Le cause di giustificazione
Le cause di giustificazione rientrano nell'ampia categoria delle esimenti di cui all'art. 59 c.p. ult. cpv e si distinguono dalle cause di esclusione della colpevolezza che incidono sull'elemento soggettivo e dalle cause d'esclusione della pena che incidono esclusivamente sul profilo dell'inflizione della pena.
Le cause di giustificazione sono, invece, esimenti che incidono direttamente sulla struttura del reato in quanto, a seconda delle diverse tesi, escludono la ricorrenza del fatto tipico (teoria della bipartizione del reato) o la sua antigiuridicità (teoria della tripartizione del reato).
Le cause di giustificazione sono situazioni, al ricorrere delle quali, il fatto, nonostante la sua conformità alla fattispecie penale astratta, risulta non punibile in concreto in quanto autorizzato o imposto da altre norme dell'ordinamento.
Collocazione delle cause di giustificazione
Sotto il profilo della collocazione delle cause di giustificazione nell'ambito della struttura del reato, si fronteggiano, come detto, due impostazioni distinte. Secondo una prima tesi, le cause di giustificazione sono elementi negativi del fatto tipico; in tale prospettiva, le stesse devono mancare affinché possa ritenersi esistente il fatto di reato.
Secondo una diversa impostazione teorica, invece, le cause di giustificazione escludono l'antigiuridicità del fatto tipico, sicché il fatto, pur essendo tipico, va esente da pena in quanto autorizzato o imposto da diversa norma dell'ordinamento che rende il fatto stesso non antigiuridico (la formula assolutoria è, dunque, perché il fatto non costituisce reato e non perché il fatto non sussiste).
Funzione delle cause di giustificazione
Diverse sono anche le tesi che sono state elaborate in merito alla funzione delle cause di giustificazione. Secondo una prima teoria, infatti, tutte le cause di giustificazione sarebbero riconducibili ad identica ratio e, cioè, l'assenza di danno sociale.
Per altra prevalente tesi, invece, le singole cause di giustificazione sarebbero caratterizzate da logiche specifiche e diverse. In particolare, il consenso dell'avente diritto avrebbe funzione scriminante in considerazione dell'assenza dell'interesse protetto (interesse mancante), la legittima difesa, l'adempimento del dovere e l'esercizio del diritto in considerazione dell'interesse prevalente rispetto a quello protetto dalla norma penale e lo stato di necessità in considerazione dell'equivalenza degli interessi contrapposti nella situazione di specie.
Norme generali relative alle cause di giustificazione
Le norme di carattere generale relative alle cause di giustificazione presenti nel codice sono contenute nell'art. 59 c.p. 1° comma, che stabilisce l'efficacia obiettiva delle cause di giustificazione che producono effetti scriminanti a prescindere...
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Diritto penale - cause di giustificazione
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