Concetti Chiave
- Dal V secolo, l'insediamento di popoli barbari portò alla coesistenza di diritti tribali e diritto romano, quest'ultimo mantenuto anche nelle aree bizantine.
- Le nuove organizzazioni territoriali svilupparono codificazioni legali per facilitare la convivenza e l'integrazione tra comunità romane e dominate.
- Visigoti e Burgundi crearono normative giuridiche tra il V e il VII secolo, mentre Teodorico emanò un editto per tutte le comunità in Italia.
- L'Editto di Rotari dei Longobardi codificò norme tribali germaniche, introducendo il guidrigildo, segno di cambiamento culturale e sociale.
- Nell'Editto di Rotari, la cultura guerriera dei Longobardi emergeva con l'ordalia e il duello come metodi principali per risolvere controversie.
Romani e non Romani: la coesistenza di due diritti
A partire dal V secolo l’insediamento di popoli barbari comportò la diffusione di normative estranee alla cultura, perché ispirate al loro diritto tribale. Le comunità romane continuarono peraltro a far uso del proprio diritto e per un certo periodo vi fu la coesistenza di due diritti. Il diritto romano restò in vigore anche nelle aree rimaste sotto il controllo bizantino.
Il consolidamento statuale delle nuove organizzazioni territoriali implicò una codificazione delle leggi in uso che permetteva di definire le modalità di convivenza dei due gruppi e di accelerare l’integrazione in quello dominante romana, consentendo la cooptazione nella classe di governo della sua parte più colta e più ricca. I Visigoti e i Burgungi definirono così tra il V e il VII secolo delle normative giuridiche, che portarono alla formazione di codici, inizialmente rivolte solo alla popolazione romana e poi estese a tutti gli abitanti. Teodorico, re degli Ostrogoti in Italia, agendo come funzionario imperiale, emanò invece un editto, valido per entrambi le comunità.
I longobardi, che si stanziarono in Italia nel VI secolo, formarono un regno esteso a quasi tutta la penisola. L’Editto di Rotari costituì la codificazione delle norme tradizionali proprie di un’organizzazione tribale germanica e segnò il consolidamento di una struttura statuale organizzata. L’istituto prestatale della vendetta privata (faida) da parte dei parenti della vittima fu parzialmente sostituito dalla compensazione in denaro dell’offesa (guidrigildo), il che testimonia un cambiamento culturale e sociale significativo. L’ammontare del risarcimento venne determinato in base alla condizione sociale della vittima e alla gravità del danno.
L’adulterio, che minava i rapporti di solidarietà interfamiliare così importanti in una società di tipo tribale, venne punito con la morte dei due colpevoli. In questo caso le famiglie degli uccisi non potevano pretendere soddisfazione. La cultura guerriera del popolo longobardo, in cui l’autorità era strettamente legata alla capacità e al coraggio, emerge dall’importanza dell’ordalia e del duello. Questi istituti, già conosciuti ne mondo antico, ma poi limitati con lo sviluppo dell’organizzazione politica al solo ambito iniziatico e religioso, nell’Editto di Rotari costituivano ancora la principale modalità di risoluzione delle controversie o di dimostrazione della propria innocenza.
Domande da interrogazione
- Quali furono le conseguenze dell'insediamento dei popoli barbari nel V secolo sulla normativa giuridica?
- Come si è evoluto il sistema giuridico sotto il regno dei Longobardi in Italia?
- Qual era il ruolo dell'ordalia e del duello nella cultura longobarda?
L'insediamento dei popoli barbari portò alla diffusione di normative tribali estranee alla cultura romana, ma le comunità romane continuarono a utilizzare il proprio diritto, creando una coesistenza di due sistemi giuridici.
I Longobardi codificarono le loro norme tradizionali con l'Editto di Rotari, sostituendo parzialmente la vendetta privata con la compensazione in denaro e punendo severamente l'adulterio, riflettendo un cambiamento culturale e sociale significativo.
Nell'Editto di Rotari, l'ordalia e il duello erano ancora le principali modalità di risoluzione delle controversie o di dimostrazione dell'innocenza, evidenziando l'importanza della capacità e del coraggio nella cultura guerriera longobarda.