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MISURE APPLICATA:
Il dirigente dell’ufficio comunale competente, a decorere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani
e fino all’emanazione del relativo decreto di approvazione, deve sospendere ogni determinazione sulle domande di
permesso a costruire, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato, ma non ancora
approvato.
Tali misure servono ad impedire che nel periodo di formazione di un nuovo piano la situazione del territorio cambiin
modo da rendere il piano stesso inattuabile.
Anche se ad un piano viengono adotate delle varianti si giustifica l’applicazione della salvaguardia, le misure non
possono essere invece collegate a strumenti urbanistici che siano soltanto in fase di elaborazione, per i quali non sia
ancora avvenuta la delibera di adozione.
Le misure si applicano anche alle domande di permesso a costruire (non ancora assentite) presentate in ecopoca
precedente alla data della delibera di adozione dello strumento urbanistico, invece non si applicano alle domande di
permesso di costruire gia assentite = concesse.
Il termine della duratadelle misure di salvaguardia è fissato in tre anni dalla data della delibera di adozione del piano o
5 anni per i Comuni che hanno presentato il aino all’amministrazione per l’approvazione, se in seguito alle osservazioni
della Regione di rende necessaria la riadozione del piano, il termine decorre dalla data della deliberazione comunale di
riadozione.
MISURE DI SALVAGUARDIA APPLICATE DALLA REGIONE:
Queste misure sono definite eccezionali poichè riguardano permessi di costruire gia rilasciati, investendo attività edilize
in corso di esecuzione. La norma prescrive che per le costruzioni già iniziate, l’autorità regionale, con richiesta del
Sindaco e con provvedimento motivato da notificare all’interessato, può ordinare la sospensione di interventi di
trasformazione urbanistica ed ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa
l’attuazione degli strumenti urbanistici. Cioè possono essere applicate quando si evidenzi una difformità tale da
compromettere o rendere più onerosa l’attuazione del piano in itinere.
Queste misure eccezionali agiscono più pesantemente sulle situazioni private, avendo l’efficacia su permessi di
costruzione già accordati, sicchè incidono su un vero e proprio diritto soggettivo.
Gli Standards Urbanistici
Gli Standards Urbanistici sono parametri atti a mantenere e garantire la conservazione del paesaggio urbano
tradizionale, questi possono comprendere:
- Limiti inderogabili di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati;
- Rapporti tra spazzi destinati ad insediamenti residenziali e spazi per attività collettive come verde pubblico
e parcheggi;
- Rapporti tra popolazione e attrezzature per l’istruzione, aziende sanitarie ed ospedaliere.
Esitono gli Standards Generali previsti per i Comuni che non sono forniti di Piano Regolatore Generale e sono comunque
validi per tutto il territorio nazionale, previsti per legge. E gli Standards Speciali stabiliti con decreto ministeriale
introducenti disposizioni distinte per zone.
Nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinare, di restauro e di risanamento conservativo, riguardanti singole unità immobiliari o parte di esse. Furi dal
perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione sono consenti nel limite massimo di di 0,03 metri cubi
per metro quadro.
In tutti i comuni sussistono dei limiti inderogabli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici in funzione di
densità edilizia, altezza dei fabbricati, distanza tra i fabbricati e rapporti tra insediamenti residenziali e spazi pubblici per
parcheggi o aree verdi. I limiti sono definiti dal Ministero dei Lavori Pubblci, con riferiemento a zone territoriali
omogenee, ovvero aree di territorio con le stesse caratteristiche intrinseche:
- Zona di Tipo A (Zona di Territorio di carattere Storico);
- Zona di Tipo B (Parte di Territorio totalmente o parzialmente edificata);
- Zona di Tipo C (Parte di Territorio destinata a nuovi complessi insediativi);
- Zona di Tipo D (Zona di Territorio destinata a nuovi insediamenti per complessi industriali);
- Zona di Tipo E (Parte di Territorio destinata ad uso agricolo);
- Zona di Tipo F (Parte di Territorio per attrezzature ed impianti).
Dopodichè sussistono determinate zone dette Zone di Rispetto dove l’attività edilizia è prevista con delle importanti
limitazioni per tutelare il patrimonio pubblico, le suddette zone sono:
- Zona di Rispetto dei Cimiteri;
- Zona di Rispetto delle Ferrovie;
- Zona di Rispetto del Demanio Marittimo;
- Zona di Rispetto degli Aereoporti;
- Zona di Rispetto delle acque pubbliche.
Modifiche importanti per combattere il fenomeno degli incendi dolosi di boschi finalizzati ad una successiva
speculazione edilizia sono state attuate vietando l’insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, alle zone infatti non si
può dare diversa destinazione da quella in atto prima dell’incendio per almeno 15 anni e sono vieteate per 10 anni le
realizzazioni di edifici finalizzati ad insediamenti civili e attvità produttive, fatti salvo i casi in cui la realizzazione sia stata
prevista in data precedente a quella dell’incendio.
Parcheggi Privati
Resta valida la Legge Tonioli che impone a chiunque voglia realizzare una nuova costruzione deve riservare appositi
spazi per parcheggi nella misura di 1 mq di parcheggio per ogni 10 mc di volume costruito.
