
Sono alcuni giorni ormai che il maltempo imperversa in molte zone d'Italia, costringendo la gran parte degli istituti scolastici interessati alla chiusura. In casi del genere, il potere di ordinare la chiusura e/o la sospensione temporanea delle attività scolastiche didattiche spetta ai prefetti, ai sindaci o ai governatori o presidenti delle Regioni, rappresentanti territoriali del governo che possono disporre la chiusura di un istituto qualora ci sia in gioco la sicurezza pubblica.
E in nessuno dei casi è prevista la Dad, relegata ad essere un mero rimedio contro situazioni emergenziali che riguardano la pandemia da Covid19.
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Sospensione delle attività e chiusura della scuola: che differenze ci sono?
Riguardo le decisioni di chiusura delle scuole, va fatta una distinzione tra sospensione delle attività e chiusura di una scuola. Nel primo caso, non si tratta di un provvedimento dal carattere straordinario, paragonabile alla sospensione delle attività in occasione delle festività, come il Natale; mentre la chiusura della scuola può essere disposta per casi di comprovata necessità o gravi eventi, come alluvioni, frane e crolli ma anche per interventi di manutenzione straordinaria.