
Tempo di pagelle di fine quadrimestre per migliaia di studenti. Le valutazioni di metà anno sono un momento cardine dell’attività didattica nel quale l’alunno prende coscienza della sua preparazione in questa prima parte dell’anno scolastico.
Come ormai ogni anno diventa di dominio pubblico l'annosa questione sulla pubblicità dei voti. Sul sito online del Garante della Privacy è stato pubblicata una serie di 15 domande e risposte che offrono indicazioni chiare e concrete a dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie. Vediamo quali sono le più interessanti.
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Voti delle pagelle e dell'esame di Stato
Ad esempio, gli esiti degli scrutini e degli esami di Stato sono pubblici? Per l'Autorità sì. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, se uno studente è Dsa non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.
Utilizzo dello smartphone
Altro tema particolarmente "scottante" riguarda l'utilizzo dello smartphone. In questo caso spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l'utilizzo degli smartphone all'interno delle aule o nelle scuole stesse.
Registrare la lezione
A scopi didattici, però, è possibile registrare una lezione: è lecito registrare la lezione per scopi personali, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.
Installazione delle telecamere all'interno della scuola
Sì, si può, ma l'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli.
Pubblicazione di foto e video degli alunni
La pubblicazione di foto degli alunni sui siti istituzionali o sui social afferenti alla scuola può essere considerata lecita in quanto rientra tra le attività istituzionali, la realizzazioni di eventi quali recite, progetti e attività scolastiche. Le riprese degli eventi dovrebbero essere limitate a riprendere l'intero gruppo nello svolgimento dell'attività, evitando i primi piani. Gli studenti devono essere sempre ripresi in atteggiamenti positivi o costruttivi, mai negativi.
Comunicazione scuola-famiglia
Il diritto–dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità degli studenti (in particolare di minori). Non possono essere diffusi dati sul credo religioso degli alunni o sulla loro salute. Non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute. Non si può nemmeno parlare degli alunni coinvolti in caso di bullismo.Le scuole, sia pubbliche che private, hanno l'obbligo di informare (tramite apposita informativa) gli interessati delle caratteristiche e modalità del trattamento dei loro dati, indicando i responsabili del trattamento. Si intende che gli interessati non sono solo gli studenti, ma anche le famiglie, e gli stessi docenti.