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La norma è arrivata sul finire dello scorso anno: la circolare dell'INAIL va ad implementare il decreto legge n° 48 del 4 maggio 2023, avente per oggetto la tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro.

L'articolo 18 del decreto prevede l'estensione della tutela assicurativa anche tra i banchi di scuola, in un'ottica di prevenzione nello svolgimento delle attività didattiche. La misura coinvolge gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). Vediamo cosa cambierà per gli studenti e per il personale scolastico.

Tutela infortuni a scuola: in quali casi è prevista

Iniziamo da una premessa: l'estensione di cui parliamo riguarda, almeno al momento, solo l'anno scolastico in corso. La copertura assicurativa Inail degli alunni è prevista a partire dalla scuola primaria e si applica nei soli casi in cui si incorra in un infortunio svolgendo esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro (ad esempio PCTO), esercitazioni pratiche, incluse le prove d’esame. La normativa considera, inoltre, esercitazioni pratiche anche le attività di scienze motorie, di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche. Non solo, la tutela assicurativa si estende anche ai viaggi d'istruzione organizzati dalle scuole.

Nello specifico, si legge: ”La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.)”. Si aggiugono poi alla tutela assicurativa tutte le attività programmate dagli istituti scolastici, quali ad esempio ”le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù)”. Infine, sono esclusi al momento gli infortuni in itinere, cioè gli incidenti che avvengono nel tragitto casa-lavoro: fatta eccezione per quelli che, nell’ambito dei PCTO avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

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