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FATTISPECIE
“La capacità di agire delle persone fisiche..” → cosa si intende per capacità di agire? E per persone
fisiche? (problema di qualificazione).
“.. è regolata dalla loro legge nazionale?”
Cosa si intende per legge nazionale? (Problema di qualificazione).
Quali norme della legge nazionale vengono richiamate? Solo quelle materiali o anche
quelle di d.i.privato? È il problema del cosiddetto rinvio (art 13 legge 218/1995).
[Esempio: questione sulla capacità d'agire del turco; si va a vedere ordinamento turco che
stabilisce che la capacità d'agire è regolata dal domicilio; domiciliato in Francia, si va a
vedere la norma che regola la capacità d'agire in base al luogo dove sia stato stipulato il
contratto; contratto stipulato in Germania, ecc. Si saltella da un ordinamento all'altro.]
Come fa il giudice a sapere cosa prevede la legge nazionale straniera? È il problema della
conoscenza e interpretazione del diritto.
La legge nazionale deve essere applicata anche se produce effetti contrari ai nostri principi
fondamentali? (Ad es, se la legge straniera pone la maggiore età a 40 anni. Fin dove
tolleriamo la diversità?). È il problema del limite dell'ordine pubblico.
Quali norme vanno applicate se la legge nazionale è quella di uno Stato dotato di più
sistemi normativi (es. Stato federale)? Richiamo ad ordinamenti plurilegislativi.
Cosa succede se la persone fisica ha una cittadinanza o ne ha più di una? È il problema degli
apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze (art 19 legge 218/1995) 19 Novembre 2014
L'art 23 L 218/1995 è composto da una prima parte, chiamata fattispecie. Il criterio di
collegamento è in questo caso la cittadinanza della persona; elemento assunto come ponte.
Bisogna mettere in conto nel diritto internazionale privato che bisogna rapportarsi con
ordinamenti molto diversi dal nostro, ordinamenti del tutto il mondo. Quando il giudice si trova
davanti una situazione sconosciuta al nostro ordinamento, si pone un problema di interpretazione,
il giudice deve decidere, deve incasellare quella situazione in una norma del nostro ordinamento.
Ad esempio, coppia omosessuale sposata per il diritto spagnolo; convivenze registrate svizzere
(rapporto personale ridotto ad un obbligazione, a rapporti patrimoniali tra coniugi); matrimoni
poligamici; come ci rapportiamo a queste nuove situazioni? L'interpretazione è dinamica, cambia
continuamente, il diritto non incasella tutta la realtà per questo l'interpretazione è così importante.
→ Norme che hanno il criterio di collegamento sono norme strumentali, non danno soluzione, ma
dicono quale legge applicare. Oltre alle norme di d.i.pr strumentali nel nostro ordinamento
esistono anche norme di d.i.pr. materiale.
Presente un elemento di internazionalità. (stranieri in Italia, italiano che stipulano contratto
all'estero)
Spesso i giudici applicano legge italiana anche se si tratta di questione transnazionale; tutte
sentenze impugnabili.
Abbiamo varie norme di origine diversa, bisogna coordinarle.
Norme della legge 218/1995; norme dell'ordinamento non strumentali, ma di diritto internazionale
privato materiale (danno cioè soluzione del caso), disciplinano cioè casi transnazionali, dando
soluzione del caso.
→ Ad esempio, art 116 c.c: “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve
presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio
paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio”.
A prescindere quindi da ciò che dice la legge 218, il nostro codice civile afferma ciò che deve fare lo
straniero per sposarsi in Italia. Documento dell'ambasciatore che dichiara che lo straniero si può
sposare. Disciplina materiale, non rimanda da un'altra parte.
– Art 116.2 c.c: “Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute degli art 85, 86,
87, nn 1, 2 e 4, 88, 89”. Quindi a prescindere da quello che dice la legge straniera nazionale, da ciò
che dice il codice, ci sono norme che vanno applicate anche allo straniero se vuole sposarsi in
Italia. Sono le norme che prevedono alcuni requisiti per potersi sposare. Art 86: richiede la libertà
di stato (uno per sposarsi non dev'essere sposato o se lo è stato, deve aver sciolto il vincolo).
ESEMPIO: marocchino vuole sposarsi in Italia. Deve andare al consolato e farsi dare dichiarazione
di nulla osta. (Per il diritto marocchino si può sposare fino a quattro volte). Gli viene dato il nulla
osta dal console. L'ufficiale dello stato civile tiene conto dell'art 116.2. L'articolo sulla libertà di
stato vale anche quindi per gli stranieri, lui già sposato due volte, quindi anche se ha nulla osta,
l'ufficiale dello stato civile non può farlo sposare. In Italia non può mai essere celebrato un
matrimonio poligamico.
→ Ad esempio: adozione di un minore straniero. È difficile in Italia adottare un bambino italiano, è
molto più facile adottare un bambino straniero. In questa legge vi è tutta la disciplina dell'adozione
straniera. È disciplina che riguarda bambini stranieri, ma è tutta disciplinata dall'ordinamento
italiano.
→ Altro esempio: art 3 n2 898/1970. Disciplina del divorzio. “Lo scioglimento.. del matrimonio può
essere domandato da uno dei coniugi.. nei casi in cui ..l'altro coniuge, cittadino stranieri, ha
ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo
matrimonio”.
Norma che serve a favorire il coniuge italiano quando l'altro coniuge è già tornato allo stato libero;
frequenti casi di matrimoni tra italiano e straniero. La straniera nel suo Stato ha già ottenuto
divorzio. L'italiano è vincolato finché non scioglie matrimonio e la causa di divorzio può essere
lunga; ma se lui porta al giudice italiano sentenza straniera di divorzio della donna, questo è
sufficiente per dare divorzio all'italiano. Erano chiamati matrimoni claudicanti (uno libero, l'altro
rimaneva vincolato).
Donna e nordafricano (paesi in cui c'è la poligamia) → se l'uomo si risposa nel suo Stato, questo è
sufficiente per la donna italiana per ottenere divorzio.
FONTI DI D.I.PR.
È sempre più frequentemente soggetto ad incursioni ad opera di trattati internazionalità
Il sistema di d.i.pr.
TERMINLOGIA
Diritto internazionale privato
in senso lato
in senso intermedio (doppio aspetto processuale: la giurisdizione; e anche riguarda
il riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, quali requisiti e davanti a chi si fa
valere. Parte esclusa dal programma, non ci occupiamo dell'aspetto processuale)
in senso stretto (conflitto di leggi. Le norme di d.i.pr spesso vengono indicate come
norme di conflitto. Norma di diritto internazionale privato = norma di conflitto)
RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DEL 1995
Art 1 l. 218/1995 “La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri
per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri”
La legge si occupa di profili processuali che sostanziali. Legge 31 maggio 1995, n' 218 “Riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato”.
(l'ambito di applicazione della nostra legge risulta oggi, in alcuni importanti settori, puramente
residuale rispetto dal d.i.pr di origine europea)
Le norme della legge 218 che sopravvivono oggi sono molto poche. Nessuno non le ha abrogate,
ma dato che quelle stesse materie sono disciplinate a livello internazionale, l'interprete sa che
deve applicare quest'ultimo. Prima del 1995, c'erano le Preleggi del Codice Civile, disciplinavano
quindi in così poche norme la parte relativa all'individuazione della legge applicabile. Le norme
processuali stavano nel codice di procedura civile. La legge 218 formalmente non abroga l'art 16
delle preleggi che riguarda trattamento dello straniero, sottoposto a condizione di reciprocità.
Forse tacitamente abrogata dal Testo Unico sull'immigrazione.
Si applica a tutti i processi iniziati dopo il 1 Settembre 1995.
PASQUALE STANISLAO MANCINI (primo presentatore di queste norme. Morto nel 1888. Ha
portato avanti battaglia in università e all'estero a favore del principio di nazionalità)
Il diritto privato necessario e il principio di nazionalità. Situazioni transnazionali devono
1. essere regolate in linea di massima dalle leggi nazionali del soggetto perché se anche un
soggetto si sposta nel mondo, continua ad essere legato al proprio Stato. Ci sono nei singoli
Stati delle norme che ne rispecchiano la società, la cultura. Il diritto è lo specchio della
società.
Il diritto privato volontario (contratti) e il principio di autonomia delle parti. Le parti devono
2. poter scegliere la legge applicabile al contratto. Non c'è un criterio di collegamento fissato
dal legislatore.
Il diritto pubblico e il principio di sovranità. Una legge straniera comunque non può andare
3. contro i principi fondamentali dello Stato.
Schema ripreso nel codice civile del 1942 e figura ancora nella legge 218/1995. Fedeli alle nostre
teorie, anche se forse già nel 1995 questi principi non rispecchiavano più la realtà.
26 Novembre 2014
Mancini stimola la creazione della Conferenza dell'Aja di d.i.pr. Molti organi internazionali si
trovano all'Aja. Cuore degli internazionalisti.
Derivazione manciniana del sistema italiano di d.i.pr
fedeltà al principio di nazionalità
neutralità e bilateralità delle norme di d.i.pr. [Neutra rispetto al risultato; al legislatore non
interessa quello, ma dice solo dove trovare la soluzione.]
Due modelli per gestire flussi migratori: uno multiculturale (si applicano per gli stranieri le leggi dei
loro Stati), uno no (ad esempio, in Francia si applica legge della residenza; che si tratti di un indiano
o lisino, se residente in Francia, si applica legge francese. Favoriscono l'integrazione, nel bene e nel
male. No problemi di conoscenza e interpretazione della legge straniera). L'Italia è rimasta fedele al
modello multiculturale, forse senza valutarne bene le conseguenze pratiche.
RISVOLTI PRATICI DELLE PROBLEMATICHE INTERNAZIONALI PRIVATISTICHE
Forum shopping → quando una causa è transnazionale, vuol dire che ci sono più stati coinvolti. In
caso di controversia, può darsi che tutti e tre gli Stati possono attribuire giurisdizione per quest