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Art. 50 c.p. -
- –
Art. 51 c.p. - Esercizio di un diritto Adempimento di un dovere
- Art. 52 c.p. - Legittima difesa
- Art. 53 c.p. - Uso legittimo delle armi
- Art. 54 c.p. - Stato di necessità
Vi sono anche cause di giustificazione non codificate, che si desumono invece dall’intero ordinamento
leggi dello Stato, regionali, norme comunitarie, e tra queste la prima è Costituzione: l’efficacia
giuridico:
scriminante di un diritto che proviene dalla costituzione presuppone che la norma penale, norma speciale,
astrattamente comprenda quel comportamento scriminato e sia potenzialmente anche illegittima. Due settori in
cui esse spesso ricorrono sono l’attività medico-chirurgica e l’attività sportiva due settori fondamentali della
vita civile, attività lecite di utilità sociale. Con riguardo ad esse si pongono dei problemi di valutazione
penalistica solo qualora si verifichino degli eventi penalmente rilevanti, come la morte del paziente durante un
intervento, o dell’atleta durante una competizione sportiva. In entrambi i casi occorre sempre rifarsi alla volontà
e all’accettazione della prestazione da parte dei soggetti debitamente informati.
L’art. 50 disciplina il consenso dell’avente diritto, stabilendo che non è punibile che lede o pone in pericolo un
diritto se ciò avviene con il consenso della persona che può validamente disporne. Si tratta di una causa di
giustificazione con una portata limitata: possono essere giustificati solo i fatti penalmente rilevanti che ledono o
pongono in pericolo dei diritti individuali che le norme penali proteggono nell’esclusivo interesse del titolare.
Talora un diritto individuale è tutelato penalmente, oltre che nell’interesse del singolo, anche nell’interesse della
L’individuazione dei diritti disponibili è possibile solo nell’ambito dei
collettività e dello Stato. diritti
tutelati nell’esclusivo interesse del titolare rappresentano il campo di applicazione della
individuali, essi sono
scriminante del consenso dell’avente diritto e si caratterizzano come ‘disponibili’ da parte del titolare, nel senso
che egli può disporne secondo la sua volontà, conferendo a terzi la facoltà legittima di lederli.
Sono indisponibili gli interessi dello Stato e di ogni altro ente pubblico. Tra i diritti individuali il codice penale
del 1930 considerava indisponibile il diritto alla vita; ma il legislatore, facendo leva sui principi costituzionali
della dignità dell’uomo e dell’autodeterminazione in materia sanitaria, ha apposto alcuni significativi limiti al
carattere indisponibile del bene della vita (basti pensare alla l.219/2017 che ha dettato una disciplina organica
del consenso al trattamento sanitario; in materia di consenso informato e DAT, che ha attribuito rilevanza
scriminante alla volontà espressa del paziente di rifiutare trattamenti sanitari anche se necessari alla propria
sopravvivenza).
Sono disponibili in via di principio i diritti patrimoniali, a meno che l'integrità del bene che forma oggetto del
diritto patrimoniale soddisfi anche un interesse pubblico (ad esempio, ad un edificio privato sottoposto a vincolo
storico-artistico). Disponibili sono inoltre i vari diritti personalissimi: diritto all'onore, alla libertà morale e
personale, alla libertà sessuale, alla libertà di domicilio, alla riservatezza e alla segretezza di fatti o dati relativi
alla persona. L'integrità fisica è illimitatamente disponibile quando l'atto di disposizione del corpo sia
funzionale alla salvaguardia della salute; è invece disponibile entro i limiti fissati dall'art. 5 c.c. se l'atto di
disposizione va a svantaggio della salute del disponente.
Legittimato a prestare il consenso è il titolare del diritto, ovvero il suo rappresentante legale o volontario.
Quanto alla capacità a consentire, decisiva è la capacità naturale di chi presta il consenso, cioè la maturità e la
lucidità necessaria ad intendere l'importanza del bene in gioco e a valutare l'opportunità del sacrificio. Il
consenso può essere manifestato in qualsiasi forma, espressa o tacita; può essere sottoposto a condizioni o a
termini o a limitazioni deve essere immune da vizi (errore, dolo o violenza); deve sussistere al momento del
fatto, deve permanere per tutto il tempo in cui eventualmente si protragga la realizzazione del fatto. Discussa è
la rilevanza del c.d. consenso presunto, che si ha quando non sia stato prestato alcun consenso, ma l'agente operi
nell'interesse del titolare del diritto.
L'art. 51 co. 1 c.p. stabilisce che “l’esercizio di un diritto... esclude la punibilità”. Accanto alle facoltà legittime
espressamente contemplate dal Codice penale (consenso dell'avente diritto e legittima difesa), l'ordinamento
giuridico prevede nei suoi diversi settori molte altre norme attributive della facoltà legittima di commettere
(anche) fatti penalmente rilevanti, rendendone così lecita la realizzazione. L'espressione diritto nell'art. 51 c.p.
viene pacificamente intesa come comprensiva non solo dei diritti soggettivi in senso stretto, ma anche di
qualunque facoltà legittima di agire riconosciuta dall'ordinamento: libertà costituzionali, diritti potestativi
riconosciuti dal diritto civile. Facoltà di agire rilevanti ex art. 51 c.p. possono scaturire da norme costituzionali,
da norme di legge ordinaria, da norme del diritto dell'Unione Europea, da leggi regionali, ovvero da norme
consuetudinarie.
