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ANTIGIURIDICITA'-CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Un fatto tipico è o dovrebbe essere offensivo o pericoloso per un interesse meritevole di protezione, quindi un fatto
illecito. Non sempre però è necessariamente un fatto illecito, anche se lesivo o pericoloso per un inteesse penalmente
protetto.
Possiamo parlare di cause di giustificazione, o scriminanti, cioè situazioni in cui la realizzazione di un fatto
penalmente tipico non è contraria al diritto: non c'è antigiuridicità. Le cause di giustificazione sono disciplinate dagli
artioli 50 ss.
La ratio delle cause di giustificazione è un bilanciamento di interessi fra l'interesse tutelato dalla norma giuridica e un
interesse esterno.
L'espressione "cause di giustificazione" viene utilizzata dalla dottrina, ma nel codice Rocco Art.59 si parla di
"circostanze che escludono la pena". Questa formula si adatta anche alle cause di giustificazione in quanto il problema
centrale è sempre quello della non punibilità.
Art.59 c.1 "Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non
conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti" Le cause di giustificazione operano oggettivamente, in quanto
operano a favore del reo anche se da lui non conosciute o considerate inesistenti.
c.2 "se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione
della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità
non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo" rilevanza del putativo: l'errore deve
avvenire senza colpa, altrimenti si tratta di delitto colposo.
Estensione ai compartecipi: le cause di giustificazione si estendono anche ai compartecipi, che ne beneficiano.
CAUSE DI NON PUNIBILITA' IN SENSO STRETTO
La non punibilità può derivare anche da fatti diversi dalla cause di giustificazione. Può derivare da ragioni che, pur
non escludendo l'illiceità del fatto, hanno l'opportunità di punire o non punire. Queste cause di non punibilità in senso
stretto possono essere previste dalla legge, ma devono avere fondamento nella Costituzione. Il privilegio di non
punibilità trova un limite nel principio di uguaglianza. Operano in senso oggettivo.
Art.649 fatti commessi a danno dei congiunti: non sono punibili.
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA
Sono cause che oltre ad escludere la colpevolezza, escludono anche la punibilità per mancanza di rimproverabilità
rispetto a un fatto che resta comunque illecito.
Sono situazioni in cui il legislatore dichiara la non punibilità di fatti illeciti, prchè non è possible muovere un
rimprovere contro il soggetto agente.
Operano soggettivamente, solo se conosciute.
Art.384 "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un
prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore".
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non
avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito,
consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere
informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione".
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
1)Per quanto riguarda il cosiddetto consenso dell’avente diritto, l’articolo 50 stabilisce che “non è punibile chi lede o
pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”. In pratica, con il consenso del
titolare del bene o del diritto protetto dalla norma, viene esclusa la illiceità di un fatto che, normalmente, vi
arrecherebbe offesa.
Il consenso deve avere ad oggetto un diritto disponibile, che risulta possibile solo nell’ambito dei diritti individuali.
Tra questi vi sono i diritti patrimoniali, nonché i diritti personalissimi, come ad esempio il diritto all’onore, alla libertà
morale e personale, alla libertà sessuale. Sono
invece considerati indisponibili gli interessi dello Stato, di ogni altro Ente Pubblico e della famiglia, nonché gli
interessi che fanno capo alla collettività nel suo insieme. Tra i diritti individuali è considerato indisponibile anche il
diritto alla vita.
Tra i requisiti del consenso, oltre alla legittimazione del solo titolare del diritto, vi è la sussistenza al momento del
fatto, tra l’altro sempre revocabile; inoltre, essendo un atto volontario, deve essere immune da vizi (errore, dolo,
violenza).
Infine, il consenso può essere manifestato in qualsiasi forma, espressa o tacita e, tra l’altro, può essere sottoposto a
condizioni, termini o limitazioni.
Il problema della liceità del trattamento medico, si pone soprattutto in fatto di trattamenti chirurgici che, pur
conformi alle regole dell’arte medica, si risolvano in una notevole sofferenza per il malato o che portino ad un esito
fausto solo in termini relativi. In frangenti siffatti la responsabilità del medico che abbia operato nel pieno rispetto
delle regole dell’arte medica viene generalmente esclusa, ritenendo la sua condotta coperta da una causa di
giustificazione. Secondo un primo approccio la scriminante in questione
potrebbe essere rinvenuta in quella del consenso dell’avente diritto.
