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di Cristina Montini
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Apprendistato - Testo Unico 2011

L’apprendistato cambia. Con il nuovo Testo Unico che è entrato in vigore il 25 ottobre 2011, il contratto di apprendistato potrà essere concluso anche con Istituzioni pubbliche e sarà regolato da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro. Qui di seguito le tipologie di contratto di apprendistato previste e le novità rispetto alla disciplina precedente.

APPRENDISTATO - Innanzitutto spieghiamo cos’è l’apprendistato: è un contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha lo scopo di favorire la formazione e l’occupazione dei giovani.


Le tipologie di apprendistato previste dal Testo Unico del 2011 sono tre:

- apprendistato per la qualifica professionale
Vale per tutti i settori di attività e può essere utilizzato anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Può essere stipulato da chi ha compiuto 15 anni e fino al compimento di 25 anni. La durata varia in base alla qualifica o al diploma da conseguire, ma il periodo formativo non può comunque essere superiore a 3 anni (4 anni se diploma quadriennale regionale).

- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
È rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 (17 anni per chi è in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale.

- apprendistato di alta formazione e ricerca
Può essere stipulato sia da enti pubblici che privati per soggetti di età compresa trai 18 e i 29 anni (17 anni per chi è in possesso di una qualifica professionale). Questa tipologia di apprendistato è finalizzata a:
- realizzazione di attività di ricerca,
- conseguimento del diploma di scuola superiore o di titoli di studio universitari e di alta formazione (compresi i dottorati di ricerca)
- conseguimento della specializzazione tecnica superiore
- svolgimento del praticantato per le professioni ordinistiche
- esperienze professionali

ENTRATA IN VIGORE - Affinché queste tre tipologie di apprendistato entrino realmente in vigore è necessario che vengano adottati alcuni accordi: “accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Questi accordi dovrebbero essere conclusi entro il 25 aprile, fino a quel giorno, in assenza di una contrattazione valida, devono essere applicate le norme precedenti sull’apprendistato.

LE NOVITÀ - Le novità rispetto alle precedenti norme che regolavano l’apprendistato sono le seguenti:
- la regolamentazione delle varie tipologie di apprendistato dipende da accordi interconfederali e collettivi
- è necessaria la forma scritta
- è possibile prolungare l’apprendistato in caso si malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria
- è possibile una ulteriore assunzione di apprendistato al termine del precedente
- sono applicate le norme riguardanti la maternità e gli assegni familiari
- è definita l’età massima per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale