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Bilancio di esercizio civilistico

Bilancio disciplinato in virtù della legge attualmente vigente in Italia 2423 - 2435 TER del codice civile⇒→ collocato all’interno della disciplina riservata alla s.p.a (in virtù di rinvii di legge: s.a.p.a, s.r.l, + soc.coop)→ soci hanno responsabilità patrimoniale per obbligazioni della società, limitata a capitale sociale conferitorende le società stesse dei soggetti “rischiosi” per coloro che sono creditori sociali↳perché capitale sociale non è capitale proprio dei soci ↵serve fiducia (creditori sociali) = motore dell’economia di mercato⇒[no = imprese individuali o società di persone]disciplina giuridica di provenienza europea: IV direttiva CEE 1978 (in Italia con DLG 127/1991, in vigore da 1993)richiede recepimento all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale (vs regolamentative)↳ = attuazione↳ad oggi: DLG 139/2015 di

attuazione alla direttiva 2013/34 di innovazione della IV direttiva norme di diritto contabile nazionale⇒ ≠ da bilancio di esercizio civilistico internazionale (REG 1606/2002)→ riguarda società quotate in mercati regolamentati+ imprese operanti in settori bancari, finanziari e assicurativi→ no necessità di recepimento, direttamente efficace → ma applicazione con DLG 38/2005gerarchia a piramide = ogni livello è derivante dal livello precedente e presupposto di quello successivo⇒“derivazione a cascata” = coerenza e conformità da postulati della clausola generale↳Primo livello di gerarchia piramidalearticolo 2423 del codice civile = bilancio civilistico “ordinario”1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario* e dalla nota integrativa*.2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare inmodo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
  1. Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge devono essere fornite per dare una rappresentazione veritiera e corretta.
  2. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
  3. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
  4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la decisione.
  1. deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
  2. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
  3. * = rendiconto finanziario = documento contabile che espone i flussi finanziari di entrata e uscita di cassa; → rielaborazione dei valori di sp e ce
  4. = nota integrativa = documento qualitativo (descrittivo) che integra info contabile portata da sp e da ce
  5. * = finalità conoscitive e come raggiungerle → 3 dimensioni della gestione
    1. situazione patrimoniale = investimenti (attività) e finanziamenti (passività) → SP impiego di capitale acquisto di capitale ↵ ↳
    2. situazione finanziaria = entrate e uscite

finanziarie di moneta “cassa” → RF3. RE dell’esercizio = reddito prodotto, ricchezza generata in intero p.a → CEclausola generale del bilancio di esercizio civilistico = veridicità + correttezza + chiarezzadistinzione tra:

- veridicità e correttezza di rappresentazione delle 3 dimensioni gestionali→ aspetto sostanziale = contenuto del bilancio di esercizio

veridicità (≠ da verità) = gestione aziendale è unica e unitaria senza interruzioni nel tempo enello spazio, tuttavia vi è necessità di conoscenza → convenzione di suddivisione in p.a

valutazione delle operazioni in essere alla data di bilancio sulla base della competenzaeconomica (scritture di assestamento) → valori certi (verità assoluta) e stimati (verità sogg.)meritevoli di fiducia degli stakeholders ← credibilità e attendibilità ↵correttezza = correttezza materiale dei valori contabili (=

privi di errori) + osservanza delle norme di legge in materia + norme della prassi contabile che le integrano e interpretano→ principi contabili nazionali = OIC → emanati dall'organismo italiano di contabilità (OIC)→ da generale e astratto a operatività- chiarezza di predisposizione del bilancio di esercizio (dipende da correttezza)→ aspetto formale = forma esteriore → documento tecnico= comprensibilità / intelligibilità nella prospettiva dei destinatari del bilancio di eserciziocreditori sociali = finanziamenti a titolo di cap. di credito ↵+ neutralità dell'informazione = soddisfare le esigenze conoscitive di tutti gli stakeholders→ si assume che l'informazione di bilancio che soddisfa i creditori sociali; è in grado di soddisfare anche gli altri stakeholders 16 maggio 2023LEZIONE 73* = obbligo delle informazioni complementari→ legislatore per raggiungere finalità comunicativa con