Ci si interroga circa la capacità a consentire, ponendosi il problema relativo all’individuazione dei soggetti che sono
capaci di prestare il consenso rispetto al bene salute. Stando al primo, il consenso andrebbe inteso alla stregua di un
negozio giuridico con la conseguenza che rientrerebbe, secondo le regole generali del diritto civile, nella disponibilità
dei soli maggiorenni: risulta necessaria la capacità, non semplicemente naturale, ma di agire. Nel caso del minore,
invece, il consenso può essere prestato solo da chi ne ha la potestà.
Altra impostazione, invece, ritiene invece che il consenso sia un atto giuridico, quindi che anche il minore potrebbe
prestare il proprio consenso ad un’attività medico chirurgica, essendo sufficiente la mera capacità naturale e non la
capacità di agire.
Perché sia effettivo il consenso deve essere informato: Dottrina e giurisprudenza hanno individuato tutta una serie di
informazioni che il medico deve fornire al paziente prima di eseguire l’intervento. In assenza della dovuta attività
informativa, quindi, il consenso può ritenersi non sussistente venendosi a formare sulla base un quadro conoscitivo
inesatto o incompleto.
2)Esercizio di un diritto. A mente dell'art. 51 del cp l'esercizio di un diritto esclude la punibilità.
Si tratta di una causa di giustificazione fondata sul principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico e sulla
logica dell'interesse prevalente. La causa di giustificazione dell'esercizio del diritto incontra limiti interni e limiti
esterni, nel senso che, per esplicare i propri effetti scriminanti, da una parte, il fatto di reato deve essere
manifestazione cogruente dell'esercizio del diritto e la condotta posta in essere non dove costituirne un abuso e,
dall'altra, non devono sussistere, nell'ambito dell'ordinamento, posizioni soggettive di rango superiore di fronte alle
quali il diritto oggetto della causa di giustificazione debba recedere. In tal senso i limiti esterni vanno ricercati tra le
norme di rango superiore o uguale a quella che fonda il diritto oggetto della causa di giustificazione. I casi più
frequenti nella prassi applicativa sono quelli: diritto
di cronaca Il fondamento del diritto di cronaca è comunemente ravvisato nell'art. 21 della Cost che tutela la libera
manifestazione del pensiero
diritto di critica Il diritto di critica, per assolvere alla sua funzione esimente, deve riguardare fatti sui quali vi sia
un interesse pubblico.
ius corrigendi dei genitori nei riguardi dei figli. Non sono stabiliti dei criteri per individuare i confini di un esercizio
legittimo dello ius corrigendi, sicchè tale compito è rimesso all'opera della magistratura penale. Al riguardo la
Suprema Corte ha ritenuto che l'uso della violenza sia incompatibile con una forma legittima di uso dello ius
corrigendi, costituendone un eccesso punibile.
offendicula tutti gli accorgimenti realizzati per la tutela del diritto di proprietà ed atti a cagionare un'offesa a chi
intenda violare, con la propria condotta, il diritto di proprietà medesimo.
3)Eccesso colposo in cause di giustificazione. L'art. 55 del codice penale contempla e disciplina la fattispecie
dell'eccesso colposo della condotta in presenza di cause di giustificazioni reali o putative "quando nel commettere
alcuni dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine
dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto
dalla legge come delitto colposo".
4)Legittima difesa. Art.52 "Non e` punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita` di
difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia
proporzionata all'offesa"
a. oggetto dell’aggressione deve essere un diritto;
b. la violazione o minaccia allo stesso deve essere ingiusta, ossia contraria all’ordinamento;
c. nel momento in cui si pone in essere la reazione, è indispensabile che ci si trovi in una situazione di pericolo;
d. la reazione deve essere necessaria, cioè non è possibile fare altrimenti, e deve essere proporzionata all’offesa, cioè
il diritto leso con la reazione non deve essere più importante del diritto leso e/o minacciato con l’offesa principale.
In ogni caso, la reazione è ammessa non solo per salvare un diritto proprio, ma anche a favore di terzi.
La legittima difesa opera ogettivamente con la rilevanza del soggettivo, cioè con la percezione che ne ha la vittima,
entro il limite della colpa.
Può esserci eccesso di legittima difesa qundo viene violata la proporzione tra azione/reazione.
5)Uso legittimo delle armi. La scriminante dell'uso legittimo delle armi è contemplata e disciplinata dall'art. 53 cp
che così testualmente recita: "Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico
ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro
mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità