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Studente bocciato per un errore di calcolo: interviene il tar che lo promuove

Può capitare che dietro a una bocciatura ci sia un errore di calcolo

A quanto pare sì, come dimostra quanto è accaduto in un liceo linguistico delle Marche, dove uno studente inizialmente non ammesso alla classe quinta si è rivolto al Tar per far valere i propri diritti.

Non si trattava di un capriccio: la ragione, alla fine, stava dalla parte dell’alunno, con la sentenza n.

385 del 10 ottobre scorso che ha ribaltato la decisione del Consiglio di Classe.

Indice

  1. Un Consiglio di Classe diviso a metà
  2. La decisione del Tar
  3. E il prof di religione?

Un Consiglio di Classe diviso a metà

Il caso ha avuto origine da una situazione di parità di voti durante lo scrutinio

All’interno del Consiglio di Classe, composto da un numero pari di membri, sette docenti avevano votato contro l’ammissione dello studente. Tra questi anche gli insegnanti di matematica e fisica, materie che lo studente non era riuscito a recuperare. 

Ai sette membri a favore della bocciatura se ne opponevano altrettanti: sei docenti, tra cui l’insegnante di religione, e il dirigente scolastico. Sette contro sette, dunque. 

Eppure, nonostante la parità, i quadri di fine anno avevano emesso la sentenza: bocciato

La decisione del Tar

Il TAR Marche ha però detto no. Ha quindi annullato la bocciatura evidenziando il vizio procedurale. Il Tribunale, citando l’art. art. 37 del decreto legislativo n. 297/1994, ha sottolineato che in caso di parità il voto del dirigente scolastico, favorevole all’ammissione, avrebbe dovuto prevalere, rendendo la bocciatura illegittima.

Si legge nella sentenza, fornita da ‘OrizzonteScuola’: “Qualora il Consiglio di Classe sia formato da un numero pari di insegnanti compreso il Dirigente (come nella fattispecie), in caso di parità di voti, il voto determinante non è quello dell’insegnante di religione ma è quello del Dirigente, che prevale in ogni caso. Pertanto, qualora questi abbia votato per l’ammissione, prevale quest’ultima, viceversa, qualora abbia votato per la non ammissione, il giudizio conclusivo sarà di non ammissione”.

E il prof di religione?

Altro aspetto, passato al vaglio dal Tribunale, riguarda il ruolo del prof di religione nel Consiglio di Classe. 

Come ha sottolineato il Tar, infatti, pur partecipando al voto, il parere del docente di religione non può essere determinante in un Consiglio di Classe composto da un numero pari di membri. 

Ma questo non vuol dire che sia ininfluente: “Qualora sia prevista una delibera a maggioranza”, si legge ancora nella sentenza, “il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, non fa perdere al voto il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza e non fa perdere all’insegnante di religione la partecipazione piena, effettiva ed incondizionata alle valutazioni di competenza dei docenti”.