditore la prestazione è detta fungibile. Laddove l’interesse del creditore può essere soddisfatto

solo se è svolta dalla controparte siamo in presenza di una prestazione infungibile. Perché venga

soddisfatto un interesse del creditore è necessario che il debitore esegua la prestazione.

Nell’art. 1176 il debitore deve eseguire la prestazione secondo la diligenza del bonus pater familias

(buon padre di famiglia), l’uomo medio. Il debitore deve eseguire la prestazione usando il criterio di

diligenza, non soggettivo, ma oggettivo. Il criterio è oggettivo ma la misura di diligenza non è sempre

uguale, se io debbo trasportare da Milano a Roma 1 quintale di legname e 100 bicchieri di cristallo devo

usare misura di diligenza diversa in virtù della natura della prestazione. La diligenza richiesta dalla natura

della prestazione di valuta oggettivamente. La diligenza riguarda solo il debitore, che nell’eseguire la

prestazione deve adottare criteri di diligenza.

L’art. 1175 dice che il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

L’obbligo di correttezza o buonafede. Buonafede qui assume il signi cato di buonafede in senso

oggettivo: regole di correttezza, solidarietà, trasparenza, onestà, le regole che riguardano la correttezza.

Sia il creditore che il debitore devono comportarsi secondo le regole di buonafede.

Abbiamo parlato delle obbligazioni giuridiche, protette dall’ordinamento, che traggono la loro fonte nel

contratto, nel fatto illecito, atto o fatto idoneo a produrre secondo l’ordinamento giuridico.

L’art. 2034 parla delle obbligazioni naturali non è ammessa la restituzione di quanto è stato

spontaneamente pretestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione si stata fatta

da un incapace. Le fonti delle obbligazioni naturali sono i doveri morali o sociali. L’obbligazione naturale

può nascere da gioco o da scommessa, una competizione con nalità ricreativa che si conclude con la

vittoria di uno secondo determinate regole che disciplinano il gioco. Il gioco è dato da una somma di

danaro che un soggetto deve all’altro partecipando.

Ad esempio dei ragazzi giocano a Risiko e decidono che chi vince abbia 5 euro da ciascuno degli altri, il

gioco ha delle regole, la vittoria si determina in virtù del rispetto delle regole. Supponiamo che vinca

Tizio, e allora Caio e Sempronio hanno perso e dovrebbero pagare 5 euro. Caio non paga ma questa è un

obbligazione che nasce da un dovere morale o sociale e non da un’obbligazione giuridica. Se Caio non

paga, il creditore Tizio non può andare davanti al giudice. Queste obbligazioni naturali 43

fi fi fi fi fi fi fi

Caio non è tenuto a pagare perché questo obbligo non è giuridico, non è giuridicamente obbligato a

pagare. L’ordinamento si occupa delle obbligazioni nel momento in cui Caio non è giuridicamente ma

socialmente tenuto a pagare ma adempie spontaneamente. Se Caio paga i 5 euro a Tizio non può più

chiedere il risarcimento.

Se la prestazione è stata eseguita da un soggetto incapace di intendere e di volere l’effetto giuridico

dell’irripetibilità non scatta perché se è incapace non può aver adempiuto spontaneamente.

Altro esempio di obbligazione naturale deriva anche dalla scommessa, promessa di una somma di

denaro che prevede il veri carsi di un certo evento futuro e incerto. Per esempio, due ragazzi fanno una

scommessa sul voto dell’esame, nel caso in cui Tizio prenda 30 Caio gli darà 10 euro. Caio non è

obbligato a pagare ma se lo fa non ha diritto alla restituzione del denaro.

Questo tema delle obbligazioni naturali ha ri esso immediato e pratico molto importante, che si capisce

quando si studiano le successioni a causa di morte.

Spesso nella prassi accade che tra marito e moglie, uno dei due coniugi muore e quello superstite vive

con un badante. Si crea un rapporto in virtù del quale il coniuge superstite si sente moralmente e

socialmente obbligato a ricompensare il badante che lo ha accudito: gli può attribuire la casa, dei beni,

delle somme di denaro ecc.

Il legislatore ha previsto una disciplina generale dell’obbligazione e una peculiare per alcuni tipi di

obbligazioni. Il fatto che il legislatore ha avvertito l’esigenza di disciplinare espressamente alcuni tipi di

obbligazione non vuol dire che non possiamo trovare altre norme che disciplinano queste obbligazioni in

altri contesti normativi. Vi sono anche altri tipi di obbligazione diverse rispetto a quelle che hanno

disciplina speci ca che ritroviamo in altre parti del codice civile. Così come le obbligazioni di consegna ci

sono una serie di obbligazione che hanno una disciplina in diverse norme del codice civile.

Iniziamo a trattare un peculiare tipo di obbligazione con una speci ca disciplina. Da questo punto di vista

iniziamo ad esaminare le obbligazioni pecuniarie. Le obbligazioni pecuniarie sono le obbligazioni che

hanno per oggetto una somma di danaro e vengono de nite obbligazioni di valuta per distinguerle dalle

obbligazioni di valore. Abbiamo detto che il danaro è per sua essenza il bene fungibile per eccellenza. Se

oggetto della mia obbligazione è una prestazione di dare una somma di denaro, la mia è una

obbligazione pecuniaria. Se io debbo consegnare un bene diverso dal danaro la mia è un obbligazione di

valore.

Il primo principio che disciplina le obbligazioni pecuniarie è il principio nominalistico. Le obblIgazioni

pecuniarie si estinguono secondo il loro valore nominale. Secondo lo stesso valore che la moneta aveva

nel momento in cui L’obbligazione è sorta. Per cercare di sfuggire dal principio nominalistico le parti

quando stipulano una prestazione che ha per oggetto una somma di denaro, agganciano il valore

nominale agli indici ISTAT e usano elle clausole per ottemperare la rigidità di questo principio.

Le obbligazioni pecuniarie producono per propria natura un’obbligazione accessoria che è l’obbligazione

degli interessi al tasso legale.

Le obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro vanno eseguite al domicilio del creditore, si

chiamano esecuzioni portabili.

Ad esempio se io sono obbligato a consegnare un telefono a Tizio e la mia è un’obbligazione di valore. Io

devo consegnare il telefono nel 2024 ma se io non lo faccio sono inadempiente e sono obbligato a

risarcire il danno a Tizio. L’oggetto originario dell’obbligazione era un telefono non una somma di denaro

quindi non era un’obbligazione pecuniaria. Il danaro è un oggetto sosti

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A.A. 2023-2024
80 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emilia.taiutii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Putorti' Vincenzo.