stakeholders assume che ci possa essere l'eventualità che le norme del codice civile non siano sufficienti ulteriori informazioni predisposizione del rendiconto finanziario (non previsto fino al 2015)4* = obblighi in termini di valutazione, rilevazione, presentazione e informativa = se valori da esporre nei documenti contabili sono poco significativi possono non essere rappresentati, ma devono essere rilevati nelle scritture contabili5* = obbligo eccezionale disapplicazione delle norme di legge contrarie allo scopo legislatore si cautela contro l'emergere di tali situazioni (che non può definire a priori) circostanza di anormalità rispetto alle normali condizioni del fluire continuativo della gestione di impresa [fenomeno inflazionistico (aumento nominale dei prezzi) non è considerato coinvolto in situazioni eccezionali] utilizzato il documento della nota integrativa = informazioni di carattere descrittivo-qualitativo che permettono dicomprendere meglio la situazione finanziaria, patrimoniale e del RE6* = redazione del bilancio in unità di euroSecondo livello di gerarchia piramidale2423-bis = elencazione di serie di punti (1-6) complessivamente definiti come principi di redazione del bilancio→ valutazione di elementi patrimoniali attribuisce valori a operazioni di impiego e acquisto di capitale→ si possono definire componenti positivi e negativi → danno valore ad attività e passività di bilancio
  1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
    1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
    2. la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
  2. si possono indicare esclusivamente gli utili (= ricavi) realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  3. si deve tener conto dei proventi e
degli interessi degli azionisti e dei creditori. Per quanto riguarda la formattazione del testo, ecco come potrebbe apparire utilizzando i tag HTML:

degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

1* = due principi fondamentali = postulato di prudenza e postulato della continuità aziendale (o funzionamento)

continuità aziendale = (going concern)

prudenza = applicata nella valutazione delle voci patrimoniali (attive e passive) = in condizione di rischio e incertezza → preservazione degli interessi degli azionisti e dei creditori.

integrità del capitale proprio di impresa quale fonte di soddisfacimento dei diritti di credito dei terzi e a sua volta condizione capace di perseguire la sopravvivenza dell'impresa nel lungo periodo1bis. Principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica: normalmente vi è coerenza tra forma esteriore (contratto) e interiore (sostanza) e si deve ricorrere a tale principio solo in rare circostanze in cui fra le due non vi sia coincidenza2. Postulato della prudenza dal lato dei ricavi: partecipano alla formazione del RE solo i ricavi di esercizio realizzati (quelli effettivamente manifestati, venuti ad esistenza) entro la fine del periodo amministrativo, esclusi i ricavi di esercizi soltanto sperati (attesi, previsti)3. Riconosce postulato della competenza economica (come definito da dottrina economico-aziendale) e scritture di assestamento di fine del periodo amministrativo4. Postulato della prudenza dal lato dei...

costi = anche costi che hanno carattere presunto (che non si sono ancora manifestati), sono soltanto probabili→ asimmetria introdotta dalla prudenza alla piena efficacia della competenza economica

5* = principio della valutazione separata = degli elementi patrimoniali attivi e passivi eterogenei che nello stato patrimoniale sono ricompresi nella medesima voce di riferimento

6* = principio della costanza dei criteri di valutazione analitici = dei singoli elementi patrimoniali attivi e passivi→ costanza dei criteri è funzionale alla comparabilità sostanziale nel tempo e nello spazio come comunicazione verso l’esterno che si realizza attraverso il bilancio di esercizio, per assunzione di decisioni economiche consapevoli e informate da parte dei destinatari

2 comma dell’articolo 2423 bis = deroga in casi eccezionali⇒Terzo livello di gerarchia piramidale

2426 = criteri di valutazione analitici degli elementi patrimoniali attivi e passivi→ [richiamo a

Corso di revisione aziendale

Quarto livello di gerarchia piramidale

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
12 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/10 Organizzazione aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher viola_buti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilancio d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Petrolati Patrizia.