(nel 2000 la Cina era il settimo Paese esportatore e l’ottavo importatore al mondo),
che rendeva paradossale l’esclusione dalla OMC rischiando di danneggiare la
stessa credibilità dell’organizzazione, come istituzione universale.
2) Il necessario riconoscimento, da parte della comunità internazionale, dei risultati
raggiunti in quegli anni dal governo comunista cinese per riformare il sistema
degli scambi ed ampliare l’apertura dei mercati, ma anche, più in generale, per
accrescere l’autonomia privata, ridurre l’invadenza burocratica, adattare le
istituzioni economiche e le regole che le governano agli standard internazionali.
La società cinese è uscita dal ventennio di riforma completamente trasformata e l’adesione all’OMC
ed il negoziato che l’ha preceduta, costringendo il legislatore cinese ad una vigorosa riforma in
senso liberale del regime del commercio estero, hanno impresso un’ulteriore forte accelerazione a
questa tendenza.
A fronte del trionfale atteggiamento governativo per l’ingresso della RPC nell’Organizzazione
mondiale del Commercio, molte sono state le voci esprimenti pessimismo al riguardo.
Come per tutti i Paesi in via di sviluppo, infatti, anche per la Cina l’apertura del mercato costituiva
una grave minaccia per diversi settori produttivi. Se, certamente, grazie ad essa, si aprirono per le
imprese esportatrici enormi opportunità, era difficile prevedere quali potessero essere gli effetti
negativi sui settori più arretrati o deboli dell’economia cinese.
Era probabile che nel medio periodo tale adesione avrebbe messo in crisi diversi, importanti settori
dell’agricoltura, dell’industria e del terziario cinesi, impreparati ad affrontare la concorrenza dei
colossi multinazionali, determinando un ulteriore gravoso aumento dei già elevati tassi di
disoccupazione, soprattutto nel settore agricolo, i cui effetti si prevedevano in tale eventualità
dirompenti in un sistema dai ridottissimi ammortizzatori sociali ed in cui il sistema previdenziale
era ancora allo stadio embrionale, non vi era libertà sindacale né diritto di sciopero.
Per quanto attiene più strettamente la sfera giuridica vi era però una conseguenza estremamente
rilevante da porre in luce: oltre ad avere effetti diretti ed immediati sul regime del commercio estero,
infatti, la riforma avrebbe comportato l’introduzione nel sistema giuridico cinese di alcuni principi
fondamentali, quali in particolare, quello dell’uniformità amministrativa, della trasparenza, della
parità di trattamento e del controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione. Tali
principi, non solo erano estranei alla tradizione giuridica nazionale, ma in qualche caso avrebbero
potuto configgere seriamente con alcuni degli elementi strutturali del sistema politico-giuridico
socialista della RPC.
Se è vero, infatti, che l’obbligo in capo alla RPC di adottare tali principi era relativo ai soli ambiti di
competenza della OMC, altrettanto vero era che tali ambiti hanno una portata molto vasta e forti
riflessi su altri settori del diritto e che, grazie alle loro intrinseche qualità tecniche, le innovazioni
introdotte nell’ambito specifico del commercio internazionale, si sarebbero facilmente diffuse in
altri ambiti. Già all’epoca, infatti, la convivenza di ambiti giuridici disciplinati in modo
radicalmente diverso sarebbe risultata politicamente insostenibile.
L’importanza dell’adesione alla OMC sul piano della riforma istituzionale della Cina è
evidente non solo nel senso che tale processo ha portato un forte stimolo ad un ulteriore
approfondimento, ma anche nel senso che l’aggancio della modernizzazione al vaglio della
comunità internazionale è diventato un elemento centrale del dibattito politico interno, rafforzando
le correnti più riformiste del potere politico cinese a scapito di quelle più conservatrici.
L’adesione della Cina alla Organizzazione mondiale del commercio ha condotto indubbiamente ad
una drastica riduzione di molti spazi di arbitrio della burocrazia e ad una sempre più ampia
liberalizzazione socioeconomica. La domanda che tutti gli osservatori si sono posti in quel
momento riguardava la effettiva capacità del governo cinese di rispettare gli impegni assunti, non
tanto nel senso di un adeguamento della normativa, quanto piuttosto nella effettiva capacità del
sistema di garantire un’applicazione costante ed uniforme delle nuove norme.
Da questo punto di vista si possono prevedere diversi ordini di problemi, correlati alla capacità e
all’idoneità tecnica e politica delle istituzioni centrali di adeguarsi alle nuove norme e di imporne
l’applicazione alle amministrazioni locali.
Gli impegni assunti dalla RPC.
A differenza di quanto accade normalmente, nel caso della Cina, gli Stati membri della OMC hanno
acconsentito all’adesione in via eccezionale, prima che l’adeguamento della normativa cinese ai
requisiti dell’organizzazione fosse completato. Stante infatti l’enorme complessità del compito
assunto dal governo cinese, per una parte rilevante delle modifiche normative concordate è stato
concesso che esse venissero introdotte negli anni successivi, secondo una tempistica predefinita.
Gli impegni assunti dalla Cina sono stati numerosi e di natura eterogenea.
