
Non hanno accettato la mancata ammissione del figlio alla classe terza delle medie, così i genitori hanno deciso di fare ricorso. Il Consiglio di Stato però ha messo fine alla battaglia legale della famiglia con una decisione depositata lo scorso 20 agosto, con cui la Prima Sezione del massimo organo di giustizia amministrativa ha respinto in via definitiva il ricorso straordinario presentato.
La sentenza ha, dunque, legittimato pienamente la bocciatura decisa dal consiglio di classe al termine dell'anno scolastico 2023/2024, come dimostra anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito con una ricostruzione del percorso dello studente che ne conferma lo scarso impegno.
Il motivo è presto detto: le sette insufficienze date all'alunno in fase di scrutinio finale. Quanto basta per fermarlo, nonostante alle scuole medie la bocciatura sia uno scenario veramente raro, quasi unico. Evidentemente i giudici hanno valutato che quella negligenza negli studi - accompagnata da un'attitudine alla vita scolastica non proprio impeccabile - fosse veramente eccessiva.
Indice
Il ricorso dei genitori
I motivi della contestazione da parte della famiglia riguardavano proprio la valutazione finale che, secondo i genitori, presentava violazioni del decreto legislativo 62/2017 e del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009.
I genitori hanno, inoltre, denunciato anche presunte violazioni della normativa scolastica, affermando che la decisione fosse ingiusta dato che altri due compagni di classe, con voti insufficienti, erano stati comunque ammessi all'anno successivo. A loro avviso, poi, il numero di 26 assenze non giustificava la mancata ammissione, in quanto ben al di sotto del limite massimo consentito di 50.
L'alunno, in ogni caso, aveva registrato una media del 5.9 nel primo quadrimestre, riportando insufficienze in ben cinque materie: italiano, inglese, seconda lingua comunitaria, geografia e scienze.
La ricostruzione del MIM: “Scarso impegno”
Secondo la ricostruzione fornita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - coinvolto di riflesso nella vicenda - sul percorso scolastico dello studente, questi aveva già mostrato delle lacune l'anno precedente, venendo comunque ammesso alla classe successiva con la speranza di un “recupero estivo”. Tuttavia, nel corso dell'anno 2023/2024, il suo rendimento sarebbe peggiorato ulteriormente, con uno scarso impegno e un comportamento poco responsabile che hanno portato a numerose segnalazioni alla famiglia.
Lo studente, alla fine, si è presentato allo scrutinio di giugno della seconda classe con ben sette materie insufficienti, di conseguenza il collegio docenti all’unanimità ha deliberato la bocciatura, motivata da “lacune di preparazione la cui importanza è tale da non consentire una proficua frequenza della classe successiva”.
I giudici: insufficienze elemento idoneo di bocciatura
Il Consiglio di Stato, ribadendo che il giudizio sulla bocciatura di uno studente spetta ai docenti, e che il ruolo dei giudici amministrativi deve essere limitato a casi in cui si riscontrino "errori di giudizio macroscopici e di lampante evidenza", ha così confermato la piena legittimità della decisione del corpo insegnante.
La sentenza, inoltre, ha chiarito che il confronto con altri alunni promossi nonostante alcune insufficienze non è valido, poiché in questi casi gli studenti avevano ottenuto tre e cinque insufficienze, mentre nel caso in questione il numero delle materie con esito negativo era più alto.
La valutazione, hanno sottolineato i giudici, deve essere complessiva e non basata su singoli elementi, sottolineando l'importanza dell'autonomia didattica delle scuole e la necessità di rispettare le decisioni dei professori.