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RUP.

Se l’esecutore non si presenta la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto oppure di fissare una nuova data

per la consegna.

Se invece la consegna avviene in ritardo per cause imputabili alla stazione appaltante, la sospensione non può durare

più di 60 giorni, trascorso tale termine, l’esecutore può recedere dal contratto.

Il DL puo provvedere alla consegna parziale se il capitolato lo prevede in relazione alla natura dei lavori o alla consegna

urgente per lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Il DL non può procedere alla consegna dei lavori quando riscontra delle differenze tra le condizioni locali ed il progetto

esecutivo, riferendo immediatamente al RUP e indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto

agli accertamenti effettuati in sede di realizzazione dell’esecutivo.

Il ritardo della consegna dei lavori per cause imputabili al DL comporta responsabilità amministrative nei confronti della

stazione appaltante, ma tale ritardo è valutabile se il DL fa parte del personale interno alle stessa, se invece, l’incarico

di DL è stato affidato ad un soggetto esterno la stazione appaltante è parte lesa.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro il DL deve redigere apposito verbale per accertare la consistenza dei

materiali, dei mezzi d’opera, e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente e indicare l’indennità da

corrispondersi.

Al DL fanno anche capo importanti mansioni realtive alla tenuta della contabilità dei lavori.

È infatti obbligato a tenere la contabilità degli stessi mediante l’uso di strumenti elettronici specifici, che usano

piattaforme, anche telematiche. Se la DL è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere

prevenitvamente accettati dal RUP. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata ,che deve

comunque essere motivato dalla stazione appaltante all’ANAC, le annotazioni delle lavorazioni, sono trascritte dai

libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore.

Invece con l’utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere

effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, è

possibilie utilizzare la contabilità semplificata per i lavori di importo inferiore a 40'000 €.

I Documenti Contabili che sono predisposti e tenuti dal Direttore dei Lavorio o dai suoi collaboratori sono:

- Il Giornale dei Lavori in cui sono annotati giorno per giorno (l’ordine il modo e le attività dei lavori, la

qualifica e il numero degli operai coinvolti, l’attrezzatura impiegata, l’elenco dei materiali forniti

dall’esecutore, circostanze o avvenimenti particolari inerenti ai lavori, contestazioni, sospensioni, riprese

dei lavori, vairanti disposte, modifiche o aggiunte ai prezzi;

- I Libretti di Misura delle lavorazioni non previste le misurazioni delle lavorazioni non previste da contratto;

- I Libretti delle Misure delle lavorazioni;

- Il Registro di Contabilità contiene le trascrizioni dei vari libretti delle misure;

- Lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni eseguite dall’inizio dell’appalto;

- Il Conto Finale dei Lavori compilato dal DL a seguito della certificazinoe dell’ultimazione dei lavori degli

stessi, viene trasmesso al RUP insieme ad una relazione dove sono riportate le vicende alle quali è stata

soggetta l’esecuzione del lavoro. Al conto finale il DL allega (Il verbale di consegna dei lavori, gli atti di

consegna e riconsegna dei mezzi d’opera, le eventuali perizie di variante e i verbali di concordamento delle

stesse, gli eventuali nuovi prezzi ed i verbali di concordamento, gli ordini di servizio impartiti, la sintesi

dell’andamento dei lavori, gli evenutali sinistri a persone o cose, le richieste di proroga, gl iatti contabili

ovvero libretto delle misure e registro di contabilità, tutto ciò che può interessare la cronologia dei lavori.

Inoltre, il DL può redarre un Sommario Registro di Contabilità dove annotare le opere eseguite (nel caso di lavori a

misura, riporta ciascuna partita e classifica l’effettive quantità realizzate, nel caso di lavori a corpo specifica ogni

categoria di lavorazione). Il sommario indica, in occasione di ogni SAL, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi

importi.

Le giornate degli operai, i noleggi, i mezzi d’opera e i materiali forniti dall’esecutore possono anche essere annotate

dagli assistenti dei DL in un brogliaccio, per esserepoi scritte in apposite liste settimanali. L’Esecutore firma le liste

settimanali in cui sono specificate le lavorazioni eseguite, il numero degli operai impiegati, le ore per ogni giorno della

settimana, i mezzi ed i materiali utilizzati ecc.

Se l’appalto comprende lavori da tenere distinti, la contabilità deve comprendere tutti i lavori, e deve essere eseguite

tramite distinti documenti contabili.

Direttore dell’Esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture e i suoi Collaboratori

In genere il ruolo di direttore dell’esecuzione è ricoperto dal RUP, tranne i casi previsti dalle line guida ANAC in cui le

due figure non possono coincidere. Esso riceve comunque dal RUP le disposizioni di servizio mediante quest’ultimo

impartisce le istruzioni atte a garantire la regolarità del servizio o della fornitura e stabilisce la periodicità con la quale il

direttore dell’esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull’andamento delle principalei attività di esecuzione del

contratto.

Nel caso di servizi e forniture caratterizzati da particolari caratteristiche tecniche la stazione appaltante può nominare

uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per coadiuvare il direttore dell’esecuzione, le sue principali

funzioni sono:

- Attività di Controllo del contratto di appalto per assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e

nelle conformità previste, dovrà valutare la qualità del sevizio o della fornitura in riferimento agli standard

qualitativi richiesti nel contratto, il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna e la soddisfazione del

cliente. L’attività di controllo deve essere condotta per tutta la durata del rapporto e deve essere realizzata

con criteri di misurabilità della qualità sulla base di parametri oggettivi. Deve segnalare tempestivamente

al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti, al fine di applicazione da parte del RUP delle penali

inserite nel contratto, ovvero della risoluzione dello stesso;

- Avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle disposizioni del RUP da avvio all’esecuzione della

prestazione;

- Verifica del rispetto degli obblghi dell’esecutore e del Subappaltatore;

- Contestazioni e riserve;

- Modifiche, variazioni e varianti contrattuali fornisce al RUP l’ausilio necessario per accertare la

sussistenza delle condizioni per le modifiche nonché pr le varianti;

- Sospensione dell’Esecuzione;

- Gestione dei Sinistri;

- Controllo Amministrativo-Contabile. Il Subappalto

A determinate condizioni, è consentito all’appaltatore affidare a terzi, in subappalto, previa autorizzazione della stazione

appaltante, l’esecuzione di alcune delle prestazioni o lavorazioni previste dal contratto.

Viene considerato subppalto qualsiasi contratto che ha ad oggetto attività che richiedono manodopera, quali le forniture

con posa in opera, il nolo a caldo, se singolarmente superiori al 2% delle prestazioni affidate oppure di importo superiore

a 100'000 € e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del

contratto da affidare.

Il Subappalto secondo il D.M: 32/2019 è stato esteso il limite dal 30% al 40% dell’importo complessivo del contratto dei

lavori, il limite massimo per concere in subappalto dei lavori. Sono però escluse le opere per le quali sono necessari

lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (strutture, impianti o opere

speciali), dove il subappalto non può essere superiore al 30% dell’importo delle opere.

Non sono configurabili come attività affidate in subappalto:

- L’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;

- Subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

- Affidamento di servizi di importo inferiore a 20’000€ a imprenditori agricoli nei comuni montani o isolani;

Per poter procedere agli affidamenti in subappalto:

- Il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;

- L’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;

- Nell’offerta devono essere indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare;

- I Subappaltatori devono essere assenti da motivi di esclusione.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Garanzie per l’esecuzione del Contratto

Nella fase di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve costiturie una garanzia, detta garanzia definitiva, da

rendere o come cauzione o fidejussione, pari al 10% dell’importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione di quella che era la

garanzia provvisoria (dovuta in fase di partecipazione al bando).

La garanzia sara poi progressivamente svincolata in relazione all’avanzamento dell’esecusione.

Fermo restante la possibilità alla stazione appaltante di non richiedere la garanzia per appalti di importo inferiore a

40'000 € o per i lavori in amministrazione diretta, per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata

validità o per forniure di beni che per l’uso speciale cui sono destinati, debbno essere acquistati nel luogo di produzione.

L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della

consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione finalizzata a coprire gli eventuali danni subiti dalle stazioni

appaltanti a causa del danneggiamento di impianti o opere durante i lavori.

Il Collaudo

Il RUP è tenuto al controllo dell’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei Lavori.

I contratti pubblici di lavori sono soggetti a collaudo mentre i contratti pubblici di servizi e forniture sono soggetti alla

verifica di conformità.

Vengono rilasciati rispettivamente il Certificato di Collaudo e il Certificato di Verifica di

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A.A. 2024-2025
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maxlau di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Rossi Patrizia.