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Antigiuridicità e cause di giustificazione

Un fatto tipico è o dovrebbe essere offensivo o pericoloso per un interesse meritevole di protezione, quindi un fatto illecito. Non sempre però è necessariamente un fatto illecito, anche se lesivo o pericoloso per un interesse penalmente protetto. Possiamo parlare di cause di giustificazione, o scriminanti, cioè situazioni in cui la realizzazione di un fatto penalmente tipico non è contraria al diritto: non c'è antigiuridicità. Le cause di giustificazione sono disciplinate dagli articoli 50 ss.

La ratio delle cause di giustificazione

La ratio delle cause di giustificazione è un bilanciamento di interessi fra l'interesse tutelato dalla norma giuridica e un interesse esterno. L'espressione "cause di giustificazione" viene utilizzata dalla dottrina, ma nel codice Rocco Art.59 si parla di "circostanze che escludono la pena". Questa formula si adatta anche alle cause di giustificazione in quanto il problema centrale è sempre quello della non punibilità.

Art.59 c.1: "Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti". Le cause di giustificazione operano oggettivamente, in quanto operano a favore del reo anche se da lui non conosciute o considerate inesistenti.

c.2: "Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo".

Rilevanza del putativo

L'errore deve avvenire senza colpa, altrimenti si tratta di delitto colposo. Estensione ai compartecipi: le cause di giustificazione si estendono anche ai compartecipi, che ne beneficiano.

Cause di non punibilità in senso stretto

La non punibilità può derivare anche da fatti diversi dalla cause di giustificazione. Può derivare da ragioni che, pur non escludendo l'illeceità del fatto, hanno l'opportunità di punire o non punire. Queste cause di non punibilità in senso stretto possono essere previste dalla legge, ma devono avere fondamento nella Costituzione. Il privilegio di non punibilità trova un limite nel principio di uguaglianza. Operano in senso oggettivo.

Art.649: Fatti commessi a danno dei congiunti: non sono punibili.

Cause di esclusione della colpevolezza

Sono cause che oltre ad escludere la colpevolezza, escludono anche la punibilità per mancanza di rimproverabilità rispetto a un fatto che resta comunque illecito. Sono situazioni in cui il legislatore dichiara la non punibilità di fatti illeciti, perché non è possibile muovere un rimprovero contro il soggetto agente. Operano soggettivamente, solo se conosciute.

Art.384: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore".

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

Cause di giustificazione

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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