Cause di giustificazione nel codice penale
Articoli rilevanti del codice penale
Art. 50 c.p. - Consenso dell'avente diritto: Stabilisce che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne.
Art. 51 c.p. - Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere: L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica esclude la punibilità.
Art. 52 c.p. - Legittima difesa: Consente la difesa proporzionata a un'offesa ingiusta.
Art. 53 c.p. - Uso legittimo delle armi: Disciplina l'uso legittimo delle armi in situazioni specifiche.
Art. 54 c.p. - Stato di necessità: Giustifica la commissione di un reato a causa di un pericolo imminente e non altrimenti evitabile.
Cause di giustificazione non codificate
Oltre alle cause di giustificazione codificate, ci sono cause non codificate che si desumono dall'ordinamento giuridico, come le leggi dello Stato, regionali e le norme comunitarie. La Costituzione è la prima fonte di tali cause, e la rilevanza giuridica di una scriminante derivante dalla Costituzione presuppone che la norma penale astrattamente comprenda quel comportamento e sia potenzialmente illegittima.
Settori di attività rilevanti
Due settori in cui spesso ricorrono le cause di giustificazione sono l'attività medico-chirurgica e l'attività sportiva. Questi settori pongono problemi di valutazione penalistica solo in presenza di eventi penalmente rilevanti, come la morte del paziente o dell'atleta, richiedendo sempre la volontà e l'accettazione informata da parte dei soggetti coinvolti.
Dettagli sul consenso dell'avente diritto
L'art. 50 del codice penale disciplina il consenso dell'avente diritto, limitato ai casi in cui i diritti disponibili sono tutelati penalmente nell'interesse esclusivo del titolare. I diritti disponibili possono essere disposti dal titolare, mentre gli interessi dello Stato sono indisponibili. I diritti patrimoniali e personalissimi sono generalmente disponibili, salvo eccezioni dettate dall'interesse pubblico o da specifiche norme.
Legittimato a prestare il consenso è il titolare del diritto o il suo rappresentante legale o volontario. La capacità a consentire richiede maturità e lucidità per comprendere l'importanza del bene in gioco. Il consenso deve essere immune da vizi e sussistere per tutto il tempo in cui si realizza il fatto. La rilevanza del consenso presunto rimane discussa.
Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere
L'art. 51 del codice penale stabilisce che l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere esclude la punibilità. Questa norma copre diritti soggettivi e facoltà legittime riconosciute dall'ordinamento, comprese le libertà costituzionali e i diritti potestativi.
In presenza di un conflitto di doveri, si individua il dovere prevalente. La realizzazione di fatti penalmente rilevanti può derivare da un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo di un'autorità pubblica, che deve essere formalmente e sostanzialmente legittimo.
Ordini legittimi e illegittimi
L'art. 51 co. 2 e 3 del codice penale disciplina la responsabilità di chi emana o esegue ordini illegittimi. L'esecutore di un ordine illegittimo risponde del reato se consapevole del carattere criminoso dell'ordine, a meno che non possa sindacarlo. Gli ordini sindacabili richiedono sempre un controllo di legittimità sotto il profilo formale e contenutistico.
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