
E' quanto accaduto, come riportato da 'Il Mattino', in una scuola superiore in provincia di Salerno.
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La richiesta al docente e la fuga
Dopo aver chiesto il permesso di andare in bagno, lo studente non è tornato in classe. La prolungata assenza ha allarmato il professore, che ha incaricato un compagno di andarlo a cercare. E' emerso che lo studente non si trovava più all'interno della scuola. Lasciando il proprio zaino e altri effetti personali in classe, si era allontanato senza lasciare traccia.
L'intervento delle autorità
Di fronte a questa situazione, la dirigente ha contattato i Carabinieri, i quali hanno visionato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Da queste è emerso che lo studente aveva lasciato la scuola e si era diretto verso la stazione. Grazie all'allarme lanciato da un altro alunno, lo studente è stato finalmente ritrovato in stazione, mettendo fine alla sua insolita fuga da scuola.
Il tema della vigilanza degli studenti
Il tema della vigilanza sugli alunni è di fondamentale importanza nel contesto scolastico, poiché presidi, docenti e personale Ata hanno l'obbligo di garantire la sicurezza degli studenti. Il personale scolastico, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, è chiamato a rispondere per eventuali danni causati dagli alunni, in conformità con le normative vigenti.
Obblighi del dirigente scolastico
Ad esempio, il dirigente scolastico ha il compito di adottare misure organizzative idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola, come prescritto dall'art. 25 D.Lgs 165/01. Ciò implica la predisposizione di protocolli e procedure per assicurare la sicurezza degli studenti durante l'orario scolastico.
Responsabilità dei docenti
Le responsabilità dei docenti in merito all'obbligo di vigilanza sono disciplinate dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile. In particolare, l'articolo 2047 sottolinea che il risarcimento per danni causati da persone incapaci di intendere e di volere è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo prova contraria. L'articolo 2048, invece, stabilisce la responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte per il danno causato dai loro allievi e apprendisti durante il periodo di vigilanza.