Quelli che maggiormente hanno influenzato il sistema giuridico cinese, inteso nel suo complesso
riguardano l’ambito della regolamentazione del commercio in generale e possono distinguersi in
quattro principali categorie relative rispettivamente a:
a) uniformità amministrativa;
b) trasparenza;
c) controllo giurisdizionale;
d) non discriminazione.
Uniformità amministrativa
L’impegno ad una applicazione uniforme sull’intero territorio nazionale delle regole che
disciplinano il commercio con l’estero comporta, non solo che le norme derivanti dagli accordi
relativi all’OMC dovranno essere uniformi, ma che dovranno trovare altresì univoca imparziale e
ragionevole applicazione, a tutti i livelli amministrativi ed in tutto il Paese, comprese “le regioni
frontaliere, le aree autonome, le zone economiche speciali, le zone di sviluppo economico e
tecnologico, le municipalità costiere aperte ed altre aree economiche speciali”.
L’impegno all’uniformità nazionale riveste una particolare rilevanza, poiché sin dall’avvio della
riforma post-maoista, il governo cinese ha perseguito una politica di diversificazione normativa su
base geografica che, soprattutto negli anni Ottanta, ha condotto alcune aree del paese ad adottare
provvedimenti più favorevoli nei confronti del commercio internazionale e degli investimenti esteri
rispetto a quelli vigenti nel resto della Cina.
Tale politica, che inizialmente era giustificata dall’esigenza di consentire ad alcune parti del Paese
di crescere più rapidamente delle altre, con l’obiettivo di trainare la crescita di queste ultime zone
del Paese, ha determinato nel tempo una profonda sperequazione geografica del livello di sviluppo
tra le diverse aree, realizzando uno squilibrio poco accettabile in un Paese socialista e comunque
sopportato sempre più di malgrado.
A tal fine, a partire dalla metà degli anni Novanta, il governo cinese ha avviato una serie di
provvedimenti volti a ridurre gli squilibri regionali che hanno comportato sia l’adozione di misure
agevolative nei confronti delle regioni meno sviluppate, sia l’avvio di un processo di riduzione dei
privilegi concessi alle aree speciali e più in generale una tendenza all’uniformazione nazionale delle
regole del mercato e delle condizioni di operatività delle imprese commerciali.
Al di là del dibattito sui regimi agevolati delle aree speciali, l’impegno all’uniformità assunto con la
OMC e la spinta ad una ricentralizzazione normativa che esso ha comportato, hanno richiesto una
notevole capacità di controllo del centro sulle località. Rispetto a tale capacità in molti hanno
espresso dubbi che derivavano dalla constatazione delle enormi difficoltà che Pechino incontrava da
anni nel tentativo di combattere i fenomeni localistici più degenerativi, quali il protezionismo
economico o il favoritismo amministrativo e giudiziario.
Trasparenza
La RPC si è impegnata a rendere disponibili in una delle lingue ufficiali della OMC (inglese,
francese, spagnolo), entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore, tutti gli atti normativi afferenti il
commercio di beni e servizi, la proprietà intellettuale e la materia valutaria e ad applicare solamente
gli atti che siano stati pubblicati e resi disponibili a cittadini ed imprese degli altri Stati membri.
Si è inoltre impegnata a far sì che, salvo casi eccezionali, i testi di tali atti normativi siano messi a
disposizione, su richiesta, degli altri Stati membri, anche prima della loro entrata in vigore.
La Cina ha poi convenuto di istituire una singola Gazzetta ufficiale dedicata alla pubblicazione
degli atti normativi afferenti le materie menzionate o comunque di destinarne a tal scopo una tra
quelle già esistenti.
Si è inoltre impegnata a rendere noto un elenco di tutti gli organi competenti per il rilascio di
autorizzazioni ed approvazioni o per la regolamentazione delle attività di servizi e ad istituire un
centro informazioni dal quale gli Stati membri, ma anche le imprese ed i cittadini stranieri,
potessero ottenere con tempestività informazioni circa gli atti normativi di cui sopra.
Controllo giurisdizionale
La RPC si è impegnata a costituire o a designare organi giudiziari competenti per il controllo di tutti
gli atti amministrativi connessi all’applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle sentenze
giudiziarie relativi a materie disciplinate dal GATT, GATS e dai TRIPs.
Si è impegnata inoltre a far sì che anche laddove fosse prevista una procedura amministrativa di
controllo della legittimità degli atti della pubblica amministrazione, venisse comunque attribuito
agli aventi titolo, il diritto di adire gli organi giurisdizionali che avrebbero dovuto garantire una
procedura trasparente e motivare per iscritto la propria decisione sul caso.
Ciò che è più importante è in ogni caso che la RPC si sia impegna a far sì che tali tribunali fossero
imparziali ed indipendenti dagli organi amministrativi i cui atti erano sottoposti al loro giudizio e
che non avessero alcun “interesse” circa l’esito delle controversie.
La rilevanza politica di questo impegno è stata massima e ha rappresentato, almeno sotto il profilo
giuspubblicistico, la sfida principale che l’adesione alla OMC ha lanciato al sistema di
organizzazione dello Stato comunista cinese, del quale ven
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Adesione intercellulare
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Patologia generale - molecole di adesione
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