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Antigiuridicità e cause di giustificazione Pag. 1
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Estratto del documento

Art. 50 c.p. -

- –

Art. 51 c.p. - Esercizio di un diritto Adempimento di un dovere

- Art. 52 c.p. - Legittima difesa

- Art. 53 c.p. - Uso legittimo delle armi

- Art. 54 c.p. - Stato di necessità

Vi sono anche cause di giustificazione non codificate, che si desumono invece dall’intero ordinamento

leggi dello Stato, regionali, norme comunitarie, e tra queste la prima è Costituzione: l’efficacia

giuridico:

scriminante di un diritto che proviene dalla costituzione presuppone che la norma penale, norma speciale,

astrattamente comprenda quel comportamento scriminato e sia potenzialmente anche illegittima. Due settori in

cui esse spesso ricorrono sono l’attività medico-chirurgica e l’attività sportiva due settori fondamentali della

vita civile, attività lecite di utilità sociale. Con riguardo ad esse si pongono dei problemi di valutazione

penalistica solo qualora si verifichino degli eventi penalmente rilevanti, come la morte del paziente durante un

intervento, o dell’atleta durante una competizione sportiva. In entrambi i casi occorre sempre rifarsi alla volontà

e all’accettazione della prestazione da parte dei soggetti debitamente informati.

L’art. 50 disciplina il consenso dell’avente diritto, stabilendo che non è punibile che lede o pone in pericolo un

diritto se ciò avviene con il consenso della persona che può validamente disporne. Si tratta di una causa di

giustificazione con una portata limitata: possono essere giustificati solo i fatti penalmente rilevanti che ledono o

pongono in pericolo dei diritti individuali che le norme penali proteggono nell’esclusivo interesse del titolare.

Talora un diritto individuale è tutelato penalmente, oltre che nell’interesse del singolo, anche nell’interesse della

L’individuazione dei diritti disponibili è possibile solo nell’ambito dei

collettività e dello Stato. diritti

tutelati nell’esclusivo interesse del titolare rappresentano il campo di applicazione della

individuali, essi sono

scriminante del consenso dell’avente diritto e si caratterizzano come ‘disponibili’ da parte del titolare, nel senso

che egli può disporne secondo la sua volontà, conferendo a terzi la facoltà legittima di lederli.

Sono indisponibili gli interessi dello Stato e di ogni altro ente pubblico. Tra i diritti individuali il codice penale

del 1930 considerava indisponibile il diritto alla vita; ma il legislatore, facendo leva sui principi costituzionali

della dignità dell’uomo e dell’autodeterminazione in materia sanitaria, ha apposto alcuni significativi limiti al

carattere indisponibile del bene della vita (basti pensare alla l.219/2017 che ha dettato una disciplina organica

del consenso al trattamento sanitario; in materia di consenso informato e DAT, che ha attribuito rilevanza

scriminante alla volontà espressa del paziente di rifiutare trattamenti sanitari anche se necessari alla propria

sopravvivenza).

Sono disponibili in via di principio i diritti patrimoniali, a meno che l'integrità del bene che forma oggetto del

diritto patrimoniale soddisfi anche un interesse pubblico (ad esempio, ad un edificio privato sottoposto a vincolo

storico-artistico). Disponibili sono inoltre i vari diritti personalissimi: diritto all'onore, alla libertà morale e

personale, alla libertà sessuale, alla libertà di domicilio, alla riservatezza e alla segretezza di fatti o dati relativi

alla persona. L'integrità fisica è illimitatamente disponibile quando l'atto di disposizione del corpo sia

funzionale alla salvaguardia della salute; è invece disponibile entro i limiti fissati dall'art. 5 c.c. se l'atto di

disposizione va a svantaggio della salute del disponente.

Legittimato a prestare il consenso è il titolare del diritto, ovvero il suo rappresentante legale o volontario.

Quanto alla capacità a consentire, decisiva è la capacità naturale di chi presta il consenso, cioè la maturità e la

lucidità necessaria ad intendere l'importanza del bene in gioco e a valutare l'opportunità del sacrificio. Il

consenso può essere manifestato in qualsiasi forma, espressa o tacita; può essere sottoposto a condizioni o a

termini o a limitazioni deve essere immune da vizi (errore, dolo o violenza); deve sussistere al momento del

fatto, deve permanere per tutto il tempo in cui eventualmente si protragga la realizzazione del fatto. Discussa è

la rilevanza del c.d. consenso presunto, che si ha quando non sia stato prestato alcun consenso, ma l'agente operi

nell'interesse del titolare del diritto.

L'art. 51 co. 1 c.p. stabilisce che “l’esercizio di un diritto... esclude la punibilità”. Accanto alle facoltà legittime

espressamente contemplate dal Codice penale (consenso dell'avente diritto e legittima difesa), l'ordinamento

giuridico prevede nei suoi diversi settori molte altre norme attributive della facoltà legittima di commettere

(anche) fatti penalmente rilevanti, rendendone così lecita la realizzazione. L'espressione diritto nell'art. 51 c.p.

viene pacificamente intesa come comprensiva non solo dei diritti soggettivi in senso stretto, ma anche di

qualunque facoltà legittima di agire riconosciuta dall'ordinamento: libertà costituzionali, diritti potestativi

riconosciuti dal diritto civile. Facoltà di agire rilevanti ex art. 51 c.p. possono scaturire da norme costituzionali,

da norme di legge ordinaria, da norme del diritto dell'Unione Europea, da leggi regionali, ovvero da norme

consuetudinarie.