Parcheggi Pubblici
I Comuni, nella formazione dei propri piani urbanistici, devono riservare per ogni cittadino almeno 2,50 mq di superficie
da adibire a parcheggio pubblico, in aggiunta alle superifici di parcheggio privato previste. Spetta alle Regioni il compito
di individuare i Comuni tenuti a realizzare un programma urbano dei parcheggi ha la natura di Piano Esecutivo
Particolareggiato (la sua approvazione corrisponde ad una dichiarazione di pubblica utilità per le opere da realizzare),
serve a favorire il decongestionamento dei centri urbani, la localizzazione e il dimensionamento dei parcheggi, finalità
di intervento e tempi di realizzazione.
Regime Urbanistico delle Opere Pubbliche
Le Opere Statali, cioè eseguite dalle amministrazioni dello Stato, e le opere di Interesse Statale, cioè quelle eseguite da
enti pubblici non facenti parte dell’organizzazione dello Stato (ma anche da privati, esempio la costruzione di
elettrodotti dell’ENEL), devono comunque essere conformi agli strumenti urbanistici del Comune nel quale devono
trovare la realizazione.
Si è discusso in passato della necessità o meno della concessione edilizia per la realizzazione di opere pubbliche statali,
ma si esclude che il Comune possa controllare l’operato di un ente maggiore quale è lo Stato, infatti il T.U. sull’Edilizia
2001 esclude la necessità del permesso a costruire per le opere pubbliche statali e di interesse statale.
Anche per le Opere pubbliche del Comune si è sempre discusso della necessità della concessione e/o autorizzazione
edilizia, la questione è stata risolta dalla L.662/1996 che dispone che per le opere pubbliche dei Comuni, Provincie e
comunità montane, la delibera, con la quale il progetto viene approvato, corrisponde ed ha i medesimi effetti di una
concessione edilizia. Titoli e Tipologie di Interventi Edilizi
Prima del T.U. sull’Edilizia del 2001 si era creata una grande confusione in materia di titoli edilizi per le costruzioni,
dall’abbandono della concessione ediliza del 1977 si è arrivati nel 2001 alla riduzione soltanto a due titoli abitativi: Il
Permesso a Costruire e la Denuncia di Inizio Attivita (DIA), nel 2010 è stata introdotta anche la SCIA, e con il D.Lgs.
222/2016 si è arrivati ad un ulteriore semplificazione, ampliando le ipotesi di attività ediliza livera, sopprimendo
definitivamente DIA e CIL e riferenso alla CILA – SCIA – e Permesso a Costruire le disposizioni.
Definizione degli Interventi Edilizi
In base alle caratteristiche di ciascun intervento se ne distinguono di più tipologie:
Interventi di Manutenzione Ordinaria
Sono interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologigi esistenti:
- Sostituzione manti di copertura dei tetti e pavimenti terrazze senza alterare d’aspetto le caratteristiche
originarie;
- Impermeabilizzare tetti e terrazzi senza alterare d’aspetto …. ;
- Interventi per intonaci, pitture e rivestimenti interni;
- Sostituzione di pavimenti;
- Ecc.
Si tratta di interventi finalizzati a conservare l’immobile in buono stato mantenendolo idoneo all’uso a cui è adibito.
Interventi di Manutenzione Straordinaria
Questi sono interventi che incidono direttamente, anche in parti struttural,i l’edificio. Sono anche questi finalizzati alla
conservazione del bene, ma tramite lavori di ampio respiro e consistenza.
Si parla di Manutenzione Straordinaria Strutturale o Pesante quando si interessa le parti stutturali dell’edificio, questi
interventi sono soggetti a SCIA.
E di Manutenzione Straordinaria Leggera quando non si intacca le parti strutturale, assoggettata a CILA.
Interventi di Ristauro e Risanamento Conservativo
Sono interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che ne consentono anche il mutamento delle destinazioni d’uso purchè con elementi compatibili a quelli
previsti dallo strumento urbanistico:
- Consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costruttivi dell’edificio;
- Inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall’uso;
- Elminazione di elementi estranei all’organismo edilizio.
Si tratta dunque di un insime di opere che non devono far perdere la forma originaria dell’edificio, che può però essere
internamente modificato purchè possa essere usato nella vita moderna anche con nuova destinazione d’uso.
Il risanamento si distingue dalla ristrutturazione poiché quest’ultima non è caratterizzata da uno scopo conservativo,
mentre nel primo caso si vuole sostanzialmente conservare l’edificio nel secondo lo si vuole trasformare, anche del
tutto.
La differenza con la Manutenzione Straordinaria è invece che in essa gli interventi hanno per oggetto singole parti
dell’edificio (anche strutturali), quelle di restauro o risanamento sono una serie di opere coordinate tra loro sulla base
di un progetto unitario riferito all’edificio. Anche qui è possibile distinguere:
Restauro e risanamento pesante dove si intaccano le parti strutturali dell’edificio, soggetto a SCIA e Restauro e
risanament