L'art. 51 co. 1 stabilisce che "l’adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica..., esclude la
punibilità”. Anche questa causa di giustificazione è espressione del postulato della coerenza e unità
dell'ordinamento giuridico: uno stesso ordinamento non può vietare sotto minaccia di pena la realizzazione di
un fatto e, al tempo stesso, imporne la realizzazione. In una situazione di questo tipo si profila un conflitto di
doveri. Tale conflitto va risolto individuando quale sia il dovere prevalente e l'adempimento di tale dovere
renderà lecita la violazione del dovere soccombente. A volte verrà individuato tramite il criterio della specialità,
ma qualora non sussista un rapporto di specialità tra le norme in conflitto, la prevalenza spetterà al dovere il cui
adempimento soddisfa un interesse di rango superiore.
Secondo il disposto dell'art. 51 c.p., un dovere il cui adempimento rende lecita la realizzazione di fatti
“un ordine legittimo della
penalmente rilevanti può derivare, oltre che da una norma giuridica, anche da
pubblica autorità”. La ratio di questa scriminante è evidente: l'emanazione dell'ordine ha reso concreta la
volontà di una norma giuridica; l'esecuzione dell'ordine legittimo non è dunque che l'esecuzione, sia pure
mediata o indiretta, di quella norma. L'ordine, promanante da una pubblica autorità e non da un privato, come,
ad es., nell'ambito di un rapporto privatistico di lavoro, deve essere legittimo sia formalmente sia
sostanzialmente. È formalmente legittimo quando concorrono tre requisiti: a) la competenza dell'organo che lo
ha emanato; b) la competenza del destinatario ad eseguire l'ordine; c) il rispetto delle forme eventualmente
prescritte per la validità dell'ordine. L'ordine è sostanzialmente legittimo quando esistono i presupposti fissati
dall'ordinamento per la sua emanazione.
“se
L'art. 51 co. 2 e 3 c.p. stabilisce che un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato
risponde sempre il pubblico ufficiale e ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine”.
Quanto alla responsabilità di chi ha emanato l'ordine illegittimo per il fatto commesso dall'esecutore dell'ordine,
l'art. 51 co. 2 c.p. dà esplicito rilievo ad una normale ipotesi di concorso di persone nel reato: la responsabilità
del superiore discende dal suo ruolo di istigatore, e quindi di concorrente morale nel reato commesso
dall'esecutore. Quanto invece alla responsabilità di chi ha eseguito l'ordine illegittimo, dall'art. 51 co. 3 c.p., è
senz'altro configurabile nei confronti di coloro che, come i pubblici impiegati, non sono vincolati all'obbedienza
degli ordini dei superiori: hanno anzi il preciso dovere di astenersi dall'eseguire l'ordine del superiore quando
l'atto sia vietato dalla legge penale. Hanno il dovere di astenersi dall'eseguire un ordine la cui esecuzione integra
un reato, i privati che ricevano un ordine illegittimo di polizia.
“non
L'art. 51 co. 4 c.p. stabilisce che è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli
consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine”. Questa disposizione sembrerebbe evocare una categoria
di soggetti ai quali sia preclusa qualsiasi forma di sindacato sulla legittimità dell'ordine; in realtà, esistono nel
nostro ordinamento ordini illegittimi vincolanti, ma non si tratta mai di un vincolo assoluto. In particolare, i
militari e gli appartenenti alla polizia di Stato hanno il dovere di eseguire gli ordini dei superiori, ma tale dovere
incontra un triplice limite: a) l'ordine non deve essere formalmente illegittimo; b) anche se formalmente
legittimo, l'ordine non deve essere manifestamente criminoso, c) il subordinato non deve comunque essere
personalmente a conoscenza del carattere criminoso dell'ordine. Non risponde a titolo di dolo il subordinato -
pubblico impiegato, militare, etc. - che dia esecuzione ad un ordine illegittimo, qualora egli ritenga per un errore
di fatto di eseguire un ordine legittimo.
Si distingue tra ordine sindacabile e insindacabile, e l’esecutore potrà essere scriminato a seconda che l’ordine
sia sindacabile o meno. Tuttavia, l’ipotesi della assoluta insindacabilità non esiste, poiché quantomeno i
presupposti, la competenza del soggetto ordinante, i poteri di esprimere quel determinato ordine, il dovere di
eseguirlo, il dovere di forma, sono sempre sindacabili. I requisiti di sussistenza e di legittimità dell’ordine sotto
il profilo formale di verifica della legittimità della esecutorietà, sono elementi assolutamente sempre sindacabili
e quindi non aver sindacato su questi aspetti non esonera l’esecutore di un ordine illegittimo, poiché vi è sempre
un sindacato di legittimità dell’ordine che non viene negato. Se l’ordine sotto il profilo non formale, bensì sotto
il profilo contenutistico, è manifestatamente criminoso, l’esecutore non è obbligato ad e