L'art. 51 co. 1 stabilisce che "l’adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica..., esclude la

punibilità”. Anche questa causa di giustificazione è espressione del postulato della coerenza e unità

dell'ordinamento giuridico: uno stesso ordinamento non può vietare sotto minaccia di pena la realizzazione di

un fatto e, al tempo stesso, imporne la realizzazione. In una situazione di questo tipo si profila un conflitto di

doveri. Tale conflitto va risolto individuando quale sia il dovere prevalente e l'adempimento di tale dovere

renderà lecita la violazione del dovere soccombente. A volte verrà individuato tramite il criterio della specialità,

ma qualora non sussista un rapporto di specialità tra le norme in conflitto, la prevalenza spetterà al dovere il cui

adempimento soddisfa un interesse di rango superiore.

Secondo il disposto dell'art. 51 c.p., un dovere il cui adempimento rende lecita la realizzazione di fatti

“un ordine legittimo della

penalmente rilevanti può derivare, oltre che da una norma giuridica, anche da

pubblica autorità”. La ratio di questa scriminante è evidente: l'emanazione dell'ordine ha reso concreta la

volontà di una norma giuridica; l'esecuzione dell'ordine legittimo non è dunque che l'esecuzione, sia pure

mediata o indiretta, di quella norma. L'ordine, promanante da una pubblica autorità e non da un privato, come,

ad es., nell'ambito di un rapporto privatistico di lavoro, deve essere legittimo sia formalmente sia

sostanzialmente. È formalmente legittimo quando concorrono tre requisiti: a) la competenza dell'organo che lo

ha emanato; b) la competenza del destinatario ad eseguire l'ordine; c) il rispetto delle forme eventualmente

prescritte per la validità dell'ordine. L'ordine è sostanzialmente legittimo quando esistono i presupposti fissati

dall'ordinamento per la sua emanazione.

“se

L'art. 51 co. 2 e 3 c.p. stabilisce che un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato

risponde sempre il pubblico ufficiale e ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine”.

Quanto alla responsabilità di chi ha emanato l'ordine illegittimo per il fatto commesso dall'esecutore dell'ordine,

l'art. 51 co. 2 c.p. dà esplicito rilievo ad una normale ipotesi di concorso di persone nel reato: la responsabilità

del superiore discende dal suo ruolo di istigatore, e quindi di concorrente morale nel reato commesso

dall'esecutore. Quanto invece alla responsabilità di chi ha eseguito l'ordine illegittimo, dall'art. 51 co. 3 c.p., è

senz'altro configurabile nei confronti di coloro che, come i pubblici impiegati, non sono vincolati all'obbedienza

degli ordini dei superiori: hanno anzi il preciso dovere di astenersi dall'eseguire l'ordine del superiore quando

l'atto sia vietato dalla legge penale. Hanno il dovere di astenersi dall'eseguire un ordine la cui esecuzione integra

un reato, i privati che ricevano un ordine illegittimo di polizia.

“non

L'art. 51 co. 4 c.p. stabilisce che è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli

consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine”. Questa disposizione sembrerebbe evocare una categoria

di soggetti ai quali sia preclusa qualsiasi forma di sindacato sulla legittimità dell'ordine; in realtà, esistono nel

nostro ordinamento ordini illegittimi vincolanti, ma non si tratta mai di un vincolo assoluto. In particolare, i

militari e gli appartenenti alla polizia di Stato hanno il dovere di eseguire gli ordini dei superiori, ma tale dovere

incontra un triplice limite: a) l'ordine non deve essere formalmente illegittimo; b) anche se formalmente

legittimo, l'ordine non deve essere manifestamente criminoso, c) il subordinato non deve comunque essere

personalmente a conoscenza del carattere criminoso dell'ordine. Non risponde a titolo di dolo il subordinato -

pubblico impiegato, militare, etc. - che dia esecuzione ad un ordine illegittimo, qualora egli ritenga per un errore

di fatto di eseguire un ordine legittimo.

Si distingue tra ordine sindacabile e insindacabile, e l’esecutore potrà essere scriminato a seconda che l’ordine

sia sindacabile o meno. Tuttavia, l’ipotesi della assoluta insindacabilità non esiste, poiché quantomeno i

presupposti, la competenza del soggetto ordinante, i poteri di esprimere quel determinato ordine, il dovere di

eseguirlo, il dovere di forma, sono sempre sindacabili. I requisiti di sussistenza e di legittimità dell’ordine sotto

il profilo formale di verifica della legittimità della esecutorietà, sono elementi assolutamente sempre sindacabili

e quindi non aver sindacato su questi aspetti non esonera l’esecutore di un ordine illegittimo, poiché vi è sempre

un sindacato di legittimità dell’ordine che non viene negato. Se l’ordine sotto il profilo non formale, bensì sotto

il profilo contenutistico, è manifestatamente criminoso, l’esecutore non è obbligato ad e

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Publisher
A.A. 2023-2024
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pinofreschi1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Pomanti Pietro.